Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 16.4.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16282/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura redatta su foglio separato e posta Parte_1 in calce al ricorso introduttivo , dall'avv. Fulvio Mastantuono presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G/1;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 (rep. Persona_1
37590/7131) dall'avv. Agostino Di Feo (c.f. ) tutti elettivamente C.F._1 domiciliati in Castellammare di Stabia alla via Savorito 1/8 presso l'Avvocatura I.N.P.S.;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 11.7.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' ed ha contestato il provvedimento di liquidazione assunto in data 10.06.2024 con il CP_1 quale l' , nel comunicare la liquidazione in favore della ricorrente dell'indennità di CP_2 accompagnamento , a decorrere dal 01.07.2024 , la informava che la pensione n.044-
510007181762 cat. INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dal 1° novembre 2023 e che dal ricalcolo derivava , fino al 30.06.2024, un credito di € 4.244,88, così operando una trattenuta di € 2.610,45 sul credito complessivamente maturato dalla ricorrente , nel periodo 01.11.2023 - 30.06.2024 .
Dedotta l'illegittimità del comportamento del convenuto sotto vari profili ha rassegnato le seguenti conclusioni :
..previo accertamento e declaratoria della illegittimità della pretesa restitutoria operata dal convenuto quanto al periodo indicato e dedotto in atti, attesa la insussistenza dei requisiti di legge, condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati CP_1 di indennità di accompagnamento e nella misura corrispondente alla illegittima trattenuta si come operata e quantificata in €. 2.610,45 s.e.o, oltre accessori come per legge;
in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte illegittimamente richieste in restituzione sino a tutt'oggi e quanto al periodo di cui sopra ed antecedente al provvedimento di revoca sussistendo l'irripetibilità del predetto indebito;
in relazione all'eventuale e comunque illegittima contestazione d'indebito per ulteriore periodo, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte ulteriormente richieste con declaratoria dell'illegittimità degli atti presupposti, connessi o consequenziali ignoti numero e data e comunque afferenti al ricorrente ed al dedotto rapporto assistenziale con accertamento negativo dell'indebito, dichiarando la parte in ogni caso non tenuta alla restituzione delle predette;
condannare altresì il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente CP_1 giudizio con attribuzione separata al sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario;
esonerare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda sì come proposta, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla premessa in fatto del presente atto nonché dalla dichiarazione allegata in produzione.
L si è costituito in giudizio e ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_1 rigetto .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa , come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti segnati dalla presente pronuncia .
La giurisprudenza ha , da tempo, fissato il principio secondo cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto» (Cassazione, Sezioni Unite, 4 agosto 2010, n. 18046). In tale prospettiva, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare come nel giudizio promosso per l'accertamento 3
dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, competa, appunto, all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cassazione, n. 11504 del 2004;
Cassazione n. 2032 del 2006). Conferma del suddetto assunto sembra potersi ricavare nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo e che, pertanto, grava l'attore della relativa prova (cfr., tra le altre, Cassazione, n. 1557 del 1998; Cassazione, n. 17146 del 2003; Cassazione, n. 2903 del 2007).
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018, ha poi rammentato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò a causa dell' “... affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia ...”.
Si è andato, dunque , affermando , con riferimento all'indebito assistenziale, un quadro giurisprudenziale ( cfr. Cass. 13223/2019 , 26036/19 e 28771/2018 ) tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito previdenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
-l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
-l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno 4
delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato del beneficiario;
secondo la Cassazione
, quindi, l' può chiedere la restituzione dell'indebito solo dal momento CP_1 dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato.
La portata di tali norme, sempre secondo la Suprema Corte , riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici.
3)Fermi i principi innanzi esposti , deve precisarsi che il provvedimento di indebito contestato trae origine dalla visita di revisione del 13.10.2023 allorquando , con verbale redatto in pari data e comunicato in data 30.10.2023 , veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con diritto, quindi, alla sola pensione di inabilità civile e conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento, di cui era in precedenza titolare. Nel liquidare la prestazione relativa a pensione n.044-510007181762 cat. INVCIV, l' accertava CP_1
l'avvenuta indebita erogazione del rateo di accompagnamento per il mese di novembre 2023
– essendo intervenuta la revoca dell'indennità di accompagnamento in sede di revisione - nonché l'indebita erogazione della maggiorazione sociale, dal mese di gennaio al mese di novembre 2023, per il superamento della soglia reddituale. Operava, dunque, una trattenuta sull'importo complessivamente liquidato per l'anno 2023 e per quella prestazione
, per € 2.610,45.
Successivamente, a seguito di ricorso giudiziale , veniva riconosciuto il ripristino dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla revoca ( quindi dall'ottobre 2023 ) e l' , con provvedimento di liquidazione TE08 del 10.6.2024 , calcolava a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento, , a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 30.06.2024, un credito di € 4.244,88 , detraendo secondo la ricorrente dall'importo complessivo l'importo dell'indebito precedentemente comunicato .
Occorre tuttavia distinguere tra il rateo dell'indennità di accompagnamento di novembre
2023 - che all'epoca della comunicazione dell'ottobre 2023 , risultava effettivamente non dovuto a seguito della revisione comunicata alla parte il 30.10.2023 - dall'indebito per la maggiorazione sociale, revocata per effetto dell'avvenuto superamento dei limiti di reddito e comunicata con il provvedimento del 17.10.2023 . 5
Con il successivo TE08 del giugno 2024, infatti, l' liquidava la prestazione di indennità CP_1 di accompagnamento a decorrere dall'1.11.2023, superando quanto precedentemente ritenuto , così sostanzialmente rispettando l'esito dell'accertamento giudiziale intervenuto.
Quanto alle ulteriori somme , invece, derivanti dalla maggiorazione sociale , non spettante per effetto del superamento dei limiti di reddito , esse, alla stregua dei principi innanzi esposti, vanno detratte esclusivamente a partire dalla data di comunicazione dell'indebito del 17.10.2023 .
Conseguentemente, appare in parte corretta la prima ripetizione delle somme indebite, per effetto dal venir meno del requisito sanitario a base della prestazione precedentemente erogata;
tale somma , tuttavia, è stata comunque riconosciuta nella successiva liquidazione del giugno 2024 .
Per quanto concerne le restanti somme detratte , invece, potendo l' verificare i redditi CP_1 della pensionata in ogni tempo, in ossequio ai principi giurisprudenziali più volte richiamati ed innanzi esposti, la ripetizione non può essere retroattiva ma può operare solo a decorrere dalla comunicazione di indebito inviata alla parte , del 17.10.2023 .
4)L'esito del giudizio e la complessità delle questioni sottese alla soluzione della controversia giustificano la parziale compensazione delle spese, nella misura indicata in dispositivo;
per il resto , esse restano a carico dell' e si liquidano nel dispositivo in calce . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda per quanto di ragione e ,per l'effetto, dichiara parte ricorrente tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla notifica , del 30.10.2023 , del verbale di revisione;
per il resto , dichiara la medesima parte non tenuta alla restituzione delle ulteriori somme richieste , se non a decorrere dalla comunicazione di indebito del 17.10.2023;
b)Compensa le spese per 1/3 e condanna l alla rifusione del residuo delle spese del CP_1 giudizio liquidate in complessivi € 620,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 16.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo