Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/06/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galluccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 15/12/2021 nella parte in cui non accoglie l'osservazione n. 2/6301 ed accoglie l'osservazione n. 18/7314 nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DA NZ il 2/5/2022:
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 15/12/2021 nella parte in cui non accoglie l'osservazione n. 2/6301 ed accoglie l'osservazione n. 18/7314 nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale;
- Della nota di chiarimenti del redattore del PUC denominata “nota riepilogativa”, depositata agli atti dal Comune di Galluccio in data 04 marzo 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galluccio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 29 aprile 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti;
Ritenuto che:
- a fronte di tanto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- dichiara improcedibile l’atto per motivi aggiunti depositato il 2 maggio 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO