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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 255 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 255 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cosenza, piazza C. Bilotti n. 50, presso lo studio dell'avv. Luca
Antonio Mazziotti, che lo rappresenta e difende in forza di mandato materialmente congiunto al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Cosenza alla Via Giacomo Mancini Pal. presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Osvaldo A. Rocca, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16.6.2025 dinanzi al relatore
PREMESSO IN FATTO
Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza n. 1317/2024, la separazione personale dei coniugi. Con successiva sentenza n. 2358/2024, sono state regolate le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio formulata in via cumulativa dal ricorrente e sulle relative statuizioni accessorie. All'udienza del 16.6.2025 dinanzi al relatore, il difensore del ricorrente chiedeva emettersi pronuncia sullo status, senza ulteriori statuizioni accessorie. Il difensore della resistente insisteva nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Veniva sentito il ricorrente presente, il quale ribadiva l'impossibilità di una riconciliazione e aggiungeva che mai la convivenza con la resistente era ripresa a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione, in mancanza di istruttoria svoltasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con , va certamente accolta, in quanto le allegazioni CP_1 difensive dei coniugi e le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
16.6.2025 dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dalla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale (udienza del 3.6.2024) e dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi (avvenuto l'8.1.2025, come documentalmente comprovato), non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti, avendo in particolare il ricorrente espresso ferma determinazione in tal senso. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito 3
dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza Parte_1
statuizioni accessorie. ha insistito, di contro, nelle conclusioni di Parte_2 cui alla comparsa di costituzione, chiedendo, quindi, l'assegnazione a sé della casa coniugale e il riconoscimento di un assegno di mantenimento (da intendersi, in questa sede, come assegno divorzile). Deve, tuttavia, ribadirsi quanto osservato nella sentenza n. 2358/2024. La resistente, infatti, ha proposto nel presente giudizio (avente oggetto cumulativo di separazione e divorzio)
domande da ritenersi inammissibili, in quanto afferenti diritti disponibili e non proposte nel termine decadenziale di cui all'art. 473 bis.16 cpc. Deve, inoltre, anche in questa sede rimarcarsi che la domanda diretta all'assegnazione della casa coniugale sarebbe, in ogni caso, inammissibile per la mancanza di figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) nati dall'unione coniugale, in presenza dei quali soltanto può derogarsi al titolo di proprietà dell'immobile nei giudizi di separazione o divorzio. Anche la domanda diretta al riconoscimento di assegno divorzile, d'altra parte, non avrebbe potuto trovare accoglimento, non apparendo sussistere sproporzione tra i redditi delle parti
(entrambe disoccupate secondo le rispettive allegazioni) e non essendovi riscontro né allegazione di un contributo specifico della alla formazione CP_1
del patrimonio comune in forza di aspettative professionali sacrificate (Cass.,
Sez. Un., 18287/2018).
3. Sulle spese di lite.
Gli interessi sottesi al giudizio e l'esito complessivo di esso legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 7.10.2017 in Cosenza e trascritto nei registri del
[...]
predetto Comune al n. 51, parte I, anno 2017; 4
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della resistente;
4) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma