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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 10691, avente ad oggetto 'la cessazione degli effetti civili del matrimonio' pendente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giannelli Sandra , ricorrente
E
nata ad [...] il [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Casalino, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 26.9.2023 , Parte_1 premesso che:
- in data 10.3.2007 aveva contratto matrimonio concordatario in Gravina in Puglia (anno 2007, parte II, serie A, atto n. 13) con;
CP_1
- che dall'unione coniugale erano nati le figlie
(n. il 29.6.2007), (n. il 19.9.2011) Per_1 Per_2
e (n. l'8.2.2019); Per_3
1 - i coniugi stabilivano la dimora coniugale in
Gravina in Puglia, nell'immobile in comproprietà degli stessi;
- venuta meno l'affectio coniugalis, la nel CP_1
2021, avviava il giudizio di separazione;
- fissata la comparizione de i coniugi, gli stessi consensualizzavano il giudizio di separazione, il quale era deciso con decreto di omologa del 22 - 25.6.2021;
- nelle more la figlia si era trasferita, con Per_1 il consenso della madre, presso l'abitazione paterna;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, ricostruita la sua condizione economica, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio , di affidare i figli congiuntamente a i genitori con collocamento di presso di sé e di e presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre, regolamentando il diritto di visita e il mantenimento come in atti .
Con decreto del 4.10.2023 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del 16.2.2024, assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con memoria del 17.1.2024 si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assumeva, tuttavia, che la figlia non viveva Per_1 stabilmente con il padre , opponendosi all'avversa richiesta;
chiedeva, pertanto, la conferma delle statuizioni della separazione in punto di affido e collocamento delle minori e di assegnazione della casa coniugale, prevedendo un contributo patern o di
€750,00 per il mantenimento delle figli e, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno divorzile di €300,00 mensili in suo favore;
chiedeva, altresì, che la rata di mutuo fosse paga ta dal ricorrente e di percepire integralmente l'AUU.
2 Disposta l'audizione della figlia , con i Per_1 provvedimenti temporanei ed urgenti erano confermate le statuizioni regolanti lo stato separativo in relazione alle figlie e era inoltre Per_2 Per_3 previsto il collocamento della figlia presso Per_1 il padre con obbligo della madre di co rrispondere al
€200,00 mensili a titolo di suo mantenimento. Pt_1
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con nota del 30.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e in data 23.7.2025 provvedevano al deposito della relativa convenzione debitamente sottoscritta.
All'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concorda te.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della
3 ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate tra le stesse, trasfuse nell'accordo datato 4.7.2025 e depositato il 23.7.2025 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 10691/2023 pendente tra e Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, così
[...] provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia il 10.3.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 200 7, atto n. 13, parte
2, serie A) alle condizioni concordate nell'accordo datato 4.7.2025 e depositato il 23.7.2025, da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
4 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025.
IL GI U D I CE ES T E N S O RE
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E S I DE N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B AT O
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