Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10615/2024 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10615 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Marra e Antimo
Valle presso i quali elettivamente domicilia in Casagiove alla Via Lazio, n. 17
RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro De Luca presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Solfatara, n. 46
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda alle condizioni concordate tra le parti INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, , premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio a Napoli il 30.10.2008 con il sig. , e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio (nato a [...] il [...]), Per_1 riferiva che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
2610/2013 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 26/02/2013; che in data
15.05.2021 la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli per l'autorizzazione al trasferimento del minore in provincia di Venezia;
che il Persona_2
Tribunale di Napoli con provvedimento n. 5877/2021 del 12/07/2021, RG
4781/2021, sezione civile XIII, disponeva l'affidamento condiviso ai genitori del minore , con collocazione dello stesso presso la madre in provincia di Per_1
Venezia; pertanto, concludeva chiedendo: “dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data tra e la Sig.ra Parte_2 confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale con le sole modifiche di seguito riportate
Determinare: nella somma COMPLESSIVA di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio che verserà alla signora Persona_2 [...]
mensilmente, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Parte_1 straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
2. Di disporre che il figlio venga messo fiscalmente a carico della ricorrente al 100%
e le relative detrazioni fiscali IN QUANTO COLLOCATARIO PRESSO LA MADRE, con assegno familiare da percepire direttamente da parte della madre;
3. Di disporre l'accredito delle somme pregresse di adeguamento indice ISTAT somme, mai versate;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.
2 D.M. 55/14), c.p.a 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
All' udienza di prima comparizione del 07.10.2024, il Giudice delegato dava atto della regolarità della notifica a parte resistente e ne dichiarava la contumacia, 2 attesa la sua mancata costituzione;
rilevava, inoltre, il mancato deposito della documentazione necessaria e pertanto rinviava all'udienza del 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 veniva sentita la ricorrente, sig.ra Parte_1
, la quale dichiarava: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento, sono
[...] tornata a vivere a Napoli da 2 anni, prima ho vissuto a Venezia per due anni, ora vivo alla via Fossa del Lupo in Secondigliano e lavoro come tecnico di laboratorio biomedico presso il Pascale, guadagno corca 1.700/1.800 euro mensili. Mio figlio ha
15 e frequenta il secondo anno di liceo scientifico alla scuola Vincenzo Cuoco. Il padre abita a Casoria e vede nostro figlio regolarmente con ampia e massima disponibilità ed è stesso ad organizzarsi in autonomia con lui, soprattutto durante la Per_1 settimana mentre i weekend restano alternati fine. I rapporti col mio ex marito sono civili e non abbiamo alcuna difficoltà a condividere le decisioni che riguardano nostro figlio. Percepisco l' nella misura del 50%. Rinuncio alla richiesta di percepire il CP_2
100% dell'AAUU, non avendo intenzione di chiedere la modifica dell'affido di
. Per_1
Il Giudice relatore, rilevato che dalla relata di notifica depositata telematicamente non si evinceva la correttezza della stessa, invitava la difesa di parte ricorrente al deposito degli atti nella loro interezza nei successivi 5 giorni, riservandosi all'esito ogni provvedimento;
inoltre, rilevato che non vi erano richieste istruttorie da parte ricorrente e ritenuto comunque necessario disporre un accertamento d'ufficio, onerava i SS competenti in relazione alla residenza del minore , Persona_3 alla redazione di una relazione socio ambientale sul minore, nonché i SS di Casoria alla redazione di relazione socio ambientale sul Sig. , con Controparte_1 particolare riguardo ai rapporti tra il medesimo ed il figlio minore;
rinviava quindi per la verifica della integrazione documentale richiesta e per l'esame delle relazioni dei SS all'udienza del 04.02.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma impugnava e contestava tutto quanto richiesto da parte ricorrente. Preliminarmente, parte resistente precisava che il decreto di fissazione udienza per il 7.10.2024 con pedissequo ricorso non era stato mai ricevuto dal resistente;
che l'indirizzo indicato nella prima notifica era errato nel numero civico e nella seconda notifica fatta non vi era prova della compiuta
3 giacenza né il sig. aveva mai ricevuto nessun avviso;
che egli aveva saputo Per_3 del presente ricorso solo dagli assistenti sociali che lo avevano convocato per un incontro;
inoltre, esponeva che dopo la separazione aveva avuto un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche;
che egli aveva avuto una figlia, aveva dovuto fittare una casa dove viveva con il nuovo nucleo familiare e per la quale pagava la somma di €. 400,00; che la propria compagna, madre della bimba, convivente con il resistente, non lavorava;
che egli si opponeva alla richiesta di parte ricorrente di porre a carico della sig. il figlio , sia Pt_1 Per_1 fiscalmente al 100%, sia le relative detrazioni fiscali che l'assegno familiare;
che il figlio viveva costantemente in casa con il padre, dove aveva la sua Per_1 stanza con le sue cose, essendo ormai libero di decidere giorni ed orari, trascorreva almeno 3 giorni a settimana dal padre oltre ai fine settimana alterni e dormiva dal padre quando voleva;
pertanto, concludeva chiedendo: “dichiarare: 1) ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.10.2008 tra e la Sig.ra e il Parte_1 sig. ; Controparte_1
2) Determinare, alla luce delle peggiorate condizioni economiche del sig. , e delle Per_3 notevolmente migliorate condizioni economiche della sig. , nulla Parte_1 dovuto alla sig. a titolo di mantenimento, e la somma complessiva di €. Pt_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio che il sig. Per_1 Per_3 verserà alla signora mensilmente, oltre al rimborso per la Parte_1 quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
2) disporre che le detrazioni per il figlio siano al 50% per ciascun coniuge così come le relative detrazioni fiscali con assegno unico da dividere al 50% come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021;
3) rigettare la richiesta di accredito delle somme pregresse di adeguamento indice
Istat mai richieste e quindi prescritte.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
All'udienza del 04.02.2025, veniva sentito il resistente, , il quale Controparte_1 dichiarava: “Io abito a Casavatore in una casa in affitto, per la quale verso un canone mensile di € 400,00; sono un operaio e lavoro come frigorista manutentore in un'azienda che ha le commesse dall'Asl di Caserta;
percepisco circa € 1.600 al mese
4 quale retribuzione;
ho un nuovo nucleo familiare e una bambina di 7 anni;
la mia compagna non lavora”. All'esito, il Giudice relatore, vista la relazione depositata dai
Servizi Sociali – 7 Municipalità, in data 29.1.2025, da cui si evinceva un sereno esercizio della responsabilità genitoriale ad opera delle parti, considerato che le posizioni delle parti divergevano esclusivamente sul piano patrimoniale, ritenutane l'opportunità, con l'accordo delle difese delle parti, rinviava nello stato, al fine di tentare la conciliazione e, comunque, di formulare una proposta transattiva, all'udienza del 10.03.2025.
All'udienza del 10.03.2025, le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, a seguito di discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. affido condiviso del minore di anni 16, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, come già indicato nella separazione;
2. il padre terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, martedì e Per_1 giovedì, orientativamente dalla fine degli impegni scolastici fino alle ore 21.30, con possibilità, a scelta del minore in considerazione della sua età, di ampliare tale tempistica;
a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica;
festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore;
vacanze estive, almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da determinarsi in accordo entro il 31 maggio dell'anno in corso;
compleanno del padre, onomastico e festa del papà insieme al padre;
compleanno ed onomastico del minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
3. le parti concordano che il sig. contribuirà al mantenimento del minore CP_1 nell'importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, che saranno versati alla madre collocataria, entro il 15 di ciascun mese;
le spese straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 7.3.2018 e con le modalità ivi indicate, saranno condivise tra le parti nella misura del 50%;
4. spese di giudizio compensate”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, letto l'art. 473 bis 22 cpc, ritenuta non necessaria l'istruttoria, invitava le difese delle parti a concludere oralmente. Le difese delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto in udienza.
5 Il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Il PM, in data 13.03.2025, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione dell'esito transattivo del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a NAPOLI il 30.10.2008 (atto n. 201, parte II, s. Parte_1 CP_3
A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui al verbale di udienza del 10.03.2025;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
6 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/3/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
7