Articolo 1 della Legge 7 luglio 1910, n. 480
Articolo 2
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10 agosto 1910
Art. 1.

L'unita' di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, e' il «carato metrico» del peso di 200 milligrammi.

L'uso della parola «carato» per indicare pesi diversi, e' proibito.

Entrata in vigore il 10 agosto 1910