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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 03.12.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1259/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato dall'avv. Annunziata Perrotta ed elettivamente Parte_1
RICORRENTE E Controparte_1
[...] difeso, ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari LF ID e Della RT ET ed elettivamente domiciliati presso l' , Via Lubich,6 Controparte_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-02-2024 esponeva: di essere in possesso del diploma di perito industriale nell'anno scolastico 1997/1998 presso Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Aversa;
che, successivamente, nell'anno scolastico 2014/2015, aveva conseguito la laurea Magistrale in Psicologia presso la Seconda Università Degli Studi di Napoli;
di aver adempiuto agli obblighi di leva nell'anno1999/ 2000 prestando il servizio militare dal 21/07/1999 al 17/05/2000 n. Matricola 005103 presso 10° Autogruppo di manovra interforze “ Salaria” RM;
di aver presentato per la CP_2 la domanda di aggiornamento nella terza fascia personale Docente delle graduatorie provinciali e
[...]
d'istituto per il biennio 2022/2024 D.M. n 51 /21 per il profilo di : ADSS Docente di Sostegno Scuola
Secondaria di Secondo Grado con punti 51,5; che, pertanto, non gli è stato riconosciuto in forma piena e per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi il punteggio in misura pari a punti 12 (10 mesi = punti 2 ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, per un massimo di
12 punti annui) (come da allegato A/4 punto C.1 all'O.M. n. 112/2022);
Lamentando quindi di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto a coloro che avevano prestato il servizio militare in costanza di nomina, chiedeva previa disapplicazione “ del DM Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021 -decreto aggiornamento delle GPS (scuola secondaria di secondo grado) – con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto seconda fascia del personale docente per il triennio
2022/24, nella parte in cui stabilisce che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella stessa qualifica come docente;
Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato, dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle GPS, in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica dal 21/07/1999 al 17/05/2000 per
l'effetto riconoscere, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore collocazione nelle graduatorie terza fascia per i profili professionali interessati come docente ADSS per i motivi esposti, l'attribuzione di 2 nella graduatoria d'Istituto Pt_2 ed ordinarsi al di riconoscere e attribuire all'istante il giusto Controparte_3 punteggio: 63,5; emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
Con vittoria di compensi e spese di lite, con distrazione
Il convenuto si costituiva sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
******
Il ricorso va rigettato condividendo la scrivente le argomentazioni già espresse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, in analoga questione di diritto (cfr. sentenza n 2814/2022 pubbl. il 15/11/2022, relatrice dott.ssa Cozzolino), che, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in tale sede richiama.
Il ricorrente – che ha dedotto e documentato di aver effettuato il servizio di leva, non in costanza di nomina, dal 21/07/1999 al 17/05/2000, risulta inserito nella terza fascia delle graduatorie provinciali d' istituto per la Provincia di , per il biennio 2022/2024 , per il profilo di : ADSS Docente di CP_1
Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado con punti 51,5
Deduceva, a sua volta il resistente che il punteggio risultante per il profilo suindicato è stato CP_1 attribuito correttamente, calcolando il servizio di leva prestato non in costanza di nomina come servizio reso “alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della OM 112/2022 (“procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Il D.M. n. 50/2021, richiamato in ricorso, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La normativa ministeriale prevede che il punteggio per il servizio militare di leva sia riferito alla sola ipotesi in cui, questo servizio, sia stato prestato “in costanza di rapporto di impiego”. Dunque solo se il servizio è prestato in costanza di nomina sono riconosciuti i 12 punti come se il servizio militare fosse stato prestato in concomitanza con quello scolastico, ovvero in regime di assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti
0,05 invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.
Proprio sulla legittimità di tale ultima previsione si appuntano le doglianze attoree.
Ebbene, la questione è stata affrontata in numerose pronunce sia di merito che di legittimità, oltre che dalla giustizia amministrativa: il contributo più recente e significativo si rintraccia infatti in due sentenze del Consiglio di Stato (la n. 3432/2022 e la n. 1720/22), pronunciatosi sul ricorso proposto contro gli atti amministrativi con cui è stata indetta, per l'appunto, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, assimilabile alla fattispecie in esame.
In particolare, si legge nella sentenza n. 1720 del 10.03.2022: “Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e
n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera,
"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il negli atti impugnati con il ricorso proposto in CP_1 primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla
a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice
d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza".
Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa.
A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".
È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Ed in effetti anche la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n. 5679/2020, aveva già concluso nel senso di dover
“disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre
2015, n. 4343)”.
È d'uopo a questo punto osservare che la pronuncia da ultimo richiamata fa riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina:
l'art. 2, co. 6, DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”, e negli stessi termini si esprimeva il
DM 42/2009, all'art. 2, co. 5 (“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”).
Invece, la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM 50/2021 ha introdotto una valutazione diversa a seconda che il servizio di leva (o i servizi equiparati) sia stato svolto in costanza di rapporto, dovendo in tal caso valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno), ovvero non in costanza di rapporto, equiparando quest'ultimo caso al servizio svolto alle dipendenze di altre amministrazioni statali (punti 0,60/anno), conformemente al disposto di cui all'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Invero, la giurisprudenza testé citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento tra le due ipotesi, che già prima facie parrebbe trovare un suo razionale fondamento nella considerazione che, in caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta già svolgendo in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso;
in caso contrario, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 D.Lgs.
66/2000.
Del resto, secondo la prospettazione del MIUR, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”.
Non ignora, tuttavia, il giudicante quanto evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “il servizio militare rimane tale e non conferisce al dipendente quell'ulteriore esperienza data dallo specifico servizio scolastico la cui prestazione attribuisce punteggio;
che intervenga in corso di rapporto o prima, il servizio di leva o equiparati, rimane pur sempre un servizio diverso da quello scolastico – di insegnamento o tecnico amministrativo – per cui la ragione della disparità di trattamento tra i due casi sfuma” (cfr. Trib. Venezia sent. n. 553/2022).
Orbene, non coglie nel segno a parere di questo giudice l'osservazione in base alla quale il servizio di leva, anche se prestato in costanza di nomina, non è assimilabile al servizio effettivo nel ruolo e nulla aggiunge all'esperienza di chi (docente o personale amministrativo) renda effettivamente la prestazione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica. L'attribuzione di un punteggio differente, a ben vedere, si giustifica comunque, rispondendo senz'altro a criteri di ragionevolezza e di equità, nella misura in cui valorizza non già l'esperienza concretamente maturata nel ruolo, bensì la legittima aspettativa che l'interessato ha di poterla maturare, e che solo un rapporto di impego già in essere gli attribuisce con il sufficiente grado di probabilità.
In altri termini – fermo restando che il convenuto, conformemente al disposto di cui all'art. CP_1
2050 cit. e alla interpretazione che la giurisprudenza (amministrativa e di legittimità) ha dato del quadro normativo di riferimento, ha previsto l'equiparazione tra il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e qualsivoglia altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (che per l'appunto attribuisce comunque soli 0,60 punti per ogni anno) – come si può facilmente intuire, le ragioni del differente trattamento si collegano al fatto che il servizio di leva svolto in costanza di nomina interrompe un rapporto di impego già in essere, e che tale rapporto, con ogni probabilità, in assenza della legittima causa di sospensione sarebbe proseguito, consentendo così al docente (o ATA) di conseguire il punteggio di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 6 punti per l'intero anno scolastico.
Dunque, l'attribuzione del punteggio massimo a chi, nel corso del rapporto, è chiamato “alle armi”, appare la diretta e più logica conseguenza dell'applicazione delle regole sul reclutamento del personale scolastico e assimilato, che garantiscono al personale già affidatario di incarichi di supplenza maggiori probabilità di conseguirne di nuove (stante il principio tendenzialmente meritocratico basato sulla sommatoria dei punteggi accumulati volta per volta); probabilità che diventano anche maggiori se l'incarico si rende disponibile nello stesso istituto scolastico dove l'aspirante docente (o ATA) ha già prestato servizio.
Al contrario, nulla giustifica (né tantomeno impone) l'attribuzione del medesimo punteggio a chi dovesse trovarsi nella situazione di prestare il servizio di leva – così come qualsiasi altro servizio reso alle dipendenze dello Stato – in un momento in cui non sta ricoprendo nessun incarico di supplenza: in questi casi, infatti, non ci sono elementi (né si rinvengono in ricorso deduzioni al riguardo) che inducano a ritenere che l'aspirante docente (o ATA) avrebbe mai concluso un contratto, seppure a termine, con l'amministrazione scolastica e, soprattutto, che l'avrebbe concluso proprio nell'anno in cui è stato chiamato alla leva.
Reputa quindi il giudicante che non vi siano ragioni per ritenere pienamente equiparabili le due situazioni qui prese in esame, rimanendo nell'ambito del potere discrezionale attribuito alla PA l'assegnazione di un punteggio diverso ai candidati in considerazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. Se così non fosse, avrebbero titolo a pretendere la medesima equiparazione anche gli aspiranti che vantano un anno di servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali (cui è attribuito lo stesso punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina); per converso, potrebbero fondatamente ritenersi discriminati dalla qui rivendicata equiparazione tutti coloro che per ottenere il punteggio massimo non solo hanno dovuto prima ottenere un incarico di supplenza (circostanza, questa, totalmente obliterata dalla parte ricorrente e nient'affatto scontata), ma hanno anche dovuto completare un intero anno di servizio scolastico.
Sul punto, infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina
(non) può … parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/07/2021, n. 8188).
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n.
34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21 – 41894/2021) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione. L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)” cioè proprio nella misura prevista dal citato DM 50/21.
Da ultimo la Suprema Corte in fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente procedimento ha chiarito che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare
o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024)
Sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda del ricorrente deve quindi essere respinta. Le spese di lite sono interamente compensate in ragione della difformità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto esaminata.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
nella causa civile iscritta al N. 1259/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato dall'avv. Annunziata Perrotta ed elettivamente Parte_1
RICORRENTE E Controparte_1
[...] difeso, ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari LF ID e Della RT ET ed elettivamente domiciliati presso l' , Via Lubich,6 Controparte_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-02-2024 esponeva: di essere in possesso del diploma di perito industriale nell'anno scolastico 1997/1998 presso Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Aversa;
che, successivamente, nell'anno scolastico 2014/2015, aveva conseguito la laurea Magistrale in Psicologia presso la Seconda Università Degli Studi di Napoli;
di aver adempiuto agli obblighi di leva nell'anno1999/ 2000 prestando il servizio militare dal 21/07/1999 al 17/05/2000 n. Matricola 005103 presso 10° Autogruppo di manovra interforze “ Salaria” RM;
di aver presentato per la CP_2 la domanda di aggiornamento nella terza fascia personale Docente delle graduatorie provinciali e
[...]
d'istituto per il biennio 2022/2024 D.M. n 51 /21 per il profilo di : ADSS Docente di Sostegno Scuola
Secondaria di Secondo Grado con punti 51,5; che, pertanto, non gli è stato riconosciuto in forma piena e per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi il punteggio in misura pari a punti 12 (10 mesi = punti 2 ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, per un massimo di
12 punti annui) (come da allegato A/4 punto C.1 all'O.M. n. 112/2022);
Lamentando quindi di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto a coloro che avevano prestato il servizio militare in costanza di nomina, chiedeva previa disapplicazione “ del DM Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021 -decreto aggiornamento delle GPS (scuola secondaria di secondo grado) – con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto seconda fascia del personale docente per il triennio
2022/24, nella parte in cui stabilisce che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella stessa qualifica come docente;
Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato, dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle GPS, in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica dal 21/07/1999 al 17/05/2000 per
l'effetto riconoscere, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore collocazione nelle graduatorie terza fascia per i profili professionali interessati come docente ADSS per i motivi esposti, l'attribuzione di 2 nella graduatoria d'Istituto Pt_2 ed ordinarsi al di riconoscere e attribuire all'istante il giusto Controparte_3 punteggio: 63,5; emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
Con vittoria di compensi e spese di lite, con distrazione
Il convenuto si costituiva sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
******
Il ricorso va rigettato condividendo la scrivente le argomentazioni già espresse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, in analoga questione di diritto (cfr. sentenza n 2814/2022 pubbl. il 15/11/2022, relatrice dott.ssa Cozzolino), che, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in tale sede richiama.
Il ricorrente – che ha dedotto e documentato di aver effettuato il servizio di leva, non in costanza di nomina, dal 21/07/1999 al 17/05/2000, risulta inserito nella terza fascia delle graduatorie provinciali d' istituto per la Provincia di , per il biennio 2022/2024 , per il profilo di : ADSS Docente di CP_1
Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado con punti 51,5
Deduceva, a sua volta il resistente che il punteggio risultante per il profilo suindicato è stato CP_1 attribuito correttamente, calcolando il servizio di leva prestato non in costanza di nomina come servizio reso “alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della OM 112/2022 (“procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
Il D.M. n. 50/2021, richiamato in ricorso, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La normativa ministeriale prevede che il punteggio per il servizio militare di leva sia riferito alla sola ipotesi in cui, questo servizio, sia stato prestato “in costanza di rapporto di impiego”. Dunque solo se il servizio è prestato in costanza di nomina sono riconosciuti i 12 punti come se il servizio militare fosse stato prestato in concomitanza con quello scolastico, ovvero in regime di assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti
0,05 invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.
Proprio sulla legittimità di tale ultima previsione si appuntano le doglianze attoree.
Ebbene, la questione è stata affrontata in numerose pronunce sia di merito che di legittimità, oltre che dalla giustizia amministrativa: il contributo più recente e significativo si rintraccia infatti in due sentenze del Consiglio di Stato (la n. 3432/2022 e la n. 1720/22), pronunciatosi sul ricorso proposto contro gli atti amministrativi con cui è stata indetta, per l'appunto, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024, assimilabile alla fattispecie in esame.
In particolare, si legge nella sentenza n. 1720 del 10.03.2022: “Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e
n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera,
"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il negli atti impugnati con il ricorso proposto in CP_1 primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla
a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice
d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza".
Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa.
A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".
È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Ed in effetti anche la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n. 5679/2020, aveva già concluso nel senso di dover
“disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre
2015, n. 4343)”.
È d'uopo a questo punto osservare che la pronuncia da ultimo richiamata fa riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina:
l'art. 2, co. 6, DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”, e negli stessi termini si esprimeva il
DM 42/2009, all'art. 2, co. 5 (“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”).
Invece, la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM 50/2021 ha introdotto una valutazione diversa a seconda che il servizio di leva (o i servizi equiparati) sia stato svolto in costanza di rapporto, dovendo in tal caso valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno), ovvero non in costanza di rapporto, equiparando quest'ultimo caso al servizio svolto alle dipendenze di altre amministrazioni statali (punti 0,60/anno), conformemente al disposto di cui all'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Invero, la giurisprudenza testé citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento tra le due ipotesi, che già prima facie parrebbe trovare un suo razionale fondamento nella considerazione che, in caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta già svolgendo in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso;
in caso contrario, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 D.Lgs.
66/2000.
Del resto, secondo la prospettazione del MIUR, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”.
Non ignora, tuttavia, il giudicante quanto evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “il servizio militare rimane tale e non conferisce al dipendente quell'ulteriore esperienza data dallo specifico servizio scolastico la cui prestazione attribuisce punteggio;
che intervenga in corso di rapporto o prima, il servizio di leva o equiparati, rimane pur sempre un servizio diverso da quello scolastico – di insegnamento o tecnico amministrativo – per cui la ragione della disparità di trattamento tra i due casi sfuma” (cfr. Trib. Venezia sent. n. 553/2022).
Orbene, non coglie nel segno a parere di questo giudice l'osservazione in base alla quale il servizio di leva, anche se prestato in costanza di nomina, non è assimilabile al servizio effettivo nel ruolo e nulla aggiunge all'esperienza di chi (docente o personale amministrativo) renda effettivamente la prestazione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica. L'attribuzione di un punteggio differente, a ben vedere, si giustifica comunque, rispondendo senz'altro a criteri di ragionevolezza e di equità, nella misura in cui valorizza non già l'esperienza concretamente maturata nel ruolo, bensì la legittima aspettativa che l'interessato ha di poterla maturare, e che solo un rapporto di impego già in essere gli attribuisce con il sufficiente grado di probabilità.
In altri termini – fermo restando che il convenuto, conformemente al disposto di cui all'art. CP_1
2050 cit. e alla interpretazione che la giurisprudenza (amministrativa e di legittimità) ha dato del quadro normativo di riferimento, ha previsto l'equiparazione tra il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e qualsivoglia altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (che per l'appunto attribuisce comunque soli 0,60 punti per ogni anno) – come si può facilmente intuire, le ragioni del differente trattamento si collegano al fatto che il servizio di leva svolto in costanza di nomina interrompe un rapporto di impego già in essere, e che tale rapporto, con ogni probabilità, in assenza della legittima causa di sospensione sarebbe proseguito, consentendo così al docente (o ATA) di conseguire il punteggio di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 6 punti per l'intero anno scolastico.
Dunque, l'attribuzione del punteggio massimo a chi, nel corso del rapporto, è chiamato “alle armi”, appare la diretta e più logica conseguenza dell'applicazione delle regole sul reclutamento del personale scolastico e assimilato, che garantiscono al personale già affidatario di incarichi di supplenza maggiori probabilità di conseguirne di nuove (stante il principio tendenzialmente meritocratico basato sulla sommatoria dei punteggi accumulati volta per volta); probabilità che diventano anche maggiori se l'incarico si rende disponibile nello stesso istituto scolastico dove l'aspirante docente (o ATA) ha già prestato servizio.
Al contrario, nulla giustifica (né tantomeno impone) l'attribuzione del medesimo punteggio a chi dovesse trovarsi nella situazione di prestare il servizio di leva – così come qualsiasi altro servizio reso alle dipendenze dello Stato – in un momento in cui non sta ricoprendo nessun incarico di supplenza: in questi casi, infatti, non ci sono elementi (né si rinvengono in ricorso deduzioni al riguardo) che inducano a ritenere che l'aspirante docente (o ATA) avrebbe mai concluso un contratto, seppure a termine, con l'amministrazione scolastica e, soprattutto, che l'avrebbe concluso proprio nell'anno in cui è stato chiamato alla leva.
Reputa quindi il giudicante che non vi siano ragioni per ritenere pienamente equiparabili le due situazioni qui prese in esame, rimanendo nell'ambito del potere discrezionale attribuito alla PA l'assegnazione di un punteggio diverso ai candidati in considerazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. Se così non fosse, avrebbero titolo a pretendere la medesima equiparazione anche gli aspiranti che vantano un anno di servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali (cui è attribuito lo stesso punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina); per converso, potrebbero fondatamente ritenersi discriminati dalla qui rivendicata equiparazione tutti coloro che per ottenere il punteggio massimo non solo hanno dovuto prima ottenere un incarico di supplenza (circostanza, questa, totalmente obliterata dalla parte ricorrente e nient'affatto scontata), ma hanno anche dovuto completare un intero anno di servizio scolastico.
Sul punto, infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina
(non) può … parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/07/2021, n. 8188).
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n.
34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21 – 41894/2021) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione. L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)” cioè proprio nella misura prevista dal citato DM 50/21.
Da ultimo la Suprema Corte in fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente procedimento ha chiarito che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare
o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024)
Sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda del ricorrente deve quindi essere respinta. Le spese di lite sono interamente compensate in ragione della difformità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto esaminata.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella