Articolo 15 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 14Articolo 16
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12 maggio 1934
Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque eta', quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovra' altresi' successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potra' imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934