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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5684/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 marzo 2025 sono comparsi per gli opponenti l'avv. De Sando per l'opposta l'avv. Favaron
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:30
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5684/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con gli avv.ti DI MARINO MARCO e DE SANDO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
opponente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con l'avv. FAVARON PIERPAOLO C.F._2
opposti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 6.3.23 l'intestato Tribunale ingiungeva a Parte_2
il pagamento senza dilazione, in favore dei sigg.ri e Parte_3 Controparte_1
quanto a della somma di € 12.500,00, oltre ad interessi e spese del Controparte_2 Parte_1
procedimento monitorio, a titolo di canoni di locazione insoluti relativamente all'immobile sito in Venezia,
Cannaregio 1038, già condotto in locazione da la quale aveva Parte_2 Parte_2
successivamente ceduto la propria azienda a Parte_1
Con atto di citazione del 19.4.23, ritualmente notificato, ha proponeva opposizione avverso il Pt_1
pagina 2 di 5 provvedimento monitorio deducendo, a motivi, l'insussistenza della responsabilità ex art. 2560, co. 2, c.c. giacché la cessionaria non aveva avuto conoscenza dei debiti in capo alla cedente e, in ogni caso, tali debiti non risultavano dai libri contabili obbligatori previsti per la cedente, società in contabilità semplificata ex d.p.r. 600/73.
e si costituivano ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Gli opposti deducevano, in particolare, che il debito della cedente per la somma di € 12.500,00 emerge dai modelli unici 2021 e 2022 presentati dalla stessa e che la cedente, per quanto in regime di contabilità semplificata, aveva comunque l'obbligo di tenere i libri contabili obbligatori previsti all'art. 2214 c.c.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante ordine di esibizione dei registri acquisti della cedente rivolto allo studio , è stata discussa all'udienza del 6.3.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle Controparte_3
conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato.
L'art. 2560, co. 2, c.c. stabilisce, come noto, che l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
La giurisprudenza fornisce un'interpretazione restrittiva della suddetta norma, avente carattere eccezionale, precisando, da un lato che l'indicazione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario (Cass. n. 4726/02), il cui onere probatorio ricade in capo al creditore (Cass. n.
6173/98; Trib. Roma 26.1.80), dall'altro che l'iscrizione nei libri contabili obbligatori non può essere surrogata, proprio per la natura della norma non suscettibile di interpretazione analogica, da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente (Cass. n.
8363/00; Cass. n. 4762/02).
Nel caso, si osserva, la sussistenza del debito azionato con il monitorio risulta dalle denunce dei redditi della cedente, che sicuramente non costituiscono libri contabili obbligatori, e dal registro iva delle vendite, esibito dall'ex commercialista della cedente, che, come precisato dalla giurisprudenza, non è equiparabile ai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2214 c.c. “mancando di una precisa funzione contabile in ordine alla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e, come tale, privo di efficacia probatoria contro l'imprenditore ai sensi dell'art. 2709
pagina 3 di 5 c.c.” (così Cass. n. 2108/94).
Di tal che, in difetto dell'elemento costitutivo previsto dalla norma per il sorgere della speciale responsabilità del cessionario, la stessa non può sussistere indipendentemente dal fatto che l'acquirente abbia avuto conoscenza aliunde dell'esistenza dei debiti.
Gli opposti hanno dedotto, con la costituzione in giudizio, che il regime di contabilità semplificato cui era soggetta la cedente non dispenserebbe dalla tenuta dei libri previsti all'art. 2214 c.c., obbligatori per qualsiasi imprenditore.
L'argomento sembra essere stato abbandonato con le difese conclusive e, in ogni caso, avuto riguardo all'onere probatorio incombente sul creditore, la difesa non ha dedotto istanze istruttorie al fine di acquisire i suddetti libri contabili obbligatori in ipotesi esistenti, limitandosi a richiedere l'esibizione del registro iva e del registro acquisti.
Gli opponenti sostengono, sotto altro profilo, debba farsi applicazione estensiva dell'art. 2560 c.c. laddove, come nel caso, risulti che il cessionario fosse a conoscenza del debito non risultante dai libri obbligatori ed emerga l'intenzione fraudolenta delle parti (cedente e cessionario) di eludere il pagamento del debito non iscritto nei libri contabili.
Vengono richiamate, sul punto, le pronunce di Cass. n. 32134/19 e Cass. n. 26450/23.
L'argomento non convince.
Le pronunce citate dai convenuti riguardano casi in cui poteva riscontrarsi una sostanziale identità tra cedente e cessionario (nel primo la cessionaria aveva la medesima compagine sociale della cedente, nel secondo la cessionaria era partecipata dagli stessi soci della cedente).
Inoltre, le circostanze evidenziate dalla difesa non sembrano costituire indizio manifesto dell'allegato intento fraudolento ai danni della creditrice: non il prezzo (asseritamente irrisorio) della cessione, né il fatto che gli assegni versati in pagamento siano intestati a non precisati creditori della cedente o la clausola con la quale la cedente presta manleva alla cessionaria per le somme che quest'ultima fosse tenuta a pagare ai creditori dell'azienda per fatti anteriori alla propria gestione.
Alla revoca del provvedimento monitorio consegue la condanna degli opposti alla restituzione di quanto pagato dall'opponente in esecuzione del decreto ingiuntivo, pari alla somma di € 15.44,17 versata il 22.8.24, come allegato dall'opponente e non contestato dagli opposti.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta degli opposti consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa o difetto di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna gli opposti alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di € 15.444,17, oltre ad interessi al tasso legale dal 23.8.24
- condanna gli opposti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, € 286,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 06/03/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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