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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 241/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA', 4
[...] P.IVA_1
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. MASSARO ROCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA
( ) VIALE LIBERTA', 4 27100 PAVIA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in C/O ASL - AVVOCATURA VIALE CP_2
INDIPENDENZA 3 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CASARINI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello, Sez. 2 adita, riformare la sentenza del Tribunale di Pavia,
Sezione Terza Civile, Giudice dott. Arcudi, n. 1567/2024 pubblicata il 02/12/2024 e, in accoglimento della comparsa in riassunzione del primo grado,
Disapplicato, se del caso, come in narrativa, ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, Accertare il diritto della alla corresponsione delle somme Parte_1
dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, pari ad euro 80.474,42, secondo quanto evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di istruttoria. per l'effetto condannare al pagamento delle somme così accertate, oltre CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo. con condanna alle spese vive, onorari, oltre spese generali, iva e In fede,
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto l'Atto di Citazione in Appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (come indicate anche ai punti 1, 2, 3 e 4 delle pagina 2 di 15 conclusioni avversarie) in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto,
confermando la sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_3
1567/2024 oggetto di impugnazione.
Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'ATS per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge per avvocati dipendenti di P.A.
pagina 3 di 15 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.1567\2024 pubblicata il 2-12-2024, provvedendo sulle domande proposte dalla (d'ora in avanti anche Parte_1
) nei confronti di di Pavia, le respingeva, Parte_1 Controparte_1 condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito.
La proponeva ricorso al TAR Lombardia, chiedendo l'annullamento “degli atti Parte_1 della Pavia con cui è stata disposta la liquidazione a titolo di saldo delle prestazioni di ricovero Pt_2
e cura e ambulatoriali erogate dall' nel 2014, apportando decurtazioni rispetto ai “budget” Pt_1 contrattualmente assegnati;
degli atti con i quali la Regione Lombardia ha disposto a consuntivo decurtazioni ai “budget” assegnati alle strutture private accreditate;
per l'ipotesi che occorra, della D.G.R. n. X/1185 in data 20 dicembre 2013, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014”, in parte qua”.
Parte ricorrente chiedeva di annullare i predetti atti e provvedimenti, con ogni conseguenziale pronunzia anche in ordine alla corretta rideterminazione della liquidazione di quanto ad essa spettante.
Il TAR Lombardia con la sentenza n.159 del 2022 dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda avente ad oggetto la corretta determinazione dei corrispettivi spettanti alla ricorrente, spettante alla cognizione del giudice ordinario, e respingeva nel resto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, innanzi al quale la detta sentenza veniva impugnata dalla , Parte_1 con la pronuncia n.672 del 2023, rigettava l'appello.
La , all'esito del contenzioso amministrativo, introduceva altro giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, nel quale, dopo avere dato atto che il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la facoltà di Regione Lombardia di procedere con tagli a consuntivo sulla spesa complessiva annuale regionale per l'anno 2014, deduceva:
- che “a seguito della richiesta dei report col dettaglio delle voci determinanti gli importi relativi alla produzione complessivamente finanziata per il 2014, l' apprendeva di aver subito un Pt_1
"abbattimento di sistema" pari ad €. 37.733,21, quanto all'attività di ricovero, e pari ad €. 42.741,21, quanto alle attività di specialistica ambulatoriale”;
pagina 4 di 15 - che “non sono stati mai palesati i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'entità dei saldi proposti Contr da , e di “non essere stato coinvolto in alcun procedimento amministrativo che riguardasse la sua posizione in relazione alla spesa del 2014, con la conseguenza che non gli è noto alcun provvedimento amministrativo che potesse produrre effetti lesivi riduttivi sulla propria sfera giuridica contrattuale”;
- che “l'applicazione di riduzioni di spesa deve sortire dall'esercizio di un potere discrezionale che incide sulla circoscritta sfera giuridica del destinatario ad esito di un procedimento amministrativo nel quale trovano applicazione a favore del destinatario del provvedimento le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/90”, e, in tale senso, si è pronunciato lo stesso Consiglio di Stato, laddove ha precisato che la normativa di cui trattasi si limita “a fissare un preciso obiettivo di riduzione della spesa, senza in alcun modo determinarne le modalità amministrative, e tantomeno circoscrivendole a quella indicata dall'appellante”;
- che “i saldi comunicati da sono palesemente inferiori a quelli riconosciuti in contratto, CP_1 sicché risulta provata la violazione dell'art. 3 del contratto e conseguente sia l'inadempimento, sia la sussistenza del credito” e, “quanto agli importi dovuti, (…) è oggi impossibile quantificarne l'esatta Contr entità, dato che i report di fanno confluire nella stessa voce economica prestazioni diverse, anche extra tetto”.
Parte attrice chiedeva, disapplicato ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, di “accertare i diritti della alla corresponsione delle somme Parte_1 dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, come evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di istruttoria, e, per l'effetto, condannare al CP_1 pagamento delle somme così accertate”.
Si costituita nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Pavia decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado riteneva anzitutto come la richiesta attorea di disapplicazione di “ogni atto amministrativo rilevante tra le parti” fosse del tutto generica, e come tale neppure valutabile.
Il tribunale escludeva anche che la detta richiesta di disapplicazione potesse riguardare la D.G.R. della
Regione Lombardia n. X\1185 del 20-12-2013, posto che la legittimità di tale atto era già stata accertata dal giudice amministrativo.
Quanto alla domanda di pagamento dell'attrice, il giudice di primo grado osservava come i conteggi prospettati dalla medesima, non tenevano conto degli “abbattimenti di sistema”, ritenuto legittimi dal pagina 5 di 15 giudice amministrativo ma si limitavano alla determinazione del budget calcolato come da contratto sulla spesa dell'anno precedente.
In tal modo, secondo il giudice di primo grado, parte attrice aveva reiterato l'errore già segnalato dal giudice amministrativo, omettendo di considerare come la detta delibera stabilisse un ulteriore meccanismo di decurtazione, ulteriore a quello del budget contrattuale.
Secondo il quadro normativo applicabile alla vicenda dedotta in giudizio, l'obiettivo della “spending review” non poteva essere determinato solo dalla determinazione preventiva del budget.
Quanto alla questione, sollevata da parte attrice, che la riduzione dei corrispettivi era stata disposta al di fuori di un procedimento amministrativo al quale la avrebbe dovuto Parte_1 partecipare, con la conseguente disapplicazione dei provvedimento illegittimi che ciò avessero disposto senza istruttoria e senza la partecipazione dell'interessato, il tribunale rilevava come l'esercizio del potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario postulava l'esistenza di un ben individuato provvedimento amministrativo incidente su diritti soggettivi, ipotesi che non ricorreva nel caso in esame dove era del tutto incerta l'esistenza di un tale provvedimento, e non era praticabile a fronte del fatto negativo consistente nella mancata adozione del provvedimento attuativo di quello presupposto, questo già ritenuto valido dal giudice amministrativo.
Quanto alla ulteriore argomentazione difensiva dell'attrice, circa la lamentata mancata indicazione dei Contr criteri di calcolo utilizzati per calcolare la riduzione “di sistema” del corrispettivo da parte della riteneva il giudice di primo grado che dovendo ritenersi legittima e doverosa la detta riduzione, la contestazione della era irrilevante, posto che il fatto costitutivo della domanda di Parte_1 pagamento doveva essere affermato nei suoi esatti termini, e non espresso in forma dubitativa, come era avvenuto, il che rendeva inammissibili, in quanto esplorative, la richiesta di ctu contabile e quella di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Detta sentenza è stata impugnata dalla in forza di quattro motivi di appello. Parte_1
Si è costituita l' , contestando il fondamento della impugnazione Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20-5-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a trentacinque giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 15 Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Con il primo motivo la lamenta come il giudice di primo grado avrebbe male Parte_1 interpretato il contenuto delle sentenze emesse sulla questione dal giudice amministrativo, ricavando da Contr esse la legittimità della riduzione del corrispettivo praticato alla di Pavia, mentre in realtà né il
TAR né il Consiglio di Stato avevano affrontato la concreta e specifica vicenda contrattuale, ma si erano limitati ad accertare la legittimità della DGR 1185\2013.
Secondo l'appellante, seppure in astratto il meccanismo di riduzione della spesa dovesse ritenersi Contr legittimo, in concreto Regione Lombardia e non avevano documentato l'adozione di provvedimenti concreti di riduzione della spesa, contrariamente a quanto sembrava presupporre il tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Contr che la DGR 1185\2012 avesse integrato le previsioni del contratto stipulato dalla medesima con
Secondo l'appellante, solo una norma imperativa poteva, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339
c.c., intervenire sul contenuto di un contratto, e questa caratteristica non poteva assegnarsi alla DGR
1185\2013.
Pertanto, mancando un provvedimento regionale che disponesse una riduzione dei corrispettivi, nessun taglio poteva ritenersi adottato da Regione Lombardia.
L'appellante ribadisce come per la determinazione della riduzione del budget dell'
[...]
avrebbero dovuto adottare provvedimenti ulteriori, dei quali si ignorava Parte_3 tuttavia l'esistenza.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che “la convenuta ha in realtà, ben motivato tali criteri ed, in questo caso, è onere dell'attrice contestarli motivatamente”.
Secondo l'appellante il detto capo della sentenza era errato, avendo il tribunale confuso i criteri di calcolo dei corrispettivi contrattuali accolti nell'art. 3 del contratto, con i criteri di abbattimento. Contr Fa rilevare l'appellante come la non avesse dimostrato né che era stato superato il tetto di sistema, né l'esistenza del provvedimento con il quale la Regione aveva applicato alla tale Parte_1 abbattimento.
pagina 7 di 15 Aggiunge l'appellante come non era previsto alcun abbattimento ex lege, dovendo le Regioni valutare discrezionalmente se e come tagliare la spesa, e come non era dato comprendere come un taglio della spesa complessiva annua regionale dell'1% si fosse tradotto nella somma oggetto di controversia, che non rappresentava l'1% di nessun valore contrattuale.
Con il quarto motivo l'appellante assume come il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulle due censure mosse dalla , la prima concernente il fatto che non erano stati Parte_1
Contr esplicitati i criteri che porterebbero alla riduzione del corrispettivo nella misura indicata dalla la seconda relativa al fatto che tale riduzione non poteva che essere disposta attraverso un provvedimento amministrativo, all'esito di un procedimento amministrativo al quale la avrebbe Parte_1 avuto il diritto di partecipare.
I quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
La , con l'articolata impugnazione, si duole in sostanza del fatto che non Parte_1
Contr sarebbero stati dalla esplicitati i criteri seguiti per l'abbattimento dei corrispettivi contrattuali dovuti, e la determinazione di tali riduzioni non discendeva dalla legge ma doveva avvenire con un provvedimento amministrativo, all'esito di un procedimento amministrativo al quale la fornitrice del servizio doveva necessariamente partecipare.
Va anzitutto osservato come, contrariamente all'assunto dell'appellante, il tribunale non ha affermato Contr che i criteri di calcolo erano stati esplicitati dalla e che la avrebbe dovuto Parte_1 tempestivamente contestarli.
Il passaggio della sentenza impugnato dall'appellante, riportato per intero, è il seguente :”.. per quanto riguarda la deduzione dell'ignoranza dei criteri attraverso i quali è stata applicata la riduzione “di sistema”. Una volta chiarito che tale riduzione è legittima e doverosa, non è possibile proporre una causa civile deducendo, nella sostanza, il mero fatto che la P.A. non ha ben motivato i criteri di calcolo applicati nella quantificazione della riduzione medesima. Infatti, non si sfugge alla seguente alternativa: la convenuta ha, in realtà, ben motivato tali criteri ed, in questo caso, è onere dell'attrice contestarli motivatamente;
la convenuta non li ha motivati, ed, in tale caso, non si può utilizzare il processo civile per ottenere tale motivazione, sul mero sospetto che i calcoli effettuati possano essere errati. La lesione del bene della vita (nella specie, il diritto a ricevere un corrispettivo) postula la motivata esposizione delle ragioni, fondate o meno che siano, che giustificano la domanda volta e pagina 8 di 15 riceverne tutela: in altri termini, il fatto lesivo deve essere affermato nei suoi esatti contorni e non solo genericamente ipotizzato come eventuale”.
Ancora deve rilevarsi preliminarmente come la circostanza che sia stato superato nella Regione
Lombardia per l'anno 2014 il “tetto di sistema” non è mai stata oggetto di contestazione in giudizio ed
è comunque confermata dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla nota di Regione Contr Lombardia prodotta come doc. n.9 da dove si legge :”... la riduzione effettuata, infatti, è stata prevista dalla normativa nazionale, definita nelle Regole di Sistema (DGR n. X/1185 del 20/12/2013) e descritta nella nota regionale relativa alla predisposizione dei bilanci d'esercizio 2014. La differenza evidenziata dalla struttura è relativa ad un abbattimento di sistema specificato nella nota prot. H1.
2015.0013873 dell'11/05/2015 nella quale Regione Lombardia, nel paragrafo dedicato ai vincoli economici/spending, sottolineava che “per i singoli erogatori privati è stato applicato quanto previsto dalle Regole di Sistema. In pratica il valore finanziato 2014 è stato ricondotto nei limiti del finanziato
2013 – 1%. Tale riconduzione ha operato a livello di sistema e non di singola struttura…”.
Ciò premesso, osserva la Corte come secondo le pronunce del giudice amministrativo sopra menzionate, deve ritenersi, come ha correttamente affermato il giudice di primo grado, che la riduzione
“di sistema” applicata dalla alla discende direttamente dalla legge e CP_1 Parte_1 dal DGR 1185\2013 che vi ha dato esecuzione, senza la necessità di un apposito procedimento amministrativo, invocato da parte appellante in termini del tutto generici.
Il TAR, nella pronuncia n.159 del 2022, dopo avere declinato, in favore del giudice ordinario, la propria giurisdizione quanto alla pretesa alla corretta corresponsione dei corrispettivi spettanti alla
, ha esaminato la domanda di annullamento concernente la DGR n. X/1185 del Parte_1
2013.
Posto che tale domanda era stata proposta dalla ricorrente con la formula “ove necessario”, il TAR ha valutato in via incidentale, se la DGR n. X/1185del 2013 abbia effettivamente imposto di attenersi a tale meccanismo posto che, in caso contrario, neppure vi sarebbe stato interesse all'annullamento.
Il giudice amministrativo ha così ripercorso le doglianze della , che sosteneva Parte_1 come il meccanismo degli abbattimenti di sistema a consuntivo, in aggiunta agli abbattimenti preventivi già effettuati con il riconoscimento di budget ridotti rispetto a quelli dell'anno precedente, sarebbe misura del tutto ingiustificata, oltre che ingiusta e lesiva dell'affidamento degli operatori, posto che andrebbe a colpire anche coloro che non abbiano superato lo stanziamento preventivamente loro pagina 9 di 15 attribuito, e come tale meccanismo violasse l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 il quale autorizzerebbe esclusivamente gli abbattimenti preventivi dei budget.
Il TAR ha ritenuto infondate le censure della osservando quanto segue :”..la DGR Parte_1
n. X/1185 del 2013 detta le regole di gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014.
Nelle sue premesse si specifica che una delle sue finalità è quella di assicurare il rispetto dell'equilibrio economico del sistema. Il punto 2.3.1. dell'Allegato 3 a tale delibera stabilisce che debbano essere apportate, per l'esercizio 2014, riduzioni ai budget assegnati alle strutture accreditate. Si prevede, in particolare, per quanto riguarda le attività ambulatoriali, l'assegnazione a budget di una somma pari al
92 per cento del 99 per cento di quanto finanziato nel 2013. Per le attività di ricovero, è invece prevista l'assegnazione del 99 per cento di quanto finanziato nel 2013. La delibera contiene inoltre una specifica previsione riguardante i vincoli economici. In questa previsione si precisa che le misure di cui si discute sono state dettate allo specifico fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di spending review contenute nell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95del 2012 (il punto 2.1.3 richiama la legge n. 135 del 2012 che ha convertito il d.l. n. 95 del 2012).
L'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 stabilisce che < agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011,dello 0,5 per cento per l'anno
2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014….La norma, come si vede, impone di effettuare una decurtazione degli importi riconosciuti ai singoli operatori privati accreditati, in modo da assicurare una riduzione della spesa complessiva annua pari alle percentuali ivi indicate. Questo risultato – che si ripete deve essere complessivo e cioè deve riguardare l'intero ammontare della spesa sanitaria annua sostenuta dalle regioni – non può essere assicurato, come sostiene la ricorrente, dal solo abbattimento, nelle percentuali indicate dalla norma, delle somme assegnate preventivamente a budget a ciascun singolo operatore. Ai singoli operatori, infatti, possono essere riconosciuti, oltre ai corrispettivi relativi alle prestazioni rientranti nel budget, corrispettivi che riguardano prestazioni di particolare importanza (prestazioni salvavita o ad alta sensibilità sociale) le quali, per ragioni di opportunità, possono essere remunerate, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992, anche in caso di superamento del budget (si parla quindi di prestazioni extrabudget). E'
pagina 10 di 15 dunque evidente che la mera decurtazione dei budget non può assicurare il risparmio complessivo voluto dalla norma. Si deve pertanto ritenere che il punto 2.1.3 della DGR n. X/1185 del 2013 non possa che essere inteso nel senso di autorizzare abbattimenti analoghi a quelli previsti dal meccanismo delle regressioni tariffarie di sistema, le quali costituiscono esercizio di un potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria attuato a consuntivo che, attraverso un intervento successivo a quello della fissazione dei budget assegnati ai singoli operatori, consente di recuperare all'erario le somme correlate a prestazioni sanitarie extra budget, in modo da garantire il rispetto dei tetti di spesa complessivi fissati nella programmazione sanitaria regionale, nonché il rispetto dei limiti delle risorse disponibili direttamente discendenti dai vincoli della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale. In sostanza, questo meccanismo assicura il rispetto del tetto complessivo di spesa spalmando su tutti gli operatori le decurtazioni necessarie per finanziare le prestazioni extra budget in concreto erogate. E' dunque solo in questo modo che può essere assicurato il rispetto del limite complessivo massimo previsto dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95del 2012, ed è questa l'interpretazione alla DGR
n. X/1185 del 2013 fornita dalla Regione nella nota dell'11 maggio 2015, laddove si chiarisce che la riconduzione ai limiti imposti dalla spending review ha operato a livello di sistema e non di singola struttura. Si può dunque rispondere al quesito preliminare affermando che la delibera impugnata ha effettivamente introdotto il meccanismo che la ricorrente contesta e che, conseguentemente, sussiste l'interesse ad impugnare. Peraltro, siccome il contenuto della previsione della delibera regionale viene ricavato da una interpretazione sistematica condotta alla luce della norma statale, si deve necessariamente ritenere che le due disposizioni siano fra loro coerenti. Va dunque esclusa la violazione dell'art. 15, comma14, del d.l. n. 95 del 2012. E poiché il meccanismo qui avversato è stato introdotto dalla DGR n.X/1185 del 2013 approvata prima dell'inizio dell'esercizio 2014, si deve escludere che si sia realizzata nel concreto una lesione dell'affidamento della ricorrente. L'affidamento
è infatti comunque venuto meno con la conoscenza della delibera (alla quale la ricorrente stessa, in quanto operatore professionale, era in grado di dare corretta interpretazione) e con la sottoscrizione del contratto”.
E' utile richiamare anche le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 672 del
2023 ha respinto l'appello avverso la predetta pronuncia del TAR.
Il giudice amministrativo di appello, esaminando il primo motivo di appello della Parte_1
con il quale si assumeva che né la DGR X/1185 del 2013, né l'art. 15, comma 14, DL
[...]
pagina 11 di 15 95/2012 prevedevano il sistema indicato dal TAR e che non essendo presente in DGR la forma di abbattimenti a consuntivo indicata dalla sentenza, non era nemmeno possibile coglierne il contenuto ed il funzionamento regolatorio, ha ritenuto l'infondatezza della censura “..dovendosi attribuire rilievo ai formali contenuti della delibera regionale (depositata in atti), evidenziati già in primo grado dalla
Regione, senza alcuna specifica contestazione. Quest'ultima, sul punto specifico, alle pagg. 4 e ss. della memoria depositata nel presente grado d'appello ha ribadito quanto si riporta di seguito (cui non è seguita una precisa replica nella successiva memoria della parte appellante):
[precisamente l'Allegato 3 alla DGR 1185/2013, punto 2.3.1] (doc. 1 fasc. 1° gr.), che richiama tra l'altro la fonte statale nelle premesse e in più punti di regolamentazione del settore, per quanto qui di interesse disponeva:“vincolo economico: - 2% rispetto al finanziato 2011 per le strutture di diritto privato. Ciò significa un ulteriore -1% rispetto al finanziato 2013 per la specialistica ambulatoriale. Per le attività di ricovero il finanziato 2013 meno una quota fino al 10% del fatturato rilevabile per il 2013 relativamente ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui al patto per la salute 2010 –
2012 ed oggetto di verifica per valutare il raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti previsti dal predetto patto per la salute. Si ritiene che sia infatti opportuno coniugare l'osservanza della legge 135/2012 con politiche finalizzate a disincentivare in modo mirato le prestazioni a maggiore rischio di inappropriatezza. Nel caso in cui questa quota riferita ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza non raggiunga almeno il valore del 1% di quanto finanziato nel 2013 al finanziato
2013 verrà sottratto il predetto 1%;”>.
Il Consiglio di Stato rilevava come “quelle citate erano appunto le regole che la parte appellante ha ritenuto carenti nella delibera in questione. In tali norme la percentuale di riduzione è correlata direttamente al “finanziato”, ossia alla totalità della remunerazione erogata alle strutture (cioè al complesso della spesa sostenuta per le strutture).
Ciò posto, che dette regole fossero differenti da quelle – ulteriori - disciplinanti i budget contrattuali (le uniche esistenti secondo l'errata tesi dell'appellante) si evince per tabulas dal testo di queste ultime, anch'esso riportato dalla Regione nella citata memoria a pagg. 6 e s., ove sul punto si precisa quanto segue: ordinarie per la costruzione iniziale del budget da attribuirsi a ciascuna struttura per l'erogazione di prestazioni nel corso dell'anno 2014; così disponeva la DGR 1185/2013:“Per la definizione dei contratti 2014 per le strutture si procederà nel modo seguente: Assegnazione complessiva alle ASL della quota di budget (suddivisa per erogatori pubblici e privati), distintamente per i ricoveri e per la pagina 12 di 15 specialistica ambulatoriale, da assegnare alle strutture. Le ASL nel formulare le loro proposte contrattuali terranno conto, oltre che di tutti i vincoli già citati: (…) per le strutture di diritto privato: per le attività di ricovero garantire di norma a tutti gli erogatori il 99% di quanto finanziato nel 2013; per le attività ambulatoriali garantire di norma a tutti gli erogatori il 92% del 99% di quanto finanziato nel 2013 (…)”.
Secondo il giudice amministrativo di appello “..che si tratti di regole differenti da quelle precedenti si evince dai seguenti due elementi: il chiaro richiamo testuale ai vincoli economici in precedenza indicati nella delibera, effettuato proprio al fine di chiarire ch'essi fossero diversi da quelli specificamente posti, cui andavano ad aggiungersi…le citate regole del “vincolo economico” dispongono, come visto,
“(…) un ulteriore -1% rispetto al finanziato 2013 per la specialistica ambulatoriale. Per le attività di ricovero il finanziato 2013 meno una quota fino al
10% del fatturato rilevabile per il 2013 relativamente ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui al patto per la salute 2010 – 2012 (…) Nel caso in cui questa quota riferita ai
108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza non raggiunga almeno il valore del 1% di quanto finanziato nel 2013 al finanziato 2013 verrà sottratto il predetto 1%;”. Invece, le regole di budget contrattuale dispongono “per le attività di ricovero garantire di norma a tutti gli erogatori il 99% di quanto finanziato nel 2013; per le attività ambulatoriali garantire di norma a tutti gli erogatori il 92% del 99% di quanto finanziato nel 2013”…sia in relazione alle “attività di ricovero” (ove le regole di
“vincolo economico” sono più articolate di quelle di budget in relazione ai 108 DRG all'uopo indicati, potendo condurre a una decurtazione maggiore di quella dell'1%, fatta infine comunque salva), sia in relazione alla “specialistica ambulatoriale” (ove le percentuali sono differenti: taglio dell'1% rispetto al
2013 nelle regole di “vincolo economico”; taglio del “92% del 99% di quanto finanziato nel 2013” nelle regole di budget), il modus operandi e il quantum delle decurtazioni disposte non coincidono”.
Il Consiglio di Stato sul motivo osservava conclusivamente che “..con tali dati la tesi dell'appellante non si confronta;
né si rinvengono nel motivo in esame argomentazioni volte a sostenere, e dimostrare, la falsa e solo apparente duplicità dei due citati ordini di regole, come sarebbe stato necessario per sostenere la reiterata tesi dell'assenza, nella delibera, di regole ulteriori rispetto a quelle di budget contrattuale.”
Dalle argomentazioni della sentenza del TAR, e da quella, che ha confermato la prima, del Consiglio di
Stato n.672 del 2023, può pertanto ricavarsi che:
pagina 13 di 15 -i tagli a consuntivo, distinti dai budget contrattuali fissati in via preventiva, sono imposti dall'art. 15 comma 14 del d.l. 95\2012 e sono stati in concreto applicati dalla DGR 1185 del 2013, che esplicitava i criteri di riduzione;
-l'applicazione di tali decurtazioni ha carattere obbligatorio e si applica ai rapporti contrattuali in essere;
-il meccanismo normativo non prevede alcun procedimento amministrativo finalizzato a dare ad esso attuazione.
Quanto alla asserita mancanza dei criteri per la decurtazione “di sistema”, gli stessi sono esattamente definiti nelle disposizioni ricordate nelle pronunce del giudice amministrativo.
E' privo di fondamento anche il rilievo dell'appellante, secondo cui anche facendo riferimento ad una Contr riduzione dell'1%, menzionata nelle regole di “vincolo economico”, le somme detratte dalla non corrispondevano all'1% di alcun importo contrattuale.
Come già rilevato, questa decurtazione non si applica al budget contrattuale, ma al finanziato complessivo regionale.
Peraltro, l'applicazione di un taglio dell'1 % ai valori di produzione contrattuale, avrebbe determinato un abbattimento superiore a quello praticato in concreto.
Sotto altro aspetto, la censura in esame, dimostra il suo carattere generico ed indefinito, non avendo l'appellante neppure prospettato un calcolo alternativo, sulla base del finanziato complessivo regionale, tale da portare ad un risultato economico per essa più favorevole.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Pavia per il presente grado di appello, liquidate, tenuto conto delle questioni CP_1 trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi del suddetto scaglione di riferimento, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non svoltasi, in euro 9.991,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
pagina 14 di 15 a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)conferma la sentenza di primo grado;
c)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre rimborso Controparte_1 spese forfettario ed oneri di legge;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 241/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA', 4
[...] P.IVA_1
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. MASSARO ROCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA
( ) VIALE LIBERTA', 4 27100 PAVIA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in C/O ASL - AVVOCATURA VIALE CP_2
INDIPENDENZA 3 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CASARINI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello, Sez. 2 adita, riformare la sentenza del Tribunale di Pavia,
Sezione Terza Civile, Giudice dott. Arcudi, n. 1567/2024 pubblicata il 02/12/2024 e, in accoglimento della comparsa in riassunzione del primo grado,
Disapplicato, se del caso, come in narrativa, ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, Accertare il diritto della alla corresponsione delle somme Parte_1
dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, pari ad euro 80.474,42, secondo quanto evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di istruttoria. per l'effetto condannare al pagamento delle somme così accertate, oltre CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo. con condanna alle spese vive, onorari, oltre spese generali, iva e In fede,
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto l'Atto di Citazione in Appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (come indicate anche ai punti 1, 2, 3 e 4 delle pagina 2 di 15 conclusioni avversarie) in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto,
confermando la sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_3
1567/2024 oggetto di impugnazione.
Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'ATS per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge per avvocati dipendenti di P.A.
pagina 3 di 15 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.1567\2024 pubblicata il 2-12-2024, provvedendo sulle domande proposte dalla (d'ora in avanti anche Parte_1
) nei confronti di di Pavia, le respingeva, Parte_1 Controparte_1 condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere riassunte come di seguito.
La proponeva ricorso al TAR Lombardia, chiedendo l'annullamento “degli atti Parte_1 della Pavia con cui è stata disposta la liquidazione a titolo di saldo delle prestazioni di ricovero Pt_2
e cura e ambulatoriali erogate dall' nel 2014, apportando decurtazioni rispetto ai “budget” Pt_1 contrattualmente assegnati;
degli atti con i quali la Regione Lombardia ha disposto a consuntivo decurtazioni ai “budget” assegnati alle strutture private accreditate;
per l'ipotesi che occorra, della D.G.R. n. X/1185 in data 20 dicembre 2013, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014”, in parte qua”.
Parte ricorrente chiedeva di annullare i predetti atti e provvedimenti, con ogni conseguenziale pronunzia anche in ordine alla corretta rideterminazione della liquidazione di quanto ad essa spettante.
Il TAR Lombardia con la sentenza n.159 del 2022 dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda avente ad oggetto la corretta determinazione dei corrispettivi spettanti alla ricorrente, spettante alla cognizione del giudice ordinario, e respingeva nel resto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, innanzi al quale la detta sentenza veniva impugnata dalla , Parte_1 con la pronuncia n.672 del 2023, rigettava l'appello.
La , all'esito del contenzioso amministrativo, introduceva altro giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, nel quale, dopo avere dato atto che il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la facoltà di Regione Lombardia di procedere con tagli a consuntivo sulla spesa complessiva annuale regionale per l'anno 2014, deduceva:
- che “a seguito della richiesta dei report col dettaglio delle voci determinanti gli importi relativi alla produzione complessivamente finanziata per il 2014, l' apprendeva di aver subito un Pt_1
"abbattimento di sistema" pari ad €. 37.733,21, quanto all'attività di ricovero, e pari ad €. 42.741,21, quanto alle attività di specialistica ambulatoriale”;
pagina 4 di 15 - che “non sono stati mai palesati i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'entità dei saldi proposti Contr da , e di “non essere stato coinvolto in alcun procedimento amministrativo che riguardasse la sua posizione in relazione alla spesa del 2014, con la conseguenza che non gli è noto alcun provvedimento amministrativo che potesse produrre effetti lesivi riduttivi sulla propria sfera giuridica contrattuale”;
- che “l'applicazione di riduzioni di spesa deve sortire dall'esercizio di un potere discrezionale che incide sulla circoscritta sfera giuridica del destinatario ad esito di un procedimento amministrativo nel quale trovano applicazione a favore del destinatario del provvedimento le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/90”, e, in tale senso, si è pronunciato lo stesso Consiglio di Stato, laddove ha precisato che la normativa di cui trattasi si limita “a fissare un preciso obiettivo di riduzione della spesa, senza in alcun modo determinarne le modalità amministrative, e tantomeno circoscrivendole a quella indicata dall'appellante”;
- che “i saldi comunicati da sono palesemente inferiori a quelli riconosciuti in contratto, CP_1 sicché risulta provata la violazione dell'art. 3 del contratto e conseguente sia l'inadempimento, sia la sussistenza del credito” e, “quanto agli importi dovuti, (…) è oggi impossibile quantificarne l'esatta Contr entità, dato che i report di fanno confluire nella stessa voce economica prestazioni diverse, anche extra tetto”.
Parte attrice chiedeva, disapplicato ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, di “accertare i diritti della alla corresponsione delle somme Parte_1 dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, come evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di istruttoria, e, per l'effetto, condannare al CP_1 pagamento delle somme così accertate”.
Si costituita nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Pavia decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado riteneva anzitutto come la richiesta attorea di disapplicazione di “ogni atto amministrativo rilevante tra le parti” fosse del tutto generica, e come tale neppure valutabile.
Il tribunale escludeva anche che la detta richiesta di disapplicazione potesse riguardare la D.G.R. della
Regione Lombardia n. X\1185 del 20-12-2013, posto che la legittimità di tale atto era già stata accertata dal giudice amministrativo.
Quanto alla domanda di pagamento dell'attrice, il giudice di primo grado osservava come i conteggi prospettati dalla medesima, non tenevano conto degli “abbattimenti di sistema”, ritenuto legittimi dal pagina 5 di 15 giudice amministrativo ma si limitavano alla determinazione del budget calcolato come da contratto sulla spesa dell'anno precedente.
In tal modo, secondo il giudice di primo grado, parte attrice aveva reiterato l'errore già segnalato dal giudice amministrativo, omettendo di considerare come la detta delibera stabilisse un ulteriore meccanismo di decurtazione, ulteriore a quello del budget contrattuale.
Secondo il quadro normativo applicabile alla vicenda dedotta in giudizio, l'obiettivo della “spending review” non poteva essere determinato solo dalla determinazione preventiva del budget.
Quanto alla questione, sollevata da parte attrice, che la riduzione dei corrispettivi era stata disposta al di fuori di un procedimento amministrativo al quale la avrebbe dovuto Parte_1 partecipare, con la conseguente disapplicazione dei provvedimento illegittimi che ciò avessero disposto senza istruttoria e senza la partecipazione dell'interessato, il tribunale rilevava come l'esercizio del potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario postulava l'esistenza di un ben individuato provvedimento amministrativo incidente su diritti soggettivi, ipotesi che non ricorreva nel caso in esame dove era del tutto incerta l'esistenza di un tale provvedimento, e non era praticabile a fronte del fatto negativo consistente nella mancata adozione del provvedimento attuativo di quello presupposto, questo già ritenuto valido dal giudice amministrativo.
Quanto alla ulteriore argomentazione difensiva dell'attrice, circa la lamentata mancata indicazione dei Contr criteri di calcolo utilizzati per calcolare la riduzione “di sistema” del corrispettivo da parte della riteneva il giudice di primo grado che dovendo ritenersi legittima e doverosa la detta riduzione, la contestazione della era irrilevante, posto che il fatto costitutivo della domanda di Parte_1 pagamento doveva essere affermato nei suoi esatti termini, e non espresso in forma dubitativa, come era avvenuto, il che rendeva inammissibili, in quanto esplorative, la richiesta di ctu contabile e quella di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Detta sentenza è stata impugnata dalla in forza di quattro motivi di appello. Parte_1
Si è costituita l' , contestando il fondamento della impugnazione Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20-5-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a trentacinque giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 15 Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Con il primo motivo la lamenta come il giudice di primo grado avrebbe male Parte_1 interpretato il contenuto delle sentenze emesse sulla questione dal giudice amministrativo, ricavando da Contr esse la legittimità della riduzione del corrispettivo praticato alla di Pavia, mentre in realtà né il
TAR né il Consiglio di Stato avevano affrontato la concreta e specifica vicenda contrattuale, ma si erano limitati ad accertare la legittimità della DGR 1185\2013.
Secondo l'appellante, seppure in astratto il meccanismo di riduzione della spesa dovesse ritenersi Contr legittimo, in concreto Regione Lombardia e non avevano documentato l'adozione di provvedimenti concreti di riduzione della spesa, contrariamente a quanto sembrava presupporre il tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Contr che la DGR 1185\2012 avesse integrato le previsioni del contratto stipulato dalla medesima con
Secondo l'appellante, solo una norma imperativa poteva, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339
c.c., intervenire sul contenuto di un contratto, e questa caratteristica non poteva assegnarsi alla DGR
1185\2013.
Pertanto, mancando un provvedimento regionale che disponesse una riduzione dei corrispettivi, nessun taglio poteva ritenersi adottato da Regione Lombardia.
L'appellante ribadisce come per la determinazione della riduzione del budget dell'
[...]
avrebbero dovuto adottare provvedimenti ulteriori, dei quali si ignorava Parte_3 tuttavia l'esistenza.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che “la convenuta ha in realtà, ben motivato tali criteri ed, in questo caso, è onere dell'attrice contestarli motivatamente”.
Secondo l'appellante il detto capo della sentenza era errato, avendo il tribunale confuso i criteri di calcolo dei corrispettivi contrattuali accolti nell'art. 3 del contratto, con i criteri di abbattimento. Contr Fa rilevare l'appellante come la non avesse dimostrato né che era stato superato il tetto di sistema, né l'esistenza del provvedimento con il quale la Regione aveva applicato alla tale Parte_1 abbattimento.
pagina 7 di 15 Aggiunge l'appellante come non era previsto alcun abbattimento ex lege, dovendo le Regioni valutare discrezionalmente se e come tagliare la spesa, e come non era dato comprendere come un taglio della spesa complessiva annua regionale dell'1% si fosse tradotto nella somma oggetto di controversia, che non rappresentava l'1% di nessun valore contrattuale.
Con il quarto motivo l'appellante assume come il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulle due censure mosse dalla , la prima concernente il fatto che non erano stati Parte_1
Contr esplicitati i criteri che porterebbero alla riduzione del corrispettivo nella misura indicata dalla la seconda relativa al fatto che tale riduzione non poteva che essere disposta attraverso un provvedimento amministrativo, all'esito di un procedimento amministrativo al quale la avrebbe Parte_1 avuto il diritto di partecipare.
I quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
La , con l'articolata impugnazione, si duole in sostanza del fatto che non Parte_1
Contr sarebbero stati dalla esplicitati i criteri seguiti per l'abbattimento dei corrispettivi contrattuali dovuti, e la determinazione di tali riduzioni non discendeva dalla legge ma doveva avvenire con un provvedimento amministrativo, all'esito di un procedimento amministrativo al quale la fornitrice del servizio doveva necessariamente partecipare.
Va anzitutto osservato come, contrariamente all'assunto dell'appellante, il tribunale non ha affermato Contr che i criteri di calcolo erano stati esplicitati dalla e che la avrebbe dovuto Parte_1 tempestivamente contestarli.
Il passaggio della sentenza impugnato dall'appellante, riportato per intero, è il seguente :”.. per quanto riguarda la deduzione dell'ignoranza dei criteri attraverso i quali è stata applicata la riduzione “di sistema”. Una volta chiarito che tale riduzione è legittima e doverosa, non è possibile proporre una causa civile deducendo, nella sostanza, il mero fatto che la P.A. non ha ben motivato i criteri di calcolo applicati nella quantificazione della riduzione medesima. Infatti, non si sfugge alla seguente alternativa: la convenuta ha, in realtà, ben motivato tali criteri ed, in questo caso, è onere dell'attrice contestarli motivatamente;
la convenuta non li ha motivati, ed, in tale caso, non si può utilizzare il processo civile per ottenere tale motivazione, sul mero sospetto che i calcoli effettuati possano essere errati. La lesione del bene della vita (nella specie, il diritto a ricevere un corrispettivo) postula la motivata esposizione delle ragioni, fondate o meno che siano, che giustificano la domanda volta e pagina 8 di 15 riceverne tutela: in altri termini, il fatto lesivo deve essere affermato nei suoi esatti contorni e non solo genericamente ipotizzato come eventuale”.
Ancora deve rilevarsi preliminarmente come la circostanza che sia stato superato nella Regione
Lombardia per l'anno 2014 il “tetto di sistema” non è mai stata oggetto di contestazione in giudizio ed
è comunque confermata dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla nota di Regione Contr Lombardia prodotta come doc. n.9 da dove si legge :”... la riduzione effettuata, infatti, è stata prevista dalla normativa nazionale, definita nelle Regole di Sistema (DGR n. X/1185 del 20/12/2013) e descritta nella nota regionale relativa alla predisposizione dei bilanci d'esercizio 2014. La differenza evidenziata dalla struttura è relativa ad un abbattimento di sistema specificato nella nota prot. H1.
2015.0013873 dell'11/05/2015 nella quale Regione Lombardia, nel paragrafo dedicato ai vincoli economici/spending, sottolineava che “per i singoli erogatori privati è stato applicato quanto previsto dalle Regole di Sistema. In pratica il valore finanziato 2014 è stato ricondotto nei limiti del finanziato
2013 – 1%. Tale riconduzione ha operato a livello di sistema e non di singola struttura…”.
Ciò premesso, osserva la Corte come secondo le pronunce del giudice amministrativo sopra menzionate, deve ritenersi, come ha correttamente affermato il giudice di primo grado, che la riduzione
“di sistema” applicata dalla alla discende direttamente dalla legge e CP_1 Parte_1 dal DGR 1185\2013 che vi ha dato esecuzione, senza la necessità di un apposito procedimento amministrativo, invocato da parte appellante in termini del tutto generici.
Il TAR, nella pronuncia n.159 del 2022, dopo avere declinato, in favore del giudice ordinario, la propria giurisdizione quanto alla pretesa alla corretta corresponsione dei corrispettivi spettanti alla
, ha esaminato la domanda di annullamento concernente la DGR n. X/1185 del Parte_1
2013.
Posto che tale domanda era stata proposta dalla ricorrente con la formula “ove necessario”, il TAR ha valutato in via incidentale, se la DGR n. X/1185del 2013 abbia effettivamente imposto di attenersi a tale meccanismo posto che, in caso contrario, neppure vi sarebbe stato interesse all'annullamento.
Il giudice amministrativo ha così ripercorso le doglianze della , che sosteneva Parte_1 come il meccanismo degli abbattimenti di sistema a consuntivo, in aggiunta agli abbattimenti preventivi già effettuati con il riconoscimento di budget ridotti rispetto a quelli dell'anno precedente, sarebbe misura del tutto ingiustificata, oltre che ingiusta e lesiva dell'affidamento degli operatori, posto che andrebbe a colpire anche coloro che non abbiano superato lo stanziamento preventivamente loro pagina 9 di 15 attribuito, e come tale meccanismo violasse l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 il quale autorizzerebbe esclusivamente gli abbattimenti preventivi dei budget.
Il TAR ha ritenuto infondate le censure della osservando quanto segue :”..la DGR Parte_1
n. X/1185 del 2013 detta le regole di gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014.
Nelle sue premesse si specifica che una delle sue finalità è quella di assicurare il rispetto dell'equilibrio economico del sistema. Il punto 2.3.1. dell'Allegato 3 a tale delibera stabilisce che debbano essere apportate, per l'esercizio 2014, riduzioni ai budget assegnati alle strutture accreditate. Si prevede, in particolare, per quanto riguarda le attività ambulatoriali, l'assegnazione a budget di una somma pari al
92 per cento del 99 per cento di quanto finanziato nel 2013. Per le attività di ricovero, è invece prevista l'assegnazione del 99 per cento di quanto finanziato nel 2013. La delibera contiene inoltre una specifica previsione riguardante i vincoli economici. In questa previsione si precisa che le misure di cui si discute sono state dettate allo specifico fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di spending review contenute nell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95del 2012 (il punto 2.1.3 richiama la legge n. 135 del 2012 che ha convertito il d.l. n. 95 del 2012).
L'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 stabilisce che < agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011,dello 0,5 per cento per l'anno
2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014….La norma, come si vede, impone di effettuare una decurtazione degli importi riconosciuti ai singoli operatori privati accreditati, in modo da assicurare una riduzione della spesa complessiva annua pari alle percentuali ivi indicate. Questo risultato – che si ripete deve essere complessivo e cioè deve riguardare l'intero ammontare della spesa sanitaria annua sostenuta dalle regioni – non può essere assicurato, come sostiene la ricorrente, dal solo abbattimento, nelle percentuali indicate dalla norma, delle somme assegnate preventivamente a budget a ciascun singolo operatore. Ai singoli operatori, infatti, possono essere riconosciuti, oltre ai corrispettivi relativi alle prestazioni rientranti nel budget, corrispettivi che riguardano prestazioni di particolare importanza (prestazioni salvavita o ad alta sensibilità sociale) le quali, per ragioni di opportunità, possono essere remunerate, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992, anche in caso di superamento del budget (si parla quindi di prestazioni extrabudget). E'
pagina 10 di 15 dunque evidente che la mera decurtazione dei budget non può assicurare il risparmio complessivo voluto dalla norma. Si deve pertanto ritenere che il punto 2.1.3 della DGR n. X/1185 del 2013 non possa che essere inteso nel senso di autorizzare abbattimenti analoghi a quelli previsti dal meccanismo delle regressioni tariffarie di sistema, le quali costituiscono esercizio di un potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria attuato a consuntivo che, attraverso un intervento successivo a quello della fissazione dei budget assegnati ai singoli operatori, consente di recuperare all'erario le somme correlate a prestazioni sanitarie extra budget, in modo da garantire il rispetto dei tetti di spesa complessivi fissati nella programmazione sanitaria regionale, nonché il rispetto dei limiti delle risorse disponibili direttamente discendenti dai vincoli della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale. In sostanza, questo meccanismo assicura il rispetto del tetto complessivo di spesa spalmando su tutti gli operatori le decurtazioni necessarie per finanziare le prestazioni extra budget in concreto erogate. E' dunque solo in questo modo che può essere assicurato il rispetto del limite complessivo massimo previsto dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95del 2012, ed è questa l'interpretazione alla DGR
n. X/1185 del 2013 fornita dalla Regione nella nota dell'11 maggio 2015, laddove si chiarisce che la riconduzione ai limiti imposti dalla spending review ha operato a livello di sistema e non di singola struttura. Si può dunque rispondere al quesito preliminare affermando che la delibera impugnata ha effettivamente introdotto il meccanismo che la ricorrente contesta e che, conseguentemente, sussiste l'interesse ad impugnare. Peraltro, siccome il contenuto della previsione della delibera regionale viene ricavato da una interpretazione sistematica condotta alla luce della norma statale, si deve necessariamente ritenere che le due disposizioni siano fra loro coerenti. Va dunque esclusa la violazione dell'art. 15, comma14, del d.l. n. 95 del 2012. E poiché il meccanismo qui avversato è stato introdotto dalla DGR n.X/1185 del 2013 approvata prima dell'inizio dell'esercizio 2014, si deve escludere che si sia realizzata nel concreto una lesione dell'affidamento della ricorrente. L'affidamento
è infatti comunque venuto meno con la conoscenza della delibera (alla quale la ricorrente stessa, in quanto operatore professionale, era in grado di dare corretta interpretazione) e con la sottoscrizione del contratto”.
E' utile richiamare anche le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 672 del
2023 ha respinto l'appello avverso la predetta pronuncia del TAR.
Il giudice amministrativo di appello, esaminando il primo motivo di appello della Parte_1
con il quale si assumeva che né la DGR X/1185 del 2013, né l'art. 15, comma 14, DL
[...]
pagina 11 di 15 95/2012 prevedevano il sistema indicato dal TAR e che non essendo presente in DGR la forma di abbattimenti a consuntivo indicata dalla sentenza, non era nemmeno possibile coglierne il contenuto ed il funzionamento regolatorio, ha ritenuto l'infondatezza della censura “..dovendosi attribuire rilievo ai formali contenuti della delibera regionale (depositata in atti), evidenziati già in primo grado dalla
Regione, senza alcuna specifica contestazione. Quest'ultima, sul punto specifico, alle pagg. 4 e ss. della memoria depositata nel presente grado d'appello ha ribadito quanto si riporta di seguito (cui non è seguita una precisa replica nella successiva memoria della parte appellante):
[precisamente l'Allegato 3 alla DGR 1185/2013, punto 2.3.1] (doc. 1 fasc. 1° gr.), che richiama tra l'altro la fonte statale nelle premesse e in più punti di regolamentazione del settore, per quanto qui di interesse disponeva:“vincolo economico: - 2% rispetto al finanziato 2011 per le strutture di diritto privato. Ciò significa un ulteriore -1% rispetto al finanziato 2013 per la specialistica ambulatoriale. Per le attività di ricovero il finanziato 2013 meno una quota fino al 10% del fatturato rilevabile per il 2013 relativamente ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui al patto per la salute 2010 –
2012 ed oggetto di verifica per valutare il raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti previsti dal predetto patto per la salute. Si ritiene che sia infatti opportuno coniugare l'osservanza della legge 135/2012 con politiche finalizzate a disincentivare in modo mirato le prestazioni a maggiore rischio di inappropriatezza. Nel caso in cui questa quota riferita ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza non raggiunga almeno il valore del 1% di quanto finanziato nel 2013 al finanziato
2013 verrà sottratto il predetto 1%;”>.
Il Consiglio di Stato rilevava come “quelle citate erano appunto le regole che la parte appellante ha ritenuto carenti nella delibera in questione. In tali norme la percentuale di riduzione è correlata direttamente al “finanziato”, ossia alla totalità della remunerazione erogata alle strutture (cioè al complesso della spesa sostenuta per le strutture).
Ciò posto, che dette regole fossero differenti da quelle – ulteriori - disciplinanti i budget contrattuali (le uniche esistenti secondo l'errata tesi dell'appellante) si evince per tabulas dal testo di queste ultime, anch'esso riportato dalla Regione nella citata memoria a pagg. 6 e s., ove sul punto si precisa quanto segue: ordinarie per la costruzione iniziale del budget da attribuirsi a ciascuna struttura per l'erogazione di prestazioni nel corso dell'anno 2014; così disponeva la DGR 1185/2013:“Per la definizione dei contratti 2014 per le strutture si procederà nel modo seguente: Assegnazione complessiva alle ASL della quota di budget (suddivisa per erogatori pubblici e privati), distintamente per i ricoveri e per la pagina 12 di 15 specialistica ambulatoriale, da assegnare alle strutture. Le ASL nel formulare le loro proposte contrattuali terranno conto, oltre che di tutti i vincoli già citati: (…) per le strutture di diritto privato: per le attività di ricovero garantire di norma a tutti gli erogatori il 99% di quanto finanziato nel 2013; per le attività ambulatoriali garantire di norma a tutti gli erogatori il 92% del 99% di quanto finanziato nel 2013 (…)”.
Secondo il giudice amministrativo di appello “..che si tratti di regole differenti da quelle precedenti si evince dai seguenti due elementi: il chiaro richiamo testuale ai vincoli economici in precedenza indicati nella delibera, effettuato proprio al fine di chiarire ch'essi fossero diversi da quelli specificamente posti, cui andavano ad aggiungersi…le citate regole del “vincolo economico” dispongono, come visto,
“(…) un ulteriore -1% rispetto al finanziato 2013 per la specialistica ambulatoriale. Per le attività di ricovero il finanziato 2013 meno una quota fino al
10% del fatturato rilevabile per il 2013 relativamente ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui al patto per la salute 2010 – 2012 (…) Nel caso in cui questa quota riferita ai
108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza non raggiunga almeno il valore del 1% di quanto finanziato nel 2013 al finanziato 2013 verrà sottratto il predetto 1%;”. Invece, le regole di budget contrattuale dispongono “per le attività di ricovero garantire di norma a tutti gli erogatori il 99% di quanto finanziato nel 2013; per le attività ambulatoriali garantire di norma a tutti gli erogatori il 92% del 99% di quanto finanziato nel 2013”…sia in relazione alle “attività di ricovero” (ove le regole di
“vincolo economico” sono più articolate di quelle di budget in relazione ai 108 DRG all'uopo indicati, potendo condurre a una decurtazione maggiore di quella dell'1%, fatta infine comunque salva), sia in relazione alla “specialistica ambulatoriale” (ove le percentuali sono differenti: taglio dell'1% rispetto al
2013 nelle regole di “vincolo economico”; taglio del “92% del 99% di quanto finanziato nel 2013” nelle regole di budget), il modus operandi e il quantum delle decurtazioni disposte non coincidono”.
Il Consiglio di Stato sul motivo osservava conclusivamente che “..con tali dati la tesi dell'appellante non si confronta;
né si rinvengono nel motivo in esame argomentazioni volte a sostenere, e dimostrare, la falsa e solo apparente duplicità dei due citati ordini di regole, come sarebbe stato necessario per sostenere la reiterata tesi dell'assenza, nella delibera, di regole ulteriori rispetto a quelle di budget contrattuale.”
Dalle argomentazioni della sentenza del TAR, e da quella, che ha confermato la prima, del Consiglio di
Stato n.672 del 2023, può pertanto ricavarsi che:
pagina 13 di 15 -i tagli a consuntivo, distinti dai budget contrattuali fissati in via preventiva, sono imposti dall'art. 15 comma 14 del d.l. 95\2012 e sono stati in concreto applicati dalla DGR 1185 del 2013, che esplicitava i criteri di riduzione;
-l'applicazione di tali decurtazioni ha carattere obbligatorio e si applica ai rapporti contrattuali in essere;
-il meccanismo normativo non prevede alcun procedimento amministrativo finalizzato a dare ad esso attuazione.
Quanto alla asserita mancanza dei criteri per la decurtazione “di sistema”, gli stessi sono esattamente definiti nelle disposizioni ricordate nelle pronunce del giudice amministrativo.
E' privo di fondamento anche il rilievo dell'appellante, secondo cui anche facendo riferimento ad una Contr riduzione dell'1%, menzionata nelle regole di “vincolo economico”, le somme detratte dalla non corrispondevano all'1% di alcun importo contrattuale.
Come già rilevato, questa decurtazione non si applica al budget contrattuale, ma al finanziato complessivo regionale.
Peraltro, l'applicazione di un taglio dell'1 % ai valori di produzione contrattuale, avrebbe determinato un abbattimento superiore a quello praticato in concreto.
Sotto altro aspetto, la censura in esame, dimostra il suo carattere generico ed indefinito, non avendo l'appellante neppure prospettato un calcolo alternativo, sulla base del finanziato complessivo regionale, tale da portare ad un risultato economico per essa più favorevole.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Pavia per il presente grado di appello, liquidate, tenuto conto delle questioni CP_1 trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi del suddetto scaglione di riferimento, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non svoltasi, in euro 9.991,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
pagina 14 di 15 a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)conferma la sentenza di primo grado;
c)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre rimborso Controparte_1 spese forfettario ed oneri di legge;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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