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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8549 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Losito Parte_1
Stefano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente chiedeva che l' fosse condannato alla CP_1 trasformazione della sua pensione di anzianità da provvisoria in definitiva, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Deduceva a tal fine il ricorrente che in data 21/9/2021 aveva inoltrato domanda di pensione di vecchiaia con esonero contributivo ex L. n. 178/2010; che in data 18/11/2021 l' di Trani aveva CP_1 liquidato in via provvisoria la pensione VOCOM n. 36439481, in attesa di verificare i requisiti per ottenere l'esonero contributivo richiesto;
che con messaggio del 27/6/2024 l' aveva CP_1
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comunicato di aver verificato la sussistenza dei requisiti per il detto esonero;
che, nonostante ciò, la pensione non era mai stata trasformata da provvisoria in definitiva;
che dunque era suo diritto ottenere un provvedimento di liquidazione definitiva della detta pensione.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente, perché CP_1 nella liquidazione provvisoria della pensione era stato riconosciuto l'anno 2021 tanto che nelle more era stata liquidata la pensione definitiva, di importo leggermente superiore rispetto a quello già riscosso in questi anni in considerazione della contribuzione versata successivamente al pensionamento.
L' dunque chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato ovvero, in via subordinata, CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' documentata la circostanza che l' , con provvedimento del 4/2/2025 abbia provveduto a CP_1 liquidare in via definitiva la pensione in godimento al ricorrente (vd. Mod. TE08 in atti
(denominando la liquidazione definitiva come “riliquidazione”), pochi giorni prima dell'udienza di discussione, fissata per il 10/2/2025.
Avendo dunque il ricorrente ottenuto il bene della vita per cui aveva agito, non vi è più motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda.
Le parti divergono solo in relazione al pagamento delle spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso in esame, qualora non fosse cessata la materia del contendere, la domanda sarebbe stata accolta, in quanto, a fronte di un provvedimento di liquidazione della pensione (sebbene provvisorio) emesso nel 2021 e suscettibile di impugnazione nel termine di decadenza triennale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, nonostante solleciti del ricorrente e nonostante l'insussistenza di problematiche particolari relative all'accoglimento dell'istanza in via definitiva,
l' ha temporeggiato nell'esaminare la posizione del pensionato, costringendolo ad agire CP_1 giudizialmente.
Irrilevante è la circostanza che l'importo della pensione è rimasto identico, salvo un aumento dettato da contribuzione versata successivamente, perché il pensionato ha diritto ad un provvedimento definitivo (positivo o negativo) in relazione alla propria istanza di pensione, oltre al fatto che il ricorrente non era nella posizione di conoscere se l'importo della sua pensione sarebbe
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stato confermato o meno. Pertanto l'interesse ad agire del ricorrente nel caso di specie non consiste nell'ottenere una pensione con un determinato importo bensì nell'ottenere un provvedimento definitivo da parte dell' . Controparte_2
Per tali ragioni le spese processuali devono essere poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
13/11/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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