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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Demo del Foro di
Torino e dall'avv. Francesca Gianno del Foro di Trapani
Attore opponente
Contro
. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Cosentino del Foro di Termini Imerese
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
La società attrice proponeva opposizione avverso il decreto n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di Trapani, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma in linea capitale di €.27.920,00, oltre interessi moratori e spese legali della fase monitoria, notificato in data 21.9.2022, a mezzo del quale la assumeva di essere CP_1 CP_2 creditrice dell'importo sopra indicato, portato dalle fatture allegate a corredo del ricorso monitorio ed emesse a saldo dei lavori di realizzazione, fornitura e posa dei serramenti ed infissi di cui al preventivo prodotto dalla società ricorrente. Co Deduceva che nel mese di marzo 2022, l'attrice si rivolgeva alla . per CP_2 commissionarle la fabbricazione e la posa di nuovi infissi e serramenti da installarsi presso la villa, sita in Favignana rappresentando le specifiche esigenze e finalità, anche tecniche, di cui necessitava e che avrebbero dovuto avere, richiedendo, una prima e provvisoria
Tribunale di Trapani Sezione Civile
quotazione dei relativi costi da sostenere (v.di produzione doc.01); nella specie, trattandosi di una villa e stante la sua ubicazione, gli infissi e i serramenti, oltre che a norma e dotati delle relative certificazioni, dovevano essere particolarmente robusti, laccati e perfettamente realizzati vista l'esposizione a piogge, vento, salsedine e sbalzi termici.
In data 5.4.2022, si teneva apposito sopralluogo, in occasione del quale la società convenuta ebbe modo di visionare accuratamente la citata unità immobiliare, all'esito del detto sopralluogo, la approntava il definitivo preventivo di spesa poi CP_1 CP_2 accettato dalla società attrice che, per errore, riporta medesima data del primo, confezionato nel precedente sopralluogo.
In data 15.6.2022 la società convenuta, terminata la fase di fabbricazione, dava inizio alle operazioni di posa degli infissi e serramenti ad essa commissionatile, che si protraevano anche nelle giornate successive del 16 e del 17.6.2022; in data 20.6.2022, la recatasi presso la villa, riscontrava - anche rispetto al citato preventivo (v.di Parte_1 produzione doc. 02) - la difformità dei nuovi infissi e contestava i vizi alla ero. CP_1
Veniva eseguito, in data 22.6.2022, un ulteriore sopralluogo, in occasione del quale, la società convenuta riconosceva le contestazioni che precedono e ribaditele in detta sede, impegnandosi altresì all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati anche in relazione ai lavori di posa eseguiti. I difetti riscontrati venivano contestati anche con lettera raccomandata del 28.6.2022 ed a seguito di questa, la manifestava la disponibilità CP_1CP_2 per gli interventi necessari ma chiedeva il pagamento di alcune fatture.
La richiedeva alla società convenuta un intervento risolutivo - anche Parte_1 mediante sostituzione degli infissi e serramenti forniti - e respingendo, ex art. 1460 cod. civ., la pretesa di pagamento delle anzidette fatture, (v.di produzione doc. 05); comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso con la Parte_1 società convenuta per grave inadempimento richiedendo il rimborso dell'acconto versato pari a €16.000,00 nonché in via riconvenzionale il risarcimento dei danni quantificati per
€9.600 oltre IVA, relativi al danneggiamento dell'immobile.
Concludeva così: In via istruttoria
Ammettere tutti i capitoli di prova dedotti dalla con la Parte_1 propria memoria, ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., 21.6.2023, qui da intendersi integralmente richiamati
e trascritti con i testi ivi indicati, sui cui la medesima insiste;
ammettere altresì la
[...] alla prova contraria dedotta nella propria memoria, ex art. 183 sesto Parte_1 comma n. 3 c.p.c., 11.7.2023, con i testi ivi indicati, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Nel merito in via principale e in ogni caso:
Revocare, o comunque dichiararsi nullo, inefficace o annullare, per tutte le causali di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 556/2022 di codesto Ill.mo Tribunale, mandando assolta la Pt_1
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da qualsivoglia avversaria pretesa e dichiarando che nulla è dovuto alla Parte_1
CP_3 CP_2
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la risoluzione del contratto intercorso tra le parti oggi in causa per grave inadempimento della e per l'effetto dichiarare tenuta e Controparte_4 condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 rimborso in favore della dell'acconto versato pari alla somma Parte_1 di € 16.000,00, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento danni, per le causali di cui in atti, della somma di € 19.328,04, oltre I.V.A. nella misura di legge o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ. e rivalutazione monetaria, mandando in ogni caso assolta la da qualsivoglia ulteriore Parte_1 avversaria pretesa.
In via riconvenzionale subordinata:
Ridurre, per le causali di cui in atti, il prezzo della fornitura oggetto di causa della somma di €
26.186,29, come quantificata all'esito della C.T.U., o alternativamente dichiarare tenuta e Co condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore della a titolo di risarcimento danni, della somma che Parte_1 precede, nonché e in ogni caso al pagamento sempre in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento danni arrecati in fase di posa, della somma di € 7.180,84, come
[...] quantificata all'esito della C.T.U., oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ.e rivalutazione monetaria, compensando parzialmente detta somma con quanto risulterà eventualmente dovuto alla società convenuta in forza dell'emananda sentenza e condannando essa società convenuta al pagamento della differenza, mandando in ogni caso assolta la
[...] da qualsivoglia ulteriore avversaria pretesa. Parte_1
In via di ulteriore subordine e in ogni caso:
Dichiarare tenuta e condannare la Bio. in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento in favore della a titolo di risarcimento Parte_1 danni arrecati in fase di posa, della somma di € 7.180,84, come quantificata all'esito della C.T.U., oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ. e rivalutazione monetaria, compensando parzialmente detta somma con quanto risulterà eventualmente dovuto alla società convenuta in forza dell'emananda sentenza.
Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre 15% di rimborso forfettario ex D.M. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P., come da documentazione che qui si allega.
Si costituiva il creditore opposto, contestando quanto lamentato dal CP_1 CP_2 proprio debitore premetteva che la aveva Parte_1 commissionato alla gli infissi ad arco tutto sesto, meglio descritti nel Controparte_4
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preventivo allegato e precisamente: n. 1 porta finestra a due ante con persiana ad arco cm
120 L x 220 cm H x 5,7; n. 4 porta finestra a due ante con persiana ad arco cm 131 L x 231 cm
H x 5,7; n. 2 finestre a due ante con persiana ad arco cm 120 L x 136 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana ad arco cm 120 L x 136 cm H x 5,7; n. 2 finestre a due ante con persiana ad arco cm 111 L x 131 cm H x 4,9; n. 2 finestre a un'anta con persiana a due ante ad arco (Bagno) cm 111 L x 131 cm H x 5,7; n. 1 finestra a un'anta con persiana ad arco cm
88 L x 136 cm H x 5,7; n. 2 porta finestra a un'anta retto alzante scorrevole maniglione interno cm 195 L x 240 cm H x 8. Ed ancora, Infissi retti dependance n. 1 porta finestra a due ante con persiana cm 135 L x 240 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana cm
125 L x 140 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana cm 80 L x 140 cm H x 5,7; n. 1 porta magazzino 4 ante a persiane fisse con 300L x cm 164H. Precisava che, per la fornitura e la posa in opera delle persiane, veniva convenuto il prezzo di €36.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 43.920,00; che parte debitrice aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico dell'importo di € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022 nel mese di giugno 2022.
Tutti gli infissi di cui al preventivo, venivano regolarmente forniti e montati nella villa di C.da a Favignana;
che, dopo la fornitura, venivano emesse le fatture Parte_2 elettroniche n. 49 del 14 Giugno 2022 per € 12.200,00 e la fattura n. 50 del 20 Giugno 2022, emessa a saldo della fornitura per € 15.720,00 (doc. 03 e 04), per il complessivo importo di €
27.920,00, comprensivo di iva;
che le fatture n. 49 e 50, per complessive € 27.920,00, benché emesse ed accettate, non venivano saldate dalla Parte_1
Richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto parte attrice non contestava la fornitura degli infissi nonché il prezzo concordato ma lamentava solo vizi e difformità, che in realtà non e trovavano riscontro.
Precisava infatti che i primi del mese di Aprile 2022, si teneva un sopralluogo presso l'immobile di Favignana, durante il quale parte convenuta prendeva contezza dei luoghi e dei lavori da effettuare e conseguentemente approntava il definitivo preventivo di spesa che allegava e dal quale si poteva evincere che non veniva posto a carico della società CP_4
alcun onere per lo smontaggio degli infissi esistenti, né per il conseguente
[...] smaltimento, nemmeno per la realizzazione dei nuovi controtelai per i quali doveva provvedere la Parte_1
La Bio. comunque procedeva allo smontaggio e conseguente smaltimento di CP_2 quelli vecchi e alla collocazione dei nuovi infissi sui controtelai preesistenti, espressamente autorizzato dal responsabile della presente sui luoghi. In tale Parte_1 occasione, venivano consegnate le relative certificazioni, che si allegano alla presente e di cui, solo in occasione del giudizio veniva a conoscenza che la ne Parte_1 lamentava la mancata consegna.
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Parte convenuta evidenziava, altresì che con lettera racc. del 28 giugno 2022, la l. contestava i vizi e i difetti degli infissi e segnatamente contestava Parte_3 che il prodotto fornito risultasse “inadeguato agli standard di accettabilità” e invitava la società odierna comparente a “intraprendere, entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della presente, considerato che l'unità immobiliare è attualmente abitata, ogni azione che riterrete opportuna per garantire il decoro estetico, la fruibilità del prodotto, la sua durabilità nel tempo”.
Ciò evidenza l'infondatezza della domanda spiegata in atto di opposizione relativa alla risoluzione del contratto stipulato tra le odierne parti, in quanto a mente del secondo comma dell'articolo 1668 c.c “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Parte opponente sollevava “l'assoluta inidoneità” delle opere eseguite.
Tuttavia, evidenziava come, con la nota del 28 giugno 2022, la Parte_1 dava atto che “l'unità immobiliare è attualmente abitata”. Pertanto, le opere erano “adatte“ alla destinazione;
insomma non ricorre l'ipotesi di risoluzione del contratto d'appalto atteso che l'opera commissionata è assolutamente adatta allo scopo per la quale è stata realizzata in quanto l'immobile già risultava abitato.
Precisava, infine, che parte attrice era l'impresa edile che era stata incaricata dal sig.
proprietario dell'immobile di Favignana c.da di ristrutturare Persona_1 Parte_2
l'immobile. Nell'esecuzione dell'opera, la quindi, commissionava alla la Pt_1 CP_1CP_2 realizzazione degli infissi sopra specificati, nonché il trasporto in quel di Favignana e il montaggio. Nel preventivo non veniva concordato lo smontaggio degli infissi preesistenti, né lo smaltimento di essi, che rimaneva a carico della società che Parte_1 procedeva allo smontaggio, al conseguente smaltimento di quelli vecchi e alla collocazione dei nuovi infissi sui controtelai preesistenti, all'uopo espressamente autorizzato dal responsabile della presente sui luoghi. Il fatto di aver montato i Parte_1 nuovi infissi su controtelai preesistenti e risalenti nel tempo ha determinato, probabilmente, per fatto non imputabile alla società gli asseriti vizi lamentati;
asseriva, CP_1 CP_2 comunque che qualora fosse stata dimostrata la presenza degli asseriti e contestati vizi, non Co poteva comunque addebitare alla alcuna responsabilità, stante che alla stessa non CP_2 venivano commissionati i controtelai degli infissi (vd preventivo in atti) che rimanevano a carico della committente, al quale, si ribadisce non procedeva alla sostituzione.
Quindi concludeva così preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del 20/21 luglio 2024, nella parte in cui non riteneva sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU e chiede;
pertanto, che sia disposta l'integrale rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio con sostituzione del Consulente, con spese a carico della parte che oggi ne fa richiesta.
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La richiesta di rinnovazione della CTU scaturisce dal fatto che il perito, pur in presenza delle compiute e puntuali osservazioni formulate, che qui si devono ritenere ripetute e trascritte, acriticamente ha confermato il contenuto del proprio elaborato, riscontrando le osservazioni in modo superficiale.
Per ragioni di economia processuale ci si riporta a quanto dedotto nelle osservazioni alla C.T.U., trasmesse al perito e depositate al fascicolo il 21 giugno 2024 nonché nelle note di trattazione scritta da valere per l'udienza del 19 luglio 2024, con cui si insisteva nella chiesta rinnovazione di C.T.U., deduzioni che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte.
In subordine e nella remota e non temuta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la chiesta rinnovazione di C.T.U., si conclude come da comparsa di costituzione e risposta, successive memorie 183 co. 6 c.p.c. depositate, e nelle osservazioni alla C.T.U., trasmesse al perito e depositate al fascicolo il 21 giugno 2024 nonché nelle note di trattazione scritta da valere per l'udienza del 19 luglio 2024.
La fase istruttoria è stata caratterizzata dall'assunzioni di prove orali nonché interrogatorio formale del legale rappresentante delle rispettive società, nonché con consulenza tecnica disposta d'ufficio; all'udienza del 08.02.2025 veniva posta in decisione con termini.
Ed invero nel merito si osserva che la fattispecie rappresentata da parte dell'attore opponente, riguarda l'applicabilità della garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto. Lamenta l'attore, infatti, l'esistenza di vizi e/o difformità, o comunque la realizzazione delle opere appaltate non a regola d'arte, invocando pertanto la garanzia, che grava in capo all'appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente.
La citata garanzia ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi di quanto realizzato.
La normativa di riferimento per quanto concerne la garanzia per vizi e difformità dell'opera, è rappresentata dagli artt. 1667 e 1668 del c. c.
Gli articoli citati rappresentano, quindi, l'alveo nel quale la fattispecie rappresentata in giudizio deve essere ricondotta.
L'art.1667 c.c., si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre il successivo art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte correlate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.
Il committente, ex art.1668 c.c., ha la possibilità di scegliere tra due forme di tutela alternative: la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura ed a spese dell'appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo pattuito.
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Resta fermo ovviamente, il diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno, quando l'emersione dei difetti sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore, come prevede l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 1668 c.c..
La norma de qua prevede anche la possibilità della risoluzione giudiziale del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla "del tutto inadatta alla sua destinazione" (in base al contratto o alla sua intrinseca natura), con effetti retroattivi che, di conseguenza, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo.
L'art.1667 c.c. detta le regole volte a contemperare da un lato le garanzie riconosciute al committente, con quelle apprestate all'appaltatore.
La garanzia per i vizi e difetti a cui è tenuto l'appaltatore è regolata da precisi limiti temporali. La regola generale, dettata dall'art. 1667 c.c., individua due momenti.
Il primo, è quello della scoperta dei vizi e/o difetti;
il committente infatti, una volta scoperti, deve denunciare all'appaltatore le difformità entro sessanta giorni.
La conoscenza della causa dei vizi dell'opera, da parte del committente, vale solo ad individuare il dies a quo di decorrenza dei termini previsti dell'art. 1667 c.c.. La denuncia costituisce una mera comunicazione rivolta all'appaltatore, che ha l'effetto legale di impedire la decadenza e manifesta la volontà del committente di avvalersi dei rimedi contrattuali previsti dagli artt. 1665 e ss. c.c..
Si può parlare di scoperta, momento da cui decorrono i sessanta giorni, quando “il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cassazione civile sez. II,
31/05/2011, n. 12030).
La Cassazione ha tuttavia chiarito che “per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cassazione civile sez. II, 16/06/2022, n.
19343).
Il secondo limite temporale, si riferisce alla prescrizione del diritto del committente al risarcimento del danno;
esso, infatti, si prescrive entro due anni dalla data di denuncia dei lamentati vizi o difetti all'appaltatore.
La garanzia accordata dalla normativa citata prevede che il committente, una volta avuta la consapevolezza dei vizi e/o difformità dell'opera realizzata dall'appaltatore -dies a quo-, li denunzi entro sessanta giorni - a pena di decadenza – e agisca entro due anni dalla comunicazione, per il riconoscimento del risarcimento del danno. Giova precisare che al capoverso del terzo comma dell'art.1667 c.c. è previsto un limite della prescrizione biennale;
allorquando il committente è citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento
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del prezzo pattuito;
in quella sede, il committente può far valere la garanzia, purché abbia eseguito la denuncia delle difformità entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dei vizi.
Individuata così la normativa di riferimento, occorrerà verificare se, nel caso di specie, alla – committente – può essere riconosciuta la garanzia Parte_1 per i lavori appaltati alla ditta – appaltatore- ed eseguiti, a detta della CP_1 CP_2 committenza, non a regola d'arte o comunque viziati nel risultato.
Va tenuto presente che il presente giudizio trova la sua genesi dall'opposizione proposta dalla committenza avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'appaltatore.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed
a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris
Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ciò posto è indubbio che tra le odierne parti, è stato stipulato un contratto di appalto in forma orale, contratto con il quale il Bio. si impegnava a realizzare le opere di CP_2 sopra descritte su di un immobile di proprietà del e commissionate dalla Persona_1
Parte_1
Altri dati certi e non contestati dalle parti sono: l'inizio dei lavori oggetto del contratto, in quanto non risulta contestato e quindi pacifico tra le parti, avvenuto nel marzo
2022 e la loro conclusione, avvenuta nell'giugno del 2022; il pagamento di un acconto da parte della committenza di € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022; la denunzia all'appaltatore delle difformità lamentate con lettera racc. del 28 giugno 2022.
L'azione, infine, è stata esercitata nel biennio, tante che il giudizio pendeva già, al novembre del 2022.
Ciò posto risulta che l'azione esercitata dall'attore opponente è stata validamente esercitata andando immune dalla decadenza e prescrizione.
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Pertanto, occorre verificare se e in che misura, i lavori oggetto di appalto, sono stati realizzati in conformità alla regola d'arte, e se idonee alla propria destinazione.
Prima di esaminare le prove assunte nonché la perizia disposta d'ufficio, occorre necessariamente vagliare la richiesta di rinnovazione formulata dal creditore opposto sia in sede di deduzioni del 21.06.2024, rinnovate successivamente e reiterate in conclusionale. Co Nelle osservazioni alla consulenza inviata, il CTP della . arch. , CP_2 Per_2 formulava ventidue quesiti, ai quali l'Ing. ha, puntualmente ed in modo esaustivo, Per_3 risposto, fornendo i chiarimenti richiesti, confermando le conclusioni rese nell'elaborato peritale depositato.
Non ricorre nel caso di specie una ipotesi di nullità della consulenza depositata, o comunque una circostanza che possa giustificare la rinnovazione della CTU così come chiesta dalla parte convenuta.
Infatti, non risulta alcuna violazione dell'obbligo di comunicazione alle parti (v. Cass,
2 marzo 2004, n. 4271; conformi Cass, 7 febbraio 1996, n. 986; Cass., 25 maggio 1997, n. 4511;
Cass., 27 marzo 1998, n. 3274; 18 marzo 1999, n. 2511; Cass., 3 gennaio 2003, n. 15; Cass., 7 luglio 2008, n. 18598), ovvero una violazione dei limiti all'attività peritale svolta allorquando formuli valutazioni a contenuto giuridico (Cass., 13 ottobre 1972, n. 3044;
Cass., 04.02.1999 n. 996; conformi Cass., 06.03.1984, n. 1567; Cass., 16.12.1986, n. 7557; Cass.,
15.01.1997, n. 342); solo ricorrendo siffatte ipotesi è possibile giustificare una rinnovazione dell'attività di assistenza tecnica al giudice.
Il consulente d'ufficio, dopo una accurata ricognizione dei luoghi descritta nell'elaborato, ha individuato le difformità e vizi in quasi tutti i serramenti, alla luce della norma UNI 11673, norma di riferimento per la posa in opera (l'installazione) di serramenti e infissi, le cui prescrizione vengono analiticamente indicate in perizia (pag.9 della
Consulenza). In relazione alla vetrata esterna utilizzata dalla , il CTU acquisendo le CP_1CP_2 schede tecniche fornite dalla Bio. e dalla fattura dei vetri della ditta ASEC di Buscetta CP_2
Fedele e C. s.n.c., ha verificato l'assenza di specifiche tecniche, in quanto dalle certificazioni non si evincono le configurazioni dei vetri che risultano antieffrezione, mentre per le vetrate interne non risultano antinfortunistiche. Non è stata rispettata la relativa norma uni
7697/2015 che individua le specifiche per il vetro di sicurezza, per cui è qualificata come vetrata non sicura.
Ha inoltre accertato che la ferramenta di chiusura delle persiane e delle porte finestre, non garantiscono la resistenza agli atti di molesta intrusione, individuando le cause nella loro realizzazione;
mentre i danni alle soglie e agli intonaci sono stati arrecati al momento della i collocazione degli infissi.
Infine, ha quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti, ed ha concluso così:
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“Alla luce delle analisi svolte e della documentazione allegata, si rileva che i difetti riscontrati sono di natura sia estetica che funzionale e non possono essere risolti mediante interventi di sistemazione solo in sito. Si rende necessaria l'eliminazione dei difetti in falegnameria, in subordine si valuti anche la possibilità di sostituzione degli infissi con altri nuovi, con montaggio appropriato che tenga conto delle condizioni dei luoghi. Inoltre, la non conformità delle vetrate alla normativa vigente rappresenta una grave rischio per la sicurezza. In caso di riparazione o nuova fornitura e collocazione degli infissi si consiglia di redigere un capitolato dettagliato specificando le caratteristiche tecniche degli infissi e le modalità di posa in opera sottoscritto e confermato tra le parti”.
Le conclusioni sopra riportate sono fatte proprie dal Giudice, il quale non ritiene di discostarsi, poiché frutto di una puntuale analisi dei dati acquisiti dal consulente tecnico.
Le prove orali assunte non apportano nella ricostruzione dei fatti alcun elemento fattuale che possa giustificare una realizzazione delle opere appaltate difforme alla modalità riscontrata dal consulente tecnico.
Ciò posto occorre quindi scrutinare se l'opera così realizzata sia “del tutto inadatta alla sua destinazione” o meno.
Tale scrutinio implica quindi una valutazione della gravità; quindi, deve trattarsi di vizi o difformità che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi risultino comunque facilmente sicuramente eliminabili il committente può chiedere soltanto a sua scelta uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 salvo in ogni caso il risarcimento del danno (Cass. 5250/2004).
Devono essere utilizzati criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre hanno rilievo criteri soggettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un particolare rendimento siano dedotti in contratto. Pertanto, è stato ad esempio ritenuto che il profilo estetico dell'opera non abbia rilievo risolutivo, se non costituente un requisito dell'opera addotto in contratto
(Cass. 26965/2011).
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, incomberà al committente tale onere sulla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscono al committente di far valere il suo diritto.
Pertanto, per quanto lamentato dalla parte attrice opponente, si evidenziano i vizi riscontrati, come accertato nella consulenza al paragrafo 3.2, che, in questa sede per brevità si riportano i punti salienti:
“In generale, i serramenti esposti all'esterno, non protetti da solaio, presentano problemi di tenuta all'acqua, per mancanza di idonee guarnizioni di tenuta e di imperfezioni nel montaggio, per
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eccesivo spazio tra foro finestra e telaio, schiumato con isolante ma non ben sigillato, richiedendo la necessità di coprifilo per limitare le infiltrazioni ma al contempo gli stessi si sono deformati sotto
l'azione dell'acqua e delle variazioni termoigrometriche. La permeabilità dei giunti non è assicurata per errori di montaggio o svergolamento del legno massello per scarsa protezione superficiale della vernice e variazione d'umidità interna al legno, la mancanza totale o parziale delle guarnizioni di tenuta. In taluni casi i giunti laterali appaiono non sigillati e senza coprifilo. Lo spazio tra vetro e telaio, riscontrato in alcuni serramenti ad arco, permette all'acqua di ristagnare, potendo alla lunga generare muffe e rigonfiamenti del legno. Il comportamento igrometrico dei giunti in molti casi è insoddisfacente. La durabilità e manutenibilità non è assicurata a causa della insufficiente protezione data dalla vernice finale, in certi punti già esfoliata senza idonea laccatura, pregiudizievole per la durata dell'infisso e la necessità di ricorrente manutenzione”
Anche in relazione ai vetri istallati:
“I requisiti minimi previsti dalla normativa sopra citata previsti, nel caso in esame, almeno
l'impiego un vetro antinfortunistico del tipo 2B2 e 1C3, non sono stati rispettati per i vetri interni, ciò comporta la necessità di intervenire sull'intera vetrata, a camera chiusa, di fatto sostituendola integralmente. Il vetro interno degli infissi presenta una rottura del tipo A che non rispetta i criteri di sicurezza. La necessità di sostituzione delle vetrate mette in secondo piano il rispetto anche dei requisiti di bassa remissività e del tipo di gas utilizzato, considerato che le vetrate andranno tutte sostituite, con altre che rispettano la norma UNI 7697/2015”.
Infine, si devono registrare anche le difformità in relazione alla ferramenta di chiusura delle persiane nonché ai danni alle soglie e agli intonaci per i quali si richiama il citato paragrafo della CTU.
I difetti così riscontrati, sono valutati gravi e non emendabili facilmente se non, in relazione agli infissi, con la loro sostituzione;
per quanto attiene alle vetrate montate, stante la non conformità alla normativa vigente, rappresentano un grave rischio per la sicurezza.
Ciò posto, tali vizi e/o difformità dell'opera realizzata rendono la stessa “del tutto inadatta alla sua destinazione” con la conseguenza della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti.
La dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto sopra citato comporta il diritto della – committente – alla restituzione dell'acconto già Parte_1 versato pari a € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022; va anche accolta la domanda riconvenzionale spiegata nell'atto introduttivo, in relazione ai danni arrecati durante l'istallazione delle opere oggetto di appalto, opere realizzate non a regola d'arte, nella misura di €. 6.528,04 così come quantificate nella consulenza citata.
Conseguentemente va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di Trapani oggetto del presente giudizio.
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Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con il decreto del 17.07.2024 pari alla somma di euro 1.799,51 (già detratto l'acconto percepito) ed euro 152,32 per spese oltre oneri di legge.
Anche le spese di lite seguono la soccombenza a vengono liquidate a favore della parte ex D.M. n.147 del 13.08.22 pubblicato sulla G.U. Parte_1
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando i minimi tabellari si liquidano la somma di €.2.540,00 oltre il 15% per rimborso forfettario e oneri di legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
-in accoglimento della domanda proposta dalla parte opponente Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra l'opponente e
[...] la in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 CP_2
- conseguentemente condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 pro tempore alla restituzione della somma di €.16.000,00 relativa alla fattura n. 25 dell'8
Aprile 2022 a favore di parte attrice;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 CP_2 pagamento della somma di €. 6.528,04 a favore della a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patito;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di
Trapani, oggetto di giudizio;
Co
- Pone definitivamente a carico della . in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore le spese di consulenza tecnica di ufficio pari alla somma di euro 1.799,51 (già detratto l'acconto percepito) ed euro 152,32 per spese oltre oneri di legge. condanna la Bio. in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_2 rifondere nei confronti della le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 03/06/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Demo del Foro di
Torino e dall'avv. Francesca Gianno del Foro di Trapani
Attore opponente
Contro
. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Cosentino del Foro di Termini Imerese
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
La società attrice proponeva opposizione avverso il decreto n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di Trapani, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma in linea capitale di €.27.920,00, oltre interessi moratori e spese legali della fase monitoria, notificato in data 21.9.2022, a mezzo del quale la assumeva di essere CP_1 CP_2 creditrice dell'importo sopra indicato, portato dalle fatture allegate a corredo del ricorso monitorio ed emesse a saldo dei lavori di realizzazione, fornitura e posa dei serramenti ed infissi di cui al preventivo prodotto dalla società ricorrente. Co Deduceva che nel mese di marzo 2022, l'attrice si rivolgeva alla . per CP_2 commissionarle la fabbricazione e la posa di nuovi infissi e serramenti da installarsi presso la villa, sita in Favignana rappresentando le specifiche esigenze e finalità, anche tecniche, di cui necessitava e che avrebbero dovuto avere, richiedendo, una prima e provvisoria
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quotazione dei relativi costi da sostenere (v.di produzione doc.01); nella specie, trattandosi di una villa e stante la sua ubicazione, gli infissi e i serramenti, oltre che a norma e dotati delle relative certificazioni, dovevano essere particolarmente robusti, laccati e perfettamente realizzati vista l'esposizione a piogge, vento, salsedine e sbalzi termici.
In data 5.4.2022, si teneva apposito sopralluogo, in occasione del quale la società convenuta ebbe modo di visionare accuratamente la citata unità immobiliare, all'esito del detto sopralluogo, la approntava il definitivo preventivo di spesa poi CP_1 CP_2 accettato dalla società attrice che, per errore, riporta medesima data del primo, confezionato nel precedente sopralluogo.
In data 15.6.2022 la società convenuta, terminata la fase di fabbricazione, dava inizio alle operazioni di posa degli infissi e serramenti ad essa commissionatile, che si protraevano anche nelle giornate successive del 16 e del 17.6.2022; in data 20.6.2022, la recatasi presso la villa, riscontrava - anche rispetto al citato preventivo (v.di Parte_1 produzione doc. 02) - la difformità dei nuovi infissi e contestava i vizi alla ero. CP_1
Veniva eseguito, in data 22.6.2022, un ulteriore sopralluogo, in occasione del quale, la società convenuta riconosceva le contestazioni che precedono e ribaditele in detta sede, impegnandosi altresì all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati anche in relazione ai lavori di posa eseguiti. I difetti riscontrati venivano contestati anche con lettera raccomandata del 28.6.2022 ed a seguito di questa, la manifestava la disponibilità CP_1CP_2 per gli interventi necessari ma chiedeva il pagamento di alcune fatture.
La richiedeva alla società convenuta un intervento risolutivo - anche Parte_1 mediante sostituzione degli infissi e serramenti forniti - e respingendo, ex art. 1460 cod. civ., la pretesa di pagamento delle anzidette fatture, (v.di produzione doc. 05); comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso con la Parte_1 società convenuta per grave inadempimento richiedendo il rimborso dell'acconto versato pari a €16.000,00 nonché in via riconvenzionale il risarcimento dei danni quantificati per
€9.600 oltre IVA, relativi al danneggiamento dell'immobile.
Concludeva così: In via istruttoria
Ammettere tutti i capitoli di prova dedotti dalla con la Parte_1 propria memoria, ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., 21.6.2023, qui da intendersi integralmente richiamati
e trascritti con i testi ivi indicati, sui cui la medesima insiste;
ammettere altresì la
[...] alla prova contraria dedotta nella propria memoria, ex art. 183 sesto Parte_1 comma n. 3 c.p.c., 11.7.2023, con i testi ivi indicati, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Nel merito in via principale e in ogni caso:
Revocare, o comunque dichiararsi nullo, inefficace o annullare, per tutte le causali di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 556/2022 di codesto Ill.mo Tribunale, mandando assolta la Pt_1
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da qualsivoglia avversaria pretesa e dichiarando che nulla è dovuto alla Parte_1
CP_3 CP_2
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la risoluzione del contratto intercorso tra le parti oggi in causa per grave inadempimento della e per l'effetto dichiarare tenuta e Controparte_4 condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 rimborso in favore della dell'acconto versato pari alla somma Parte_1 di € 16.000,00, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento danni, per le causali di cui in atti, della somma di € 19.328,04, oltre I.V.A. nella misura di legge o a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ. e rivalutazione monetaria, mandando in ogni caso assolta la da qualsivoglia ulteriore Parte_1 avversaria pretesa.
In via riconvenzionale subordinata:
Ridurre, per le causali di cui in atti, il prezzo della fornitura oggetto di causa della somma di €
26.186,29, come quantificata all'esito della C.T.U., o alternativamente dichiarare tenuta e Co condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore della a titolo di risarcimento danni, della somma che Parte_1 precede, nonché e in ogni caso al pagamento sempre in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento danni arrecati in fase di posa, della somma di € 7.180,84, come
[...] quantificata all'esito della C.T.U., oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ.e rivalutazione monetaria, compensando parzialmente detta somma con quanto risulterà eventualmente dovuto alla società convenuta in forza dell'emananda sentenza e condannando essa società convenuta al pagamento della differenza, mandando in ogni caso assolta la
[...] da qualsivoglia ulteriore avversaria pretesa. Parte_1
In via di ulteriore subordine e in ogni caso:
Dichiarare tenuta e condannare la Bio. in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento in favore della a titolo di risarcimento Parte_1 danni arrecati in fase di posa, della somma di € 7.180,84, come quantificata all'esito della C.T.U., oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 iv co. cod. civ. e rivalutazione monetaria, compensando parzialmente detta somma con quanto risulterà eventualmente dovuto alla società convenuta in forza dell'emananda sentenza.
Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre 15% di rimborso forfettario ex D.M. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P., come da documentazione che qui si allega.
Si costituiva il creditore opposto, contestando quanto lamentato dal CP_1 CP_2 proprio debitore premetteva che la aveva Parte_1 commissionato alla gli infissi ad arco tutto sesto, meglio descritti nel Controparte_4
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preventivo allegato e precisamente: n. 1 porta finestra a due ante con persiana ad arco cm
120 L x 220 cm H x 5,7; n. 4 porta finestra a due ante con persiana ad arco cm 131 L x 231 cm
H x 5,7; n. 2 finestre a due ante con persiana ad arco cm 120 L x 136 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana ad arco cm 120 L x 136 cm H x 5,7; n. 2 finestre a due ante con persiana ad arco cm 111 L x 131 cm H x 4,9; n. 2 finestre a un'anta con persiana a due ante ad arco (Bagno) cm 111 L x 131 cm H x 5,7; n. 1 finestra a un'anta con persiana ad arco cm
88 L x 136 cm H x 5,7; n. 2 porta finestra a un'anta retto alzante scorrevole maniglione interno cm 195 L x 240 cm H x 8. Ed ancora, Infissi retti dependance n. 1 porta finestra a due ante con persiana cm 135 L x 240 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana cm
125 L x 140 cm H x 5,7; n. 1 finestra a due ante con persiana cm 80 L x 140 cm H x 5,7; n. 1 porta magazzino 4 ante a persiane fisse con 300L x cm 164H. Precisava che, per la fornitura e la posa in opera delle persiane, veniva convenuto il prezzo di €36.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 43.920,00; che parte debitrice aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico dell'importo di € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022 nel mese di giugno 2022.
Tutti gli infissi di cui al preventivo, venivano regolarmente forniti e montati nella villa di C.da a Favignana;
che, dopo la fornitura, venivano emesse le fatture Parte_2 elettroniche n. 49 del 14 Giugno 2022 per € 12.200,00 e la fattura n. 50 del 20 Giugno 2022, emessa a saldo della fornitura per € 15.720,00 (doc. 03 e 04), per il complessivo importo di €
27.920,00, comprensivo di iva;
che le fatture n. 49 e 50, per complessive € 27.920,00, benché emesse ed accettate, non venivano saldate dalla Parte_1
Richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto parte attrice non contestava la fornitura degli infissi nonché il prezzo concordato ma lamentava solo vizi e difformità, che in realtà non e trovavano riscontro.
Precisava infatti che i primi del mese di Aprile 2022, si teneva un sopralluogo presso l'immobile di Favignana, durante il quale parte convenuta prendeva contezza dei luoghi e dei lavori da effettuare e conseguentemente approntava il definitivo preventivo di spesa che allegava e dal quale si poteva evincere che non veniva posto a carico della società CP_4
alcun onere per lo smontaggio degli infissi esistenti, né per il conseguente
[...] smaltimento, nemmeno per la realizzazione dei nuovi controtelai per i quali doveva provvedere la Parte_1
La Bio. comunque procedeva allo smontaggio e conseguente smaltimento di CP_2 quelli vecchi e alla collocazione dei nuovi infissi sui controtelai preesistenti, espressamente autorizzato dal responsabile della presente sui luoghi. In tale Parte_1 occasione, venivano consegnate le relative certificazioni, che si allegano alla presente e di cui, solo in occasione del giudizio veniva a conoscenza che la ne Parte_1 lamentava la mancata consegna.
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Parte convenuta evidenziava, altresì che con lettera racc. del 28 giugno 2022, la l. contestava i vizi e i difetti degli infissi e segnatamente contestava Parte_3 che il prodotto fornito risultasse “inadeguato agli standard di accettabilità” e invitava la società odierna comparente a “intraprendere, entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della presente, considerato che l'unità immobiliare è attualmente abitata, ogni azione che riterrete opportuna per garantire il decoro estetico, la fruibilità del prodotto, la sua durabilità nel tempo”.
Ciò evidenza l'infondatezza della domanda spiegata in atto di opposizione relativa alla risoluzione del contratto stipulato tra le odierne parti, in quanto a mente del secondo comma dell'articolo 1668 c.c “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Parte opponente sollevava “l'assoluta inidoneità” delle opere eseguite.
Tuttavia, evidenziava come, con la nota del 28 giugno 2022, la Parte_1 dava atto che “l'unità immobiliare è attualmente abitata”. Pertanto, le opere erano “adatte“ alla destinazione;
insomma non ricorre l'ipotesi di risoluzione del contratto d'appalto atteso che l'opera commissionata è assolutamente adatta allo scopo per la quale è stata realizzata in quanto l'immobile già risultava abitato.
Precisava, infine, che parte attrice era l'impresa edile che era stata incaricata dal sig.
proprietario dell'immobile di Favignana c.da di ristrutturare Persona_1 Parte_2
l'immobile. Nell'esecuzione dell'opera, la quindi, commissionava alla la Pt_1 CP_1CP_2 realizzazione degli infissi sopra specificati, nonché il trasporto in quel di Favignana e il montaggio. Nel preventivo non veniva concordato lo smontaggio degli infissi preesistenti, né lo smaltimento di essi, che rimaneva a carico della società che Parte_1 procedeva allo smontaggio, al conseguente smaltimento di quelli vecchi e alla collocazione dei nuovi infissi sui controtelai preesistenti, all'uopo espressamente autorizzato dal responsabile della presente sui luoghi. Il fatto di aver montato i Parte_1 nuovi infissi su controtelai preesistenti e risalenti nel tempo ha determinato, probabilmente, per fatto non imputabile alla società gli asseriti vizi lamentati;
asseriva, CP_1 CP_2 comunque che qualora fosse stata dimostrata la presenza degli asseriti e contestati vizi, non Co poteva comunque addebitare alla alcuna responsabilità, stante che alla stessa non CP_2 venivano commissionati i controtelai degli infissi (vd preventivo in atti) che rimanevano a carico della committente, al quale, si ribadisce non procedeva alla sostituzione.
Quindi concludeva così preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del 20/21 luglio 2024, nella parte in cui non riteneva sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU e chiede;
pertanto, che sia disposta l'integrale rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio con sostituzione del Consulente, con spese a carico della parte che oggi ne fa richiesta.
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La richiesta di rinnovazione della CTU scaturisce dal fatto che il perito, pur in presenza delle compiute e puntuali osservazioni formulate, che qui si devono ritenere ripetute e trascritte, acriticamente ha confermato il contenuto del proprio elaborato, riscontrando le osservazioni in modo superficiale.
Per ragioni di economia processuale ci si riporta a quanto dedotto nelle osservazioni alla C.T.U., trasmesse al perito e depositate al fascicolo il 21 giugno 2024 nonché nelle note di trattazione scritta da valere per l'udienza del 19 luglio 2024, con cui si insisteva nella chiesta rinnovazione di C.T.U., deduzioni che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte.
In subordine e nella remota e non temuta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la chiesta rinnovazione di C.T.U., si conclude come da comparsa di costituzione e risposta, successive memorie 183 co. 6 c.p.c. depositate, e nelle osservazioni alla C.T.U., trasmesse al perito e depositate al fascicolo il 21 giugno 2024 nonché nelle note di trattazione scritta da valere per l'udienza del 19 luglio 2024.
La fase istruttoria è stata caratterizzata dall'assunzioni di prove orali nonché interrogatorio formale del legale rappresentante delle rispettive società, nonché con consulenza tecnica disposta d'ufficio; all'udienza del 08.02.2025 veniva posta in decisione con termini.
Ed invero nel merito si osserva che la fattispecie rappresentata da parte dell'attore opponente, riguarda l'applicabilità della garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto. Lamenta l'attore, infatti, l'esistenza di vizi e/o difformità, o comunque la realizzazione delle opere appaltate non a regola d'arte, invocando pertanto la garanzia, che grava in capo all'appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente.
La citata garanzia ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi di quanto realizzato.
La normativa di riferimento per quanto concerne la garanzia per vizi e difformità dell'opera, è rappresentata dagli artt. 1667 e 1668 del c. c.
Gli articoli citati rappresentano, quindi, l'alveo nel quale la fattispecie rappresentata in giudizio deve essere ricondotta.
L'art.1667 c.c., si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre il successivo art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte correlate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.
Il committente, ex art.1668 c.c., ha la possibilità di scegliere tra due forme di tutela alternative: la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura ed a spese dell'appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo pattuito.
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Resta fermo ovviamente, il diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno, quando l'emersione dei difetti sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore, come prevede l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 1668 c.c..
La norma de qua prevede anche la possibilità della risoluzione giudiziale del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla "del tutto inadatta alla sua destinazione" (in base al contratto o alla sua intrinseca natura), con effetti retroattivi che, di conseguenza, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo.
L'art.1667 c.c. detta le regole volte a contemperare da un lato le garanzie riconosciute al committente, con quelle apprestate all'appaltatore.
La garanzia per i vizi e difetti a cui è tenuto l'appaltatore è regolata da precisi limiti temporali. La regola generale, dettata dall'art. 1667 c.c., individua due momenti.
Il primo, è quello della scoperta dei vizi e/o difetti;
il committente infatti, una volta scoperti, deve denunciare all'appaltatore le difformità entro sessanta giorni.
La conoscenza della causa dei vizi dell'opera, da parte del committente, vale solo ad individuare il dies a quo di decorrenza dei termini previsti dell'art. 1667 c.c.. La denuncia costituisce una mera comunicazione rivolta all'appaltatore, che ha l'effetto legale di impedire la decadenza e manifesta la volontà del committente di avvalersi dei rimedi contrattuali previsti dagli artt. 1665 e ss. c.c..
Si può parlare di scoperta, momento da cui decorrono i sessanta giorni, quando “il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cassazione civile sez. II,
31/05/2011, n. 12030).
La Cassazione ha tuttavia chiarito che “per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cassazione civile sez. II, 16/06/2022, n.
19343).
Il secondo limite temporale, si riferisce alla prescrizione del diritto del committente al risarcimento del danno;
esso, infatti, si prescrive entro due anni dalla data di denuncia dei lamentati vizi o difetti all'appaltatore.
La garanzia accordata dalla normativa citata prevede che il committente, una volta avuta la consapevolezza dei vizi e/o difformità dell'opera realizzata dall'appaltatore -dies a quo-, li denunzi entro sessanta giorni - a pena di decadenza – e agisca entro due anni dalla comunicazione, per il riconoscimento del risarcimento del danno. Giova precisare che al capoverso del terzo comma dell'art.1667 c.c. è previsto un limite della prescrizione biennale;
allorquando il committente è citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento
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del prezzo pattuito;
in quella sede, il committente può far valere la garanzia, purché abbia eseguito la denuncia delle difformità entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dei vizi.
Individuata così la normativa di riferimento, occorrerà verificare se, nel caso di specie, alla – committente – può essere riconosciuta la garanzia Parte_1 per i lavori appaltati alla ditta – appaltatore- ed eseguiti, a detta della CP_1 CP_2 committenza, non a regola d'arte o comunque viziati nel risultato.
Va tenuto presente che il presente giudizio trova la sua genesi dall'opposizione proposta dalla committenza avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'appaltatore.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed
a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris
Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ciò posto è indubbio che tra le odierne parti, è stato stipulato un contratto di appalto in forma orale, contratto con il quale il Bio. si impegnava a realizzare le opere di CP_2 sopra descritte su di un immobile di proprietà del e commissionate dalla Persona_1
Parte_1
Altri dati certi e non contestati dalle parti sono: l'inizio dei lavori oggetto del contratto, in quanto non risulta contestato e quindi pacifico tra le parti, avvenuto nel marzo
2022 e la loro conclusione, avvenuta nell'giugno del 2022; il pagamento di un acconto da parte della committenza di € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022; la denunzia all'appaltatore delle difformità lamentate con lettera racc. del 28 giugno 2022.
L'azione, infine, è stata esercitata nel biennio, tante che il giudizio pendeva già, al novembre del 2022.
Ciò posto risulta che l'azione esercitata dall'attore opponente è stata validamente esercitata andando immune dalla decadenza e prescrizione.
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Pertanto, occorre verificare se e in che misura, i lavori oggetto di appalto, sono stati realizzati in conformità alla regola d'arte, e se idonee alla propria destinazione.
Prima di esaminare le prove assunte nonché la perizia disposta d'ufficio, occorre necessariamente vagliare la richiesta di rinnovazione formulata dal creditore opposto sia in sede di deduzioni del 21.06.2024, rinnovate successivamente e reiterate in conclusionale. Co Nelle osservazioni alla consulenza inviata, il CTP della . arch. , CP_2 Per_2 formulava ventidue quesiti, ai quali l'Ing. ha, puntualmente ed in modo esaustivo, Per_3 risposto, fornendo i chiarimenti richiesti, confermando le conclusioni rese nell'elaborato peritale depositato.
Non ricorre nel caso di specie una ipotesi di nullità della consulenza depositata, o comunque una circostanza che possa giustificare la rinnovazione della CTU così come chiesta dalla parte convenuta.
Infatti, non risulta alcuna violazione dell'obbligo di comunicazione alle parti (v. Cass,
2 marzo 2004, n. 4271; conformi Cass, 7 febbraio 1996, n. 986; Cass., 25 maggio 1997, n. 4511;
Cass., 27 marzo 1998, n. 3274; 18 marzo 1999, n. 2511; Cass., 3 gennaio 2003, n. 15; Cass., 7 luglio 2008, n. 18598), ovvero una violazione dei limiti all'attività peritale svolta allorquando formuli valutazioni a contenuto giuridico (Cass., 13 ottobre 1972, n. 3044;
Cass., 04.02.1999 n. 996; conformi Cass., 06.03.1984, n. 1567; Cass., 16.12.1986, n. 7557; Cass.,
15.01.1997, n. 342); solo ricorrendo siffatte ipotesi è possibile giustificare una rinnovazione dell'attività di assistenza tecnica al giudice.
Il consulente d'ufficio, dopo una accurata ricognizione dei luoghi descritta nell'elaborato, ha individuato le difformità e vizi in quasi tutti i serramenti, alla luce della norma UNI 11673, norma di riferimento per la posa in opera (l'installazione) di serramenti e infissi, le cui prescrizione vengono analiticamente indicate in perizia (pag.9 della
Consulenza). In relazione alla vetrata esterna utilizzata dalla , il CTU acquisendo le CP_1CP_2 schede tecniche fornite dalla Bio. e dalla fattura dei vetri della ditta ASEC di Buscetta CP_2
Fedele e C. s.n.c., ha verificato l'assenza di specifiche tecniche, in quanto dalle certificazioni non si evincono le configurazioni dei vetri che risultano antieffrezione, mentre per le vetrate interne non risultano antinfortunistiche. Non è stata rispettata la relativa norma uni
7697/2015 che individua le specifiche per il vetro di sicurezza, per cui è qualificata come vetrata non sicura.
Ha inoltre accertato che la ferramenta di chiusura delle persiane e delle porte finestre, non garantiscono la resistenza agli atti di molesta intrusione, individuando le cause nella loro realizzazione;
mentre i danni alle soglie e agli intonaci sono stati arrecati al momento della i collocazione degli infissi.
Infine, ha quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti, ed ha concluso così:
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“Alla luce delle analisi svolte e della documentazione allegata, si rileva che i difetti riscontrati sono di natura sia estetica che funzionale e non possono essere risolti mediante interventi di sistemazione solo in sito. Si rende necessaria l'eliminazione dei difetti in falegnameria, in subordine si valuti anche la possibilità di sostituzione degli infissi con altri nuovi, con montaggio appropriato che tenga conto delle condizioni dei luoghi. Inoltre, la non conformità delle vetrate alla normativa vigente rappresenta una grave rischio per la sicurezza. In caso di riparazione o nuova fornitura e collocazione degli infissi si consiglia di redigere un capitolato dettagliato specificando le caratteristiche tecniche degli infissi e le modalità di posa in opera sottoscritto e confermato tra le parti”.
Le conclusioni sopra riportate sono fatte proprie dal Giudice, il quale non ritiene di discostarsi, poiché frutto di una puntuale analisi dei dati acquisiti dal consulente tecnico.
Le prove orali assunte non apportano nella ricostruzione dei fatti alcun elemento fattuale che possa giustificare una realizzazione delle opere appaltate difforme alla modalità riscontrata dal consulente tecnico.
Ciò posto occorre quindi scrutinare se l'opera così realizzata sia “del tutto inadatta alla sua destinazione” o meno.
Tale scrutinio implica quindi una valutazione della gravità; quindi, deve trattarsi di vizi o difformità che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi risultino comunque facilmente sicuramente eliminabili il committente può chiedere soltanto a sua scelta uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 salvo in ogni caso il risarcimento del danno (Cass. 5250/2004).
Devono essere utilizzati criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre hanno rilievo criteri soggettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un particolare rendimento siano dedotti in contratto. Pertanto, è stato ad esempio ritenuto che il profilo estetico dell'opera non abbia rilievo risolutivo, se non costituente un requisito dell'opera addotto in contratto
(Cass. 26965/2011).
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, incomberà al committente tale onere sulla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscono al committente di far valere il suo diritto.
Pertanto, per quanto lamentato dalla parte attrice opponente, si evidenziano i vizi riscontrati, come accertato nella consulenza al paragrafo 3.2, che, in questa sede per brevità si riportano i punti salienti:
“In generale, i serramenti esposti all'esterno, non protetti da solaio, presentano problemi di tenuta all'acqua, per mancanza di idonee guarnizioni di tenuta e di imperfezioni nel montaggio, per
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eccesivo spazio tra foro finestra e telaio, schiumato con isolante ma non ben sigillato, richiedendo la necessità di coprifilo per limitare le infiltrazioni ma al contempo gli stessi si sono deformati sotto
l'azione dell'acqua e delle variazioni termoigrometriche. La permeabilità dei giunti non è assicurata per errori di montaggio o svergolamento del legno massello per scarsa protezione superficiale della vernice e variazione d'umidità interna al legno, la mancanza totale o parziale delle guarnizioni di tenuta. In taluni casi i giunti laterali appaiono non sigillati e senza coprifilo. Lo spazio tra vetro e telaio, riscontrato in alcuni serramenti ad arco, permette all'acqua di ristagnare, potendo alla lunga generare muffe e rigonfiamenti del legno. Il comportamento igrometrico dei giunti in molti casi è insoddisfacente. La durabilità e manutenibilità non è assicurata a causa della insufficiente protezione data dalla vernice finale, in certi punti già esfoliata senza idonea laccatura, pregiudizievole per la durata dell'infisso e la necessità di ricorrente manutenzione”
Anche in relazione ai vetri istallati:
“I requisiti minimi previsti dalla normativa sopra citata previsti, nel caso in esame, almeno
l'impiego un vetro antinfortunistico del tipo 2B2 e 1C3, non sono stati rispettati per i vetri interni, ciò comporta la necessità di intervenire sull'intera vetrata, a camera chiusa, di fatto sostituendola integralmente. Il vetro interno degli infissi presenta una rottura del tipo A che non rispetta i criteri di sicurezza. La necessità di sostituzione delle vetrate mette in secondo piano il rispetto anche dei requisiti di bassa remissività e del tipo di gas utilizzato, considerato che le vetrate andranno tutte sostituite, con altre che rispettano la norma UNI 7697/2015”.
Infine, si devono registrare anche le difformità in relazione alla ferramenta di chiusura delle persiane nonché ai danni alle soglie e agli intonaci per i quali si richiama il citato paragrafo della CTU.
I difetti così riscontrati, sono valutati gravi e non emendabili facilmente se non, in relazione agli infissi, con la loro sostituzione;
per quanto attiene alle vetrate montate, stante la non conformità alla normativa vigente, rappresentano un grave rischio per la sicurezza.
Ciò posto, tali vizi e/o difformità dell'opera realizzata rendono la stessa “del tutto inadatta alla sua destinazione” con la conseguenza della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti.
La dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto sopra citato comporta il diritto della – committente – alla restituzione dell'acconto già Parte_1 versato pari a € 16.000,00, somma di cui alla fattura n. 25 dell'8 Aprile 2022; va anche accolta la domanda riconvenzionale spiegata nell'atto introduttivo, in relazione ai danni arrecati durante l'istallazione delle opere oggetto di appalto, opere realizzate non a regola d'arte, nella misura di €. 6.528,04 così come quantificate nella consulenza citata.
Conseguentemente va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di Trapani oggetto del presente giudizio.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con il decreto del 17.07.2024 pari alla somma di euro 1.799,51 (già detratto l'acconto percepito) ed euro 152,32 per spese oltre oneri di legge.
Anche le spese di lite seguono la soccombenza a vengono liquidate a favore della parte ex D.M. n.147 del 13.08.22 pubblicato sulla G.U. Parte_1
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando i minimi tabellari si liquidano la somma di €.2.540,00 oltre il 15% per rimborso forfettario e oneri di legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
-in accoglimento della domanda proposta dalla parte opponente Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra l'opponente e
[...] la in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 CP_2
- conseguentemente condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 pro tempore alla restituzione della somma di €.16.000,00 relativa alla fattura n. 25 dell'8
Aprile 2022 a favore di parte attrice;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 CP_2 pagamento della somma di €. 6.528,04 a favore della a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patito;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2022, emesso in pari data dal Tribunale di
Trapani, oggetto di giudizio;
Co
- Pone definitivamente a carico della . in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore le spese di consulenza tecnica di ufficio pari alla somma di euro 1.799,51 (già detratto l'acconto percepito) ed euro 152,32 per spese oltre oneri di legge. condanna la Bio. in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_2 rifondere nei confronti della le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 03/06/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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