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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1630 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
con sede legale in , in via Salita Matteotti n. 1, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Lo Presti, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in , Parte_1
in via Napoleone Colajanni 314/E, C.F. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Palazzolo, dall'avv.
Martina Vurruso e dall'avv. Maria Francesca Simeoni, giuste procure in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti e svolgimento del processo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto n.
224/2007 del Tribunale di Caltanissetta, la (già Controparte_1 ingiungeva al il Controparte_2 Parte_1
pagamento della fattura recante la somma di € 598.082,95 per interessi da ritardato pagamento dei certificati di acconto e revisione prezzi, maturati ai sensi degli artt. 33, 34, 35 del
Capitolato Generale del contratto di appalto, stipulato con il in data 06/08/1992, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso l'ingiunzione, il proponeva Parte_1
opposizione che veniva decisa con sentenza n. 532/2011, emessa e depositata il 13/06/2011, di totale accoglimento dell'opposizione.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello, deciso con sentenza n. 15/2019 dalla Corte di Appello di Caltanissetta, depositata in data 17/01/2019, con la quale la Corte … “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 13.06.2011, condanna(va) il al pagamento in favore della Parte_1
degli interessi ex art. 33 e 35 D.P.R. 1063/1962 per Controparte_2
il ritardato pagamento delle somme dovute in dipendenza del contratto di appalto del 6.08.1992 e di cui: (1) al 1° certificato di acconto del corrispettivo e di revisione prezzi dalla data della loro emissione al mandato di pagamento;
(2) alla parte residua del secondo certificato di acconto ed al secondo acconto per revisione prezzi dalla data della loro emissione al mandato di pagamento;
(3) al terzo certificato di acconto ed al terzo certificato per revisione prezzi dalla data della loro emissione al pagamento, secondo quanto specificato in motivazione.
2 Dichiara(va) compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura della metà e condanna il al Parte_1
pagamento della rimanente parte, liquidata come in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di
Caltanissetta in data 21.12.2018».”
In forza della sentenza di secondo grado, non avendo ottenuto in via stragiudiziale il pagamento della somma come quantificata dalla stessa parte vittoriosa, la promuoveva Controparte_1
azione esecutiva nei confronti del Parte_1
mediante notificazione prima del titolo e del precetto e, successivamente, del pignoramento presso terzi (notificato in data 8 agosto 2019).
In particolare, venivano pignorate somme per un ammontare di euro 546.402,90 presso il tesoriere dell'ente locale, Unicredit
S.p.A.
Tuttavia, il tesoriere, rendendo dichiarazione positiva, affermava la sussistenza di una delibera di destinazione di somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L. e rappresentava che le somme presenti non erano sufficienti a superare l'importo della delibera, ossia euro
15.683.710,73.
Avverso l'esecuzione proponeva opposizione (R.G. Es. n.
341/2019) il , nella quale si costituiva la Parte_1
creditrice la Controparte_1
Esaurita la fase cautelare con ordinanza del 31 agosto 2021 con la quale si sospendeva solo per una parte l'esecuzione (cfr. ordinanza), il notificava atto di citazione Parte_1
per introdurre la fase di merito dell'opposizione.
Il opponente rilevava l'insussistenza dell'obbligazione Pt_1
3 di pagamento di euro 54.356,53 per interessi legali dalla data del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo e, conseguentemente, la nullità o inefficacia del precetto e del pignoramento in relazione a tale somma, non essendo più il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, ma dalla sentenza di secondo grado della
Corte di Appello di Caltanissetta;
peraltro, l'opponente rappresentava che la avrebbe dovuto proporre Controparte_1
un apposito motivo di gravame in relazione all'assenza del riconoscimento di tali interessi e che, pertanto, la statuizione relativa (di mancato riconoscimento di tali interessi) era ormai coperta dal giudicato.
In secondo luogo, il rappresentava la nullità o Pt_1
l'inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento poiché basati su un titolo (la sentenza di secondo grado) generico, non essendo immediatamente quantificabile il credito relativo.
In terzo luogo, l'opponente rappresentava la sussistenza di un vincolo di impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. sulle somme presenti presso il tesoriere (giusta delibera comunale e dichiarazione del tesoriere relativa).
Alla luce dei superiori motivi, il Comune chiedeva di dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, nonché l'inammissibilità dell'esecuzione, per la somma di € 54.356,53; di dichiarare che la sentenza n. 15/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta non costituiva valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità e conseguentemente dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento;
in subordine, di dichiarare l'impignorabilità delle somme ex art. 159 T.U.E.L. e la nullità o
4 l'inefficacia del pignoramento;
il tutto con condanna alla ripetizione in caso di assegnazione di somme nelle more.
Costituendosi nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, la rappresentava la validità e Controparte_1
l'efficacia dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, in quanto fondati su validi ed efficaci titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo e la sentenza di secondo grado citati), ritenendo peraltro determinabile il credito, nonché l'inammissibilità dell'eccezione di impignorabilità poichè tardiva ed in ogni caso infondata, stante l'insussistenza di un valido vincolo di impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., in quanto l'ente locale aveva compiuto pagamenti in spregio al contenuto della delibera di destinazione delle somme e l'irregolarità della gestione contabile per il periodo interessato
(anni 2019 e seguenti).
Pertanto, il creditore opposto chiedeva di dichiarare la pignorabilità delle somme, nella qualità di debito fuori bilancio, e, in subordine, di accertare l'insussistenza di un efficace vincolo di impignorabilità ex art 159 T.U.E.L.; in ulteriore subordine, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di impignorabilità.
La causa veniva istruita tramite le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione del fascicolo della fase cautelare dell'opposizione.
Nelle more del giudizio intervenivano due eventi rilevanti.
In primo luogo, il giudice dell'esecuzione, successivamente alla prima ordinanza del 31 agosto 2021, con la quale aveva sospeso solo in parte l'esecuzione, emetteva una seconda ordinanza del 24
5 ottobre 2022 con la quale dichiarava nullo il pignoramento.
In secondo luogo, il giudizio in Cassazione (relativo al credito oggetto del titolo azionato in via esecutiva, ossia la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Caltanissetta n. 15/2019), si concludeva con sentenza n. 29309/2024 - R.G. n. 9573/2019 - che cassava parzialmente la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per quanto attiene al punto riformato della sentenza, rigettando le altre doglianze.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e di replica.
2. Sulla seconda ordinanza del 24 ottobre 2022 resa dal giudice dell'esecuzione.
In via preliminare, giova precisare che la seconda statuizione di carattere cautelare (cfr. ordinanza G. Es. del 24 ottobre 2022) emessa dal giudice dell'esecuzione non preclude a questo giudice di esaminare la controversia e non determina una sopravvenienza tale da determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto in questa sede oggetto di scrutinio è il merito dell'opposizione all'esecuzione.
3.1 Sull'efficacia del titolo esecutivo: decreto ingiuntivo n.
224/2007 del Tribunale di Caltanissetta.
Passando al tema relativo alla presenza di validi ed efficaci titoli esecutivi, appare opportuno esaminare in primo luogo la questione inerente alla sorte del decreto ingiuntivo sulla base del quale è stata inserita nel precetto e poi nel pignoramento la somma di euro 54.356,53 a titolo di interessi legali dalla data del
6 decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
Al riguardo, si rileva che “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo […] comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l'art. 653
c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l'art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024 - Rv.
672305 - 01).
Tale principio di diritto è applicabile nel caso di specie.
Infatti, nella vicenda oggetto del presente giudizio, il decreto ingiuntivo è stato dapprima sostituito dalla sentenza di primo grado di rigetto della pretesa creditoria e poi dalla sentenza di appello.
Infine, la Cassazione ha riformato in parte la sentenza di appello, circoscrivendo il credito dovuto (per quanto si dirà nel prosieguo), con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, a cui però non è seguito alcuna riassunzione.
Pertanto, ciò ha determinato l'estinzione del processo.
Alla luce di ciò, il decreto ingiuntivo n. 224/2007 ha perso efficacia e non costituisce valido titolo esecutivo e, di conseguenza, il precetto e il pignoramento andrebbero ridotti dell'importo di euro 54.356,53; tuttavia, la questione inerente alla riduzione del pignoramento resta assorbita in base a quanto si dirà nel prosieguo al punto 4.
Peraltro, al riguardo della statuizione sugli interessi dalla data
7 della domanda e sino al soddisfo, va detto che il mancato riconoscimento di detti interessi avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione tramite ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, in quanto non c'è alcuna statuizione positiva sul punto e la sentenza di primo grado era di rigetto totale.
Pertanto, la statuizione relativa agli interessi è ormai definitivamente coperta dal giudicato di rigetto.
3.2 Sull'efficacia del titolo esecutivo: sentenza n. 15/2019 della
Corte di appello di Caltanissetta.
Sempre avuto riguardo al tema della sussistenza di validi titoli esecutivi, la questione relativa alla sentenza di secondo grado deve essere affrontata sotto due aspetti: quello della sorte di tale sentenza a seguito del giudizio di Cassazione che ha parzialmente riformato la sentenza de qua, rispetto al quale il giudizio non è stato riassunto;
quello della liquidità del titolo stesso.
In primo luogo, si deve rilevare che la sentenza di secondo grado, riformata parzialmente in Cassazione, con rinvio per la parte cassata, a cui segue estinzione del giudizio per mancata riassunzione, non determina il venir meno dell'intero titolo e della sua efficacia.
Al riguardo, si assiste ad una scissione degli effetti: la parte oggetto di cassazione (per cui si sarebbe dovuto riassumere il nuovo giudizio di merito) non è oggetto di una statuizione definitiva e potrà essere oggetto di un ulteriore giudizio;
la parte di sentenza non riformata, invece, diviene definitiva e quindi costituisce un valido titolo esecutivo.
In particolare, la Cassazione ha stabilito che “In caso di cassazione
8 con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficac e il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del
17/04/2024 - Rv. 670898 – 01).
E così analogamente “In tema di giudizio di rinvio, la cancellazione dal ruolo della causa, non seguita dalla riassunzione nel termine prescritto, determina l'estinzione dell'intero processo, ma non preclude la riproposizione della domanda. In tal caso, la precedente statuizi one della Corte di cassazione è ancora vincolante, ma, poiché la decisione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21469 del
31/08/2018 - Rv. 650311 – 01).
Ed ancora “Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi
e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza
9 rescindente della Corte di cassazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23813 del 21/12/2012 - Rv. 624656 - 01).
Orbene, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha statuito “la
Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale, nonché l'unico motivo di ricorso incidentale. e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in Pt_2
diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.”
Di conseguenza, il giudicato può ritenersi formato a seguito del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso su tutte le questioni trattate nel giudizio, ad eccezione del primo motivo di ricorso
(del . Pt_1
Leggendo la motivazione della sentenza della Corte di
Cassazione (cfr. pag. 4, 5 e 6) si evince che il motivo oggetto di riforma è relativo alla parziale prescrizione del credito oggetto del primo certificato di acconto e al primo certificato di revisione dei prezzi, emessi l'11 aprile 1995 per lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 1995.
Di conseguenza, ciò travolge solamente una parte della statuizione della Corte di Appello n. 15/2019, ossia la parte in cui la Corte condanna il al pagamento della somma dovuta Pt_1
per interessi ex artt. 33 e 35 d.P.R. 1063/1962 per il ritardato pagamento, in relazione al primo certificato di acconto del corrispettivo e di revisione dei prezzi dalla data della loro emissione al mandato di pagamento (cfr. pag. 8 della sentenza di appello).
Di contro, rimangono valide e costituiscono autorità di giudicato le statuizioni della sentenza della Corte di Appello relative al pagamento degli interessi ex artt. 33 e 35 d.P.R. 1063/1962 per ritardato pagamento in relazione alla parte residua del secondo
10 certificato di acconto e al secondo acconto per revisione dei prezzi, nonché in relazione al terzo certificato di acconto ed al terzo certificato per revisione prezzi dalla data della loro emissione al pagamento (cfr. pag. 8 della sentenza di appello).
Ora, e venendo alla questione relativa alla determinatezza o pronta determinabilità del credito, la statuizione della Corte di
Appello relativa alla condanna al pagamento non è generica, in quanto sono indicate le date da cui decorrono gli interessi (dalla data di emissione dei relativi documenti) e fino a quando sono dovuti (la data di pagamento effettivo), nonché la misura degli interessi stessi, che va desunta in quanto è fatto riferimento agli artt. 33 e 35 d.P.R. 1063/1962.
Pertanto, considerato che la sentenza n. 15/2019 della Corte di
Appello di Caltanissetta costituisce valido titolo esecutivo nei limiti sopra evidenziati, il precetto e il pignoramento andrebbero ridotti solo in proporzione a quanto statuito nella sentenza della
Corte di Appello, così come modificata a seguito della riforma in
Cassazione, in base a quanto detto sopra;
tuttavia, anche in questo caso, la questione risulta superata per i motivi che si evidenzieranno nel prosieguo al punto 4.
4. Sul vincolo di impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L.
Chiarite le questioni relative all'efficacia del titolo esecutivo, si può passare a valutare l'eccezione di merito relativa all'impignorabilità delle somme, in quanto assoggettate a vincolo ex art. 159 T.U.E.L. (rilevabile d'ufficio e quindi non soggetta ai termini di decadenza delle eccezioni in senso stretto).
Con delibera n. 78 del 6 giugno 2019 il Comune ha apposto un vincolo di destinazione e impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. fino
11 a concorrenza della somma di euro 15.683.710,73, poiché necessaria al pagamento degli stipendi del personale, dei mutui e delle obbligazioni connesse ai servizi locali essenziali, avendo riguardo al bilancio di previsione dell'anno 2018, nonché a quello di previsione del triennio 2019/2021 (cfr. contenuto della delibera).
Al riguardo dell'efficacia del vincolo di destinazione si osserva che “In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione, oggetto di dichiarazione negativa del terzo, ha l'onere di allegare specifici elementi di contestazione dei presupposti della altrimenti automatica impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000.
Ne consegue che, nell'ambito della verifica giudiziale sulla corrispondenza dei crediti accertati verso il tesoriere alle somme rese indisponibili ai sensi del citato art. 159, soltanto in esito alla specifica allegazione del creditore riguardo all'emissione di mandati in violazione del prescritto ordine sorge, in base al principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare il rispetto di quell'ordine e la sussistenza di ogni altro presupposto di efficacia del vincolo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13676 del 19/05/2021 - Rv. 661417 – 01; nonché cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020 - Rv.
659013 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4820 del 26/03/2012 - Rv.
621730 – 01; e infine, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25836 del
13/11/2020 - Rv. 659851 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che il creditore procedente non ha compiutamente assolto al proprio onere di allegazione, con la conseguenza che non è sorto un onere di prova contraria in
12 capo all'ente locale.
Ora, il creditore ha allegato diversi elementi suggestivi di una imprecisa gestione finanziaria dell'ente e tuttavia tali elementi non risultano decisivi.
Il primo di tali elementi consiste nella deliberazione n. 123/2021
PRSP della Corte dei Conti, dalla quale emerge in relazione alla verifica dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 una gestione poco trasparente della società partecipata Parte_3
Tuttavia, da tale decisione non emerge univocamente l'effettuazione di pagamenti in spregio alla delibera di impignorabilità n. 78 del 6 giugno 2019.
In secondo luogo, il creditore ha allegato alcuni pagamenti che sarebbero asseritamente avvenuti in spregio al vincolo di destinazione, in relazione a spese compiute nel 2020 e nel 2021.
In particolare, è presente agli atti la determina n. 1500 del 18 ottobre 2020, per la quale il avrebbe dovuto pagare la Pt_1
somma complessiva di euro 238,52 in virtù di sentenza di condanna successiva a quella della Controparte_1
Orbene, da tale determina di pagamento, pur successiva all'apposizione del vincolo, non si evince la violazione del vincolo di destinazione delle somme: infatti, la Deliberazione di
Giunta n. 78 del 06/06/2019 ha individuato nell'”importo complessivo di €. 15.683.710,73 […] il totale delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2019” (cfr.
Deliberazione in atti), mentre nella determina di pagamento n.
1500 del 18 ottobre 2020 è dichiarato che le somme saranno iscritte al bilancio 2020, al capitolo relativo a “rimborso spese di causa per contenziosi”: detto pagamento non risulta dunque rientrare nel
13 perimetro della delibera di impignorabilità, temporalmente definito entro il secondo semestre dell'anno 2019.
Sotto altro profilo, detta posta di euro 238,52 non risulta gravare proprio sulle somme detenute presso il tesoriere, in quanto non è dimostrato che l'esborso è avvenuto proprio tramite l'utilizzo di quelle somme oggetto di impignorabilità/vincolo di destinazione.
Infine, il creditore ha anche allegato una lista di molteplici mandati di pagamento (cfr. doc. 5 dell'opposto), verosimilmente redatta da un ufficio del Comune, nel quale si evidenziano molteplici mandati di pagamento relativi all'estate del 2021.
Tuttavia, da tale elenco non emerge in modo chiaro ed evidente la violazione della delibera di apposizione del vincolo, in quanto non si percepisce la causale dei singoli mandati e, pertanto, non può dirsi se tali mandati fossero conformi o meno al vincolo di destinazione.
Peraltro, risulta solo labialmente affermata (nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. – pag. 7) la circostanza secondo cui lo specifico onere di allegazione del creditore non sia stato assolto per causa a lui non imputabile.
Infatti, pur a fronte del fatto che il registro dei pagamenti e dei mandati di pagamento non è accessibile liberamente da parte del creditore procedente, la avrebbe potuto tentare Controparte_1
almeno un accesso agli atti.
Il rifiuto di tale accesso, allora, avrebbe consentito di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione gravante in capo al creditore, non potendo egli nemmeno rintracciare gli asseriti pagamenti compiuti in spregio alla delibera di vincolo delle somme.
14 Tuttavia, dato che tale tentativo di accesso non è avvenuto o, comunque, non risulta agli atti di questo giudizio, si deve ritenere non assolto l'onere di allegazione specifica in capo al creditore procedente.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto precede valida ed opponibile al creditore la delibera di vincolo n. 78 del 6 giugno
2019, con la conseguenza che il pignoramento compiuto sulle somme oggetto di impignorabilità risulta essere nullo in quanto compiuto su somme vincolate ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L.. Tale motivo risulta assorbente rispetto agli altri inerenti alla riduzione del pignoramento.
5. Sulle spese di lite.
Alla luce del complessivo andamento del giudizio, attesa la complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel giudizio, si ritengono sussistenti motivi tali da compensare integralmente le spese di lite fra le parti (Corte Cost. 77/18).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del pignoramento presso terzi notificato in data 8 agosto 2019 dalla in confisca definitiva nei confronti Controparte_1
del ; Parte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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