Art. 1.
L'unita' di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, e' il «carato metrico» del peso di 200 milligrammi.
L'uso della parola «carato» per indicare pesi diversi, e' proibito.
L'unita' di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, e' il «carato metrico» del peso di 200 milligrammi.
L'uso della parola «carato» per indicare pesi diversi, e' proibito.