Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2025, proposto da
AR Schininà e SE DO, in relazione alla procedura CIGB673744CC, rappresentati e difesi dall'avvocato AR Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte Irpino, in persona del l.r.p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
BA IN, AR ES Di Vizio, Maurizia Venezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione protocollo 18799 del 22.09.2025 con la quale il Comune di Monteforte Irpino, analizzando la documentazione afferente alle polizze professionali dei membri del costituendo RTP, ha comunicato che la polizza professionale dell'avvocato DO SE non è idonea a comprovare il requisito di partecipazione di cui all'art. 1 del bando di gara, lettera f), nonché, in generale, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, annesso, connesso e/o consequenziale, nonché dell'emittendo provvedimento di esclusione del ricorrente R.T.P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso notificato al Comune di Monteforte Irpino ed ai controinteressati avvocati IN, Di Vizio e Venezia il 25 settembre 2025, depositato il 29 settembre 2025, gli avvocati ricorrenti impugnano il provvedimento del 22 settembre 2025, con cui il Comune intimato ha comunicato che la polizza dell’avvocato DO SE non è idonea a comprovare il requisito di partecipazione di cui all’articolo 1, lettera F, del bando di gara, facendosi presente che la stazione appaltante avrebbe già chiarito che in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di professionisti il suddetto requisito di partecipazione, essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale, per un importo non inferiore a 1.000.000 di euro, avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti; pertanto si esclude il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti Schininà e si procede allo scorrimento della graduatoria al terzo operatore economico, previa verifica dei requisiti;
Considerato che il Comune ha indetto una procedura aperta per il servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio con importo a base di gara di euro 30.000, per un periodo biennale;
Che i ricorrenti hanno partecipato alla gara impegnandosi a costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti;
Che il 28 agosto 2025 la commissione di gara ha pubblicato la graduatoria finale, aggiudicando il servizio al raggruppamento temporaneo di professionisti Perugini-Cantarella;
Che, quindi, il 19 settembre 2025, a seguito di rinuncia del raggruppamento temporaneo di professionisti primo classificato, il Comune ha proceduto allo scorrimento della graduatoria al secondo operatore economico, il raggruppamento Schininà;
Che il 19 settembre stesso il raggruppamento ha trasmesso una copia della polizza assicurativa per l’attività professionale dell’avvocato AR Schininà per un importo non inferiore a 1.000.000 di euro e una copia della polizza assicurativa per l’attività dell’avvocato DO SE, per un importo non inferiore a euro 1.000.000;
Che, con la comunicazione impugnata del 22 settembre 2025, il raggruppamento dell’avvocato Roberto Schininà è stato escluso in quanto la polizza assicurativa dell’avvocato SE DO non sarebbe risultata idonea a comprovare il requisito di partecipazione di cui all’articolo 1F del bando di gara;
Considerato che, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1, lettera F, e comma 6 del disciplinare di gara; l’articolo 1, F del disciplinare di gara stabilirebbe che è necessario essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale, per un importo non inferiore a 1.000.000 di euro alla data di pubblicazione del bando di gara; si preciserebbe che tutti i requisiti previsti a pena di esclusione, qualora la partecipazione alla gara venga effettuata da una società di avvocati, sono valutati in capo al professionista designato; erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto applicabile al raggruppamento temporaneo di professionisti una regolamentazione che invece sarebbe applicabile al singolo professionista ovvero ad uno studio legale associato; nessuna disposizione del bando di gara avrebbe previsto che per i raggruppamenti di avvocati la polizza avrebbe dovuto essere precostituita alla data di partecipazione alla gara; dovrebbe essere favorita l’interpretazione che consente la massima partecipazione; i chiarimenti non avrebbero alcun valore integrativo del disciplinare di gara;
Considerato, inoltre, che, con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell’articolo 6, comma 2, n. 4, del disciplinare di gara; la stazione appaltante avrebbe obbligato all’utilizzo del modello A ed avrebbe statuito l’obbligo, in capo ai professionisti, di impegnarsi a stipulare entro due mesi dall’affidamento dell’incarico apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale; quindi lo stesso modello A, reso obbligatorio dalla stazione appaltante, avrebbe consentito ai professionisti di produrre la polizza assicurativa entro due mesi dall’aggiudicazione;
Ritenute fondate le censure dedotte da parte ricorrente:
Il disciplinare di gara, all’articolo 6, n. 4, prevede espressamente l’impegno a stipulare, entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale di importo non inferiore ad euro 1.000.000;
Dal tenore letterale della disposizione si desume che la polizza assicurativa della responsabilità civile e professionale non costituisce un requisito di partecipazione alla procedura di affidamento, bensì una condizione per lo svolgimento del servizio, da realizzare dopo l’affidamento dell’incarico, entro due mesi dall’aggiudicazione del servizio stesso;
Sebbene, dunque, l’articolo 1 del disciplinare di gara, alla lettera F, prevede, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, il possesso della suddetta polizza assicurativa, in virtù della disposizione precedentemente richiamata la clausola sul requisito di partecipazione non può essere interpretata in senso escludente, bensì in senso prescrittivo di un adempimento da eseguire in esito all’aggiudicazione del servizio;
In presenza di clausole ambigue o contraddittorie, infatti, il principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici esige che il disciplinare di gara sia interpretato nel senso più restrittivo nei confronti di clausole apparentemente escludenti;
Nel caso di specie, inoltre, il modulo per la partecipazione alla procedura, il cosiddetto modello A, espressamente impone e consente ai professionisti, in alternativa al possesso della polizza assicurativa, l’impegno a stipulare la polizza assicurativa entro il termine di due mesi decorrenti dall’aggiudicazione;
Ne deriva la irrilevanza dei chiarimenti diversamente forniti dalla stazione appaltante, non essendo consentito integrare o modificare il disciplinare di gara mediante interlocuzioni interpretative, a maggior ragione se determinanti un effetto restrittivo per la partecipazione dei concorrenti;
Illegittimamente, dunque, il raggruppamento di professionisti ricorrente è stato escluso dalla procedura di affidamento, pur avendo presentato la richiesta polizza assicurativa entro il termine di due mesi dall’aggiudicazione del servizio;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e la declaratoria dell’obbligo, per la stazione appaltante, di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore della parte ricorrente con l’aggiudicazione del servizio, qualora sia accertata la presenza di tutti i requisiti richiesti;
Ritenuto, infine, di porre a carico del Comune intimato le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione comunale soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ZZ, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | SA ZZ |
IL SEGRETARIO