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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 330.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 330/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Castel Sant'Elia, Via del Santuario n. 62, ed elettivamente domiciliata in Civita
Castellana, Via IV Giornate di Napoli n. 27, presso lo studio dell'avv. Carlo Pecoraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Volusia n. 60, presso lo studio dell'avv. Ester Pennella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.02.2022 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Castel Sant'Elia in data 26.08.1990 (atto Controparte_1
n. 49, Parte II, Serie A), deduceva che dall'unione coniugale erano nati i figli , in Per_1
data 11.02.1993, e , in data 28.03.2001, ormai entrambi maggiorenni, ma non Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente aggiungeva che la crisi del matrimonio era dipesa esclusivamente dal comportamento prevaricatore del nei cui confronti aveva sporto varie denunce CP_1
per omesso mantenimento e per maltrattamenti, consistiti in violenze fisiche e verbali. In particolare, il l'aveva svalutata, l'aveva costretta ad allontanarsi insieme alla CP_1
prole dalla casa familiare, non si era minimamente preoccupato delle esigenze della famiglia e dei figli, l'aveva relegata allo svolgimento delle mansioni domestiche e alla cura della prole, costringendola a sacrificare le proprie aspirazioni professionali al punto da non essere più in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, anche in considerazione dell'età (55 anni).
Sul piano economico precisava che il era titolare di una pensione pari a circa CP_1
2.500,00 euro mensili, nonché di un ingente patrimonio immobiliare pervenutogli per successione ereditaria.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico di quest'ultimo l'importo mensile di € 500,00 per il CP_1 proprio mantenimento, nonché complessivi € 400,00 per il mantenimento dei figli (€
200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
100%.
2. Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma precisava di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia e osservava che la domanda di addebito della separazione era stata rigettata.
Aggiungeva che il figlio era stato assunto presso la società “Ceramica Artigiana Per_2
S.r.L.” con contratto di tirocinio, ricevendo mensilmente un rimborso spese di €
2 800,00/850,00, contratto che poi si sarebbe convertito in contratto a tempo indeterminato con retribuzione pari ad € 1.400,00. Quanto alla figlia , il resistente osservava che la Per_1
stessa lavorava come cameriera a Nepi presso la Pizzeria - Trattoria “Miseria e Nobiltà”.
Il resistente aggiungeva, inoltre, che il figlio sovente soggiornava da lui, la figlia Per_2
viveva con la nonna materna, mentre la ricorrente conviveva con l'attuale compagno Per_1
presso l'abitazione di proprietà quest'ultimo.
Quanto alla propria condizione economica, il resistente evidenziava di percepire mensilmente la pensione netta di circa € 1.182,02, in quanto tenuto al versamento di €
500,00 mensili per il mantenimento della e dei figli;
di aver accesso un Pt_1 finanziamento con rata di rimborso mensile di € 231,00 per la ristrutturazione della casa coniugale e un altro prestito con scadenza a settembre 2029; di dover corrispondere il canone di locazione pari ad € 300,00 per l'abitazione ove vive, oltre a dover pagare le bollette bimestrali di € 200,00 per le relative utenze, le spese per vitto e abbigliamento pari a circa € 100,00 mensili, nonché l'assicurazione della propria autovettura.
Il resistente, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente e contestualmente disporsi la modifica della sentenza di separazione n. 95/2020, revocando sia l'assegno per il mantenimento della ricorrente e dei figli, che l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
3. Nella fase presidenziale, tentata invano la conciliazione delle parti, veniva posto a carico del l'importo di € 200,00 mensili da corrispondere alla entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
di ogni mese per il mantenimento della stessa, mentre nulla veniva disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per i figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
4. Nelle more del giudizio, la ricorrente proponeva reclamo ex art. 709 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza n. 5463/2023 del 06.03.2023 (RG 51577/2022).
Con sentenza parziale n. 99/2023 del 01.02.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Controparte_1 Parte_1
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Sull'assegno di mantenimento, sulle spese straordinarie per i figli e , Per_2 Per_1
3 nonché sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per e , il Per_2 Per_1
Tribunale osserva che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno di mantenimento, valutate le circostanze. Tale disposizione è da coordinare con l'art. 337-ter c. 4 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo in considerazione, fra l'altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Proprio alla luce del combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. Civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Inoltre, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass., n. 26875/2023; Cass., n. 38366/2021; Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 19696/2019;
Cass. n. 32529/2018). Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021;
Cass. Civ., Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 18076 del 20/08/2014). Infatti, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto all'assegno di mantenimento, della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., n. 38366/2021; Cass., n. 5088/2018).
Ebbene, e risultano economicamente indipendenti. Per_2 Per_1
4 Invero, all'udienza presidenziale del 29.06.2022 confermava di lavorare con Per_2 contratto di tirocinio presso la società “Ceramica Artigiana S.r.L.”, percependo mensilmente circa € 800,00/870,00, con buone possibilità di riconferma. Inoltre, pur non risultando in atti il contratto di lavoro a tempo determinato di con la società Per_2
Ceramica Artigiana S.r.L. (l'allegato alla seconda memoria istruttoria del resistente consiste in una pagina dedicata al trattamento dei dati personali), la non ha Pt_1
neppure soltanto dedotto che stia frequentando un istituto scolastico e che debba Per_2
portare a termine un eventuale percorso di studi per acquisire una qualsivoglia professionalità onde inserirsi nel mondo del lavoro. Lo stesso non faceva Per_2
menzione di una simile circostanza.
Pertanto, anche in considerazione dell'età (23 anni), risulta economicamente Per_2
indipendente.
, invece, ha 31 anni e all'udienza presidenziale del 29.06.2022 ha confermato di Per_1
lavorare part-time come cameriera presso una pizzeria sita in Nepi, percependo mensilmente l'importo di € 500,00. Questa circostanza (salvo soltanto l'importo percepito)
è stata confermata dalla stessa sentita all'udienza presidenziale del 04.05.2022. Pt_1
Inoltre, né , né hanno chiesto il riconoscimento di un assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in proprio favore.
Peraltro, l'autosufficienza economica di e di è stata ulteriormente Per_1 Per_2
confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale ha rigettato (ordinanza n. cron.
546/2023 del 06.03.2023; RG 51577/2022) il reclamo proposto dalla avverso Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022, osservando che effettivamente i figli della coppia risultavano già allora economicamente indipendenti (all. 2 alla seconda memoria istruttoria del resistente). L'ordinanza di rigetto del reclamo non risulta impugnata e comunque non sono sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale del 30.06.2022 ovvero dell'ordinanza emessa dalla Corte di
Appello di Roma.
Dalla riconosciuta indipendenza economica di e discende la modifica Per_2 Per_1 della sentenza di separazione n. 95/2020 (RG 3825/2016), mediante la revoca: dell'assegno per il mantenimento dei figli e delle spese straordinarie posti a carico del CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della , non ricorrendo Pt_1
l'esigenza di protezione sottesa all'art. art. 337 sexies c.c.
6. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente
5 Quanto all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, è d'uopo ricordare che l'art. 5 co. 6 l.
898/70 prevede che con la sentenza con la quale si dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice dispone un assegno a favore del coniuge che non abbia adeguati mezzi ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive, evidenziando una serie di criteri dei quali tener conto ai fini della determinazione della misura dello stesso (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge, reddito di entrambi, criteri tutti da valutare in rapporto alla durata del matrimonio).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, riconosce all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, la quale discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne discende la necessità dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass., n.
10016/2023; Cass., SS.UU., sent. 32914/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26084 del
2019; Cass. Sez. U., sent. n.18287 del 11/07/2018).
Pertanto, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è sufficiente lo squilibrio economico-reddituale fra le parti, che giustifica l'assegno nella sua componente assistenziale (Cass., n. 4200/2023), ma è necessario che il richiedente dimostri di aver dovuto rinunciare alle proprie prospettive lavorative e di carriera (anche potenziali) per dedicarsi alla famiglia (Cass., n. 17144/2023). A tal fine, rileva anche la convivenza prematrimoniale (Cass., SS.UU., sent. n. 35385/2023).
In tale contesto, occorre tener presente che “se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo
6 partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra due partner [operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale], viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale tegame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere l'assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale” (Cass., n. 34728/2023; Cass., n. 3645/2023; Cass., n.
14151/2022; Cass. n. 32871 del 19/12/2018; Cass. SS.UU., sent. n. 32198/2021).
Resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati (Cass. civ. n. 29865/2022).
Ne discende che la perdita del diritto all'assegno di mantenimento non è una conseguenza automatica dell'instaurazione di un rapporto di fatto da parte di un coniuge con un'altra persona, ma si giustifica allorché il coniuge richiedente l'assegno abbia intrapreso una relazione stabile e duratura, eventualmente avviando una convivenza, ovvero, in mancanza di coabitazione, abbia improntato un progetto di vita comune, fondato su quei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che permeano il rapporto coniugale. Qualora, invece, il coniuge richiedente l'assegno di mantenimento abbia intrapreso una relazione extraconiugale inidonea a determinare la rottura di fatto del rapporto con l'altro coniuge, di tale circostanza può tenersi conto ai fini della (ri)determinazione dell'assegno di mantenimento.
Ebbene, nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti né per revocare, né per rideterminare nel quantum (in melius o in pejus) l'assegno divorzile posto a carico del
[...] con l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022. CP_1
Infatti, la ricorrente ha 57 anni, non lavora (circostanza confermata da e , Per_2 Per_1
che abitano con lei), o comunque lavora saltuariamente (come dedotto dal resistente), e non risulta in possesso di un titolo che le consenta l'ingresso nel mondo del lavoro.
Le ragioni per le quali la ricorrente non ha potuto investire nella propria formazione sono da ricercare nella totale dedizione alla soddisfazione delle esigenze dei figli (all'epoca
7 minorenni); circostanza confermata dagli stessi e , i quali dichiaravano, da Per_2 Per_1 un lato, di avere un rapporto molto buono con la madre, dall'altro, che il rapporto con il padre era da poco ripreso dopo aver perso i contatti (cfr. verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 29.06.2022).
Peraltro, il resistente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria in ordine agli asseriti lavori saltuari svolti dalla ricorrente, la quale ha percepito importi annui compresi fra €
6.000,00 ed € 9.000,00 per attività lavorative svolte dal 2018 al 2020 (cfr. dichiarazioni reddituali allegate al ricorso): tale deve ritenersi, allo stato, la capacità reddituale della ricorrente. Infine, il resistente non ha provato che la ricorrente ha instaurato una relazione sentimentale con un nuovo partner, con il quale avrebbe intrapreso una stabile e continuativa convivenza, né la predisposizione di un loro comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale. Tale circostanza è stata comunque smentita dai figli e (cfr. verbale dell'udienza presidenziale Per_2 Per_1 tenutasi in data 29.06.2022). D'altro canto, occorre tener conto del contegno processuale della ricorrente (art. 116 c.p.c.), la quale non solo non ha depositato né la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., né alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ma non ha neppure precisato le proprie conclusioni, così come non ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale e/o della memoria di replica.
Quanto alla situazione economica del resistente, il medesimo percepisce circa
2.300,00/2.500,00 euro lordi mensili a titolo di pensione (cfr. CUD e dichiarazioni reddituali allegati alla memoria di costituzione e alla comparsa conclusionale), cui corrispondono circa 1.188,00 mensili netti, in considerazione dell'esistenza di due finanziamenti (dei quali uno chiesto per la ristrutturazione della casa coniugale), nonché del pagamento di 300,00 euro mensili a titolo di canone di locazione per l'abitazione ove vive in forza di contratto con scadenza nel 2026 (all. 6 della memoria di costituzione), delle spese per le utenze domestiche e di altre spese. Il resistente, inoltre, risulta proprietario esclusivo della casa coniugale (cfr. sentenza di separazione n. 95/2020).
Infine, gli eventuali comportamenti tenuti dal resistente in costanza di matrimonio non rilevano ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, in quanto valutabili esclusivamente in sede di separazione personale ai fini di un eventuale addebito della stessa. In ogni caso, il resistente non ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
In conclusione, tenuto conto dell'elevato squilibrio economico/reddituale fra le parti,
8 dell'età della ricorrente (57 anni) – la quale nulla ha dedotto circa l'eventuale convivenza, della revoca dell'assegnazione della casa coniugale inizialmente disposta in favore della medesima, nonché dell'assenza di mutamenti della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale del 30.06.2022 (confermata dalla Corte di
Appello di Roma in sede di reclamo), il Collegio reputa congruo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto fra le parti, nonché della conferma dell'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, seppur in misura ridotta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 330/2022, vertente tra e Parte_1 CP_1
confermando la sentenza parziale sullo status n. 99/2023, così provvede:
[...]
