TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 23.1.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. N. M. Parte_1
De Marco
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 10.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento civile, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate da in CP_1
conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Alla luce delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, nella presente fase processuale è stato disposto il rinnovo della CTU.
Il consulente ha diagnosticato a carico del ricorrente “Esiti di pregressa prostatectomia radicale con linfoadenectomia iliaco-otturatoria bilaterale;
(Gleason 3 + 3) E residua impotenza erigendi;
Difficoltà deambulatoria in poliartrosi, artrosi del rachide e stenosi del canale;
Cardiopatia ipertensiva;
Broncopatia cronica;
Ipoacusia bilaterale;
Disturbo depressivo”.
Ha concluso che “Alla luce della diagnosi clinica e della documentazione presente in atti, il signor è da considerare ultrasessantacinquenne invalido al 100% (L. Parte_1
509/88), autonomo nella deambulazione e nel compimento della maggior parte e più significativi atti quotidiani della vita, particolarmente di quelli che hanno una ricaduta sulla salute e sulla dignità della persona. Non sono pertanto mai stati presenti, dalla data della domanda amministrativa (31.01.2023) ad oggi, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
A tali conclusioni il CTU è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale. Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni rassegnate dal perito - che appaiono esenti da vizi logici e metodologici - stante altresì l'assenza di contestazioni idonee a validamente contrastarne il contenuto.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Spese irripetibili.
Brindisi, 23.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere