CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4301/2017 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Di Martino P.IVA_1
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._1
alla Via Toledo, n. 156, presso lo studio legale Soprano – Sasso;
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dell'Avv. Francesco Saverio Esposito (C.F.:
), presso il cui studio, in Piano di Sorrento, al C.F._2
Corso Italia, n. 319, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e contro (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'Avv. Cristoforo De Maio (C.F.: ), C.F._4
presso il cui studio, in Sorrento, alla via Talagnano, n. 5, e all'indirizzo pec, è elettivamente domiciliato;
Email_1
APPELLATO avverso la sentenza n. 112/2017 del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 12.01.2017 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 162/2007, la intimava alla Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di euro 83.250,60, oltre interessi legali, quale saldo dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle barriere architettoniche nel complesso alberghiero
Hotel Oriente, in Vico Equense.
2. Il provvedimento monitorio era opposto da che chiedeva CP_1
ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della direzione dei lavori, affidata al EO. , dopo aver spiegato Controparte_2
domanda riconvenzionale, denunciandogravi difetti dell'opera, ex art
1669 c.c. (primo motivo); presenza di vizi e difformità dell'opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. (secondo motivo); nullità del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., per violazione delle norme imperative vigenti in materia di leggi urbanistiche ed ambientali
(terzo motivo); risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore (quarto motivo); eccessività delle somme richieste e versate da in favore di (quinto motivo); invocava il CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni nei confronti sia di che del Parte_1
EO. . Controparte_2
3. Con la sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente al pagamento del complessivo importo di € 37.650,60, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso al saldo. risultava altresì soccombente nei confronti del terzo CP_1
chiamato in causa, EO. , che aveva a sua volta spiegato CP_2
domanda riconvenzionale, diretta alla condanna al pagamento delle proprie competenze, liquidate dal Tribunale in complessivi €
13.381,88, oltre interessi al tasso legale dal 14.01.2009 al saldo.
Disattesa ogni ulteriore istanza risarcitoria, il Giudice di prime cure condannava, ancora, parte opponente alle spese di lite sia in favore dell'opposta che in favore del terzo chiamato in causa.
4. Avverso la statuizione è insorta affidando il Parte_1
gravame a due ordini di motivi: “error in judicando: violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., erronea e/o contraddittoria ricostruzione in punto di fatto. Travisamento delle risultanze istruttorie” (primo motivo);
“error in procedendo: violazione degli articoli 99, 112 e 101, secondo comma, c.p.c., violazione dell'art. 2907 c.c.; violazione del principio dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pronuncia ultra alligata et probata partium” (secondo motivo).
4.1. Ha resistito spiegando a sua volta, gravame CP_1
incidentale: “Errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio -
Erronea applicazione delle disposizioni in materia di nullità del contratto ex art. 1346 e 1418 c.c. – Carenza di motivazione, Illogicità e contraddittorietà della decisione” (primo motivo); “Nullità della sentenza per mancato riscontro ai rilievi sollevati dalla società opponente – carenza di motivazione – Violazione di legge ed, in particolare, degli art.1665,1667,1668 e 1669 c.c. - Errata o inesatta valutazione del materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado e della Consulenza Tecnica d'Ufficio – mancato rilievo della sussistenza di gravi vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera ai sensi degli art.1667-1668 c.c. e dell'art. 1669 c.c. – mancato rilievo dei gravi inadempimenti della (secondo motivo); “Erronea valutazione Parte_1
della CTU da parte del Tribunale – Contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata - Ingiustificato rigetto della richiesta di chiarimenti rivolta al C.T.U. su questioni specifiche – Sussistenza dei vizi gravi che giustificano la declaratoria di inadempimento della e la richiesta di rigetto dell'opposizione al Parte_1
D.I. con domanda di ripetizione delle somme da essa Parte_1
indebitamente percepite oltre al risarcimento dei danni” terzo motivo);
“Mancata ingiustificata valutazione della sussistenza di vizi gravi tali da giustificare l'azione ai sensi degli art.1667-1668 c.c. e 1669 c.c. –
Mancato rilievo di motivi di nullità del contratto di appalto e di ogni altro accordo finalizzato all'esecuzione di lavori privi di legittimazione urbanistica e paesaggistica - Illogicità della sentenza - lacunosità della
Consulenza Tecnica d'Ufficio ingiustificatamente fatta propria dal
Tribunale in ordine alla necessità di procedere a varianti urbanistiche senza aver preventivamente conseguito i titoli abilitativi da parte del
– mancato riscontro dei rilievi tecnici formulati dalla e CP_3 CP_1
mancata richiesta di chiarimenti al CTU - mancato riscontro delle risultanze della CTU in ordine alla corresponsabilità accertate del
EO. ”(quarto motivo); “Erroneità della sentenza di Controparte_2
condanna della al pagamento in favore del EO. di CP_1 CP_2
competenze professionali con riferimento alla redazione di rilievi dell'intera struttura alberghiera, della redazione di perizie tecniche giurate e dell'attività espletata per la pratica di sanatoria edilizia ex art.
36 DPR 380/01 - Illogicità e contraddittorietà della sentenza – mancato riscontro degli atti istruttori ed in particolare, degli esiti della prova per testi e della CTU” (quinto motivo). 4.2. Ha resistito, altresì, il EO. . Vinte le spese del grado. CP_2
4.3. Introitata la causa in decisione, con ordinanza del 09.02.2022 veniva disposto supplemento istruttorio, demandandosi al CTU la risposta ai seguenti quesiti: “1) Riferisca in ordine alla natura del titolo abilitativo (PdC o DIA) necessario per la realizzazione dell'opera per come pattuita inter partes, distinguendo, ove occorra e se frazionabili, gli interventi tra i due impianti: A e B;
2) Riferisca in ordine alla distanza altimetrica inerente la corsa dell'ascensore relativo all'impianto B;
3) Riferisca in ordine alla incidenza del rispetto della misura massima di ml. 11,00, di cui alla normativa CE UNI-EN
81.1.02/2008 (impianto ascensore), in luogo di quella pari a ml. 10,50, sulle originarie previsioni progettuali ed esecutive e sul rispetto della normativa inerente all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche con riferimento alla pendenza del tunnel necessaria per vincere il dislivello con lo sbocco su Via C. Colombo;
4) Riferisca in ordine all'incidenza economica dell'impianto B sull'intera opra per come pattuita, a corpo, inter partes;
5) Riferisca in ordine agli eventuali interventi ed ai relativi costi per rendere l'impianto B a norma”.
4.4. Acquisita la relazione peritale, il contenzioso subiva plurimi differimenti a causa di trattative per una definizione bonaria della lite, sino a quando, all'udienza del 22.01.2025, la Corte ha ritenuto di introitare nuovamente la causa a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4.5. Nelle more, con istanza congiunta depositata il 24.04.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'intesa transattiva, come da atto pure allegato.
5. Alla Corte non resta che registrare l'intervenuto accordo transattivo e statuire in conformità alla concorde istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguenziale travolgimento della sentenza impugnata.
Ed invero, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il Giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. n. 8034/2020).
Residuerebbe – al più – la pronuncia sulle spese, che, tuttavia, risultano regolate con l'accordo transattivo, mediante la compensazione integrale inter partes.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 12.07.2017, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
nonché sull'appello incidentale di quest'ultima avverso la sentenza n.
112/2017 del G.U. del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese