TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 18872 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. FONTANELLA GIANLUCA, per parte appellante il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia in sostituzione dell'avv. Emmolo per
Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
E' altresì presente ai fini della partica forense la dott.ssa Mariame Housni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.30, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 18872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18872 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA GIANLUCA (cf C.F.
) giusta procura in atti, PEC: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E (già - C.F. ), nella persona del CP_2 CP_3 P.IVA_2
Sindaco Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo (C.F. Controparte_4
), giusta procura generale alle liti, PEC: C.F._3
oma.it Email_2 Email_3 CP_3
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 11102/2024, ha chiesto: Parte_2
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di rinvio, al netto del giudicato interno già formatosi, condannare in persona del Sindaco CP_2
p.t., ed in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_5
spese del primo grado, secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque in misura conforme al DM 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”;
Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione notificata il 29.05.2015 l'odierna appellante ha proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso avverso la cartella esattoriale n. 0972014 0289502429000 emessa per conto del
(oggi , notificata il 7.5.2015 dall' CP_3 CP_2 CP_6
per il mancato pagamento dell'importo di € 2.971,06 deducendo
[...] la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto e l'illegittima applicazione delle maggiorazioni;
1) Il Giudice di Pace di con sentenza n. 2557/2016 ha accolto CP_3
l'opposizione in quanto non era stata fornita prova, da parte delle parti soccombenti, della avvenuta tempestiva notificazione dei VAV presupposti e ha condannato queste ultime al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 355,00 di cui € 125,00 per spese, ed € 220,00 per compensi
"contenendole nei limiti minimi e massimi dei parametri stabiliti dal DM
55/2014 e liquidate come in dispositivo ex art. 3 del DM citato per le procedure esecutive mobiliari";
2) Avverso tale pronuncia del giudice di pace è stato proposto appello: “nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore sia alla nota spese depositata, sia ai parametri medi, e comunque, minimi del DM 55/14
3) applicabile rationae temporis alla fattispecie in esame, con riferimento allo scaglione di riferimento per le cause ordinarie”;
4) Il tribunale di Roma con sentenza n.1004/2020 (RG 81203/2018) ha rigettato l'appello rilevando: ““…l'appellante lamenta che il gdp pur avendo accolto l'opposizione aveva condannato gli appellati al pagamento delle spese nella misura di € 355,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 230,00 per compensi oltre accessori. Reputa che sia stato violato l'art. 92 c.p.c. per avere il giudice liquidato le spese in misura inferiore alla nota spese (€ 1.350,00). Si tratta di richieste ed argomentazioni non condivisibili. Si sta parlando di controversia routinaria, di massima semplicità, che vengono di regola stilate dal GDP con modelli preconfezionati, come dimostra l'esame della sentenza. Correlativamente, risulta di estrema semplicità la predisposizione della opposizione e di quanto è seguito. La liquidazione delle spese è disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il Giudice, come è noto, non è vincolato all'attuale stato della legislazione da alcun minimo tariffario. Le spese, infatti, vanno regolate secondo le previsioni-orientative per il giudice che tiene conto di ogni circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto - della L. 24.3.2012 e del DM 55/14. In considerazione della estrema modestia di questa controversia, inquadrabile nelle opposizioni alle violazioni ed ai conseguenti provvedimenti sanzionatori attinenti al codice della strada, del tutto routinaria e azionabile mediante standard ripetitivi,
priva di problematiche di qualche spessore in punto di fatto e/o di diritto, è
giusto procedere all'abbattimento dei valori medi tabellari ai di sopra di quanto indicato (non tassativamente come esprime la locuzione "di regola")
dall'art. 4 comma primo del decreto 10.3.2014 … ”;
5) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 11102/2024 con la seguente motivazione: “motivo è fondato e con esso il ricorso. Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, il Tribunale di Roma, nell'affermare, in considerazione "della estrema modestia della controversia", di non essere vincolato all'abbattimento dei valori medi tabellari indicati dal citato art. 4,
ha seguito quell'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. 55/2014, il giudice può
scendere "anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" (cfr., ad esempio, Cass. 11601 del 2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro - evidenziato dalla ricorrente - secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (Cass. 20935 del 2017),
minimo che viene definito "inderogabile" (Cass. 16615 del 2017).
Successivamente questa Corte, cercando di superare la questione, anche alla luce del regime introdotto dal D.M. 37/2018, ha affermato che non è più
consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità
delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (Cass. n. 10467 e n. 10466 del 2023; Cass. n. 9818
e n. 9815 del 2023). La significatività della modifica del testo delle norme richiamate è stata ricavata anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio
di Stato el parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero
02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
Ministero vi fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. Nel parere, inoltre, si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si segnalava che, rispetto alla vicenda vagliata dal giudice eurounitario, il provvedimento che fissa i parametri, oltre che essere adottato non da un'organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia,
rispondeva anche all'esigenza di perseguire precisi criteri d'interesse pubblico stabiliti dalla legge quali la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. La necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del D.M. n. 37 del 2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti,
dei minimi fissati dal D.M. n. 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art. 13-bis,
comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare, il secondo comma dispone che “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”, aggiungendo al comma 4 che “si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”. Infine, il comma 10 dispone che “Il giu dice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”. Emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle sigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più
meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).
L'assimilazione tra i minimi tariffari e l'equo compenso, perlomeno nei casi rientranti nella previsione di cui al citato art. 13 bis, trova poi supporto nel rilievo per cui la versione originaria dell'art. 13-bis, comma 2, imponesse,
fra gli altri criteri, affinché il compenso risultasse equo, di «tenere conto»
dei parametri previsti dal decreto ministeriale, così che è stato sottolineato come l'attuale formulazione, risultante dalla modifica apportata dalla l.
n.205/2017, secondo cui il compenso deve essere « conforme » ai parametri,
corrisponde ad un ampliamento della tutela degli avvocati, in quanto determina una più stringente corrispondenza fra le convenzioni contrattuali ed i parametri legali. La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014
del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal
Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento
(cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense. Deve
poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria –
come sopra anticipato riferendo del parere del Consiglio di Stato parere n.
2703/2017 - non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità
della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di
Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in setto re dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono
giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia
427/2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia
8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di
Giustizia (cfr. sentenza 427/2017 cit.) che “l'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”. Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal CP_7
giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo
[...]
statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019
C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed sigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte. La censura è quindi fondata, avendo il
Tribunale riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa (pari all'importo della sanzione irrogata), somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014. Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 10438/2023),
essere affermato il seguente principio di diritto: ai fini della liquidazione in sede giudizialedel compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente,
ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenzadell'art. 4,
comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m.
n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il giudice del rinvio dovrà
quindi procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, ma senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio,
anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di
Roma, in persona di diverso magistrato”;
6) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che l non si è costituita nel presente Controparte_1
procedimento malgrado la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec;
ritenuto che occorre quindi dichiarare la contumacia dell'agente per la riscossione;
rilevato che costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda CP_2
concludendo come segue: “in via principale, rigettare la domanda formulata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia in termini di spese di giudizio;
- in subordine, in ipotesi di accoglimento della stessa, ridurre l'avversa pretesa al minor importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
- in via ugualmente gradata, alla luce dell'emerso contrasto giurisprudenziale, disporre, in tutto o in parte, la compensazione delle spese di lite”;
ritenuto che:
i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014); ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577);
iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
rilevato che nella specie:
i. Nel giudizio innanzi al giudice di pace: è stata celebrata una sola udienza e sono state prodotte solo le relate di notifica e non anche i VAV presupposti;
ii. Nel giudizio innanzi al tribunale: sono state celebrate due udienze e la decisione è stata resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità
della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 5.200, del fatto che non è stato necessario controdedurre in ordine alla documentazione depositata dall'agente per la riscossione tenuto conto della mancanza dei
VAV: euro 200,00 per lo studio, euro 200 per l'introduzione, euro 250 per la trattazione, euro 250 per la decisione e quindi complessivi euro 900,00; ii. Per il giudizio innanzi al tribunale, dello scaglione di riferimento sino a euro
5.200, tenuto conto dei parametri di cui al DM 37/2018, tenuto conto del solo motivo di appello legato all'entità delle spese, del fatto che non vi è stata istruttoria e del fatto che non sono state depositate comparse conclusionali e repliche: euro 300 per lo studio, euro 300,00 per l'introduzione, euro 450 per la decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti,
dell'unicità di questione proposta euro 500,00 per studio, euro 500 per introduzione ed euro 300,00 per la decisione quindi complessivi euro
1.300,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza della trattazione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: euro 300,00 per studio, euro 300,00 per introduzione,
euro 450,00 per decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace indica l'importo delle spese di lite in euro 900,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA le parti appellate in solido alla refusione delle spese di lite:
i. Per il giudizio RG 81203/2018 che liquida in complessivi euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 1.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. FONTANELLA GIANLUCA, per parte appellante il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Aurora Francesca Sitzia in sostituzione dell'avv. Emmolo per
Roma capitale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
E' altresì presente ai fini della partica forense la dott.ssa Mariame Housni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.30, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 18872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18872 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA GIANLUCA (cf C.F.
) giusta procura in atti, PEC: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E (già - C.F. ), nella persona del CP_2 CP_3 P.IVA_2
Sindaco Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo (C.F. Controparte_4
), giusta procura generale alle liti, PEC: C.F._3
oma.it Email_2 Email_3 CP_3
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 11102/2024, ha chiesto: Parte_2
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di rinvio, al netto del giudicato interno già formatosi, condannare in persona del Sindaco CP_2
p.t., ed in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_5
spese del primo grado, secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque in misura conforme al DM 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”;
Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione notificata il 29.05.2015 l'odierna appellante ha proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso avverso la cartella esattoriale n. 0972014 0289502429000 emessa per conto del
(oggi , notificata il 7.5.2015 dall' CP_3 CP_2 CP_6
per il mancato pagamento dell'importo di € 2.971,06 deducendo
[...] la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto e l'illegittima applicazione delle maggiorazioni;
1) Il Giudice di Pace di con sentenza n. 2557/2016 ha accolto CP_3
l'opposizione in quanto non era stata fornita prova, da parte delle parti soccombenti, della avvenuta tempestiva notificazione dei VAV presupposti e ha condannato queste ultime al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 355,00 di cui € 125,00 per spese, ed € 220,00 per compensi
"contenendole nei limiti minimi e massimi dei parametri stabiliti dal DM
55/2014 e liquidate come in dispositivo ex art. 3 del DM citato per le procedure esecutive mobiliari";
2) Avverso tale pronuncia del giudice di pace è stato proposto appello: “nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore sia alla nota spese depositata, sia ai parametri medi, e comunque, minimi del DM 55/14
3) applicabile rationae temporis alla fattispecie in esame, con riferimento allo scaglione di riferimento per le cause ordinarie”;
4) Il tribunale di Roma con sentenza n.1004/2020 (RG 81203/2018) ha rigettato l'appello rilevando: ““…l'appellante lamenta che il gdp pur avendo accolto l'opposizione aveva condannato gli appellati al pagamento delle spese nella misura di € 355,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 230,00 per compensi oltre accessori. Reputa che sia stato violato l'art. 92 c.p.c. per avere il giudice liquidato le spese in misura inferiore alla nota spese (€ 1.350,00). Si tratta di richieste ed argomentazioni non condivisibili. Si sta parlando di controversia routinaria, di massima semplicità, che vengono di regola stilate dal GDP con modelli preconfezionati, come dimostra l'esame della sentenza. Correlativamente, risulta di estrema semplicità la predisposizione della opposizione e di quanto è seguito. La liquidazione delle spese è disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il Giudice, come è noto, non è vincolato all'attuale stato della legislazione da alcun minimo tariffario. Le spese, infatti, vanno regolate secondo le previsioni-orientative per il giudice che tiene conto di ogni circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto - della L. 24.3.2012 e del DM 55/14. In considerazione della estrema modestia di questa controversia, inquadrabile nelle opposizioni alle violazioni ed ai conseguenti provvedimenti sanzionatori attinenti al codice della strada, del tutto routinaria e azionabile mediante standard ripetitivi,
priva di problematiche di qualche spessore in punto di fatto e/o di diritto, è
giusto procedere all'abbattimento dei valori medi tabellari ai di sopra di quanto indicato (non tassativamente come esprime la locuzione "di regola")
dall'art. 4 comma primo del decreto 10.3.2014 … ”;
5) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 11102/2024 con la seguente motivazione: “motivo è fondato e con esso il ricorso. Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, il Tribunale di Roma, nell'affermare, in considerazione "della estrema modestia della controversia", di non essere vincolato all'abbattimento dei valori medi tabellari indicati dal citato art. 4,
ha seguito quell'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. 55/2014, il giudice può
scendere "anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" (cfr., ad esempio, Cass. 11601 del 2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro - evidenziato dalla ricorrente - secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (Cass. 20935 del 2017),
minimo che viene definito "inderogabile" (Cass. 16615 del 2017).
Successivamente questa Corte, cercando di superare la questione, anche alla luce del regime introdotto dal D.M. 37/2018, ha affermato che non è più
consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità
delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (Cass. n. 10467 e n. 10466 del 2023; Cass. n. 9818
e n. 9815 del 2023). La significatività della modifica del testo delle norme richiamate è stata ricavata anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio
di Stato el parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero
02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
Ministero vi fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. Nel parere, inoltre, si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si segnalava che, rispetto alla vicenda vagliata dal giudice eurounitario, il provvedimento che fissa i parametri, oltre che essere adottato non da un'organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia,
rispondeva anche all'esigenza di perseguire precisi criteri d'interesse pubblico stabiliti dalla legge quali la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. La necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del D.M. n. 37 del 2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti,
dei minimi fissati dal D.M. n. 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art. 13-bis,
comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare, il secondo comma dispone che “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”, aggiungendo al comma 4 che “si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”. Infine, il comma 10 dispone che “Il giu dice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”. Emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle sigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più
meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).
L'assimilazione tra i minimi tariffari e l'equo compenso, perlomeno nei casi rientranti nella previsione di cui al citato art. 13 bis, trova poi supporto nel rilievo per cui la versione originaria dell'art. 13-bis, comma 2, imponesse,
fra gli altri criteri, affinché il compenso risultasse equo, di «tenere conto»
dei parametri previsti dal decreto ministeriale, così che è stato sottolineato come l'attuale formulazione, risultante dalla modifica apportata dalla l.
n.205/2017, secondo cui il compenso deve essere « conforme » ai parametri,
corrisponde ad un ampliamento della tutela degli avvocati, in quanto determina una più stringente corrispondenza fra le convenzioni contrattuali ed i parametri legali. La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014
del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal
Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento
(cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense. Deve
poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria –
come sopra anticipato riferendo del parere del Consiglio di Stato parere n.
2703/2017 - non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità
della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di
Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in setto re dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono
giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia
427/2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia
8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di
Giustizia (cfr. sentenza 427/2017 cit.) che “l'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”. Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal CP_7
giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo
[...]
statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019
C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed sigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte. La censura è quindi fondata, avendo il
Tribunale riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa (pari all'importo della sanzione irrogata), somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014. Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 10438/2023),
essere affermato il seguente principio di diritto: ai fini della liquidazione in sede giudizialedel compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente,
ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenzadell'art. 4,
comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m.
n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il giudice del rinvio dovrà
quindi procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, ma senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio,
anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di
Roma, in persona di diverso magistrato”;
6) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che l non si è costituita nel presente Controparte_1
procedimento malgrado la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec;
ritenuto che occorre quindi dichiarare la contumacia dell'agente per la riscossione;
rilevato che costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda CP_2
concludendo come segue: “in via principale, rigettare la domanda formulata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia in termini di spese di giudizio;
- in subordine, in ipotesi di accoglimento della stessa, ridurre l'avversa pretesa al minor importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
- in via ugualmente gradata, alla luce dell'emerso contrasto giurisprudenziale, disporre, in tutto o in parte, la compensazione delle spese di lite”;
ritenuto che:
i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014); ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577);
iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
rilevato che nella specie:
i. Nel giudizio innanzi al giudice di pace: è stata celebrata una sola udienza e sono state prodotte solo le relate di notifica e non anche i VAV presupposti;
ii. Nel giudizio innanzi al tribunale: sono state celebrate due udienze e la decisione è stata resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità
della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 5.200, del fatto che non è stato necessario controdedurre in ordine alla documentazione depositata dall'agente per la riscossione tenuto conto della mancanza dei
VAV: euro 200,00 per lo studio, euro 200 per l'introduzione, euro 250 per la trattazione, euro 250 per la decisione e quindi complessivi euro 900,00; ii. Per il giudizio innanzi al tribunale, dello scaglione di riferimento sino a euro
5.200, tenuto conto dei parametri di cui al DM 37/2018, tenuto conto del solo motivo di appello legato all'entità delle spese, del fatto che non vi è stata istruttoria e del fatto che non sono state depositate comparse conclusionali e repliche: euro 300 per lo studio, euro 300,00 per l'introduzione, euro 450 per la decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti,
dell'unicità di questione proposta euro 500,00 per studio, euro 500 per introduzione ed euro 300,00 per la decisione quindi complessivi euro
1.300,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza della trattazione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: euro 300,00 per studio, euro 300,00 per introduzione,
euro 450,00 per decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace indica l'importo delle spese di lite in euro 900,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA le parti appellate in solido alla refusione delle spese di lite:
i. Per il giudizio RG 81203/2018 che liquida in complessivi euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 1.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)