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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6315/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 6315/2017 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Capua Vetere (CE) il 05/11/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall' Avv. Elisa
Pascucci e domiciliata presso il suo studio sito in Francolise (CE) alla via Paolo IV n 17;
-appellante-
Contro
(C.F ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria CP_2
Cesarano, ed elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla Via Albana;
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la sig.ra Pt_1
impugnava la sentenza n. 3838/16 emessa dall'Ufficio del Giudice
[...]
di Pace di Santa Maria C.V., nella persona del Dott.ssa CP_3
depositata in data 19/12/2016, avente ad oggetto il risarcimento danni derivante da mancata custodia dei beni demaniali, con cui veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante.
L'appellante proponeva appello denunciando l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza in relazione al criterio utilizzato per la liquidazione dei danni subiti, fondata sull'erronea applicazione ex art
1226 c.c. del criterio equitativo.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, di confermare la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del sindaco p.t. ritenuto unico Controparte_4
2 responsabile del sinistro patito, e riformarla in ordine alla liquidazione del danno con il riconoscimento dei danni morali.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di Controparte_5
costituzione contenente la proposizione di appello incidentale, depositata entro il termine previsto dall'art. 343, co. 1, c.p.c. chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza anche sull' an della responsabilità evidenziando come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra evento e danno. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello principale con riforma della impugnata sentenza anche in ordine alla responsabilità e condanna dell'appallante, attrice nel giudizio di primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Venendo a valutare l'ammissibilità dell'appello incidentale, trattasi nel caso specifico di appello incidentale tardivo proposto dal
[...]
CP_6
La norma di cui all'art. 333 cpc, fa riferimento a quelle impugnazioni che, ancorché successive alla prima, siano proposte entro i termini di impugnazione stabiliti dagli artt. 325 e 327 cpc;
tanto si ricava dal disposto dell'art 334 cpc, che disciplina l'impugnazione incidentale tardiva. Tale premessa, di ordine puramente teorico, pare opportuna per meglio comprendere i termini della questione, ovvero per stabilire quali siano i limiti di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva.
Ebbene, nel caso in esame, l'appellato C.V. ha Controparte_4
proposto impugnazione incidentale tardiva, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13 ottobre 2017, nei termini dell'art 166 cpc, ma decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza appellata;
la sentenza de quo, infatti, veniva depositata in data 19/12/2016, e ritenuto
3 che debba applicarsi il nuovo termine semestrale, previsto dal riformato art. 327 cpc, l'appello doveva essere proposto entro il 19/06/2017.
Passando ad esaminare l'appello principale questo deve essere accolto per le ragioni che si diranno.
Invero, attesa la tardività dell'appello incidentale, non è in discussione l'an della responsabilità ma solo il quantum, ed in ordine allo stesso la sentenza deve essere riformata.
Va preliminarmente rilevato che l'appellante lamenta la violazione di legge per non aver il giudice di prime cure motivato sulla richiesta di consulenza tecnica medico legale e per aver utilizzato il criterio equitativo in ordine al quantum debeatur.
In ordine alla prima doglianza si rileva che l'appellante sostiene di avere avanzato, a mezzo del procuratore costituito, richiesta di ammissione di
CTU medica, al fine di valutare le lesioni subite dall'attrice, e che tale richiesta non avrebbe sortito effetto alcuno da parte dell'adito Giudice di
Pace senza che lo stesso ponesse a base della decisione qualsivoglia giustificazione, tuttavia per come emerso dagli atti del giudizio di primo grado l'appellante ha formulato la seguente richiesta, " ammettersi CTU medico legale sulla persona della attrice nel caso in cui l'adito Giudice la ritenga necessaria ai fini della decisione." (verbale di udienza del
12/9/2016- giudizio di primo grado) e ancora, "' ammettersi CTU medico legale sulla persona della attrice nel caso in cui l'adito Giudice la ritenga necessaria ai fini della decisione e non ritenga sufficiente la documentazione fornita da parte attrice e non ritenga di poter valutare l'entità del danno biologico in modo tabellare. In subordine chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione." (verbale di
4 udienza del 24/10/2016), Quindi, a ben vedere, l'appellante in primo grado non ha chiesto al Giudice di far ricorso a tale strumento d'indagine ma ha rimesso tale decisione allo stesso Giudice laddove ritenuta
“necessaria", sicché il Giudice non aveva alcun obbligo di motivazione sul punto, poiché era stato rimesso alla discrezionalità dello stesso la decisione se far ricorso o meno all'ausilio medico-legale. Pertanto, non può imputarsi alcun violazione di legge in ordine all'operato del primo giudice ed anzi anche la doglianza proposta in ordine all'ammissione in appello deve essere in questa sede rigettata, poiché come ribadito dalla
Cassazione «il giudice al quale sia chiesto di ammettere una consulenza tecnica si trova di fronte a due possibilità: a) può ritenere che la decisione della controversia non implichi necessariamente la risoluzione di questioni tecniche ovvero che la causa possa essere decisa con l'ausilio di cognizioni proprie e di nozioni di comune esperienza, nel qual caso egli non ammette la c.t.u.; b) può ritenere che la decisione della controversia implichi specifiche cognizioni tecniche, nel qual caso è tenuto ad ammettere la c.t.u., senza possibilità di rifiutarla, ricorrendo ad argomentazioni di stile e prive di reale consistenza (v. Cass. n.
10007/2008), a meno che non possa decidere la causa sulla base degli elementi istruttori già acquisiti, quando le richieste indagini tecniche siano irrilevanti o non tali da giustificare il contributo di un consulente.
In entrambi i casi, il provvedimento che disponga o rifiuti di ammettere la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che il giudice abbia adeguatamente motivato, in senso affermativo o negativo, sul fatto che
5 per decidere la causa sia necessario possedere nozioni tecniche qualificate».
Pertanto considerata la documentazione agli atti dal quale emerge chiaramente la portata delle lesioni subite e l'esiguità delle stesse, le indagini tecniche richieste dall'appellante non giustificano, a parere del
Tribunale, il contributo di consulente medico legale.
In ordine alla seconda doglianza, la si deve accogliere avendo il giudice errato nell'utilizzare il criterio puramente equitativo e non il sistema tabellare, omettendo la base di calcolo e le ragioni a fondamento della liquidazione. Si rammenda infatti che nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche. Proprio per garantire tali scopi, sono state elaborate le tabelle e solo laddove vengano in questione ipotesi di danno biologico non contemplate dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. In assenza di indicazione da parte del giudice di pace, il quale apoditticamente affermava “…considerando la documentazione medica depositata, si applica l'art 1226 c.c. e si liquida all'attrice la somma di euro
500”, deve accogliersi la doglianza dell'appellante e riformarsi la sentenza impugnata rideterminando il quantum secondo il sistema tabellare.
6 Pertanto, ai fini dell'individuazione del punto di invalidità, deve aversi riguardo della documentazione medica depositata. In particolare dalla documentazione medica si evince che le lesioni subite dall'appellante, sono “flc primide nasale con rima di frattura delle ossa” come rilevabile dalla scheda di uscita del Pronto soccorso del 10/05/2015, nonché dalla
Tac allegata agli atti il referto che testualmente indica di “ possibilità di sottile stria di radio trasparenza a carico delle ossa nasali proprie, da ricondurre a rima di frattura”. Tuttavia deve considerarsi che dal referto del pronto soccorso del giorno 10/05/2015 non risultano interventi chirurgici ma soltanto l'applicazione di 6 punti di sutura. Va inoltre considerato che, la terapia che i sanitari indicavano da svolgere consisteva in “ antitetano 500ui im;
giasion 200 1cpx2 al di x5gg con invio a consulenza ORL ” , e che dalla consulenza specialistica effettuata in data 11/05/2015 veniva richiesta per ” ricovero per trauma cranico e per intervento ed intervento riduzione chirurgica frattura …” e nel concreto si riduceva ad una prescrizione terapeutica cosi indicata
“antibiotico già prescritto per 10 giorni e per i successivi 5”. Va inoltre valorizzata l'assenza di certificazione ulteriore e temporalmente successiva alla verificazione del sinistro, tale da far propendere per l'attribuzione di un'invalidità del 3% così come richiesta dall'appellante.
Secondo il Tribunale, appare dunque ragionevole, in ragione dell'esiguità delle lesioni, attribuire il punto di invalidità permanente pari al 2% (quale minino del range 2%-6% attribuibile nel caso di “Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale”). In ordine all'invalidità temporea totale questa è di giorni 5 (come risalutante da
7 certificato medico del PS del 10 /05/2015 in ragione della frattura e dei punti di sutura che rendono il soggetto incapace di attendere alle ordinarie mansioni) mentre una invalidità temporanea parziale al 25 % è da quantificare in giorni 6 (in considerazione della prosecuzione della terapia antibiotica consigliata dallo specialista in data 11/05/2015 per giorni 10, anziché 5 come indicato all'accesso al PS in data 10/05/2015).
Pertanto, all'appellante andrà riconosciuta la somma di somma di €
1.755,38 a titolo di danno biologico.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na 2253/03,
3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori
8 rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_4
in persona del sindaco rappresentate pro tempore.
[...]
Accoglie l'appello principale e per l'effetto riforma la sentenza del
Giudice di Pace di dott.ssa n. 3838/2016 in CP_4 CP_3
ordine al quantum. per l'effetto condanna il al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dalla quantificati in € 1.755,38 Parte_1
oltre interessi come da parte motiva;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, nella misura che si liquidano in €1.278,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese di lite, al procuratore costituito.
Così, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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