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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. CI AL - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. LA NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.636/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - CP_ Oggetto: indennità - rendita vitalizia . CP_1
All'udienza del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 31.05.2022 , nella qualità, di moglie ed erede di Parte_1 [...] CP_
conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi che il decesso del de cuius Per_1
(avvenuto per arresto cardiocircolatorio il 19.04.2017) era stato causato dalle sostanze nocive (polveri anche di asbesto, fumi caldi e gas, IPA) inalate nel corso dell'attività lavorativa espletata dal 1954 al 2000 prima quale marittimo, poi quale operaio saldatore dell'indotto e per CP_2
l'effetto condannare l' alla corresponsione “della rendita a vedova superstite oltre ad CP_1 assegno funerario ed altri accessori di legge, con ratei arretrati sin dalla data di decesso del de cuius”. Il Tribunale G.L. di Palermo, nel contraddittorio delle parti, all'esito delle risultanze dell'espletata CTU, rigettava il ricorso per avere l'ausiliario tecnico “escluso, con ragionevole certezza e ragionamento immune da vizi, che la causa del decesso (non ben identificabile in base alla documentazione in atti) del lavoratore fosse dipendente da causa professionale, visto che la compromissione respiratoria del (accertata insieme alla sua riconducibilità Per_1 all'esposizioni alle polveri di amianto) non era tale da condurre alla morte”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.06.2025,
lamentando che: Parte_1
- il perito non avrebbe tenuto conto del fatto che “al momento del ricovero in rianimazione del 17.4.2027 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Villa Sofia-Cervello, il de cuius, non fumatore affetto da broncopatia (professionale), presentava una saturazione dell'82% (di ipossia grave); valori che scendono al 62% il 19.4.2027, con “respiro aspro e diffuso”, immediatamente
1 prima del decesso constatato dai sanitari. Ed in effetti, il riscontrato aumento di saturazione al 95% era un effetto transitorio della ossigenazione (in o2 2 litri)”;
- “alla luce della Perizia citata, che pur riconoscendo patologie di possibile origine professionale (sia BPCO che lesioni da inalazione di amianto), ha ritenuto di non potere riconoscere un nesso quantomeno concausale tra la correlata insufficienza respiratoria cronica ed il decesso, la sentenza risulta viziata dalla omessa applicazione dei principi che governano il riconoscimento del nesso concausale tra patologie tabellate riconducibili alle specifiche mansioni non contestate (nel nostro caso di “marittimo” esposto alle sostanze chimiche, tra cui carbonkoke nonché saldatore presso il cantiere navale di Palermo esposto ad IPA)”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 13.11.2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse censure e instando per la conferma della sentenza impugnata. Indi, all'udienza del 13.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento. Come è noto per la Suprema Corte “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (Cass. n.13060/2016) e in particolare “In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione” (Cass, n.1570/2010). Nella corretta applicazione dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa”. Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, il Tribunale G.L. di Palermo ha escluso il diritto della vedova al trattamento di reversibilità poiché sul decesso, causato da “arresto cardiorespiratorio”, non aveva influito la pregressa “compromissoria respiratoria”. La parte appellante nei due motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, si duole dell'errata applicazione dei principi che regolano il riconoscimento del nesso di causalità fra le patologie tabellate e l'evento luttuoso. Lamenta in particolare la contraddittoria della sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la tecnopatia, ha poi escluso ogni sua incidenza causale o concausale nell'insorgere dell'arresto cardio circolatorio. Tali assunti non possono essere condivisibile per molteplici convergenti considerazioni. In primo luogo la parte istante, sulla quale grava il relativo onere, non ha provato, ma a monte neppure specificatamente allegato, un'esposizione qualificata del agli agenti patogeni Per_1 stante l'assoluta genericità nella descrizione delle mansioni lavorative da questi espletate. Basti a tal fine riprendere i passaggi del ricorso di primo grado dedicati ad una superficiale illustrazioni delle mansioni svolte in costanza di rapporto: “nel periodo in cui ha lavorato per le ditte dell'indotto presso il cantiere navale di Palermo, il de cuius si occupava dei CP_2 lavori di carpenteria pesante e saldatura a bordo delle navi in costruzione o riparazione, lavorando in concomitanza a tutti gli addetti alle più svariate maestranze” ed ancora “Come lavoratore marittimo, nella qualità di “marinaio” o “giovanotto di seconda”, si occupava dei lavori di movimentazione dei più svariati materiali trasportati dalle navi e pulizia degli ambienti (stive, garage e ponti)”. Lacuna probatoria non altrimenti sanabile alla luce degli altrettanti generici (e valutative) capitolati di prova testimoniale articolata in entrambi i gradi del giudizio.
2 Egualmente sprovvisto di adeguato sostegno probatorio risulta l'accertamento dell'eziologia professionale delle patologie all'apparato respiratorio rilevate dal CTU. Emblematiche in tal senso sono le parole usate dall'ausiliario tecnico nella relazione peritale “La documentazione sanitaria disponibile si limita ad un verbale di Pronto Soccorso del 2013, ad alcune indagini radiologiche (RX torace e TC torace) del 2013 e ad un verbale di Pronto Soccorso del 2017 (momento del decesso). Non è disponibile alcuna documentazione che descriva l'evoluzione della malattia respiratoria (BPCO – insufficienza respiratoria – necessità di NIV), non è possibile avere dati di insorgenza dell'insufficienza renale e le sue cause. Analogamente non è noto quando è comparsa la fibrillazione atriale parossistica e la sua possibile relazione con il manifestarsi della malattia cerebro-vascolare che ha prodotto il decadimento cognitivo. Non si dispone di dati anamnestici sull'esordio dell'ipertensione arteriosa, se fosse fumatore od ex fumatore, se avesse turbe dismetaboliche (diabete – obesità)”. Con riferimento più specifico ai riscontrati “ispessimenti pleurici diffusi e bilaterali con qualche calcificazione” e alla “presenza di qualche lesione nodulare”, il CTU, preso atto che “Non sono disponibili dati della funzione respiratoria (spirometrie, DLCO, emogasanalisi)”, esponeva con riferimento alle “lesioni polmonari compatibili con l'inalazione di amianto” che le stesse “per la loro sede ed estensione non possono essere definite di entità rilevante e con una incidenza significativa sullo stato di salute” , mentre in ordine alla “broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia la cui etiologia può essere ricollegata all'inalazione di sostanze irritanti (fumo di sigaretta, sostanze chimiche, ecc.) non è possibile classificarla per gravità, a causa della mancanza assoluta di dati clinici e documentali”. Da ultimo, condivisibile appare la scelta del CTU di escludere (anche come malattia concorrente) il nessuno di causalità fra le malattie all'apparato respiratorio (la cui riconducibilità all'attività lavorativa espletata non è stata, comunque, accertata con un grado di verosimile certezza) e il decesso del de cuius, trattandosi di una corretta opzione volontaristica perché fondata su due convergenti e oggettive circostanze:
- il gravissimo “corteo patologico” che affliggeva il sig. all'atto del ricovero del Per_1
18.04.2017 presso il Pronto Soccorso, P.O. Villa Sofia (“insufficienza respiratoria cronica in NIV notturna, BPCO enfisematosa riacutizzata. Fibrillazione atriale parossistica. Ipertensione. Vasculopatia cerebrale multi-infartuale con residua emiparesi sinistra. Decadimento cognitivo. Insufficienza renale cronica con rene grinzo, portatore di catetere vescicale a permanenza”);
- l'adeguato grado di saturazione, anche se eventualmente indotto da ossigenazione, accertato solo venti minuti prima della perdita di coscienza che avrebbe condotto il alla morte (si legge Per_1 nel verbale di Pronto Soccorso. “Alle ore 15.32, del 19/04/2017, condizioni cliniche generali stabili, paziente sveglio ed eupnoico. PAO 120/70 mmHg, SatO2 95% in aria ambiente. Il paziente viene inviato in Radiologia per l'esecuzione di TC torace. Alle ore 15.52, del 19/04/2017, rientra in shock room per perdita di coscienza, iniziano le manovre rianimatorie, che protratte per 30 minuti non ottengono effetto positivo”). Non risulta, pertanto, violato il principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., 19 giugno 2014, n. 13954). In definitiva, l'accertamento compiuto dal Tribunale, in quanto congruo e adeguatamente supportato da evidenze istruttorie, resiste alle censure mosse dalla ricorrente. Per quanto suesposto la sentenza impugnata deve essere confermata. Parte appellante deve essere tenuta indenne dalle spese del presente grado di giudizio avendo sottoscritto regolare dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1113/2025, emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 7 marzo 2025. Dichiara la parte appellante esentata dal pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA NT CI AL
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------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. CI AL - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. LA NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.636/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - CP_ Oggetto: indennità - rendita vitalizia . CP_1
All'udienza del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 31.05.2022 , nella qualità, di moglie ed erede di Parte_1 [...] CP_
conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi che il decesso del de cuius Per_1
(avvenuto per arresto cardiocircolatorio il 19.04.2017) era stato causato dalle sostanze nocive (polveri anche di asbesto, fumi caldi e gas, IPA) inalate nel corso dell'attività lavorativa espletata dal 1954 al 2000 prima quale marittimo, poi quale operaio saldatore dell'indotto e per CP_2
l'effetto condannare l' alla corresponsione “della rendita a vedova superstite oltre ad CP_1 assegno funerario ed altri accessori di legge, con ratei arretrati sin dalla data di decesso del de cuius”. Il Tribunale G.L. di Palermo, nel contraddittorio delle parti, all'esito delle risultanze dell'espletata CTU, rigettava il ricorso per avere l'ausiliario tecnico “escluso, con ragionevole certezza e ragionamento immune da vizi, che la causa del decesso (non ben identificabile in base alla documentazione in atti) del lavoratore fosse dipendente da causa professionale, visto che la compromissione respiratoria del (accertata insieme alla sua riconducibilità Per_1 all'esposizioni alle polveri di amianto) non era tale da condurre alla morte”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.06.2025,
lamentando che: Parte_1
- il perito non avrebbe tenuto conto del fatto che “al momento del ricovero in rianimazione del 17.4.2027 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Villa Sofia-Cervello, il de cuius, non fumatore affetto da broncopatia (professionale), presentava una saturazione dell'82% (di ipossia grave); valori che scendono al 62% il 19.4.2027, con “respiro aspro e diffuso”, immediatamente
1 prima del decesso constatato dai sanitari. Ed in effetti, il riscontrato aumento di saturazione al 95% era un effetto transitorio della ossigenazione (in o2 2 litri)”;
- “alla luce della Perizia citata, che pur riconoscendo patologie di possibile origine professionale (sia BPCO che lesioni da inalazione di amianto), ha ritenuto di non potere riconoscere un nesso quantomeno concausale tra la correlata insufficienza respiratoria cronica ed il decesso, la sentenza risulta viziata dalla omessa applicazione dei principi che governano il riconoscimento del nesso concausale tra patologie tabellate riconducibili alle specifiche mansioni non contestate (nel nostro caso di “marittimo” esposto alle sostanze chimiche, tra cui carbonkoke nonché saldatore presso il cantiere navale di Palermo esposto ad IPA)”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 13.11.2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse censure e instando per la conferma della sentenza impugnata. Indi, all'udienza del 13.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento. Come è noto per la Suprema Corte “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (Cass. n.13060/2016) e in particolare “In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione” (Cass, n.1570/2010). Nella corretta applicazione dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa”. Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, il Tribunale G.L. di Palermo ha escluso il diritto della vedova al trattamento di reversibilità poiché sul decesso, causato da “arresto cardiorespiratorio”, non aveva influito la pregressa “compromissoria respiratoria”. La parte appellante nei due motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, si duole dell'errata applicazione dei principi che regolano il riconoscimento del nesso di causalità fra le patologie tabellate e l'evento luttuoso. Lamenta in particolare la contraddittoria della sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la tecnopatia, ha poi escluso ogni sua incidenza causale o concausale nell'insorgere dell'arresto cardio circolatorio. Tali assunti non possono essere condivisibile per molteplici convergenti considerazioni. In primo luogo la parte istante, sulla quale grava il relativo onere, non ha provato, ma a monte neppure specificatamente allegato, un'esposizione qualificata del agli agenti patogeni Per_1 stante l'assoluta genericità nella descrizione delle mansioni lavorative da questi espletate. Basti a tal fine riprendere i passaggi del ricorso di primo grado dedicati ad una superficiale illustrazioni delle mansioni svolte in costanza di rapporto: “nel periodo in cui ha lavorato per le ditte dell'indotto presso il cantiere navale di Palermo, il de cuius si occupava dei CP_2 lavori di carpenteria pesante e saldatura a bordo delle navi in costruzione o riparazione, lavorando in concomitanza a tutti gli addetti alle più svariate maestranze” ed ancora “Come lavoratore marittimo, nella qualità di “marinaio” o “giovanotto di seconda”, si occupava dei lavori di movimentazione dei più svariati materiali trasportati dalle navi e pulizia degli ambienti (stive, garage e ponti)”. Lacuna probatoria non altrimenti sanabile alla luce degli altrettanti generici (e valutative) capitolati di prova testimoniale articolata in entrambi i gradi del giudizio.
2 Egualmente sprovvisto di adeguato sostegno probatorio risulta l'accertamento dell'eziologia professionale delle patologie all'apparato respiratorio rilevate dal CTU. Emblematiche in tal senso sono le parole usate dall'ausiliario tecnico nella relazione peritale “La documentazione sanitaria disponibile si limita ad un verbale di Pronto Soccorso del 2013, ad alcune indagini radiologiche (RX torace e TC torace) del 2013 e ad un verbale di Pronto Soccorso del 2017 (momento del decesso). Non è disponibile alcuna documentazione che descriva l'evoluzione della malattia respiratoria (BPCO – insufficienza respiratoria – necessità di NIV), non è possibile avere dati di insorgenza dell'insufficienza renale e le sue cause. Analogamente non è noto quando è comparsa la fibrillazione atriale parossistica e la sua possibile relazione con il manifestarsi della malattia cerebro-vascolare che ha prodotto il decadimento cognitivo. Non si dispone di dati anamnestici sull'esordio dell'ipertensione arteriosa, se fosse fumatore od ex fumatore, se avesse turbe dismetaboliche (diabete – obesità)”. Con riferimento più specifico ai riscontrati “ispessimenti pleurici diffusi e bilaterali con qualche calcificazione” e alla “presenza di qualche lesione nodulare”, il CTU, preso atto che “Non sono disponibili dati della funzione respiratoria (spirometrie, DLCO, emogasanalisi)”, esponeva con riferimento alle “lesioni polmonari compatibili con l'inalazione di amianto” che le stesse “per la loro sede ed estensione non possono essere definite di entità rilevante e con una incidenza significativa sullo stato di salute” , mentre in ordine alla “broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia la cui etiologia può essere ricollegata all'inalazione di sostanze irritanti (fumo di sigaretta, sostanze chimiche, ecc.) non è possibile classificarla per gravità, a causa della mancanza assoluta di dati clinici e documentali”. Da ultimo, condivisibile appare la scelta del CTU di escludere (anche come malattia concorrente) il nessuno di causalità fra le malattie all'apparato respiratorio (la cui riconducibilità all'attività lavorativa espletata non è stata, comunque, accertata con un grado di verosimile certezza) e il decesso del de cuius, trattandosi di una corretta opzione volontaristica perché fondata su due convergenti e oggettive circostanze:
- il gravissimo “corteo patologico” che affliggeva il sig. all'atto del ricovero del Per_1
18.04.2017 presso il Pronto Soccorso, P.O. Villa Sofia (“insufficienza respiratoria cronica in NIV notturna, BPCO enfisematosa riacutizzata. Fibrillazione atriale parossistica. Ipertensione. Vasculopatia cerebrale multi-infartuale con residua emiparesi sinistra. Decadimento cognitivo. Insufficienza renale cronica con rene grinzo, portatore di catetere vescicale a permanenza”);
- l'adeguato grado di saturazione, anche se eventualmente indotto da ossigenazione, accertato solo venti minuti prima della perdita di coscienza che avrebbe condotto il alla morte (si legge Per_1 nel verbale di Pronto Soccorso. “Alle ore 15.32, del 19/04/2017, condizioni cliniche generali stabili, paziente sveglio ed eupnoico. PAO 120/70 mmHg, SatO2 95% in aria ambiente. Il paziente viene inviato in Radiologia per l'esecuzione di TC torace. Alle ore 15.52, del 19/04/2017, rientra in shock room per perdita di coscienza, iniziano le manovre rianimatorie, che protratte per 30 minuti non ottengono effetto positivo”). Non risulta, pertanto, violato il principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., 19 giugno 2014, n. 13954). In definitiva, l'accertamento compiuto dal Tribunale, in quanto congruo e adeguatamente supportato da evidenze istruttorie, resiste alle censure mosse dalla ricorrente. Per quanto suesposto la sentenza impugnata deve essere confermata. Parte appellante deve essere tenuta indenne dalle spese del presente grado di giudizio avendo sottoscritto regolare dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1113/2025, emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 7 marzo 2025. Dichiara la parte appellante esentata dal pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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