Art. 19. (Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici
servizi di trasporto) 1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all' articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio. 2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 385 del 1990 . Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e' successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297 considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 di detta legge.
2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembe dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191 , si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalita' previste dall' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ; la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.
4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.
5. In ogni caso a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attivita' delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialita' e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalita' del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non piu' utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilita' delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
8. Ove i beni siano di proprieta' dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.
9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.
10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, cosi' come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.
11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.
12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.
13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381 , convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7 .
14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.".
servizi di trasporto) 1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all' articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio. 2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 385 del 1990 . Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e' successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297 considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 di detta legge.
2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembe dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191 , si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalita' previste dall' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ; la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.
4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.
5. In ogni caso a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attivita' delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialita' e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalita' del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non piu' utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilita' delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
8. Ove i beni siano di proprieta' dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.
9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.
10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, cosi' come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.
11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.
12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.
13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381 , convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7 .
14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.".