Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ssa
Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 195/2021 promossa da:
( già ) (P.I. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 procuratore Avv. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Fazio e Ivano Parte_3
Fazio nello studio dei quali in Milano via S.Barnaba n.30 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F ) in persona del Sindaco pro tempore rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Sauro Erci nello studio del quale in Firenze, via della Cernaia n. 43 è elettivamente domiciliato come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni, precisate all'udienza del 30/4/2024
Per parte attrice : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via principale : per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Parte_1 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di delle seguenti somme: € 2.402,89 o di quella maggiore o minore Parte_1
€ 2.260,32 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle
NDI, prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell' atto di citazione;
€ 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale
(n. 4 fatture) che alle fatture (n. 146 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato
l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 150 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 6.000,00). In via istruttoria : per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 24/08/23, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 25/01/23, riportandosi al contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 15/02/23 nonché alle note scritte 1/06/23. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, respingere le domande tutte avanzate da (già Parte_1 [...]
già nei confronti del , in Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 quanto inammissibili, prescritte, infondate e comunque non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande tardivamente formulate e/o comunque illegittimamente modificate e dunque inammissibili, di cui alle note depositate da per l'udienza del 16.1.2024 e, Parte_1 comunque, rifiuta il contraddittorio su domande nuove e/o illegittime modifiche delle stesse ex adverso proposte. In via istruttoria il si riporta integralmente alle propriem Controparte_1 memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte attrice per tutti i motivi evidenziati in atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, VI
Pag. 2 di 8 comma n.3 c.p.c., che viene espressamente richiamata. Solo per la denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi ex adverso richieste, chiede di essere ammesso alla controprova con i nominativi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n.3 c.p.c..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/1/2021 ha Parte_2 chiamato in giudizio davanti all'intestato Tribunale il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento della somma di € 5.579,00 per capitale oltre € 2.223,72 alla data del
22/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12; € 2.260,32 per il mancato pagamento delle NDI;
€ 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù degli atti di cessione intervenuti con ed con scrittura privata CP_3 Controparte_4 autenticata da Notaio e notificati al e di aver inviato l'intimazione di Controparte_1 pagamento del 15/6/2020 al che non aveva contestato né l'erogazione delle Controparte_1 forniture né l'ammontare dei crediti.
Il si è costituito in giudizio eccependo: l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della negoziazione assistita;
la carenza di legittimazione attiva di
[...]
non essendo mai state accettate le cessioni da parte del Parte_2 CP_1
ai sensi dell'art. 9, all. E, della L. 2248/1923; la prescrizione del credito essendo
[...] decorso il termine biennale introdotto dalla L. 205/2017 per le bollette relative al servizio elettrico e del gas;
l'assenza di documentazione comprovante la pretesa creditoria, il corretto invio delle fatture, la scadenza del pagamento ai fini della quantificazione degli interessi e del risarcimento del danno richiesti;
il pagamento dell'importo dedotto come capitale , per complessive € 5.536,06; la natura querable dell'obbligazione e la decorrenza degli interessi moratori dalla data della messa in mora , la genericità della richiesta di pagamento dell'interesse anatocistico;
la carenza di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di pagamento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, non essendo la voce risarcitoria ricompresa nella cessione del credito, la carenza di prova sull'allegato ritardo e l'assenza del presuppostoai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento costituito dall'esperimento di una procedura di recupero credito.
Pag. 3 di 8 Con l'ordinanza del 28/10/2021 il Giudice ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo. Istruita documentalmente la causa, con ordinanza del 29/1/2024 ne è stata delegata la trattazione e decisione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/2017 e del D.P. 21/2023, alla scrivente Giudice onoraria di pace.
La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1.Preliminarmente, si dà atto che parte attrice, riconosciuto il pagamento della sorte capitale sulla base dei mandati emessi dal prodotti in giudizio (docc.
3-5 parte Controparte_1 convenuta), con la memoria ex art. 183, co.6, n.1 ha precisato la domanda solo in relazione agli interessi di mora, agli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, rinunciando in tal modo alla domanda avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 5.579,00 .
2.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di promossa dal Parte_2
è infondata. Non può ritenersi, infatti, applicabile al caso in esame l'art. 69 Controparte_1 del R.D. 2440 del 1923 che detta la disciplina, di carattere eccezionale, di efficacia delle cessioni dei crediti nelle quali è parte un'amministrazione statale. Invero,secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità “ l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 192 il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della p.A. che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazioe statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” ( Cass. 3278/2019, Cass. 30658/2017). Allo stesso modo, non è rilevante il richiamo all'art. 70 R.D. n. 2440/1923 in quanto norma speciale applicabile alle somme dovute dallo Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”), in quanto norma non passibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo alle somme dovute da altri enti territoriali, tra cui il . Controparte_1
Deve essere, invece, ritenuta applicabile la disciplina speciale in materia di contratti pubblici, ( art. 117 D.Lgs. 163/2006, sostituito dall'art. 106, co.13, D.Lgs. 50/2016) ratione temporis applicabile al caso in esame, che dispone che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
Pag. 4 di 8 notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettiva di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunaìcazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbiche, nel contratto stipulato o in atto separato o contestuale, possono preventivamente accettare le cessioni ds parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stta notificata la cessione èuò opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Nel caso in esame le cessioni dei crediti depositate in giudizio, sono state redatte, nel rispetto dei requisiti di forma richiesti, con atto scrittura privata autenticata dal notaio, e notificate al
. Non risulta, invece, che il abbia comunicato il rifiuto nel termine Controparte_1 CP_1 di 45 giorni dalla notifica delle cessioni. Deve, pertanto, ritenersi la legittimazione attiva della cessionaria Parte_2
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, non si ritiene applicabile al caso in esame il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 1, comma 4 Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), non potendo essere ricompreso il convenuto, quale , Controparte_5 nel novero dei soggetti per i quali opera la riduzione del termine prescrizionale in questione.
4. Nel merito, occorre richiamare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass.
S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351)
Pag. 5 di 8 Premesso che non sono contestati i contratti di fornitura e la somministrazione dell'energia, nelle quantità indicate, in favore del con le conseguenze di cui all'art. 115 Controparte_1
c.p.c., parte attrice ha prodotto in giudizio:
- le fatture per la sorte capitale che hanno generato gli interessi richiesti nella misura di €
2223,72;
- le NDI per complessivi Euro 2.2360,32 e l'allegato dettaglio, inviate al convenuto, ( doc. 4,
11, 12°, 12B, 12C) con indicazione delle singole fatture per sorte capitale, della data di emissione e di scadenza , della data di decorrenza degli interessi di mora ( coincidente con il giorno successivo a quellodella data di scadenza del termine di pagamento delle fatture) e la data di fine calcolo degli interessi di mora, il numero di giorni di ritardo e l'importo dell'interesse maturato.
Parte convenuta non ha provato il tempestivo adempimento dell'obbligazione ed ha contestato solo genericamente la non inclusione di alcune fatture nelle cessioni del credito, la ricostruzione operata da parte attrice e i conteggi prodotti in giudizio, senza specificare rispetto a quali fatture e per quali importi la pretesa creditoria risulterebbe infondata. Né possono ritenersi idonei a contrastare, parzialmente, la pretesa creditoria i mandati di pagamento (doc. 3,4 e 5,) relativi alle fatture per sorte capitale, per i quali il convenuto non ha specificato la data dell'effettivo pagamento e l'entità, eventualmente, degli interessi non dovuti ed i mandati di pagamento ( doc. da 6 a 12 parte convenuta) riepilogati nel prospetto ( doc.6) riferito a 22 fatture per le quali è contestato il ritardo nel pagamento, nel quale non è possibile evincersi la data effettiva dell'esecuzione del pagamento, non essendo riportata l'intestazione della colonna di riferimento e non avendo il convenuto nulla precisato in merito.
Quanto all'eccezione promossa circa l'inesigibilità degli interessi in assenza di formale atto di messa in mora, si deve rilevare che il D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali, quali contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la fornitura di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ( art.2) e, pertanto, anche ai contratti in esame conclusi tra il e le imprese fornitrici di energia elettrica. Quanto Controparte_1 all'applicabilità degli interessi di mora, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, in linea con le puntualizzazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte di
Pag. 6 di 8 Giustizia, l'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 secondo il quale gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, estende il meccanismo della mora automatica anche alle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni, non essendo necessario che il creditore ponga in essere un atto fromale di costituzione in mora (
Cass. Civ. 7160/2024; SU n. 35092/2023).
Deve, infine rilevarsi che parte convenuta ha eccepito, nella comparsa conclusionale, la mancata produzione dei contratti di fornitura in forma scritta stipulati dall'Amministrazione, Tale eccezione è inammissibile in quanto sollevata tardivamente, oltre i termini delle preclusioni assertive che, pacificamente, sono da individuarsi nella memoria ex art. 183,co.6,n.1 c.p.c.; anche qualora si trattasse di eccezione in senso lato, secondo l'orientamento della Suprema
Corte l'eccezione di nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie ( Cass. Sez. U. n. 10531/2013Cass. 4867/2024).
Sulla base di quanto sopra, devono essere riconosciuti all'attrice gli interessi di mora nella misura richiesta pari a € 2223,72 oltre agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c, e l'importo di € 2.260,32 c.c. di cui alle NDI, oltre interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Quanto alle somme richieste a titolo di risarcimento ai sensi dell' art. 6, D.Lgs. 231/02, deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'attrice ha allegato il ritardato pagamento con riferimento a sole 100 ( e non 150) fatture, come risulta dai dettagli allegati alle NDI ( doc. 11,12°,12B,12C) comunicati al convenuto. In ogni caso, la richiesta risarcitoria non può essere accolta con riferimento a tutte le fatture per sorte capitale che hanno generato gli interessi di cui alle NDI per le quali, come correttamente eccepito da parte convenuta, non risulta allegata né provata, un' azione di recupero che giustifichi la richiesta risarcitoria. Del resto, dai prospetti allegati alle NDI, le fatture per capitale sono state pagate dal , per la maggior parte, Controparte_1 con pochissimi giorni di ritardo –come si evince anche dai modesti importi richiesti per interessi, talvolta inferiori a un euro e, quindi, su iniziativa dell'amministrazione comunale.
Deve, invece, deve essere riconosciuto il diritto all'idennità di cui all'art. 6 del D. lgs n.
231/2002, con riferimento alle 4 NDI ( doc. 11, 12°, 12B e 12C parte attrice) ed alla fattura n.
156013193 del 20/10/2015, il cui pagamento è avvenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio, per complessive € 200,00 ( Euro 40X5).
Pag. 7 di 8 3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo per lo scaglione di riferimento come da nir in applicazione dei paramentri di cui al
D.M. n. 147/2022, valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, minimi per la fase istruttoria e di trattazione in ragione della natura esclusivamente documentale della causa.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o respinta così provvede:
A) Dichiara non luogo a provvedere in relazione alla domanda di pagamento della sorte capitale di € 5.579,00;
B) CONDANNA il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_4 interessi di mora nella misura di Euro : € 2.402,89 oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione;
C) CONDANNA il al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_4
2.260,32 per il mancato pagamento delle NDI emesse, oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., decorrenti dalla data di notifica dell' atto di citazione;
D) CONDANNA il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di € 200,00 a titolo di indennità ex art.6 del D. lgs n. 231/2002
E) CONDANNA il alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso Parte_4 forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 7/1/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano
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