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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, LA NA,
alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7150 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. CHECCHI DANIELE, Parte 1
,
come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO CP 1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, come da procura notarile in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' CP_1 la notifica del provvedimento, datato 13/09/2023 con il quale si rappresentava che sulla pensione della odierna ricorrente Parte 1 cat. INVCIV n. 07526739 era stata riscontrata, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2018, la corresponsione di un pagamento non dovuto per un importo di €
3.807,44 euro di cui si richiedeva la ripetizione alla ricorrente, con la seguente motivazione: "sono state riscosse rate di assegni non spettanti".
La ricorrente:
• eccepiva di essere stata già riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dal 8.01.2016, giusto decreto di omologa del 27.11.2017 rubricato al n. R.G. 33873/2016, non risultando essere stata destinataria, nel periodo successivo al detto riconoscimento, né nel periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, di alcuna visita di revisione sanitaria;
• deduceva altresì che i redditi percepiti nell'anno 2018 risultano essere inferiori al limite normativamente previsto ai fini del pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71, limite per l'anno 2018 fissato in complessivi euro 16.664,36 e che, pertanto, il provvedimento di indebito notificato dall' CP_1 in data 13.09.2023 è illegittimo e, come tale nullo e/o annullabile.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di illegittimità della pretesa con condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute sulla pensione cat.
INV. CIV. n. 07549370.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 la quale deduceva che "gli Uffici amministrativi hanno effettuato nuovamente dei controlli sulla posizione, accertando che parte dell'indebito richiesto non è dovuto", evidenziando che "gli Uffici hanno utilizzato il credito suddetto per compensare il residuo debito, che ad oggi risulta azzerato e la relativa differenza netta (€1.418.48) è stata liquidata a favore della ricorrente con accredito entro il 20 giungo 2025" e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare da accogliere la richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta compensazione da parte dell' CP_1 delle somme richieste (cfr. allegati costituzione CP_1): ed infatti, avendo 1' CP 2 . in sede amministrativa, provveduto ad annullare le pretese contributive oggetto del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendosi così integralmente soddisfatta la pretesa attorea. Avendo l'CP_1 provveduto a regolare la posizione debitoria in senso conforme alle pretese attoree solo in data 20.6.2025, i.e. in data successiva alla stessa costituzione dell' le spese di lite sono regolate secondo il principio di Controparte_3
,
soccombenza e vengono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' CP_1 a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. 1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 30/06/2025
Il Giudice del lavoro
LA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, LA NA,
alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7150 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. CHECCHI DANIELE, Parte 1
,
come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO CP 1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, come da procura notarile in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' CP_1 la notifica del provvedimento, datato 13/09/2023 con il quale si rappresentava che sulla pensione della odierna ricorrente Parte 1 cat. INVCIV n. 07526739 era stata riscontrata, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2018, la corresponsione di un pagamento non dovuto per un importo di €
3.807,44 euro di cui si richiedeva la ripetizione alla ricorrente, con la seguente motivazione: "sono state riscosse rate di assegni non spettanti".
La ricorrente:
• eccepiva di essere stata già riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dal 8.01.2016, giusto decreto di omologa del 27.11.2017 rubricato al n. R.G. 33873/2016, non risultando essere stata destinataria, nel periodo successivo al detto riconoscimento, né nel periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, di alcuna visita di revisione sanitaria;
• deduceva altresì che i redditi percepiti nell'anno 2018 risultano essere inferiori al limite normativamente previsto ai fini del pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71, limite per l'anno 2018 fissato in complessivi euro 16.664,36 e che, pertanto, il provvedimento di indebito notificato dall' CP_1 in data 13.09.2023 è illegittimo e, come tale nullo e/o annullabile.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di illegittimità della pretesa con condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute sulla pensione cat.
INV. CIV. n. 07549370.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 la quale deduceva che "gli Uffici amministrativi hanno effettuato nuovamente dei controlli sulla posizione, accertando che parte dell'indebito richiesto non è dovuto", evidenziando che "gli Uffici hanno utilizzato il credito suddetto per compensare il residuo debito, che ad oggi risulta azzerato e la relativa differenza netta (€1.418.48) è stata liquidata a favore della ricorrente con accredito entro il 20 giungo 2025" e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare da accogliere la richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta compensazione da parte dell' CP_1 delle somme richieste (cfr. allegati costituzione CP_1): ed infatti, avendo 1' CP 2 . in sede amministrativa, provveduto ad annullare le pretese contributive oggetto del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendosi così integralmente soddisfatta la pretesa attorea. Avendo l'CP_1 provveduto a regolare la posizione debitoria in senso conforme alle pretese attoree solo in data 20.6.2025, i.e. in data successiva alla stessa costituzione dell' le spese di lite sono regolate secondo il principio di Controparte_3
,
soccombenza e vengono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' CP_1 a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. 1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 30/06/2025
Il Giudice del lavoro
LA NA