Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4913/2024 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 21/11/1974 (C.F.: , e da Parte_1 C.F._1
, n. a CATANIA (CT) il 03/03/1963, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. FASANARO FRANCESCO GIUSEPPE, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05/06/2025 a seguito all'udienza del 14/05/2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 11/11/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in
Misterbianco il 14/07/2008 e dal quale non sono nati figli.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano
06/11/2010, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto
[...]
di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 06/11/2010.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, le parti dichiaravano in seno al ricorso di aver già regolato i propri rapporti e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Misterbianco (CT) il 14.07.2008 tra e Parte_1 , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2
stato civile del Comune di Misterbianco dell'anno 2008, al n. 27, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco