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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.725/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Enrico Raimondi - Parte_1
Avv. Rocco Carabba) contro ONroparte_1
(Avv. Vincenzo Di Baldassarre), avente ad oggetto: impugnativa della
[...]
determinazione datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 17.7.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ONroparte_2
con la qualifica di operatore professionale sanitario - tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. C) a tempo indeterminato dal 16.1.1998 al 31.8.2001 e come collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D)
a tempo indeterminato dall'1.9.2001 al 31.12.2009, deduceva: di aver ricevuto il
29.7.2019 una lettera con cui la lo aveva invitato Parte_2
a trasmettere tempestivamente “debita certificazione o documentazione attestante il numero e la data di regolare iscrizione all'albo di appartenenza”, pena la risoluzione del rapporto di lavoro e la segnalazione alla Procura della
Repubblica per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 12 della citata Legge n.
3/2018; di essersi il 31.12.2018, attivato per assecondare la richiesta dell'Amministrazione; che il procedimento di iscrizione all'albo professionale si era concluso soltanto in data 22 marzo 2024, quando era stato iscritto all'Albo dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei dei luoghi di lavoro;
che l' , nelle more del procedimento di iscrizione, aveva ritenuto di ONroparte_1
procedere, comunque, alla risoluzione del contratto con comunicazione del
21.11.2023; di aver impugnato il licenziamento con lettera pec del 21.1.2024 e di
ON aver richiesto in data 12.1.2024 alla la reintegrazione nel posto di lavoro in cui aveva formulato la “… proposta di demansionamento per sopperire alla mancata iscrizione all'Ordine professionale TSRM-PSTRP ex D.N. Salute
ON 13/03/2018 in vigore dal 2019”; che la aveva avanzato, in data 24.4.2024, una richiesta di parere all' per comprendere se il suo caso potesse essere CP_3
ricondotto alla fattispecie di cui all'42 del CCNL Comparto Sanità 2019- 2021 e, dunque, se fosse eventualmente possibile procedere ad una ricostituzione del rapporto;
che l' aveva risposto che “l'art. 42 del CCNL 2019-2021 del CP_3
comparto sanità sulla ricostituzione del rapporto di lavoro si applica in presenza di espresse e specifiche causali di interruzione del rapporto di lavoro, ovvero il recesso del dipendente stesso o motivi di salute”; che “anziché essere licenziato, avrebbe potuto continuare ad essere utilmente impiegato in quelle attività amministrative, che sono strumentali al perseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, a cui era già stato di fatto adibito, anche in ragione della notoria carenza di personale”. Dopo aver lamentato che nessun inadempimento sarebbe stato a lui imputabile per il ritardo dell'iscrizione all'ordine professionale, che il licenziamento era “illegittimo perché il datore di lavoro avrebbe dovuto avviare il relativo procedimento disciplinare, nei termini e nelle forme previste dal d.lgs. n. 165/2001”, che non vi era alcun giustificato motivo oggettivo che potesse essere stato posto alla base
ON del recesso, che la avrebbe potuto attribuirgli “mansioni strumentali a quelle ON principali, in alternativa ad un licenziamento” e che la avrebbe dovuto comunicare il licenziamento con preavviso, lo stesso concludeva chiedendo di “- dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto espulsivo licenziamento intimato in data 22.11.2023 ed impugnato in data 21.1.2024: - condannare la in persona del legale ONroparte_2
rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal
Pag. 2 di 8 licenziamento alla reintegra sulla base della retribuzione mensile globale di fatto o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità; c) nel merito e in via subordinata: qualora il Giudice dovesse ritenere sussistente un giustificato motivo di
Con licenziamento, condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso, in misura pari a quattro mensilità di retribuzione. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla correttezza, coerenza e disponibilità prestata nei confronti del ricorrente “al fine di consentigli, a più riprese, di regolarizzare la propria posizione lavorativa” e che il difetto di iscrizione l'aveva costretta a formalizzare il licenziamento, “reso ancor più Con necessario dall'esigenza di evitare che la rimanesse coinvolta nelle irregolarità dello svolgimento dell'attività professionale del che erano Pt_1 oggetto dell'instaurato procedimento penale”. Concludeva chiedendo di
“rigettare, per quanto di ragione, tutte conclusioni formulate dal sig. nel Pt_1
ricorso introduttivo, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso è infondato.
Il thema decidendum afferisce alla indispensabilità del requisito dell'iscrizione all'Albo dei tecnici nonché ONroparte_4 all'obbligo per la P.A. di garantire il rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica che subordinano l'esercizio della professione in questione all'iscrizione all'albo, quale garanzia della qualità tecnico- professionale della prestazione, esigenze certamente sottese anche all'impianto complessivo perseguite dalla legge 3/2018.
Pag. 3 di 8 È pacifico, infatti, che la lettera del 21.11.2023 in questa sede impugnata contenga la risoluzione del rapporto di lavoro operata dall'amministrazione resistente a causa della mancata regolare iscrizione del ricorrente all'Albo delle professioni sanitari della prevenzione richiesta ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 3/2018.
È pacifico e documentale, infatti, che all'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge, con lettera del 29.7.2019 prot. 40670 la Parte_2 avesse espressamente richiesto al ricorrente “…Al fine di verificare
[...]
l'effettivo possesso dei requisiti per l'esercizio della professione” di “…. trasmettere tempestivamente” debita “certificazione o documentazione attestante il numero e la data di regolare iscrizione all'albo di appartenenza” (doc. n.2 di parte ricorrente).
È altrettanto pacifico e documentale che l'
[...]
ONroparte_5
con nota
[...]
ON prot. 225 del 16.06.2023, avesse informato l' che il ricorrente non risultava iscritto all'Albo di appartenenza, contestualmente comunicando, inoltre, che l'irregolarità riscontrata sarebbe stata oggetto di “denuncia presso la Procura della Repubblica” (doc.n. 3 di parte resistente). ON L' aveva, dunque, contestato al ricorrente il difetto di iscrizione all'Albo e lo aveva diffidato con nota prot. 61180 del 22.06.2023 (doc. n. 4 di parte resistente)
a regolarizzare e documentare la propria posizione per tutta la durata del periodo di impiego e quest'ultimo con pec del 26.06.2023 (doc.n.5 di parte resistente), ON aveva risposto alla di non poter conseguire la necessaria iscrizione all'Albo per la presenza di carichi pendenti sul casellario giudiziale (aggiungendo che nei successivi 15 giorni l'Ordine avrebbe “esaminato la documentazione” ed eventualmente consentito di iscrivervisi).
Dalla lettura del doc.n. 3 di parte ricorrente si apprende come i carichi pendenti in questione consistessero in due condanne definitive con annessa interdizione dalla professione, avendo il ricorrente commesso reati per cui era stato giudicato
Pag. 4 di 8 colpevole, entrambi attinenti al proprio ruolo professionale e commessi in esecuzione del proprio lavoro.
Solo con la pec del 13.09.2023 (doc. n.7 di parte resistente) indirizzata all'Ordine
ON e per conoscenza alla il ricorrente, per il tramite dell'avvocato De Iuliis, invitava l'Ordine a procedere alla sua iscrizione sostenendo il carattere non preclusivo delle due sentenze penali di condanna.
ON Da ultimo, l' resistente con nota prot. 103846 del 24.10.2023 (doc.n.8 di parte resistente) aveva chiesto all'Ordine aggiornamenti sulla iscrizione all'Albo del ricorrente e il predetto Ordine con nota prot. 469/2023 del 27.10.2023
(doc.n.9 di parte resistente) aveva comunicato che il dipendente “non può essere iscritto in quanto, dopo richiesta parere al nostro avvocato, i carichi pendenti non permettono l'iscrizione all'Albo”.
È, infine, pacifico che il ricorrente abbia conseguito e comunicato il certificato di iscrizione all'Albo dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente di lavoro a far ON data dal 22.03.2024, solo dopo l'adozione della delibera dell' di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice che la risoluzione in questione, adottata per effetto della oggettiva mancanza di iscrizione del dipendente all'albo prescritta dalla legge quale adempimento inderogabile, sia pur per effetto di una legge intervenuta in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, non lasciasse spazi di discrezionalità valutativa all'amministrazione datrice di lavoro, rendendo legittimo il provvedimento espulsivo per impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione per causa esterna coincidente con lo ius superveniens (l. 3/2018).
Con riguardo ad una fattispecie analoga, pur non afferente al pubblico impiego, si
è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13239/2013) secondo cui
“Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del
Pag. 5 di 8 rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v., ex multis,
Cass., 1591/2004)”.
È, del resto significativo come parte ricorrente non abbia neanche dedotto, in ricorso, che la decisione dell'
[...]
ONroparte_5
fosse in qualche modo
[...]
illegittima o viziata e che, dunque, sarebbero stati sussistenti i presupposti per argomentare il suo diritto ad essere iscritto all'Albo di appartenenza sin dalla sua domanda che, stando ai documenti depositati in questa sede, non era stata
ON neanche proposta se non dopo che l' con la sua prima nota del 29 luglio 2019 aveva reso noto l'esito del controllo sull'iscrizione.
In ogni caso, sempre dall'esame dei documenti prodotti in questo giudizio, si desume come il ricorrente non avesse riscontrato la nota in questione nei 10 giorni successivi alla sua ricezione e neanche avesse riscontrato nel termine di 15 ON giorni la successiva diffida dell' del 22.6.2023 a regolarizzare la propria posizione mediante l'iscrizione all'albo, rendendo nelle more una dichiarazione dalla quale può desumersi la consapevolezza della mancanza dei presupposti per la propria iscrizione.
In conformità ai principi giuridici che regolano la fattispecie in questione, e tenuto conto che per il disposto dell'art. 2231 cod. civ. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente (trattandosi di rapporto contrario a norme imperative di ordine pubblico, che quindi non possono trovare alcuna tutela da parte dell'ordinamento), appare evidente come il tempo occorrente all'eventuale conseguimento del titolo abilitativo ai fini dell'iscrizione all'albo (poi di fatto conseguito a distanza di 4 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di ) abbia giustificato e vincolato la scelta di interruzione del rapporto contrattuale da parte dell'amministrazione resistente.
Pag. 6 di 8 Né, in tale contesto, sarebbe stata ipotizzabile adibire il ricorrente allo svolgimento solo di una parte delle mansioni rientranti nella categoria di inquadramento (le mansioni “strumentali a quelle principali”) o allo svolgimento di una parte dell'orario lavorativo, da un lato dovendo rilevarsi la mancanza, nell'amministrazione resistente, della qualifica di un mero tecnico della prevenzione privo della necessaria abilitazione professionale e dall'altro l'irrilevanza della prestazione di una sola parte dell'intero orario di lavoro, riguardando la nullità sopravvenuta del rapporto il mero svolgimento dell'attività lavorativa in carenza di iscrizione all'albo di appartenenza, indipendentemente dalla “misura” di tale attività in relazione all'orario di lavoro.
L'art. 4, l. 3/2018, – rubricato “ordini delle professioni sanitarie” – prevede testualmente: “
1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
L'iscrizione del tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro al relativo albo costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento della relativa professione sanitaria e la sua assenza – per un tempo oltretutto non prevedibile all'epoca dell'adozione della delibera di risoluzione del rapporto, nulla essendo stato rappresentato dall'Ordine di riferimento in ordine ai tempi in cui l'iscrizione del dipendente sarebbe stata possibile – giustifica la risoluzione in questione.
-3-
Né si ritiene di poter accogliere la domanda subordinata avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione resistente al versamento dell'indennità di mancato preavviso prevista e regolata dall'art. 85 del CCNL.
La norma in questione, infatti, si riferisce a “tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso” ma il CCNL prevede i casi di
Pag. 7 di 8 licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo cui, per le ragioni sopra esposte, il caso di specie non è riconducibile.
-4-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, espunto il compenso per la fase istruttoria che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi 4216,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, rigetta le domande proposte da contro Parte_1 ONroparte_6
con ricorso del 17 luglio 2024 e lo condanna al pagamento delle spese
[...]
di lite, liquidate in complessivi 4216,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, lì 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 8 di 8
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.725/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Enrico Raimondi - Parte_1
Avv. Rocco Carabba) contro ONroparte_1
(Avv. Vincenzo Di Baldassarre), avente ad oggetto: impugnativa della
[...]
determinazione datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 17.7.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ONroparte_2
con la qualifica di operatore professionale sanitario - tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. C) a tempo indeterminato dal 16.1.1998 al 31.8.2001 e come collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D)
a tempo indeterminato dall'1.9.2001 al 31.12.2009, deduceva: di aver ricevuto il
29.7.2019 una lettera con cui la lo aveva invitato Parte_2
a trasmettere tempestivamente “debita certificazione o documentazione attestante il numero e la data di regolare iscrizione all'albo di appartenenza”, pena la risoluzione del rapporto di lavoro e la segnalazione alla Procura della
Repubblica per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 12 della citata Legge n.
3/2018; di essersi il 31.12.2018, attivato per assecondare la richiesta dell'Amministrazione; che il procedimento di iscrizione all'albo professionale si era concluso soltanto in data 22 marzo 2024, quando era stato iscritto all'Albo dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei dei luoghi di lavoro;
che l' , nelle more del procedimento di iscrizione, aveva ritenuto di ONroparte_1
procedere, comunque, alla risoluzione del contratto con comunicazione del
21.11.2023; di aver impugnato il licenziamento con lettera pec del 21.1.2024 e di
ON aver richiesto in data 12.1.2024 alla la reintegrazione nel posto di lavoro in cui aveva formulato la “… proposta di demansionamento per sopperire alla mancata iscrizione all'Ordine professionale TSRM-PSTRP ex D.N. Salute
ON 13/03/2018 in vigore dal 2019”; che la aveva avanzato, in data 24.4.2024, una richiesta di parere all' per comprendere se il suo caso potesse essere CP_3
ricondotto alla fattispecie di cui all'42 del CCNL Comparto Sanità 2019- 2021 e, dunque, se fosse eventualmente possibile procedere ad una ricostituzione del rapporto;
che l' aveva risposto che “l'art. 42 del CCNL 2019-2021 del CP_3
comparto sanità sulla ricostituzione del rapporto di lavoro si applica in presenza di espresse e specifiche causali di interruzione del rapporto di lavoro, ovvero il recesso del dipendente stesso o motivi di salute”; che “anziché essere licenziato, avrebbe potuto continuare ad essere utilmente impiegato in quelle attività amministrative, che sono strumentali al perseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, a cui era già stato di fatto adibito, anche in ragione della notoria carenza di personale”. Dopo aver lamentato che nessun inadempimento sarebbe stato a lui imputabile per il ritardo dell'iscrizione all'ordine professionale, che il licenziamento era “illegittimo perché il datore di lavoro avrebbe dovuto avviare il relativo procedimento disciplinare, nei termini e nelle forme previste dal d.lgs. n. 165/2001”, che non vi era alcun giustificato motivo oggettivo che potesse essere stato posto alla base
ON del recesso, che la avrebbe potuto attribuirgli “mansioni strumentali a quelle ON principali, in alternativa ad un licenziamento” e che la avrebbe dovuto comunicare il licenziamento con preavviso, lo stesso concludeva chiedendo di “- dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto espulsivo licenziamento intimato in data 22.11.2023 ed impugnato in data 21.1.2024: - condannare la in persona del legale ONroparte_2
rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal
Pag. 2 di 8 licenziamento alla reintegra sulla base della retribuzione mensile globale di fatto o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità; c) nel merito e in via subordinata: qualora il Giudice dovesse ritenere sussistente un giustificato motivo di
Con licenziamento, condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso, in misura pari a quattro mensilità di retribuzione. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla correttezza, coerenza e disponibilità prestata nei confronti del ricorrente “al fine di consentigli, a più riprese, di regolarizzare la propria posizione lavorativa” e che il difetto di iscrizione l'aveva costretta a formalizzare il licenziamento, “reso ancor più Con necessario dall'esigenza di evitare che la rimanesse coinvolta nelle irregolarità dello svolgimento dell'attività professionale del che erano Pt_1 oggetto dell'instaurato procedimento penale”. Concludeva chiedendo di
“rigettare, per quanto di ragione, tutte conclusioni formulate dal sig. nel Pt_1
ricorso introduttivo, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso è infondato.
Il thema decidendum afferisce alla indispensabilità del requisito dell'iscrizione all'Albo dei tecnici nonché ONroparte_4 all'obbligo per la P.A. di garantire il rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica che subordinano l'esercizio della professione in questione all'iscrizione all'albo, quale garanzia della qualità tecnico- professionale della prestazione, esigenze certamente sottese anche all'impianto complessivo perseguite dalla legge 3/2018.
Pag. 3 di 8 È pacifico, infatti, che la lettera del 21.11.2023 in questa sede impugnata contenga la risoluzione del rapporto di lavoro operata dall'amministrazione resistente a causa della mancata regolare iscrizione del ricorrente all'Albo delle professioni sanitari della prevenzione richiesta ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 3/2018.
È pacifico e documentale, infatti, che all'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge, con lettera del 29.7.2019 prot. 40670 la Parte_2 avesse espressamente richiesto al ricorrente “…Al fine di verificare
[...]
l'effettivo possesso dei requisiti per l'esercizio della professione” di “…. trasmettere tempestivamente” debita “certificazione o documentazione attestante il numero e la data di regolare iscrizione all'albo di appartenenza” (doc. n.2 di parte ricorrente).
È altrettanto pacifico e documentale che l'
[...]
ONroparte_5
con nota
[...]
ON prot. 225 del 16.06.2023, avesse informato l' che il ricorrente non risultava iscritto all'Albo di appartenenza, contestualmente comunicando, inoltre, che l'irregolarità riscontrata sarebbe stata oggetto di “denuncia presso la Procura della Repubblica” (doc.n. 3 di parte resistente). ON L' aveva, dunque, contestato al ricorrente il difetto di iscrizione all'Albo e lo aveva diffidato con nota prot. 61180 del 22.06.2023 (doc. n. 4 di parte resistente)
a regolarizzare e documentare la propria posizione per tutta la durata del periodo di impiego e quest'ultimo con pec del 26.06.2023 (doc.n.5 di parte resistente), ON aveva risposto alla di non poter conseguire la necessaria iscrizione all'Albo per la presenza di carichi pendenti sul casellario giudiziale (aggiungendo che nei successivi 15 giorni l'Ordine avrebbe “esaminato la documentazione” ed eventualmente consentito di iscrivervisi).
Dalla lettura del doc.n. 3 di parte ricorrente si apprende come i carichi pendenti in questione consistessero in due condanne definitive con annessa interdizione dalla professione, avendo il ricorrente commesso reati per cui era stato giudicato
Pag. 4 di 8 colpevole, entrambi attinenti al proprio ruolo professionale e commessi in esecuzione del proprio lavoro.
Solo con la pec del 13.09.2023 (doc. n.7 di parte resistente) indirizzata all'Ordine
ON e per conoscenza alla il ricorrente, per il tramite dell'avvocato De Iuliis, invitava l'Ordine a procedere alla sua iscrizione sostenendo il carattere non preclusivo delle due sentenze penali di condanna.
ON Da ultimo, l' resistente con nota prot. 103846 del 24.10.2023 (doc.n.8 di parte resistente) aveva chiesto all'Ordine aggiornamenti sulla iscrizione all'Albo del ricorrente e il predetto Ordine con nota prot. 469/2023 del 27.10.2023
(doc.n.9 di parte resistente) aveva comunicato che il dipendente “non può essere iscritto in quanto, dopo richiesta parere al nostro avvocato, i carichi pendenti non permettono l'iscrizione all'Albo”.
È, infine, pacifico che il ricorrente abbia conseguito e comunicato il certificato di iscrizione all'Albo dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente di lavoro a far ON data dal 22.03.2024, solo dopo l'adozione della delibera dell' di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice che la risoluzione in questione, adottata per effetto della oggettiva mancanza di iscrizione del dipendente all'albo prescritta dalla legge quale adempimento inderogabile, sia pur per effetto di una legge intervenuta in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, non lasciasse spazi di discrezionalità valutativa all'amministrazione datrice di lavoro, rendendo legittimo il provvedimento espulsivo per impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione per causa esterna coincidente con lo ius superveniens (l. 3/2018).
Con riguardo ad una fattispecie analoga, pur non afferente al pubblico impiego, si
è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13239/2013) secondo cui
“Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del
Pag. 5 di 8 rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v., ex multis,
Cass., 1591/2004)”.
È, del resto significativo come parte ricorrente non abbia neanche dedotto, in ricorso, che la decisione dell'
[...]
ONroparte_5
fosse in qualche modo
[...]
illegittima o viziata e che, dunque, sarebbero stati sussistenti i presupposti per argomentare il suo diritto ad essere iscritto all'Albo di appartenenza sin dalla sua domanda che, stando ai documenti depositati in questa sede, non era stata
ON neanche proposta se non dopo che l' con la sua prima nota del 29 luglio 2019 aveva reso noto l'esito del controllo sull'iscrizione.
In ogni caso, sempre dall'esame dei documenti prodotti in questo giudizio, si desume come il ricorrente non avesse riscontrato la nota in questione nei 10 giorni successivi alla sua ricezione e neanche avesse riscontrato nel termine di 15 ON giorni la successiva diffida dell' del 22.6.2023 a regolarizzare la propria posizione mediante l'iscrizione all'albo, rendendo nelle more una dichiarazione dalla quale può desumersi la consapevolezza della mancanza dei presupposti per la propria iscrizione.
In conformità ai principi giuridici che regolano la fattispecie in questione, e tenuto conto che per il disposto dell'art. 2231 cod. civ. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente (trattandosi di rapporto contrario a norme imperative di ordine pubblico, che quindi non possono trovare alcuna tutela da parte dell'ordinamento), appare evidente come il tempo occorrente all'eventuale conseguimento del titolo abilitativo ai fini dell'iscrizione all'albo (poi di fatto conseguito a distanza di 4 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di ) abbia giustificato e vincolato la scelta di interruzione del rapporto contrattuale da parte dell'amministrazione resistente.
Pag. 6 di 8 Né, in tale contesto, sarebbe stata ipotizzabile adibire il ricorrente allo svolgimento solo di una parte delle mansioni rientranti nella categoria di inquadramento (le mansioni “strumentali a quelle principali”) o allo svolgimento di una parte dell'orario lavorativo, da un lato dovendo rilevarsi la mancanza, nell'amministrazione resistente, della qualifica di un mero tecnico della prevenzione privo della necessaria abilitazione professionale e dall'altro l'irrilevanza della prestazione di una sola parte dell'intero orario di lavoro, riguardando la nullità sopravvenuta del rapporto il mero svolgimento dell'attività lavorativa in carenza di iscrizione all'albo di appartenenza, indipendentemente dalla “misura” di tale attività in relazione all'orario di lavoro.
L'art. 4, l. 3/2018, – rubricato “ordini delle professioni sanitarie” – prevede testualmente: “
1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
L'iscrizione del tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro al relativo albo costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento della relativa professione sanitaria e la sua assenza – per un tempo oltretutto non prevedibile all'epoca dell'adozione della delibera di risoluzione del rapporto, nulla essendo stato rappresentato dall'Ordine di riferimento in ordine ai tempi in cui l'iscrizione del dipendente sarebbe stata possibile – giustifica la risoluzione in questione.
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Né si ritiene di poter accogliere la domanda subordinata avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione resistente al versamento dell'indennità di mancato preavviso prevista e regolata dall'art. 85 del CCNL.
La norma in questione, infatti, si riferisce a “tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso” ma il CCNL prevede i casi di
Pag. 7 di 8 licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo cui, per le ragioni sopra esposte, il caso di specie non è riconducibile.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, espunto il compenso per la fase istruttoria che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi 4216,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, rigetta le domande proposte da contro Parte_1 ONroparte_6
con ricorso del 17 luglio 2024 e lo condanna al pagamento delle spese
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di lite, liquidate in complessivi 4216,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, lì 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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