Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6408/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6408/2022, avente ad oggetto:
Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso, riservata in decisione all'udienza 21.2.2025
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Mary Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Aden (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Daniela Tuccillo (CF: , elettivamente domiciliata in L. Patria C.F._3
V.Le D. Oleandri 40 Giugliano In Campania, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CS (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo di aver Controparte_1
stipulato in data 15.1.2020 con la convenuta un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Casal di Principe (CE) alla via Circumvallazione
s.n.c. identificato al foglio 12, p.lla 5651, tipologia terreno, per uso piazzale per esposizione di autoveicoli ovvero di attività commerciale esposizione e vendita di autoveicoli. Deduceva ancora l'attore di aver convenuto un canone di locazione in euro 7.200,00 annuali e di aver versato euro 1.800,00 a titolo di deposito cauzionale.
Deduceva inoltre che dopo aver avuto la disponibilità dell'immobile, onde avviare pagina 2 di 6 l'attività commerciale aveva realizzato alcune opere per un importo di euro 9.918,60,
ma che da un successivo accesso presso il Comune di Casal di Principe aveva appreso che la destinazione d'uso del terreno concessogli in locazione era agricola e non commerciale, diversamente da quanto scritto all'art. 2 del contratto di locazione.
Deduceva infine di aver risolto il contratto con pec del 28/6/2021 informando la locatrice dell'inconveniente, ed in data 27/7/2021 consegnava l'immobile libero e vuoto di persone e cose, trasferendo la propria attività in altra sede.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo preliminarmente la irritualità dell'azione e, stante l'oggetto del giudizio, la mancata mediazione. Deduceva inoltre l'inadempimento contrattuale del conduttore, avendo questi effettuato sul terreno lavori che non erano stati comunicati preventivamente al locatore, come da art. 7 del contratto, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dal conduttore.
Ciò posto, disposto il mutamento di rito e verificata la procedibilità dell'azione con l'esperimento negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, gli atti di causa evidenziano un reciproco inadempimento contrattuale posto in essere dalle parti.
Infatti, a fronte della mancata comunicazione della destinazione d'uso del terreno oggetto di fitto da parte del locatore, fa da riscontro l'inadempimento posto in essere dal conduttore che ometteva ogni comunicazione inerente i lavori effettuati sullo stesso, la cui consistenza è provata dal prezzo che egli assume di aver sborsato.
Agli atti vi è la prova, come documentato dal C.T.U. nella relazione depositata pagina 3 di 6 con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, dallo stesso acquisita nell'espletamento del proprio incarico, della non corrispondenza al vero della dichiarazione sottoscritta dalla locatrice in ordine alla destinazione del terreno,
così come risultano evidenze circa i lavori effettuati dal conduttore sullo stesso e di cui non vi è prova della loro preventiva comunicazione alla locatrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge palesemente come entrambe le parti,
in esecuzione del contratto di locazione sottoscritto, siano state inadempienti nella sua attuazione, l'una concedendo il terreno in fitto per un'attività che ben sapeva non poter essere svolta, in aperta violazione dell'art. 2, l'altra effettuando lavori strutturali senza comunicarli alla locatrice, in aperta violazione dell'art. 7.
In ordine alle richieste economiche formulate dal , va restituita Parte_1
al conduttore da parte della locatrice della cauzione di euro 1.800,00, operazione che andava effettuata già al momento della riconsegna dei locali, e per essa il 27.7.2021,
con interessi da tale data.
Circa le restanti richieste del conduttore, va detto che in ordine quella relativa alle spese effettuate per la sistemazione del terreno a favore della propria attività, non può essere accolta sia per la evidenziata mancanza della preliminare autorizzazione da parte della locatrice, sia per un'eventuale futura compensazione delle spese di rimozione delle stesse che allo stato risultano insistere ancora sul terreno de quo.
Circa le somme richieste a titolo di risarcimento danni dal conduttore, poi, va pagina 4 di 6 detto che tale richiesta si palesa generica ed infondata, oltre che non provata, non emergendo dagli atti di causa alcun elemento da cui rilevare il danno economico conseguente alla diversa destinazione d'uso del terreno, né gli svantaggi materiali per tale fatto subiti dal conduttore.
In ordine alle spese di giudizio, la natura degli atti e, quindi, delle motivazioni della presente decisione, inducono con tutta evidenza alla loro compensazione.
In ordine alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, al lordo di quanto già eventualmente versato, vengono poste a carico delle parti per metà ed in solido fra le stesse per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara il contestuale inadempimento contrattuale e, per l'effetto, rigetta le domande di fatta eccezione per quella di restituzione del Parte_2
deposito cauzionale per cui, come da parte motiva, condanna Controparte_1
al pagamento del solo importo di euro 1.800,00, oltre interessi a far data dal
27.7.2021;
- Dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti;
- Pone a carico delle parti la metà delle spese di CTU e per l'intero, in solido, a pagina 5 di 6 carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 13/04/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6