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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1930/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GALLINA FIORINI ANDREA in virtù di procura in calce all'atto di citazione
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GALLINA Parte_2 C.F._2 FIORINI ANDREA in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
CONCLUSIONI
“essere autorizzati, con tutte le conseguenze di legge: - a riconoscere il minore
[...]
nato il [...] in [...], Atto N. 373 parte 1 serie A - anno 2017 - Per_1
Comune di (AN), C.F. , quale figlio dell'odierno ricorrente Pt_3 C.F._3
pagina 1 nato in [...] [...], c.f. , residente Parte_1 CP_1 C.F._4 in Via Flaminia n.66”. Pt_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO
FUORI DAL MATRIMONIO EX ART. 250 C.C. E ART. 38 DISP. ATT. C.C.”, depositato il
10.4.2024, i sigg.ri e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_2
l' della Repubblica in per sentir pronunciare una sentenza che li CP_1 CP_1 CP_1
autorizzi a riconoscere il minore quale figlio del sig. Persona_1 Parte_1
.
[...]
Hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio civile in il 1°/9/2021, fissando la loro residenza in tale Pt_3
Comune;
- che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] in [...] il Per_1 Pt_3 Per_2
14/06/2021 in nata il [...] in Pt_3 Per_3 Pt_3
- che, mentre le figlie e sono state riconosciute da entrambi i genitori (e portano il Per_2 Per_3
cognome del padre, ), il figlio maggiore, veniva riconosciuto alla nascita Parte_1 Per_1
soltanto dalla madre, essendo nato nel periodo in cui la coppia non era ancora convivente, dato che entrambi erano richiedenti asilo in Italia, accolti nelle rispettive strutture di accoglienza;
- che successivamente alla nascita di la coppia regolarizzava la propria posizione sul Parte_5
territorio nazionale, con permesso di soggiorno, residenza e lavoro (e in tale quadro di stabilità e inserimento socio-economico, nascevano gli altri due figli);
- che successivamente, la coppia chiedeva concordemente alla del in , ex CP_1 CP_1 CP_1
art. 35, secondo comma, L. 218/1995, di riconoscere la paternità del minore Persona_1 come figlio dell'odierno ricorrente (oltre che della sig.ra Parte_1 [...]
); ma l' opponeva un rifiuto, adducendo che il padre del minore Pt_2 Controparte_1
avrebbe dovuto prima procedere al test del DNA finalizzato a produrre la prova biologica della sua paternità rispetto a detto minore.
- che gli istanti ripetevano formalmente la loro istanza alla in Roma in data Controparte_1
10.4.2024, con missiva che restava senza riscontro. 1 Si rileva in questa sede la discrasia – non superabile con la documentazione anagrafica prodotta dalle parti – relativa al cognome del ricorrente, che nel certificato contestuale di stato di famiglia è indicato come “ , ma che è Pt_1 stato trasferito alle figlie nate in costanza di matrimonio, e come “ ”. D'ora in avanti Per_2 Per_3 Parte_1 pertanto si riporterà per il ricorrente il nome completo . Parte_1 pagina 2 Sostengono i ricorrenti che la resistenza dell' non trova in Controparte_1 Controparte_1
alcun modo giustificazione ma anzi, è una decisione dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio minore, “al quale la resistente nega di fatto, con la sua condotta ostativa, il riconoscimento della paternità in via preventiva senza che vi siano validi motivi a sostegno del diniego, o quanto meno, la stessa non ne ha forniti”. CP_1
Il ricorso è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alla Ambasciata della
Repubblica del e comunicato al PM, che ha apposto il proprio “visto” in data 9.7.2024. CP_1
Nessuno si è costituito per la convenuta. CP_1
All'udienza del 2.7.2024, il difensore dei ricorrenti ha precisato che “il diniego di procedere al riconoscimento formulato dall' in data antecedente alla diffida del Controparte_1
10/4/2024 è stato comunicato oralmente ai ricorrenti, che si erano recati di persona all'Ambasciata di Roma e che dunque non dispongono di una prova di tale comunicazione;
successivamente il difensore ha formulato formale istanza all' , dello stesso tenore, rimasta senza risposta. CP_1
Insiste nella domanda, atteso che il diritto del a riconoscere il figlio Parte_1
nato fuori dal matrimonio è diritto fondamentale della persona e va tutelato, dovendosi ritenere contrario all'ordine pubblico italiano e internazionale il diniego opposto dall ”, CP_1 rappresentando di non avere richieste istruttorie e rilevando che “l'accertamento della legge straniera applicabile è compito del giudice”.
2. La domanda è inammissibile e va rigettata, nei termini di seguito indicati.
Va premesso che il riconoscimento è la dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione esistente con altro soggetto il quale, in seguito a tale dichiarazione, acquista lo stato di figlio del dichiarante a tutti gli effetti.
L'atto di riconoscimento, considerata l'importanza che esso riveste e le conseguenze dirompenti che produce nella sfera giuridica personale e patrimoniale sia del dichiarante che del figlio, deve essere spontaneo, ovvero volontario;
personalissimo (un'eventuale procura a riconoscere il figlio sarebbe senz'altro invalida); irrevocabile;
puro, non tollerando l'apposizione di elementi accidentali quali termini o condizioni.
La legge prevede che la capacità di riconoscere un figlio si acquista prima della generale capacità di agire, ovvero a sedici anni, ma tale limite di età può essere ulteriormente superato tramite un'autorizzazione del giudice, in seguito alla riforma del diritto di famiglia attuata nel 2012. Per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto 14 anni è necessario il suo assenso, mentre per il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto 14 anni è richiesto il consenso dell'altro genitore.
pagina 3 Fondamentale, poi, è che il riconoscimento corrisponda all'interesse del figlio. Come ribadito dalla giurisprudenza più recente, infatti, si impone un “bilanciamento” tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, che non è necessariamente correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali che si sono sviluppati all'interno della famiglia.
Nel codice civile il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio è disciplinato agli artt. 250 e seguenti, e tali norme sono state in parte modificate dalla c.d. riforma Cartabia che, superando la pluralità dei riti nelle controversie sui diritti delle persone, dei minori e delle relazioni familiari, ha modificato il quarto comma dell'articolo 250 del codice civile, armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie.
Va inoltre rilevato che qualora i soggetti interessati non siano (tutti) cittadini italiani, lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della L. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento.
Fatte tali premesse, si osserva che la domanda, così come formulata dai ricorrenti, non può essere accolta, sia in relazione ai riferimenti normativi individuati dai ricorrenti medesimi che tenuto conto del quadro normativo complessivo che disciplina la materia.
2.1 Non è ammissibile, in primo luogo, la domanda proposta ai sensi dell'art. 250 c.c..
Tale norma prevede l'intervento dell'Autorità Giudiziaria solo nell'ipotesi in cui il genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento non presti il consenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore, necessario – come detto – qualora il figlio non abbia ancora compiuto quattordici anni (v. art. 250, terzo comma, c.c.). In tal caso, “il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore…”.
E' di tutta evidenza che non è questa la fattispecie che ricorre nel caso in esame, atteso che il genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, ovvero la sig.ra , non solo non ha Pt_1
mai negato il proprio consenso, ma anzi ha agito insieme al padre che intende operare il riconoscimento successivo, aderendo in toto alle richieste del sig. . Parte_1
pagina 4 Non è pertanto necessario l'intervento del Tribunale, o quantomeno non è necessaria la tutela apprestata dall'art. 250 c.c..
2.2 Ai sensi dell'articolo 254 del codice civile, “Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.
Non è pertanto l'Autorità Giudiziaria a ricevere la dichiarazione di riconoscimento, né detta
Autorità ha alcun compito autorizzatorio: come sopra rilevato, si tratta di una dichiarazione spontanea, che deve avere le caratteristiche sopra individuate (v. par. 2) e che va resa, in considerazione delle conseguenze giuridiche e personali che comporta, ad un pubblico ufficiale, in particolare all'ufficiale di stato civile. Questi potrà ricevere la dichiarazione o rigettarla (aprendo, se del caso, la possibilità della tutela giurisdizionale del relativo diritto, secondo i principi generali).
Non vi è prova, tuttavia, del fatto che il ricorrente abbia reso – o chiesto di rendere – apposita dichiarazione di riconoscimento davanti ad un ufficiale dello stato civile italiano, ricevendone un provvedimento di rigetto. Né a ben vedere può essere così intesa l'odierna azione, atteso che i ricorrenti non hanno individuato come controparte l'ufficiale dello stato civile di (comune Pt_3 di loro residenza) e nemmeno il Ministero dell'Interno (o una sua articolazione territoriale).
E' vero che, come sopra accennato, ai sensi dell'art. 35 della legge di Diritto Internazionale privato, le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, con la precisazione che se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana, ma la forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto, e dunque, in caso di richiesta presentata in Italia, la legge italiana. Ne consegue che devono osservarsi in ogni caso le forme previste per il riconoscimento dalla legge italiana.
Ciò comporta, tra l'altro, che tale stato dipende dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto per il giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 367/2003, 15580/2006).
Né viola il limite generale dell'ordine pubblico, rilevante in sede di applicazione in di leggi CP_1
straniere (L. n. 218 del 1995, art. 16 cit), la mancata previsione, nell'ordinamento ghanese, di un termine per denunciare la nascita del figlio. L'ordinamento italiano, infatti, prevede anche la pagina 5 dichiarazione di nascita tardiva (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 31, sull'ordinamento dello stato civile).
2.3 Qualora, come nel caso di specie, il richiedente si rivolga non all'autorità civile italiana ma alle autorità del proprio Stato, la procedura non può in alcun modo essere censurata dal giudice italiano, in quanto privo di giurisdizione.
E' appena il caso di osservare, peraltro, che l'ambasciata è una rappresentanza diplomatica di uno
Stato accreditata presso un altro Stato. Essa, pur avendo sede nel paese ospitante, ricade sotto la giurisdizione del paese ospitato, è un'articolazione di questo (con compiti politici, culturali, di assistenza ai cittadini del paese ospitato e di tutela dei loro diritti) e non ha personalità giuridica autonoma.
Deve ritenersi pertanto che la presente azione sia stata proposta nei confronti della Controparte_1
(come effettivamente indicato a pag. 2 del ricorso).
[...]
Tale azione, di natura comunque privatistica in quanto attinente allo stato e capacità delle persone, non può essere proposta contro uno Stato estero, difettando il requisito della giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria italiana.
2.4 Né può farsi riferimento, per l'ammissibilità della domanda, la correttezza del procedimento e l'accoglimento della richiesta, ai principi dell'ordine pubblico internazionale, che possono trovare applicazione solo qualora sia risolto in senso positivo il quesito sula sussistenza della giurisdizione italiana.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che del tutto diversa rispetto alla presente è la fattispecie oggetto del giudizio all'esito del quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio richiamato da parte ricorrente (“il diritto del minore ad acquisire lo stato di figlio naturale riconosciuto costituisce un principio di ordine pubblico internazionale, ed in quanto tale costituisce un limite alla applicazione della legge straniera nel caso in cui risulti lesiva del diritto del figlio minore ad essere riconosciuto…, tanto da integrare la fattispecie di cui all'art. 250 comma 4 c.c., applicabile per analogia ex art. 12 comma 2 Disposizioni sulla Legge in Generale…”): in quel caso, infatti, un soggetto di nazionalità egiziana aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di Roma di dichiarare l'ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale della paternità che intendeva proporre nei confronti della minore, avendogli la ex compagna, madre della bambina (di nazionalità peruviana) impedito il riconoscimento;
il Tribunale adìto aveva affermato la capacità del ricorrente, in base alla legge egiziana, di effettuare il ricorso;
la madre della minore aveva impugnato l'ordinanza; la Corte
d'Appello aveva confermato il provvedimento del primo giudice assumendo: che l'azione esperita dal ricorrente dovesse essere qualificata come azione ex art. 250 c.c., comma 4, diretta ad ottenere pagina 6 una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro genitore al fine di procedere al riconoscimento della figlia naturale;
che, nel merito, il diritto egiziano, applicabile al fine di valutare la capacità del ricorrente, cittadino di quello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 218 del 1995, attribuisce all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un rapporto lecito, non conoscendo la differenza tra figlio legittimo e figlio naturale ed attribuendo lo stato di figlio soltanto al primo, non già al secondo;
tuttavia, si doveva egualmente giungere all'affermazione di capacità del ricorrente, atteso che la norma straniera, pur applicabile al caso concreto, la quale neghi giuridicità ad una qualunque specie di filiazione e non attribuisca al padre naturale alcuna azione per far valere il suo diritto di paternità, contrasta con l'ordine pubblico internazionale e, segnatamente, con i principi fondamentali che riguardano la persona nell'ordinamento italiano, sicché risulta necessario far riferimento alla corrispondente norma del diritto interno (art. 250 c.c.) che, in relazione all'aspetto normativo in esame (capacità di riconoscimento da parte del ricorrente), si sostituisce integralmente alla legge straniera ai sensi della già richiamata L. n. 218 del 1995, art. 16, comma 2. La Corte di Cassazione, adìta dalla madre della minore, ha confermato la decisione della corte territoriale, aderendo ai principi sopra esposti.
Come si vede, la fattispecie è differente innanzitutto per la diversità della situazione fattuale dedotta: in quel caso il padre aveva agito ex art. 250 c.c. per ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre della minore (la quale si era opposta sia al riconoscimento sia alla dichiarazione della capacità dell'ex convivente di effettuare il riconoscimento stesso). In secondo luogo, la legge nazionale del soggetto che chiedeva di poter riconoscere la figlia consentiva l'attribuzione della paternità solo nell'ambito di un rapporto
“lecito”, così di fatto escludendola nelle ipotesi, come quella oggetto di esame, di rapporti adulterini
(di qui la conclusione che essa fosse in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e in particolare con i principi fondamentali di tutela della persona nell'ordinamento italiano, dai quali si ricava l'esistenza di un diritto, in capo a chiunque sia stato concepito, ad acquisire lo status di figlio naturale, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori).
In conclusione, l'art. 250 c.c. era stato in quella sede indicato come norma applicabile in via analogica in sostituzione della legge nazionale straniera incompatibile con l'ordine pubblico italiano e internazionale, ma solo in quanto era la previsione ai sensi della quale l'azione civile
(erroneamente definita come di accertamento giudiziale della paternità) doveva dirsi proposta.
Come già evidenziato, nel caso che ci occupa, invece, i ricorrenti, pur citando l'art. 250 c.c. nell'epigrafe e nel corpo del ricorso, sono ben consapevoli dell'assenza dei presupposti per tale azione (il dissenso da parte del genitore autore del primo riconoscimento) e della sua diversa finalità
pagina 7 (l'ottenimento di una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro genitore al fine di procedere al riconoscimento del figlio naturale) rispetto allo scopo da loro effettivamente perseguito, tanto che ad agire non è il solo sig. nei confronti della madre del minore, ma i due Parte_1
genitori concordemente nei confronti della . Controparte_1
Ad abundantiam si rileva, inoltre, che i ricorrenti non deducono affatto che la legge ghanese impedisce tout court il riconoscimento da parte del sig. , ma si limitano Parte_1
a riferire (come detto senza provarlo) che l' del avrebbe richiesto la prova CP_1 CP_1 biologica e genetica della paternità, da ciò argomentando che lo Stato del “impedisce al CP_1 padre del minore di procedere al riconoscimento del proprio figlio naturale” (ma ciò non corrisponde affatto al contenuto della legge ghanese sulla filiazione: v. documentazione acquisita d'ufficio e depositata in data 13.12.2024), impedendo altresì, con “l'illegittimo ostacolo frapposto dallo stato ghanese”, il consenso dell'altro genitore.
Quest'ultimo passaggio logico-argomentativo merita di essere considerato, atteso che non può essere condiviso: non vi è nessuna connessione, né rapporto di subordinazione, tra i principi fissati dalla legge ghanese sulla filiazione e l'espressione del consenso da parte della madre del minore
(peraltro di nazionalità nigeriana), e da nessun elemento può trarsi un qualsiasi impedimento a che la sig.ra presti il consenso al riconoscimento del figlio da parte dell'attuale marito. Parte_2
2.5 Infine, non può non rilevarsi che nel caso di specie non è stato in alcun modo dimostrato che la per il tramite della sua Ambasciata in , abbia negato al ricorrente Controparte_1 CP_1
di procedere al riconoscimento del figlio (avendo la parte Parte_1 Per_1 prodotto unicamente la propria istanza rivolta formalmente all'Ambasciata il 10.4.2024), né è dimostrato che abbia a tal fine richiesto la prova genetica (sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre la circostanza senza fornire alcuna dimostrazione), né, come detto, è provato che il sig.
si sia rivolto all'ufficiale di stato civile italiano ed abbia da questi Parte_1
ricevuto un diniego: solo in quest'ultimo caso potrebbe eventualmente ritenersi ammissibile l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana, potendo discutersi se nella sua articolazione ordinaria ovvero amministrativa.
2.6 E' appena il caso di aggiungere che non sussistono i presupposti (in particolare la legittimazione attiva in capo ai sigg.ri e ) per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità Pt_1 Pt_1
ex art. 269 c.c., che costituisce tutela apprestata al diverso fine di consentire al figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori di ottenere l'accertamento con sentenza dello status filiationis.
pagina 8 3. Va in conclusione dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla domanda volta all'ottenimento del riconoscimento del rapporto di filiazione tra i ricorrenti e ogni altra domanda va rigettata. Persona_1
Le spese del procedimento restano a carico dei ricorrenti, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla richiesta di riconoscimento del rapporto di filiazione;
RIGETTA ogni altra domanda;
NULLA sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GALLINA FIORINI ANDREA in virtù di procura in calce all'atto di citazione
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GALLINA Parte_2 C.F._2 FIORINI ANDREA in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1
RESISTENTE contumace con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
CONCLUSIONI
“essere autorizzati, con tutte le conseguenze di legge: - a riconoscere il minore
[...]
nato il [...] in [...], Atto N. 373 parte 1 serie A - anno 2017 - Per_1
Comune di (AN), C.F. , quale figlio dell'odierno ricorrente Pt_3 C.F._3
pagina 1 nato in [...] [...], c.f. , residente Parte_1 CP_1 C.F._4 in Via Flaminia n.66”. Pt_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO
FUORI DAL MATRIMONIO EX ART. 250 C.C. E ART. 38 DISP. ATT. C.C.”, depositato il
10.4.2024, i sigg.ri e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_2
l' della Repubblica in per sentir pronunciare una sentenza che li CP_1 CP_1 CP_1
autorizzi a riconoscere il minore quale figlio del sig. Persona_1 Parte_1
.
[...]
Hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio civile in il 1°/9/2021, fissando la loro residenza in tale Pt_3
Comune;
- che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] in [...] il Per_1 Pt_3 Per_2
14/06/2021 in nata il [...] in Pt_3 Per_3 Pt_3
- che, mentre le figlie e sono state riconosciute da entrambi i genitori (e portano il Per_2 Per_3
cognome del padre, ), il figlio maggiore, veniva riconosciuto alla nascita Parte_1 Per_1
soltanto dalla madre, essendo nato nel periodo in cui la coppia non era ancora convivente, dato che entrambi erano richiedenti asilo in Italia, accolti nelle rispettive strutture di accoglienza;
- che successivamente alla nascita di la coppia regolarizzava la propria posizione sul Parte_5
territorio nazionale, con permesso di soggiorno, residenza e lavoro (e in tale quadro di stabilità e inserimento socio-economico, nascevano gli altri due figli);
- che successivamente, la coppia chiedeva concordemente alla del in , ex CP_1 CP_1 CP_1
art. 35, secondo comma, L. 218/1995, di riconoscere la paternità del minore Persona_1 come figlio dell'odierno ricorrente (oltre che della sig.ra Parte_1 [...]
); ma l' opponeva un rifiuto, adducendo che il padre del minore Pt_2 Controparte_1
avrebbe dovuto prima procedere al test del DNA finalizzato a produrre la prova biologica della sua paternità rispetto a detto minore.
- che gli istanti ripetevano formalmente la loro istanza alla in Roma in data Controparte_1
10.4.2024, con missiva che restava senza riscontro. 1 Si rileva in questa sede la discrasia – non superabile con la documentazione anagrafica prodotta dalle parti – relativa al cognome del ricorrente, che nel certificato contestuale di stato di famiglia è indicato come “ , ma che è Pt_1 stato trasferito alle figlie nate in costanza di matrimonio, e come “ ”. D'ora in avanti Per_2 Per_3 Parte_1 pertanto si riporterà per il ricorrente il nome completo . Parte_1 pagina 2 Sostengono i ricorrenti che la resistenza dell' non trova in Controparte_1 Controparte_1
alcun modo giustificazione ma anzi, è una decisione dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio minore, “al quale la resistente nega di fatto, con la sua condotta ostativa, il riconoscimento della paternità in via preventiva senza che vi siano validi motivi a sostegno del diniego, o quanto meno, la stessa non ne ha forniti”. CP_1
Il ricorso è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alla Ambasciata della
Repubblica del e comunicato al PM, che ha apposto il proprio “visto” in data 9.7.2024. CP_1
Nessuno si è costituito per la convenuta. CP_1
All'udienza del 2.7.2024, il difensore dei ricorrenti ha precisato che “il diniego di procedere al riconoscimento formulato dall' in data antecedente alla diffida del Controparte_1
10/4/2024 è stato comunicato oralmente ai ricorrenti, che si erano recati di persona all'Ambasciata di Roma e che dunque non dispongono di una prova di tale comunicazione;
successivamente il difensore ha formulato formale istanza all' , dello stesso tenore, rimasta senza risposta. CP_1
Insiste nella domanda, atteso che il diritto del a riconoscere il figlio Parte_1
nato fuori dal matrimonio è diritto fondamentale della persona e va tutelato, dovendosi ritenere contrario all'ordine pubblico italiano e internazionale il diniego opposto dall ”, CP_1 rappresentando di non avere richieste istruttorie e rilevando che “l'accertamento della legge straniera applicabile è compito del giudice”.
2. La domanda è inammissibile e va rigettata, nei termini di seguito indicati.
Va premesso che il riconoscimento è la dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione esistente con altro soggetto il quale, in seguito a tale dichiarazione, acquista lo stato di figlio del dichiarante a tutti gli effetti.
L'atto di riconoscimento, considerata l'importanza che esso riveste e le conseguenze dirompenti che produce nella sfera giuridica personale e patrimoniale sia del dichiarante che del figlio, deve essere spontaneo, ovvero volontario;
personalissimo (un'eventuale procura a riconoscere il figlio sarebbe senz'altro invalida); irrevocabile;
puro, non tollerando l'apposizione di elementi accidentali quali termini o condizioni.
La legge prevede che la capacità di riconoscere un figlio si acquista prima della generale capacità di agire, ovvero a sedici anni, ma tale limite di età può essere ulteriormente superato tramite un'autorizzazione del giudice, in seguito alla riforma del diritto di famiglia attuata nel 2012. Per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto 14 anni è necessario il suo assenso, mentre per il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto 14 anni è richiesto il consenso dell'altro genitore.
pagina 3 Fondamentale, poi, è che il riconoscimento corrisponda all'interesse del figlio. Come ribadito dalla giurisprudenza più recente, infatti, si impone un “bilanciamento” tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, che non è necessariamente correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali che si sono sviluppati all'interno della famiglia.
Nel codice civile il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio è disciplinato agli artt. 250 e seguenti, e tali norme sono state in parte modificate dalla c.d. riforma Cartabia che, superando la pluralità dei riti nelle controversie sui diritti delle persone, dei minori e delle relazioni familiari, ha modificato il quarto comma dell'articolo 250 del codice civile, armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie.
Va inoltre rilevato che qualora i soggetti interessati non siano (tutti) cittadini italiani, lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della L. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento.
Fatte tali premesse, si osserva che la domanda, così come formulata dai ricorrenti, non può essere accolta, sia in relazione ai riferimenti normativi individuati dai ricorrenti medesimi che tenuto conto del quadro normativo complessivo che disciplina la materia.
2.1 Non è ammissibile, in primo luogo, la domanda proposta ai sensi dell'art. 250 c.c..
Tale norma prevede l'intervento dell'Autorità Giudiziaria solo nell'ipotesi in cui il genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento non presti il consenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore, necessario – come detto – qualora il figlio non abbia ancora compiuto quattordici anni (v. art. 250, terzo comma, c.c.). In tal caso, “il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore…”.
E' di tutta evidenza che non è questa la fattispecie che ricorre nel caso in esame, atteso che il genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, ovvero la sig.ra , non solo non ha Pt_1
mai negato il proprio consenso, ma anzi ha agito insieme al padre che intende operare il riconoscimento successivo, aderendo in toto alle richieste del sig. . Parte_1
pagina 4 Non è pertanto necessario l'intervento del Tribunale, o quantomeno non è necessaria la tutela apprestata dall'art. 250 c.c..
2.2 Ai sensi dell'articolo 254 del codice civile, “Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.
Non è pertanto l'Autorità Giudiziaria a ricevere la dichiarazione di riconoscimento, né detta
Autorità ha alcun compito autorizzatorio: come sopra rilevato, si tratta di una dichiarazione spontanea, che deve avere le caratteristiche sopra individuate (v. par. 2) e che va resa, in considerazione delle conseguenze giuridiche e personali che comporta, ad un pubblico ufficiale, in particolare all'ufficiale di stato civile. Questi potrà ricevere la dichiarazione o rigettarla (aprendo, se del caso, la possibilità della tutela giurisdizionale del relativo diritto, secondo i principi generali).
Non vi è prova, tuttavia, del fatto che il ricorrente abbia reso – o chiesto di rendere – apposita dichiarazione di riconoscimento davanti ad un ufficiale dello stato civile italiano, ricevendone un provvedimento di rigetto. Né a ben vedere può essere così intesa l'odierna azione, atteso che i ricorrenti non hanno individuato come controparte l'ufficiale dello stato civile di (comune Pt_3 di loro residenza) e nemmeno il Ministero dell'Interno (o una sua articolazione territoriale).
E' vero che, come sopra accennato, ai sensi dell'art. 35 della legge di Diritto Internazionale privato, le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, con la precisazione che se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana, ma la forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto, e dunque, in caso di richiesta presentata in Italia, la legge italiana. Ne consegue che devono osservarsi in ogni caso le forme previste per il riconoscimento dalla legge italiana.
Ciò comporta, tra l'altro, che tale stato dipende dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto per il giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 367/2003, 15580/2006).
Né viola il limite generale dell'ordine pubblico, rilevante in sede di applicazione in di leggi CP_1
straniere (L. n. 218 del 1995, art. 16 cit), la mancata previsione, nell'ordinamento ghanese, di un termine per denunciare la nascita del figlio. L'ordinamento italiano, infatti, prevede anche la pagina 5 dichiarazione di nascita tardiva (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 31, sull'ordinamento dello stato civile).
2.3 Qualora, come nel caso di specie, il richiedente si rivolga non all'autorità civile italiana ma alle autorità del proprio Stato, la procedura non può in alcun modo essere censurata dal giudice italiano, in quanto privo di giurisdizione.
E' appena il caso di osservare, peraltro, che l'ambasciata è una rappresentanza diplomatica di uno
Stato accreditata presso un altro Stato. Essa, pur avendo sede nel paese ospitante, ricade sotto la giurisdizione del paese ospitato, è un'articolazione di questo (con compiti politici, culturali, di assistenza ai cittadini del paese ospitato e di tutela dei loro diritti) e non ha personalità giuridica autonoma.
Deve ritenersi pertanto che la presente azione sia stata proposta nei confronti della Controparte_1
(come effettivamente indicato a pag. 2 del ricorso).
[...]
Tale azione, di natura comunque privatistica in quanto attinente allo stato e capacità delle persone, non può essere proposta contro uno Stato estero, difettando il requisito della giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria italiana.
2.4 Né può farsi riferimento, per l'ammissibilità della domanda, la correttezza del procedimento e l'accoglimento della richiesta, ai principi dell'ordine pubblico internazionale, che possono trovare applicazione solo qualora sia risolto in senso positivo il quesito sula sussistenza della giurisdizione italiana.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che del tutto diversa rispetto alla presente è la fattispecie oggetto del giudizio all'esito del quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio richiamato da parte ricorrente (“il diritto del minore ad acquisire lo stato di figlio naturale riconosciuto costituisce un principio di ordine pubblico internazionale, ed in quanto tale costituisce un limite alla applicazione della legge straniera nel caso in cui risulti lesiva del diritto del figlio minore ad essere riconosciuto…, tanto da integrare la fattispecie di cui all'art. 250 comma 4 c.c., applicabile per analogia ex art. 12 comma 2 Disposizioni sulla Legge in Generale…”): in quel caso, infatti, un soggetto di nazionalità egiziana aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di Roma di dichiarare l'ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale della paternità che intendeva proporre nei confronti della minore, avendogli la ex compagna, madre della bambina (di nazionalità peruviana) impedito il riconoscimento;
il Tribunale adìto aveva affermato la capacità del ricorrente, in base alla legge egiziana, di effettuare il ricorso;
la madre della minore aveva impugnato l'ordinanza; la Corte
d'Appello aveva confermato il provvedimento del primo giudice assumendo: che l'azione esperita dal ricorrente dovesse essere qualificata come azione ex art. 250 c.c., comma 4, diretta ad ottenere pagina 6 una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro genitore al fine di procedere al riconoscimento della figlia naturale;
che, nel merito, il diritto egiziano, applicabile al fine di valutare la capacità del ricorrente, cittadino di quello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 218 del 1995, attribuisce all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un rapporto lecito, non conoscendo la differenza tra figlio legittimo e figlio naturale ed attribuendo lo stato di figlio soltanto al primo, non già al secondo;
tuttavia, si doveva egualmente giungere all'affermazione di capacità del ricorrente, atteso che la norma straniera, pur applicabile al caso concreto, la quale neghi giuridicità ad una qualunque specie di filiazione e non attribuisca al padre naturale alcuna azione per far valere il suo diritto di paternità, contrasta con l'ordine pubblico internazionale e, segnatamente, con i principi fondamentali che riguardano la persona nell'ordinamento italiano, sicché risulta necessario far riferimento alla corrispondente norma del diritto interno (art. 250 c.c.) che, in relazione all'aspetto normativo in esame (capacità di riconoscimento da parte del ricorrente), si sostituisce integralmente alla legge straniera ai sensi della già richiamata L. n. 218 del 1995, art. 16, comma 2. La Corte di Cassazione, adìta dalla madre della minore, ha confermato la decisione della corte territoriale, aderendo ai principi sopra esposti.
Come si vede, la fattispecie è differente innanzitutto per la diversità della situazione fattuale dedotta: in quel caso il padre aveva agito ex art. 250 c.c. per ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre della minore (la quale si era opposta sia al riconoscimento sia alla dichiarazione della capacità dell'ex convivente di effettuare il riconoscimento stesso). In secondo luogo, la legge nazionale del soggetto che chiedeva di poter riconoscere la figlia consentiva l'attribuzione della paternità solo nell'ambito di un rapporto
“lecito”, così di fatto escludendola nelle ipotesi, come quella oggetto di esame, di rapporti adulterini
(di qui la conclusione che essa fosse in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e in particolare con i principi fondamentali di tutela della persona nell'ordinamento italiano, dai quali si ricava l'esistenza di un diritto, in capo a chiunque sia stato concepito, ad acquisire lo status di figlio naturale, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori).
In conclusione, l'art. 250 c.c. era stato in quella sede indicato come norma applicabile in via analogica in sostituzione della legge nazionale straniera incompatibile con l'ordine pubblico italiano e internazionale, ma solo in quanto era la previsione ai sensi della quale l'azione civile
(erroneamente definita come di accertamento giudiziale della paternità) doveva dirsi proposta.
Come già evidenziato, nel caso che ci occupa, invece, i ricorrenti, pur citando l'art. 250 c.c. nell'epigrafe e nel corpo del ricorso, sono ben consapevoli dell'assenza dei presupposti per tale azione (il dissenso da parte del genitore autore del primo riconoscimento) e della sua diversa finalità
pagina 7 (l'ottenimento di una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro genitore al fine di procedere al riconoscimento del figlio naturale) rispetto allo scopo da loro effettivamente perseguito, tanto che ad agire non è il solo sig. nei confronti della madre del minore, ma i due Parte_1
genitori concordemente nei confronti della . Controparte_1
Ad abundantiam si rileva, inoltre, che i ricorrenti non deducono affatto che la legge ghanese impedisce tout court il riconoscimento da parte del sig. , ma si limitano Parte_1
a riferire (come detto senza provarlo) che l' del avrebbe richiesto la prova CP_1 CP_1 biologica e genetica della paternità, da ciò argomentando che lo Stato del “impedisce al CP_1 padre del minore di procedere al riconoscimento del proprio figlio naturale” (ma ciò non corrisponde affatto al contenuto della legge ghanese sulla filiazione: v. documentazione acquisita d'ufficio e depositata in data 13.12.2024), impedendo altresì, con “l'illegittimo ostacolo frapposto dallo stato ghanese”, il consenso dell'altro genitore.
Quest'ultimo passaggio logico-argomentativo merita di essere considerato, atteso che non può essere condiviso: non vi è nessuna connessione, né rapporto di subordinazione, tra i principi fissati dalla legge ghanese sulla filiazione e l'espressione del consenso da parte della madre del minore
(peraltro di nazionalità nigeriana), e da nessun elemento può trarsi un qualsiasi impedimento a che la sig.ra presti il consenso al riconoscimento del figlio da parte dell'attuale marito. Parte_2
2.5 Infine, non può non rilevarsi che nel caso di specie non è stato in alcun modo dimostrato che la per il tramite della sua Ambasciata in , abbia negato al ricorrente Controparte_1 CP_1
di procedere al riconoscimento del figlio (avendo la parte Parte_1 Per_1 prodotto unicamente la propria istanza rivolta formalmente all'Ambasciata il 10.4.2024), né è dimostrato che abbia a tal fine richiesto la prova genetica (sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre la circostanza senza fornire alcuna dimostrazione), né, come detto, è provato che il sig.
si sia rivolto all'ufficiale di stato civile italiano ed abbia da questi Parte_1
ricevuto un diniego: solo in quest'ultimo caso potrebbe eventualmente ritenersi ammissibile l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana, potendo discutersi se nella sua articolazione ordinaria ovvero amministrativa.
2.6 E' appena il caso di aggiungere che non sussistono i presupposti (in particolare la legittimazione attiva in capo ai sigg.ri e ) per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità Pt_1 Pt_1
ex art. 269 c.c., che costituisce tutela apprestata al diverso fine di consentire al figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori di ottenere l'accertamento con sentenza dello status filiationis.
pagina 8 3. Va in conclusione dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla domanda volta all'ottenimento del riconoscimento del rapporto di filiazione tra i ricorrenti e ogni altra domanda va rigettata. Persona_1
Le spese del procedimento restano a carico dei ricorrenti, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla richiesta di riconoscimento del rapporto di filiazione;
RIGETTA ogni altra domanda;
NULLA sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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