1) In parziale riforma della sentenza di separazione n. 95/2020 (RG 3825/2016) del
23.01.2020:
a) Revoca l'assegno di mantenimento di complessivi € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) posto a carico di;
Controparte_1
b) Revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castel Sant'Elia, Via del
Santuario n. 62, disposta in favore di;
Parte_1
c) Revoca l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie posto a carico di;
Controparte_1
2) Pone a carico di l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1
divorzile da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1
annualmente in base agli indici Istat;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 09.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 330/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Castel Sant'Elia, Via del Santuario n. 62, ed elettivamente domiciliata in Civita
Castellana, Via IV Giornate di Napoli n. 27, presso lo studio dell'avv. Carlo Pecoraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Volusia n. 60, presso lo studio dell'avv. Ester Pennella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.02.2022 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Castel Sant'Elia in data 26.08.1990 (atto Controparte_1
n. 49, Parte II, Serie A), deduceva che dall'unione coniugale erano nati i figli , in Per_1
data 11.02.1993, e , in data 28.03.2001, ormai entrambi maggiorenni, ma non Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente aggiungeva che la crisi del matrimonio era dipesa esclusivamente dal comportamento prevaricatore del nei cui confronti aveva sporto varie denunce CP_1
per omesso mantenimento e per maltrattamenti, consistiti in violenze fisiche e verbali. In particolare, il l'aveva svalutata, l'aveva costretta ad allontanarsi insieme alla CP_1
prole dalla casa familiare, non si era minimamente preoccupato delle esigenze della famiglia e dei figli, l'aveva relegata allo svolgimento delle mansioni domestiche e alla cura della prole, costringendola a sacrificare le proprie aspirazioni professionali al punto da non essere più in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, anche in considerazione dell'età (55 anni).
Sul piano economico precisava che il era titolare di una pensione pari a circa CP_1
2.500,00 euro mensili, nonché di un ingente patrimonio immobiliare pervenutogli per successione ereditaria.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico di quest'ultimo l'importo mensile di € 500,00 per il CP_1 proprio mantenimento, nonché complessivi € 400,00 per il mantenimento dei figli (€
200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
100%.
2. Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma precisava di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia e osservava che la domanda di addebito della separazione era stata rigettata.
Aggiungeva che il figlio era stato assunto presso la società “Ceramica Artigiana Per_2
S.r.L.” con contratto di tirocinio, ricevendo mensilmente un rimborso spese di €
2 800,00/850,00, contratto che poi si sarebbe convertito in contratto a tempo indeterminato con retribuzione pari ad € 1.400,00. Quanto alla figlia , il resistente osservava che la Per_1
stessa lavorava come cameriera a Nepi presso la Pizzeria - Trattoria “Miseria e Nobiltà”.
Il resistente aggiungeva, inoltre, che il figlio sovente soggiornava da lui, la figlia Per_2
viveva con la nonna materna, mentre la ricorrente conviveva con l'attuale compagno Per_1
presso l'abitazione di proprietà quest'ultimo.
Quanto alla propria condizione economica, il resistente evidenziava di percepire mensilmente la pensione netta di circa € 1.182,02, in quanto tenuto al versamento di €
500,00 mensili per il mantenimento della e dei figli;
di aver accesso un Pt_1 finanziamento con rata di rimborso mensile di € 231,00 per la ristrutturazione della casa coniugale e un altro prestito con scadenza a settembre 2029; di dover corrispondere il canone di locazione pari ad € 300,00 per l'abitazione ove vive, oltre a dover pagare le bollette bimestrali di € 200,00 per le relative utenze, le spese per vitto e abbigliamento pari a circa € 100,00 mensili, nonché l'assicurazione della propria autovettura.
Il resistente, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente e contestualmente disporsi la modifica della sentenza di separazione n. 95/2020, revocando sia l'assegno per il mantenimento della ricorrente e dei figli, che l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
3. Nella fase presidenziale, tentata invano la conciliazione delle parti, veniva posto a carico del l'importo di € 200,00 mensili da corrispondere alla entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
di ogni mese per il mantenimento della stessa, mentre nulla veniva disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per i figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
4. Nelle more del giudizio, la ricorrente proponeva reclamo ex art. 709 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza n. 5463/2023 del 06.03.2023 (RG 51577/2022).
Con sentenza parziale n. 99/2023 del 01.02.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Controparte_1 Parte_1
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Sull'assegno di mantenimento, sulle spese straordinarie per i figli e , Per_2 Per_1
3 nonché sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per e , il Per_2 Per_1
Tribunale osserva che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno di mantenimento, valutate le circostanze. Tale disposizione è da coordinare con l'art. 337-ter c. 4 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo in considerazione, fra l'altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Proprio alla luce del combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. Civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). Inoltre, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass., n. 26875/2023; Cass., n. 38366/2021; Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 19696/2019;
Cass. n. 32529/2018). Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021;
Cass. Civ., Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 18076 del 20/08/2014). Infatti, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto all'assegno di mantenimento, della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., n. 38366/2021; Cass., n. 5088/2018).
Ebbene, e risultano economicamente indipendenti. Per_2 Per_1
4 Invero, all'udienza presidenziale del 29.06.2022 confermava di lavorare con Per_2 contratto di tirocinio presso la società “Ceramica Artigiana S.r.L.”, percependo mensilmente circa € 800,00/870,00, con buone possibilità di riconferma. Inoltre, pur non risultando in atti il contratto di lavoro a tempo determinato di con la società Per_2
Ceramica Artigiana S.r.L. (l'allegato alla seconda memoria istruttoria del resistente consiste in una pagina dedicata al trattamento dei dati personali), la non ha Pt_1
neppure soltanto dedotto che stia frequentando un istituto scolastico e che debba Per_2
portare a termine un eventuale percorso di studi per acquisire una qualsivoglia professionalità onde inserirsi nel mondo del lavoro. Lo stesso non faceva Per_2
menzione di una simile circostanza.
Pertanto, anche in considerazione dell'età (23 anni), risulta economicamente Per_2
indipendente.
, invece, ha 31 anni e all'udienza presidenziale del 29.06.2022 ha confermato di Per_1
lavorare part-time come cameriera presso una pizzeria sita in Nepi, percependo mensilmente l'importo di € 500,00. Questa circostanza (salvo soltanto l'importo percepito)
è stata confermata dalla stessa sentita all'udienza presidenziale del 04.05.2022. Pt_1
Inoltre, né , né hanno chiesto il riconoscimento di un assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in proprio favore.
Peraltro, l'autosufficienza economica di e di è stata ulteriormente Per_1 Per_2
confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale ha rigettato (ordinanza n. cron.
546/2023 del 06.03.2023; RG 51577/2022) il reclamo proposto dalla avverso Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022, osservando che effettivamente i figli della coppia risultavano già allora economicamente indipendenti (all. 2 alla seconda memoria istruttoria del resistente). L'ordinanza di rigetto del reclamo non risulta impugnata e comunque non sono sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale del 30.06.2022 ovvero dell'ordinanza emessa dalla Corte di
Appello di Roma.
Dalla riconosciuta indipendenza economica di e discende la modifica Per_2 Per_1 della sentenza di separazione n. 95/2020 (RG 3825/2016), mediante la revoca: dell'assegno per il mantenimento dei figli e delle spese straordinarie posti a carico del CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della , non ricorrendo Pt_1
l'esigenza di protezione sottesa all'art. art. 337 sexies c.c.
6. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente
5 Quanto all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, è d'uopo ricordare che l'art. 5 co. 6 l.
898/70 prevede che con la sentenza con la quale si dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice dispone un assegno a favore del coniuge che non abbia adeguati mezzi ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive, evidenziando una serie di criteri dei quali tener conto ai fini della determinazione della misura dello stesso (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge, reddito di entrambi, criteri tutti da valutare in rapporto alla durata del matrimonio).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che tale disposizione, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, riconosce all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, la quale discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne discende la necessità dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass., n.
10016/2023; Cass., SS.UU., sent. 32914/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26084 del
2019; Cass. Sez. U., sent. n.18287 del 11/07/2018).
Pertanto, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è sufficiente lo squilibrio economico-reddituale fra le parti, che giustifica l'assegno nella sua componente assistenziale (Cass., n. 4200/2023), ma è necessario che il richiedente dimostri di aver dovuto rinunciare alle proprie prospettive lavorative e di carriera (anche potenziali) per dedicarsi alla famiglia (Cass., n. 17144/2023). A tal fine, rileva anche la convivenza prematrimoniale (Cass., SS.UU., sent. n. 35385/2023).
In tale contesto, occorre tener presente che “se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo
6 partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra due partner [operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale], viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale tegame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere l'assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale” (Cass., n. 34728/2023; Cass., n. 3645/2023; Cass., n.
14151/2022; Cass. n. 32871 del 19/12/2018; Cass. SS.UU., sent. n. 32198/2021).
Resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati (Cass. civ. n. 29865/2022).
Ne discende che la perdita del diritto all'assegno di mantenimento non è una conseguenza automatica dell'instaurazione di un rapporto di fatto da parte di un coniuge con un'altra persona, ma si giustifica allorché il coniuge richiedente l'assegno abbia intrapreso una relazione stabile e duratura, eventualmente avviando una convivenza, ovvero, in mancanza di coabitazione, abbia improntato un progetto di vita comune, fondato su quei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che permeano il rapporto coniugale. Qualora, invece, il coniuge richiedente l'assegno di mantenimento abbia intrapreso una relazione extraconiugale inidonea a determinare la rottura di fatto del rapporto con l'altro coniuge, di tale circostanza può tenersi conto ai fini della (ri)determinazione dell'assegno di mantenimento.
Ebbene, nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti né per revocare, né per rideterminare nel quantum (in melius o in pejus) l'assegno divorzile posto a carico del
[...] con l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022. CP_1
Infatti, la ricorrente ha 57 anni, non lavora (circostanza confermata da e , Per_2 Per_1
che abitano con lei), o comunque lavora saltuariamente (come dedotto dal resistente), e non risulta in possesso di un titolo che le consenta l'ingresso nel mondo del lavoro.
Le ragioni per le quali la ricorrente non ha potuto investire nella propria formazione sono da ricercare nella totale dedizione alla soddisfazione delle esigenze dei figli (all'epoca
7 minorenni); circostanza confermata dagli stessi e , i quali dichiaravano, da Per_2 Per_1 un lato, di avere un rapporto molto buono con la madre, dall'altro, che il rapporto con il padre era da poco ripreso dopo aver perso i contatti (cfr. verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 29.06.2022).
Peraltro, il resistente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria in ordine agli asseriti lavori saltuari svolti dalla ricorrente, la quale ha percepito importi annui compresi fra €
6.000,00 ed € 9.000,00 per attività lavorative svolte dal 2018 al 2020 (cfr. dichiarazioni reddituali allegate al ricorso): tale deve ritenersi, allo stato, la capacità reddituale della ricorrente. Infine, il resistente non ha provato che la ricorrente ha instaurato una relazione sentimentale con un nuovo partner, con il quale avrebbe intrapreso una stabile e continuativa convivenza, né la predisposizione di un loro comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale. Tale circostanza è stata comunque smentita dai figli e (cfr. verbale dell'udienza presidenziale Per_2 Per_1 tenutasi in data 29.06.2022). D'altro canto, occorre tener conto del contegno processuale della ricorrente (art. 116 c.p.c.), la quale non solo non ha depositato né la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., né alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ma non ha neppure precisato le proprie conclusioni, così come non ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale e/o della memoria di replica.
Quanto alla situazione economica del resistente, il medesimo percepisce circa
2.300,00/2.500,00 euro lordi mensili a titolo di pensione (cfr. CUD e dichiarazioni reddituali allegati alla memoria di costituzione e alla comparsa conclusionale), cui corrispondono circa 1.188,00 mensili netti, in considerazione dell'esistenza di due finanziamenti (dei quali uno chiesto per la ristrutturazione della casa coniugale), nonché del pagamento di 300,00 euro mensili a titolo di canone di locazione per l'abitazione ove vive in forza di contratto con scadenza nel 2026 (all. 6 della memoria di costituzione), delle spese per le utenze domestiche e di altre spese. Il resistente, inoltre, risulta proprietario esclusivo della casa coniugale (cfr. sentenza di separazione n. 95/2020).
Infine, gli eventuali comportamenti tenuti dal resistente in costanza di matrimonio non rilevano ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, in quanto valutabili esclusivamente in sede di separazione personale ai fini di un eventuale addebito della stessa. In ogni caso, il resistente non ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
In conclusione, tenuto conto dell'elevato squilibrio economico/reddituale fra le parti,
8 dell'età della ricorrente (57 anni) – la quale nulla ha dedotto circa l'eventuale convivenza, della revoca dell'assegnazione della casa coniugale inizialmente disposta in favore della medesima, nonché dell'assenza di mutamenti della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale del 30.06.2022 (confermata dalla Corte di
Appello di Roma in sede di reclamo), il Collegio reputa congruo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto fra le parti, nonché della conferma dell'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, seppur in misura ridotta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 330/2022, vertente tra e Parte_1 CP_1
confermando la sentenza parziale sullo status n. 99/2023, così provvede:
[...]
1) In parziale riforma della sentenza di separazione n. 95/2020 (RG 3825/2016) del
23.01.2020:
a) Revoca l'assegno di mantenimento di complessivi € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) posto a carico di;
Controparte_1
b) Revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castel Sant'Elia, Via del
Santuario n. 62, disposta in favore di;
Parte_1
c) Revoca l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie posto a carico di;
Controparte_1
2) Pone a carico di l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1
divorzile da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1
annualmente in base agli indici Istat;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 09.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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