Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1225/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2015 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonio
ZOTTARELLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
, in persona del Sindaco p.t., il quale si costituisce in virtù di proprio Controparte_2 decreto n. 32/2015, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Donato MENNUTI, dell'Ufficio Legale del Controparte_2 con elezione di domicilio in nella Residenza Comunale, alla Via Vittorio Emanuele II, CP_2
n. 198;
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' (cui è, poi, subentrata l Controparte_3 Parte_1
), quale Agente della Riscossione per il notificava a
[...] Controparte_2 [...]
l'intimazione di pagamento n. 092 2013 9006237154/000, relativa a debito già portato CP_1 dalla cartella di pagamento n. 092 2008 0004888753 000, per euro 1.513,98, pretesi per erogazione di gas metano.
1
2. contestava tale pretesa, innanzi al Giudice di pace di CP_1 CP_2
Motivi di doglianza erano: la prescrizione del credito;
la mancata notificazione della cartella di pagamento;
che il ruolo non era stato sottoscritto;
che mancava una relata di notificazione.
3. Resistevano sia l' sia il Controparte_3 Controparte_2
4. Il Giudice di pace di mediante sentenza n. 86/2014, annullava l'atto, CP_2 limitatamente agli interessi di mora, non essendo specificato, nell'intimazione di pagamento, come essi fossero stati calcolati.
5. L' proponeva appello, osservando come il Giudice di pace Controparte_3 avesse violato l'art. 112 c.p.c., provvedendo su un argomento mai dedotto a contestazione del credito.
6. Il si costituiva, associandosi. Controparte_2
7. Non si costituiva che dev'essere dichiarato contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è stato proposto anche nei confronti del per una mera Controparte_2 ragione di litisconsorzio processuale, e non per contrapposizione di posizioni.
2. Il procuratore costituito dell' appresenta e difende, ipso jure, Controparte_3 una volta estintasi quella società ed essendo subentrata ad essa l' Controparte_4
, tale nuovo soggetto («Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio
[...] di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione e CP_3
l'automatico subentro del successore , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 Controparte_5 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta,
che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello
"ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio
sino alla sua sostituzione.»: Cass. civ., Sez. V, 3.2.2022, ord. n. 3312).
3. L'appello è fondato, poiché il Giudice di pace ha accolto, seppur parzialmente, la domanda, sulla scorta di una tesi difensiva mai proposta, né rilevabile ex officio.
Sulle ulteriori doglianze dello , invece, non è possibile provvedere, non avendo CP_1 egli proposto appello incidentale.
La decisione, pertanto, dev'essere riformata.
4. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Si precisa che l'appellante attesta l'avvenuta prenotazione a debito di spese, ex artt. 48,
D.P.R. 602/1973, e 157, co. 1, D.P.R. 115/2002, pari ad euro 147,00, le quali non comprendono il costo delle notificazioni.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1225/2015 R.G.A.C., promossa dall' , in persona del l.r. p.t., contro Controparte_4
2 N. 1225/2015 R.G.A.C.
e nei confronti del , costituitosi in persona del CP_1 Controparte_2
Sindaco p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace CP_1
2. riforma la decisione assunta dal Giudice di pace di mediante la sentenza n. CP_2
86/2014, per l'effetto rigettando integralmente la domanda proposta, in primo grado, da
CP_1
3. condanna a rifondere all' le spese di CP_1 Parte_1 lite, liquidate in euro 1.000,00, per compensi del primo grado, ed in euro 2.100,00, per compensi del secondo grado, nonché in euro 19,27 per esborsi non prenotati a debito, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna alla refusione degli esborsi prenotati a debito ex artt. 48, D.P.R. CP_1
602/1973, e 157, co. 1, D.P.R. 115/2002, pari ad euro 147,00;
5. condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in CP_1 Controparte_2
1.000,00, per compensi del primo grado, ed in euro 1.900,00, per compensi del secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi.
Potenza, 4 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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