Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2022, proposto da
Tac Costruzioni S.r.l. e Smile S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Sabrina Morelli e Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Calistri in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109;
contro
- Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione MB, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 20 giugno 2022, recante per oggetto “Variante Parziale al PRG Parte Strutturale e Parte operativa in Località Staino – Area Comunale (3.OP.115). Esame osservazione”, pubblicata sul sito web istituzionale dal 28 giugno 2022 al 13 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, comprese, ove occorra, la Delibera di Consiglio Comunale n. 230 del 16 luglio 2019, avente per oggetto “Documento unico di programmazione – DUP 2019/2021 (parte operativa) – 2019/2023 (parte strategica). Approvazione”, oltre alla Determinazione Dirigenziale della Regione MB n. 10301 del 19 ottobre 2021, recante per oggetto “Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS – Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 – Comune di Terni – Variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa 2 in località Staino – Area Comunale (3.OP.115)” e alla Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2022, avente per oggetto “Variante Parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa in località Staino – Area Comunale (3.OP.115). Adozione (Proposta Prot. n. 186962 del 13.12.2021)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con d.C.C. n. 20/2024, è stata revocato il provvedimento di variante parziale al PRG di cui alla d.C.C. n. 8/2022 – in relazione alla quale era stata adottata la d.C.C. n. 75/2022, di reiezione delle osservazioni presentate dalle ricorrenti - ed è stata ristabilita la previgente destinazione dell’area.
2. Su tale base, le società ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune di Terni alle spese.
3. Il Comune di Terni (soltanto con memoria in data 7 gennaio 2025, di cui le ricorrenti hanno eccepito la tardività, ma le cui argomentazioni sono state ribadite in udienza) ha controdedotto, sottolineando che l’adozione della d.C.C. n. 20/2024 fa venir meno l’interesse alla decisione ma non determina il soddisfacimento della pretesa azionata, trattandosi di revoca e non di autoannullamento del provvedimento gravato, e contestando l’originario interesse al ricorso e le censure dedotte.
4. Il Collegio ritiene che effettivamente dal provvedimento sopravvenuto non derivi un effetto pienamente satisfattivo, per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., posto che:
- con il ricorso era stato chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, contestandosi il non accoglimento delle proprie osservazioni (volte ad ottenere, oltre alla non approvazione della variante parziale al PRG così come adottata con la d.C.C. n. 8/2022, anche “ Che vengano riesaminate, in sede di variante, le problematiche complessive della Zona del Vocabolo Staino, addivenendo ad una soluzione generale delle stesse senza incrementare la SUC già prevista e risolvendo le note criticità inerenti il traffico veicolare e l’attendibilità delle attuali previsioni ”);
- la revoca della variante adottata non risulta accompagnata da una diversa pianificazione che consideri anche le proprietà delle ricorrenti.
5. Il Collegio deve quindi limitarsi a dare atto del venir meno dell’interesse delle ricorrenti ad una pronuncia sul merito del ricorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
6. Quanto alla individuazione della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che:
- non sia dubitabile la sussistenza dell’interesse delle ricorrenti al ricorso, ancorché i provvedimenti impugnati riguardino aree comunali, data l’esistenza di un procedimento di variante in corso relativo a quelle vicine di loro proprietà;
- per giurisprudenza consolidata, le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (in tal senso, di recente, Cons. Stato, II, n. 3153/2024; IV, n. 3988/2024);
- tuttavia, nemmeno detta soglia motivazionale minima risulta raggiunta dalla d.C.C. n. 75/2022, posto che nessuna spiegazione può rinvenirsi nel provvedimento riguardo alla mancata presa considerazione dei profili evidenziati dalle ricorrenti nelle proprie osservazioni (né la difesa del Comune ha potuto indicare nella motivazione alcun riferimento, diretto o indiretto, a detti profili);
- risulta pertanto fondata la censura di difetto di motivazione dedotta col ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Terni al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge per spese di giudizio, che viceversa compensa nei confronti della Regione MB.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO