TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 13738/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BERSANI MICHELE
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti DE BERNARDINIS CANDIDA e MARTINEZ ANTONELLO
SILVERIO; resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
13738 2024 così dispone:
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare conservativo della multa inflitto dalla resistente al ricorrente con raccomandata datata 4.6.2024 e del provvedimento disciplinare conservativo della multa inflitto dalla resistente al ricorrente con raccomandata datata 26.9.2024; accerta e dichiara l'insussistenza di giusta causa del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente con lettera datata 21.10.2024; per l'effetto ai sensi dell'art. 3, comma 2), d.lgs. 23/2015, condanna la resistente:
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente;
a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo dal licenziamento all'effettiva reintegra e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dedotto quanto eventualmente percepito per altra attività;
a versare i contributi previdenziali e assistenziali nell'interesse del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del lavoratore di che liquida in euro 4.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
17/04/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
Pag. 2 di 2
Sezione Lavoro
N.R.G. 13738/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BERSANI MICHELE
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti DE BERNARDINIS CANDIDA e MARTINEZ ANTONELLO
SILVERIO; resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
13738 2024 così dispone:
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare conservativo della multa inflitto dalla resistente al ricorrente con raccomandata datata 4.6.2024 e del provvedimento disciplinare conservativo della multa inflitto dalla resistente al ricorrente con raccomandata datata 26.9.2024; accerta e dichiara l'insussistenza di giusta causa del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente con lettera datata 21.10.2024; per l'effetto ai sensi dell'art. 3, comma 2), d.lgs. 23/2015, condanna la resistente:
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente;
a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo dal licenziamento all'effettiva reintegra e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dedotto quanto eventualmente percepito per altra attività;
a versare i contributi previdenziali e assistenziali nell'interesse del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore del lavoratore di che liquida in euro 4.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
17/04/2025
Il Giudice
Francesca Capelli
Pag. 2 di 2