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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F. Miceli Picardi Parte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
CP_ Oggetto: Fondo di garanzia , TFR
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Dichiarare il diritto del ricorrente all'anticipazione a
carico dell - Fondo di Garanzia - del TFR;
- Condannare il convenuto al CP_1 CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.877,25 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Condannare altresì il convenuto al
pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… ritenere l'inammissibilità/improponibilità/
l'improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la stessa in quanto infondata e/o non
provata, ovvero per intervenuta prescrizione, disponendo sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze di
Rende scarl dall'1.9.2002 al 20.5.2005; che, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale di liquidazione coattiva della società, aveva presentato domanda di ammissione al passivo della somma di €. 1.877,25 a titolo di TFR;
che tale credito era stato ammesso al passivo fallimentare;
che aveva presentato in data 25.7.2021 domanda amministrativa, rimasta senza esito, di pagamento del TFR;
che ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
l'intervenuta decadenza per la proposizione della stessa;
l'intervenuta prescrizione;
la spettanza dell'onere della prova per la parte ricorrente e la non cumulabilità tra interessi e rivalutazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento, all'esito della c.t.u. espletata, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La difesa dell si caratterizza per genericità, atteso che l formula CP_1
argomentazioni svincolate da concreti riferimenti fattuali e mancando in realtà ogni compiuta contestazione in ordine al diritto azionato, dovendosi richiamare il principio per cui “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non
2 alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 11047/2015).
Si aggiunge che non è prospettabile la decadenza annuale prevista dall'art. 47, comma 3,
D.P.R. 639/1970 (la domanda amministrativa è stata proposta il 25.7.2021 e la domanda giudiziaria il 4.3.2022); che non è prospettabile la prescrizione, trattandosi di stato passivo del 20.4.2021 [“… il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si
perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti
previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del
credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed
infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale
obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di
lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito
mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di
lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al
credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo
nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di
lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le
regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non
satisfattivo dell'esecuzione forzata … Appare quindi evidente come la prescrizione del
diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del
perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda
CP_ all' …” (così in motivazione Cass. 12971/2014, che richiama l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia)]; che gli interessi legali e la
3 rivalutazione monetaria (con decorrenza dal 61° giorno dalla presentazione della domanda ex art. 2, comma 7, della legge 297/1982) sono cumulabili ex art. 429, comma
3, c.p.c., atteso che, per l'aspetto indicato, il credito non muta la natura retributiva,
restando inapplicabile il divieto di cumulo previsto dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 (cfr. Cass. SS. UU. 13988/2002).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.877,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste a
CP_ carico dell sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.877,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
61° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al soddisfo;
CP_ condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F. Miceli Picardi Parte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
CP_ Oggetto: Fondo di garanzia , TFR
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Dichiarare il diritto del ricorrente all'anticipazione a
carico dell - Fondo di Garanzia - del TFR;
- Condannare il convenuto al CP_1 CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.877,25 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Condannare altresì il convenuto al
pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… ritenere l'inammissibilità/improponibilità/
l'improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la stessa in quanto infondata e/o non
provata, ovvero per intervenuta prescrizione, disponendo sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze di
Rende scarl dall'1.9.2002 al 20.5.2005; che, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale di liquidazione coattiva della società, aveva presentato domanda di ammissione al passivo della somma di €. 1.877,25 a titolo di TFR;
che tale credito era stato ammesso al passivo fallimentare;
che aveva presentato in data 25.7.2021 domanda amministrativa, rimasta senza esito, di pagamento del TFR;
che ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
l'intervenuta decadenza per la proposizione della stessa;
l'intervenuta prescrizione;
la spettanza dell'onere della prova per la parte ricorrente e la non cumulabilità tra interessi e rivalutazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento, all'esito della c.t.u. espletata, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La difesa dell si caratterizza per genericità, atteso che l formula CP_1
argomentazioni svincolate da concreti riferimenti fattuali e mancando in realtà ogni compiuta contestazione in ordine al diritto azionato, dovendosi richiamare il principio per cui “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non
2 alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 11047/2015).
Si aggiunge che non è prospettabile la decadenza annuale prevista dall'art. 47, comma 3,
D.P.R. 639/1970 (la domanda amministrativa è stata proposta il 25.7.2021 e la domanda giudiziaria il 4.3.2022); che non è prospettabile la prescrizione, trattandosi di stato passivo del 20.4.2021 [“… il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si
perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti
previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del
credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed
infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale
obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di
lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito
mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di
lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al
credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo
nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di
lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le
regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non
satisfattivo dell'esecuzione forzata … Appare quindi evidente come la prescrizione del
diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del
perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda
CP_ all' …” (così in motivazione Cass. 12971/2014, che richiama l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia)]; che gli interessi legali e la
3 rivalutazione monetaria (con decorrenza dal 61° giorno dalla presentazione della domanda ex art. 2, comma 7, della legge 297/1982) sono cumulabili ex art. 429, comma
3, c.p.c., atteso che, per l'aspetto indicato, il credito non muta la natura retributiva,
restando inapplicabile il divieto di cumulo previsto dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 (cfr. Cass. SS. UU. 13988/2002).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.877,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste a
CP_ carico dell sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.877,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
61° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al soddisfo;
CP_ condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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