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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 251 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato in [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata in [...] Parte_1 in data 24/08/1981 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VALENTINI GIANNI e dall'avv. VALENTINI GIANNI matrimonio contratto a TENKODOGO (BURKINA FASO) il 28.08.2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di FORLIMPOPOLI hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso
Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
1 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Forlimpopoli, via Palmiro Togliatti, n° 26, verrà rilasciata a seguito della grave morosità maturata.
La sig.ra ha manifestato il desiderio di tra- Parte_1 sferirsi insieme ai figli a Liegi in Belgio, atteso che ivi vivono parenti e amici, i quali le hanno reperito una abitazione dove potersi stabilire e un lavoro;
il sig.
[...] autorizza la moglie a trasferirsi unitamente ai figli a Liegi in Belgio, con CP_1 impegno della stessa a comunicargli il nuovo indirizzo, mentre il predetto rimarrà a Forlimpopoli o in un comune limitrofo.
3. I figli minori e restano affidati ad en- Persona_1 Persona_2 Persona_3 trambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori , e restano collocati presso la Persona_1 Persona_2 Persona_3 madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, recandosi in Belgio quando maturerà almeno una settimana di ferie. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, mentre durante le festività natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Natale.
2
5. Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 tramite accredito in conto corrente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale importo è così determinato in quanto il sig. si impegna a pagare personalmente Controparte_1
l'intero debito derivante dalla morosità, attualmente assommante ad oltre € 15.000,00, liberando la moglie da ogni obbligo.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come indicate e previste nel protocollo del Tribunale di Forlì.
7. Essendo in regime di separazione dei beni, i coniugi danno atto che non vi sono beni in comunione da dividere.
8. I coniugi riconoscono la propria autosufficienza economica e non avanzano, pertanto, alcuna pretesa di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi pas- saporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Spese al definitivo, come da ricorso ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLIMPOPOLI (atto n. 1 p. 2 serie C anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 251/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 251/2025 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. VALENTINI GIANNI
[...]
e
Parte_1 Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VALENTINI GIANNI
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 14/01/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato in [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata in [...] Parte_1 in data 24/08/1981 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VALENTINI GIANNI e dall'avv. VALENTINI GIANNI matrimonio contratto a TENKODOGO (BURKINA FASO) il 28.08.2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di FORLIMPOPOLI hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso
Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
1 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Forlimpopoli, via Palmiro Togliatti, n° 26, verrà rilasciata a seguito della grave morosità maturata.
La sig.ra ha manifestato il desiderio di tra- Parte_1 sferirsi insieme ai figli a Liegi in Belgio, atteso che ivi vivono parenti e amici, i quali le hanno reperito una abitazione dove potersi stabilire e un lavoro;
il sig.
[...] autorizza la moglie a trasferirsi unitamente ai figli a Liegi in Belgio, con CP_1 impegno della stessa a comunicargli il nuovo indirizzo, mentre il predetto rimarrà a Forlimpopoli o in un comune limitrofo.
3. I figli minori e restano affidati ad en- Persona_1 Persona_2 Persona_3 trambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori , e restano collocati presso la Persona_1 Persona_2 Persona_3 madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, recandosi in Belgio quando maturerà almeno una settimana di ferie. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, mentre durante le festività natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Natale.
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5. Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 tramite accredito in conto corrente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale importo è così determinato in quanto il sig. si impegna a pagare personalmente Controparte_1
l'intero debito derivante dalla morosità, attualmente assommante ad oltre € 15.000,00, liberando la moglie da ogni obbligo.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come indicate e previste nel protocollo del Tribunale di Forlì.
7. Essendo in regime di separazione dei beni, i coniugi danno atto che non vi sono beni in comunione da dividere.
8. I coniugi riconoscono la propria autosufficienza economica e non avanzano, pertanto, alcuna pretesa di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi pas- saporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Spese al definitivo, come da ricorso ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLIMPOPOLI (atto n. 1 p. 2 serie C anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 251/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 251/2025 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. VALENTINI GIANNI
[...]
e
Parte_1 Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VALENTINI GIANNI
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 14/01/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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