Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 31.01.2025, promossa da:
Controparte_2 in qualità di vedova e CP 1 e Parte 1
,
figlie di deceduto in data 30.07.2018, rappresentati e difesi Persona 1
dall'avv. Ezio Bonanni
Ricorrenti
CONTRO
,in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_3
difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
E
Controparte_4 in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Resistenti
Oggetto: Vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2022 le ricorrenti in qualità di vedova e figlie di
[...]
- Per 1 deceduto in data 30.07.2018 per “cirrosi epatica ad eziologia etilica,
,
varici esofagee ascite batterica, sindrome epatorenale, IRA arresto cardiaco;
altri stati morbosi rilevanti: diabete mellito, BPCO enfisematoso" convenivano in per ottenere il giudizio il Controparte_4 e il Controparte_3 riconoscimento della riconducibilità del decesso del Per 1 alle particolari condizioni ambientali e operative in cui lo stesso aveva lavorato presso l'Arsenale della Marina Militare, con conseguente attribuzione, in favore del de cuius, dello status di soggetto equiparato alle Vittime del Dovere ex art.1 co. 564 1. 266/2005; nonché la conseguente condanna dei CP 5 convenuti al riconoscimento, in
assegno vitalizio;
speciale elargizione;
inserimento nella graduatoria ex art. 3 co. 3 DPR 234/06; aumento contributivo figurativo art 3 DRP 234/06), oltre accessori e spese.
In particolare, le ricorrenti adducevano a fondamento delle proprie istanze che il de cuius aveva lavorato, dal 05.08.1982 sino al decesso, in qualità di dipendente civile del presso l'Arsenale M.M. di Taranto con la qualifica di Controparte_3
“aggiustatore meccanico”, “coadiutore tecnico”, “assistente tecnico per le lavorazioni", in condizioni di continua e massiccia esposizione ad amianto ed altre sostanze nocive che, in assenza di dispositivi di protezione, avevano asseritamente causato le patologie determinanti il decesso.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3 il quale, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. il quale, con propria memoria, eccepiva Si costituiva altresì il Controparte_4
il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto del ricorso.
Per quanto attiene la questione preliminare di difetto di legittimazione passiva eccepita dal si ritiene di fare applicazione, ai fini dellaControparte_4 decisione e della motivazione del provvedimento, del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” e di procedere, pertanto, direttamente all'esame della questione di merito. In forza del principio citato "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c." (Cass. n. 9309/2020).
Tanto premesso il ricorso, nel merito, non è fondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Le ricorrenti sostengono di avere diritto, in qualità di vedova ed orfane, all'attribuzione dei benefici connessi allo status di “soggetto equiparato" alle vittime del dovere da riconoscersi in favore del de cuius in ragione Persona 1
dell'attività lavorativa prestata come impiegato civile alle dipendenze dell'Arsenale M.M. di Taranto, con applicazione della disciplina dell'art.1 comma 563 e segg.
1.n.266/05.
Con tale legge e con il successivo regolamento di esecuzione n.243/06, è stata ampliata la nozione di vittime del dovere e soggetti equiparati. L'art. 1 comma 563
1.n.266/05 contiene l'elenco dei soggetti da considerarsi vittime del dovere. Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Le ricorrenti, fondano, pertanto, le loro pretese sulla asserita riconducibilità dell'attività lavorativa prestata dal Per 1 in condizioni di esposizione all'amianto ed a sostanze nocive alle nozioni di “particolari condizioni operative” e “missioni", individuate dalla normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. S.U. n. 10555/17 e Cass. ord. 07.07.2020 n. 14018; Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, n.823).
Al fine di addivenire ad una risoluzione della controversia si osserva che, ai fini dell'individuazione dei rispettivi oneri probatori, “in tema di benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex art. 1, commi 563 e 564 della L. n. 266 del 2005, ciò che deve essere provato dal richiedente è solo lo stato patologico di esposizione a particolari condizioni, restando a carico dell'Amministrazione che intenda negare il beneficio dare prova che la malattia è dipesa da cause diverse"
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9641).
Ebbene, nel caso di specie vi è prova che la patologia causativa del decesso di Persona 1 ossia "cirrosi epatica ad eziologia etilica, varici esofagee ascite batterica, sindrome epatorenale, IRA arresto cardiaco;
altri stati morbosi rilevanti: diabete mellito, BPCO enfisematoso" (cfr. certificato di morte all. 2/a ricorr.) non sia riconducibile alle condizioni operative in cui il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa ed, in particolare, alla esposizione ad amianto ed altre sostanze nocive.
Difatti, all'esito di consulenza medico-legale espletata nel corso del presente giudizio il Ctu nominato, dott. Persona 2 dopo aver preso visione degli atti di causa e della documentazione medica ed amministrativa allegata, ha concluso che
"il decesso del sig. avvenuto in data 30 luglio 2018, è daPersona 1 ricondurre alle complicanze sistemiche (ipertensione portale con scompenso ascitico, varici esofagee sanguinanti e gastropatia congestizia, nonché iperammoniemia con relativa encefalopatia) della condizione di cirrosi epatica ad eziologia alcolica, di cui lo stesso risultava affetto da diversi anni;
il de cuius era altresì affetto da diabete mellito ed enfisema polmonare a minima incidenza funzionale in tabagista. In considerazione di quanto espunto dalla letteratura scientifica di settore, ad oggi non
è possibile porre in connessione con causale l'insorgenza di suddetta patologia con l'attività lavorativa espletata dal Per_1 nel corso della sua carriera lavorativa".
Il giudice ritiene, in questa sede, di aderire alle conclusioni rassegnate dal Ctu in quanto fondate su adeguata motivazione scaturente dall'esame della documentazione medica e amministrativa prodotta in atti e dal richiamo alla letteratura scientifica di riferimento. Il Ctu evidenziava, infatti, che il de cuius
"presentava in anamnesi una storia di alcolismo cronico dall'età di 18 anni, protrattasi fino ai 43 anni (vedasi ricovero del maggio 2018 presso il Policlinico di
Bari), a seguito di detta condizione si instaurava una epatopatia su base alcolica che progrediva sino alla condizione di cirrosi epatica con formazione di varici esofagee, per le quali si rendeva necessaria (plurime volte) la legatura per sanguinamento in atto. A partire dal settembre 2017 si assisteva ad un progressivo scadimento delle condizioni cliniche del de cuius (...) venendo inoltre inserito in lista d'attesa per trapianto di fegato. (...) nei mesi seguenti le condizioni cliniche del signor Per_1 peggioravano ulteriormente tanto che in data 30.07.2018 si verificava il decesso dello stesso per le seguenti condizioni morbose: cirrosi epatica ad eziologia etilica →varici esofagee ascite batterica → sindrome epatorenale → IRA arresto cardiaco. Il [...] risultava altresì affetto da diabete mellito e broncopatia cronica di tipo Per 1
enfisematoso a minima incidenza funzionale".
Nel valutare i fattori causali o concausali nell'insorgenza della patologia epatica causativa del decesso il Ctu, richiamando la letteratura scientifica, escludeva la sussistenza di un nesso causale con l'attività lavorativa espletata dal de cuius e, in particolare, con l'esposizione ad amianto. Tale inquinante non veniva, infatti, annoverato tra i fattori causativi della cirrosi epatica di cui era affetto il ricorrente, al pari delle altre sostanze nocive indicate in ricorso, dovendosi pertanto riconoscere l'eziologia della patologia in questione nel consumo cronico di alcool.
Parimenti, alla luce della relazione peritale, deve escludersi che la patologia in questione fosse riconducibile al regime alimentare della mensa dell'Arsenale in quanto tra i fattori causali della cirrosi epatica non sono riportati disordini alimentari (cfr. relazione peritale in atti da cui si evince che tra le cause della patologia in esame rientrano fattori genetici o concomitanti patologie epatiche, consumo di alcool).
Le critiche mosse in sede di osservazioni si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento ovvero chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate.
Pertanto, stante l'esito della Ctu e la prova della riconducibilità della patologia causativa del decesso del Per 1 a fattori estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda non può essere accolta con assorbimento di ogni altra questione il cui esame appare superfluo.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico delle parti ricorrenti in solido, in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14. Allo stesso modo le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti ricorrenti soccombenti in solido ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt 1
nei confronti di
[...], CP 1 e Controparte_2
[...]
così provvede: CP 3 e Controparte_4
,
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento in favore dei convenuti, nella misura di metà ciascuno, delle spese e compensi di causa che liquida, in complessivi € 2.400,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
4. Pone le spese di Ctu definitivamente a carico delle parti ricorrenti in solido
Taranto, 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli