Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza breve 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza collegiale 18/12/2023, n. 6967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6967 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 06967/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso, numero di registro generale 5288 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv. Vanessa Arzeo e Pasquale Sicignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Piano Educativo individualizzato (P.E.I.) provvisorio, predisposto in data 18/10/2023 dall'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, a mezzo del quale al minore predetto venivano concesse solo 18 ore di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024, rispetto alle 30 ore, rappresentanti l'intero orario scolastico, nonostante la gravissima patologia cui è affetto il minore, la quale prevede l'assegnazione a favore dell’alunno del numero massimo di ore di sostegno, ossia 30 ore settimanali; nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa, nonché il decreto di assegnazione delle ore del 18/9/23;
nonché per la condanna, anche con provvedimento cautelare:
dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare al minore il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali e/o del numero di ore massimo riconosciute ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha censurato l’insufficiente assegnazione del sostegno scolastico al minore in epigrafe, per 18 ore su 30 di frequenza scolastica; che lo stesso P.E.I. gravato indica, invece, 25 ore di sostegno scolastico, pari all’intero orario (ridotto) seguito dallo stesso minore; che il verbale GLO allegato al ricorso, nell’indicare, anch’esso, 25 ore di sostegno scolastico, specifica tuttavia “l'importanza della costante presenza dell'insegnante di sostegno per tutto l’orario scolastico (30 ore settimanali) per evitare comportamenti “problema” e momenti di fuga dalla classe”;
Ritenuto necessario che l’Istituto Scolastico di appartenenza del minore, non costituto in giudizio, trasmetta, al riguardo, una documentata relazione di chiarimenti, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, ponendoli a carico dell’Istituto Scolastico indicato in epigrafe, da espletarsi nel termine perentorio, pure ivi indicato.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al predetto Istituto Scolastico.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.