Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 02/05/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12/2024, assunta in decisione il 2.5.2025, vertente tra:
(23.2.1943 - C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata al presente atto, dall'avv. Maria Carmela Sgrò, presso il cui studio, in Reggio Calabria alla via Nicola Manfroce n. 79, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria Grandizio ( ), ed Ettore Triolo, giusta C.F._2 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n.82.
Con ricorso del 5.11.2022, la IG.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagno e il riconoscimento dello stato di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ( 19.10.2021).
Nel corso di tale giudizio, veniva disposta CTU, affidata alla Dott.ssa la quale, Persona_1
depositata la relazione, valutate le patologie dalle quali la ricorrente è risultata affetta, non riconosceva in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio, dopo aver dedotto che la IG. ra è affetta da Pt_1
“Artrosi polidistrettuale in soggetto con pregressa frattura tibio-peroneale ginocchio sinistro, esiti di artroprotesi ginocchio sinistro, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia, depressione del tono dell'umore”, concludeva come di seguito riportato: “la ricorrente presenta un complesso invalidante tale da configurare la condizione di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a
Sulla base di tali conclusioni, venivano formulate da parte della IG.ra , osservazioni Parte_1
alla CTU per contestare sia il grado di invalidità, sia il mancato riconoscimento dello stato di handicap grave, ritenuta la documentazione medica versata in atti.
Nonostante le osservazioni, la Dott.ssa confermava la valutazione medica: “Dopo attenta Per_1
disamina di quanto evidenziato dalla difesa della ricorrente, si ritiene di poter ribadire che le condizioni cliniche obiettivate in capo all'attrice in occasione della visita peritale non determinano una riduzione dell'autonomia del soggetto. Pur considerando il pregresso intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro e la gonartrosi destra documentata, la perizianda effettua i passaggi posturali e deambula in piena autonomia con utilizzo di bastone come appoggio, condizione che consente al soggetto di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Infine, pur avendo riscontrato una deflessione del tono dell'umore, quest'ultima non determina nel soggetto l'incapacità di stabilire se, come e quando svolgere gli atti quotidiani della vita”. Concludeva affermando che “la ricorrente presenta un complesso invalidante tale da configurare la condizione di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età
(difficoltà medio-gravi – 67%-99%).”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della sig.ra
[...] il presente giudizio. Parte ricorrente ha contestato “le conclusioni cui il ctu è giunto anche Parte_1 in seguito all'invio delle controdeduzioni da parte della presente difesa e che hanno ritenuto che il grado di invalidità riconoscibile alla sig.ra potesse essere pari al 67-99% e che lo Parte_1 stato di handicap corrispondesse a quello previsto dall'art. 3 comma 1 L. 104/92. Le conclusioni rassegnate dal ctu nell'elaborato depositato non hanno adeguatamente tenuto conto né delle condizioni di salute fisica emanate dalla perizianda né dei rilievi opportunamente sollevati da questa difesa”.
In particolare, a detta di parte ricorrente, la Dott.ssa avrebbe “espresso un giudizio generico e Per_1
lacunoso che si è basato esclusivamente sulla circostanza di un esame superficiale delle condizioni fisiche e mentali della signora e che comunque non ha tenuto conto di tutta la documentazione offerta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio che delinea una corrispondente condizione fisica compromessa tanto che la signora fin dalla data di presentazione della domanda (19.10.2021) Pt_1
non era, e non è, in grado di attendere alle primarie esigenze della vita quotidiana”.
Nello specifico il CTU non avrebbe adeguatamente valutato la “severa gonartrosi tricompartimentale del ginocchio dx”, e non avrebbe operato alcuna valutazione con riguardo alla
“patologia a carico della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale”, già documentata dagli esami strumentali effettuati e allegati al ricorso.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che, quanto al CP_1 requisito sanitario “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo Giudicante, all'udienza dell'11.10.2024, disponeva il richiamo della Dott.ssa
“AFFINCHE' LA STESSA VALUTI LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA IN ATTI E Persona_1
SUCCESSIVA AL LUGLIO 2023 E SE LA STESSA INCIDA SUL QUADRO CLINICO DELLA
RICORRENTE AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI NECESSARI PER GODERE
DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO”.
In data 16.1.2025, la Dott.ssa sottoponeva a visita peritale la IG.ra e in data 25.3.2025, Per_1 Pt_1
depositava la consulenza tecnica. Alla luce della documentazione medica in atti, e delle risultanze della visita peritale, deduceva che la ricorrente era affetta da “Artrosi polidistrettuale in soggetto con pregressa frattura tibio - peroneale ginocchio sinistro e artroprotesi ginocchio sinistro con difficoltà alla deambulazione prolungata, cardiopatia ipertensiva con cuore polmonare cronico, dislipidemia, diabete mellito tipo 2 e depressione del tono dell'umore”.
Specificava la consulente che “con il giudizio di merito, era stata prodotta ulteriore certificazione sanitaria attestante un peggioramento delle condizioni cliniche del soggetto per la recente insorgenza di diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, così come risultano aggravate le difficoltà deambulatorie, tanto che in data 14/12/2024, veniva prescritta carrozzella pieghevole”.
Tuttavia, concludeva che “nonostante il quadro poliartrosico già riscontrato in fase di ATP, la perizianda è tuttora in grado di deambulare autonomamente con ausilio di bastone e le difficoltà deambulatore riscontrate dalla sottoscritta non risultano di grado tale da inficiare la capacità del soggetto di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita(…) non si è riscontrato alcun deficit cognitivo-comportamentale tale da determinare l'incapacità del soggetto di comprendere e stabilire se, come e quando compiere i comuni atti della vita quotidiana”. La prescrizione della carrozzella pieghevole, secondo il giudizio della consulente, è giustificata dalla necessità di “consentire gli spostamenti del soggetto sulle lunghe percorrenze, piuttosto che per gli spostamenti all'interno del proprio domicilio, in quanto la perizianda è perfettamente in grado di muoversi e spostarsi in autonomia seppur con ausilio di bastone o stampella”.
Orbene, questo Giudicante ritiene condivisibile le ragioni esaustivamente espresse dalla Dott.ssa che l'hanno determinata a non riconoscere, neppure in questa fase, il beneficio Persona_1
richiesto.
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma. cpc.
Stante l'andamento del giudizio e il rigetto dell'opposizione, condanna la sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese di lite per le due fasi del giudizio, liquidate in favore dell' nella misura CP_1 di € 3.300,00; pone definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente anche il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra , così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- condanna la IG.ra alla rifusione delle spese processuali di entrambe le fasi del Parte_1 giudizio in favore dell' che liquida in euro 3.300,00, oltre oneri di legge, se dovuti;
pone, altresì, CP_1
definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dott.ssa come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 2.5.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Donatella Sabbatino