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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla ricorrente il 31
Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 18 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2581 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata l'[...] a [...] e ivi residente, nella Contrada Parte_1
Palilla snc, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Canicattì, nella via Piave n. 128, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Guccione, dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso di merito depositato il 13/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 Agosto 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Aprile 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla ricorrente il 31 Marzo
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U.
richiesta da quest'ultima.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale decisione bisogna evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetta la signora sono tali da renderla invalida Parte_1
civile in misura pari al 63% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto alla pensione di inabilità, o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successive osservazioni in merito alle contestazioni del legale della istante). Quindi, nella ricorrente non sussistono i presupposti di natura sanitaria stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere ad alcuno dei benefici richiesti.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la signora Pt_1 ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
2 ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la istante ha lamentato, in maniera del tutto generica e poco circostanziata, soltanto una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,
presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, la signora non ha allegato nel proprio fascicolo, né ha prodotto in Parte_1
corso di causa della nuova documentazione medica attestante un aggravamento delle patologia da cui risulta affetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla ricorrente.
La signora , seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle Parte_1 spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del
24 Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del
30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o all'assegno mensile di invalidità di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 18 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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