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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Rosa LAROCCA, nella causa nr. 183/2025 R.G.V.G ha pronunciato il seguente
DECRETO
- visto il ricorso depositato in data 22 marzo 2025 con cui (in proprio e in qualità Parte_1
di erede di ) e (in qualità di erede del medesimo) hanno Persona_1 Parte_2 chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, Controparte_1 già modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n.
208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto origine con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2010, con cui i coniugi evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera il sig. Parte_3 CP_2
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig.
[...] CP_2 ha violato l'art. 24 d.p.r. 380/2001 e l'art. 1477 c.c. e per l'effetto ordinare al convenuto il rilascio del certificato di abitabilità in favore dei sigg. e , successivo al permesso a costruire n. Per_1 Pt_1
76/2005, rilasciato dal Comune di Bernalda in data 8/9/2005; condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori in proporzione alle effettive rate di mutuo pagate, nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre ai danni da svalutazione monetaria ed interessi fino all'effettivo soddisfo, da liquidarsi in favore degli attori, condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA, CAP e rimborso come per legge”; che, con comparsa del 7 febbraio
2011, si costituiva in giudizio il sig. impugnando e contestando la domanda attorea ritenuta CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
che il procedimento veniva definito con sentenza n. 1317, del 28 novembre 2017, pubblicata in pari data, con accoglimento della domanda attorea;
che avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza CP_2
con atto notificato il 28 maggio 2018, chiedendone la riforma con contestuale istanza di sospensione della esecutorietà della stessa;
che il procedimento veniva definito con sentenza n. 111/2024, pubblicata il 27 febbraio 2024, con rigetto della domanda azionata;
- considerato che il valore della causa era ricompreso fino a € 31.199,00 in primo grado ed €23.000,00 per il secondo grado;
- rilevato che il giudizio de quo è divenuto definitivo in data 27 settembre 2024;
- rilevato che, nel caso di specie, la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria in data 22 marzo 2025; - ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata:
1) quanto al risarcimento danni da corrispondersi iure proprio, relativamente al giudizio di primo grado, a partire dalla notifica dell'atto di citazione dei coniugi in data 22 ottobre Parte_3
2010, per 4 anni 1 mese 6 giorni (4 anni), posto che dal periodo complessivo di 7 anni, 1 mese e 6 giorni di durata del giudizio presupposto va espunto:
- il periodo di 3 anni di ragionevole durata del processo per il procedimento di primo grado;
2) quanto al giudizio di secondo grado, a partire dalla data della notifica dell'atto di citazione in appello del 28 maggio 2018, per 3 anni 8 mesi 30 gg (4 anni), posto che dal periodo complessivo di
5 anni 8 mesi 30 giorni di durata del giudizio presupposto va espunto:
- il periodo di 2 anni di ragionevole durata del processo per il procedimento di secondo grado;
- considerato che, quanto al risarcimento del danno da corrispondersi iure hereditatis (ovvero in qualità di eredi di , la ragionevole durata del processo si considera superata: Persona_1
1) quanto al giudizio di primo grado (a partire dalla data della notifica dell'atto di citazione in data 22 ottobre 2010) per 4 anni 1 mese 6 giorni (4 anni), posto che dal periodo complessivo di 7 anni, 1 mese, 6 giorni di durata del giudizio presupposto va espunto:
- il periodo di 3 anni di ragionevole durata del processo per il procedimento di primo grado;
2) quanto al giudizio di secondo grado (a partire dalla data della notifica dell'atto di citazione in appello del 28 maggio 2018) per 1 anno, 1 mese e 10 giorni (1 anno) fino alla data del decesso dell'8 luglio 2021, posto che dal periodo complessivo di 3 anni, 1 mese e 10 gg di durata del giudizio presupposto va espunto:
- il periodo di 2 anni di ragionevole durata del processo del procedimento di secondo grado;
- che pertanto nulla è dovuto;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che si addiverrebbe alla somma di euro 1.600 (400 euro x 4 anni) per il primo grado iure proprio e di euro 1.600 (400 x 4 anni) per il secondo grado iure proprio;
alla somma di euro 1.600 (400 euro x 4 anni) per il primo grado iure hereditatis e che nulla è dovuto per il secondo grado, non essendo stata superata la ragionevole durata del processo;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, da attribuirsi in favore della parte ricorrente;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per euro 27,00 per anticipazione forfettaria;
INGIUNGE al di pagare in favore di: Controparte_1
, in proprio, la somma di euro 3.200,00 (euro 1.600,00 per 2) e in qualità di Parte_1
erede legittima di , la somma di euro 1.600, pro quota ereditaria;
Persona_1
, quale erede del de cuius , la somma di euro 1.600, Parte_2 Persona_1
sempre pro quota ereditaria;
entrambe a titolo di risarcimento danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 473,00, oltre I.V.A., C.P.A. e R.F. come per legge, nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Anna Maria Carmela Guida, per dichiarato anticipo;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 17 aprile 2025
Il Consigliere
dr. Rosa Larocca