Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01465/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Formica Ambiente S.r.l., Ali.Fer S.r.l., Fer.Metel Sud Spa, Heracle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Comune di San Pancrazio Salentino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 7/5/2021, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Brindisi dal 10/5/2021 sino al 25/5/2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Formica Ambiente S.r.l. il 29/12/2021:
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 28.10.2021, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Brindisi dal 29/10/2021 sino al 13/11/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società ricorrenti, premesso di essere “operatori nel settore dei rifiuti in provincia di Brindisi”, hanno agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della deliberazione del C.P. n.13 del 7/5/2021, recante la " Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali ".
Con la predetta deliberazione la Provincia di Brindisi ha definito “ i criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti che contengono elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più restrittivi per alcuni parametri di valutazione rispetto ai vigenti criteri regionali ”, precisando che:
- detti criteri debbano applicarsi “ a tutte le istanze di soggetti privati relative all’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e ai progetti di ampliamento, sopraelevazione di discariche e/o di modifica sostanziale per impianti già autorizzati, che saranno presentate e a quelle già presentate all’Autorità Competente (Provincia e/o Regione), il cui procedimento non risulta concluso con provvedimento definitivo ovvero con verbale conclusivo della conferenza di servizi ”;
- “ qualora siano proposti impianti localizzati nel territorio comunale di San Pancrazio, per la valutazione degli stessi si dovrà tenere conto di quanto esplicitato dal Sindaco del predetto comune nella propria nota prot. 6338 del 23/04/2021, acquisita al prot. 13401 del 23/04/2021 ”;
- “ relativamente alla realizzazione e gestione degli impianti di rifiuti di titolarità pubblica potrà essere valutata la deroga a detti criteri sulla base di particolareggiato ed approfondito studio con indicazione delle misure da adottare al fine di garantire un livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica almeno analogo a quello previsto con l’applicazione di detti criteri ”.
2. In sintesi, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- violazione delle competenze definite dagli artt. 195, 196 e 197 del d.lgs. 152/2006, dal momento che la Provincia di Brindisi ha “individuato ulteriori criteri localizzativi, che si sovrappongono ed in parte derogano quelli regionali, con ciò violando il chiaro disposto normativo che individua i limiti delle competenze provinciali”;
- “quand’anche fosse riconosciuto un generale potere di deroga ai criteri localizzativi da parte della Provincia, quest’ultima non avrebbe comunque rispettato i parametri entro cui poteva esercitare detta deroga”;
- il provvedimento impugnato “è viziato anche per violazione dell’art. 197 del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevede, alla lettera d), che l’individuazione da parte della Provincia delle aree non idonee debba avvenire “sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni””;
- “difetto di motivazione e di istruttoria”;
- il provvedimento impugnato “è altresì illegittimo nella parte in cui individua una disciplina speciale per il territorio del Comune di San Pancrazio, sulla base di una semplice richiesta del Sindaco”;
- la delibera impugnata “è poi illegittima nella parte in cui ha stabilito una disciplina differenziata per gli impianti di titolarità pubblica rispetto a quelli di titolarità privata, prevedendo solo per i primi la possibilità di derogare ai criteri localizzativi”;
- sviamento di potere, dal momento che “la Provincia ha, in realtà, introdotto dei veri e propri criteri localizzativi, riservati alla Regione, al fine di impedire la realizzazione di impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti sul proprio territorio”.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione.
4. Con motivi aggiunti presentati in data 11.01.2022 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla “deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi, n. 24 del 28 ottobre 2021, recante per oggetto “ Individuazione, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 e s.m.i. delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – Modifica della Deliberazione n. 13 del 07.05.2021 ””.
5. Nella pubblica udienza del 22.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse al loro accoglimento.
6.1. I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta soltanto nel caso in cui contengano disposizioni in grado di ledere in via immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.
Si tratta, di norma, delle prescrizioni che valgono a conformare l’attività dei privati e non necessitano quindi della intermediazione dell’azione amministrativa.
Negli altri casi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali divengono impugnabili assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva: “ nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione - la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione concreta e attuale - ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. Segnatamente, quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere di impugnativa immediata; quando, invece, le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'Amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa, non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 11.03.2022 n. 791).
6.2. Nel concreto caso di specie, l’impugnazione non ha ad oggetto prescrizioni idonee a conformare in via immediata e diretta l’attività delle società ricorrenti, ma si appunta sui criteri localizzativi che sono destinati ad essere applicati dall’Amministrazione a seguito della presentazione di un’apposita domanda.
Ciò non di meno, le società ricorrenti non hanno dimostrato l’adozione di un provvedimento di diniego alla localizzazione.
Vero è che Formica Ambiente S.r.l. ha allegato la documentazione che comprova la presentazione di una istanza di localizzazione, e però ciò non cambia la sostanza delle cose, dal momento che non risulta che il relativo procedimento sia stato definito con un atto di diniego, né comunque le ricorrenti hanno impugnato un atto applicativo dei criteri oggetto di contestazione.
Ne consegue che la domanda di annullamento non è sorretta da un concreto interesse al suo accoglimento, ciò che determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO