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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2086/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. MARCELLO RANDAZZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (C.F. – P.IVA: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A
– 6/B, E (C.F. – P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n.
6/A – 6/B, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv.
AL CE, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI e dall'avv.
AN IO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_4
CP_ in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, E, PER , C.F.: ), Controparte_4 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Flaminia n. 133-135-137,
QUALE MANDATARIA DI (C.F.: ), in Controparte_5 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv. AL CE, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA
PELLEGRINO, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata l'8.5.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 287/2023, con il quale il Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento di €. 560.230,44, oltre spese e accessori del procedimento monitorio, in favore di in ragione Controparte_1
della fideiussione prestata il 30.6.2014 dalla esponente a garanzia del saldo passivo del conto corrente n. 101371440 e del conto corrente n. 101143095, intrattenuti da TA s.r.l. con Unicredit s.p.a.
L'opponente ha anzitutto sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente comprovato di aver acquistato il credito fatto valere.
ha in secondo luogo eccepito la estinzione della garanzia fideiussoria azionata, Parte_1 per essersi la parte creditrice astenuta dall'avviare iniziative di carattere giudiziale sia entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957 c.c. sia entro il più lungo intervallo temporale di trentasei mesi, stabilito dall'art. 5 della fideiussione con clausola da ritenersi peraltro nulla ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo) ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 in quanto riproduttiva dello schema dell'A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Ancora, l'opponente ha invocato la liberazione del fideiussore in virtù dell'art. 1956 c.c.
ha poi ritenuto nulla la fideiussione per mancata sottoscrizione da parte di Parte_1
operatori riconducibili a Unicredit s.p.a.
Da altro angolo visuale, l'opponente, in relazione ai conti correnti di corrispondenza sottesi al ricorso monitorio, ha lamentato l'illegittimità delle condizioni applicate, l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996.
Infine, ha reputato insussistente il diritto di controparte al pagamento degli Parte_1
interessi maturati successivamente alla domanda di concordato presentata da TA s.r.l.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. per il tramite di
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto della opposizione.
Con specifico riguardo alla estinzione della garanzia fideiussoria, l'opposta ha sostenuto che la parte creditrice avrebbe utilmente impedito la maturazione della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1957
c.c. attraverso l'invio – entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, convenzionalmente fissato dall'art. 5 della fideiussione - di istanza stragiudiziale, come consentito dall'art. 6 del testo fideiussorio contemplante la possibilità di pagamento a semplice richiesta scritta.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha contestato la Parte_1
superiore interpretazione.
L'opponente ha poi rappresentato che l'art. 6 della fideiussione, ove interpretato nel senso di legittimare l'impedimento della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante semplice istanza stragiudiziale, avrebbe dovuto considerarsi nullo ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Denegata la provvisoria esecuzione e costituitasi frattanto quale interveniente – e, Controparte_3
per essa, mandataria di -, la causa, non Controparte_4 Controparte_5
essendo necessaria istruttoria, è stata trattenuta in decisione il 17.6.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione va accolta per la assorbente ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria sollevata ex art. 1957 c.c. da parte opponente.
2.1. Si osserva anzitutto che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, ove inserita in una fideiussione, non vale di per sé ad alterare la causa di quest'ultima ed a ricondurla al garantienvertrag.
Tale pattuizione può essere interpretata come disposizione negoziale volta ad introdurre una parziale deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui esso, per comune interpretazione, impone a chi intenda evitare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria di attivarsi in via giudiziale.
Conseguentemente, in presenza di una siffatta regola contrattuale, è consentito al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
A tal proposito, si osserva che già in passato il Supremo Collegio aveva affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979, n. 5572) ritiene che l'art.
1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Ancora, nella medesima pronuncia sopra richiamata, la Corte regolatrice ha riscontrato una “deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si proceda verso il garante “su semplice richiesta”, ed avendo la Corte di merito operato il riscontro previsto dall'art. 1322, rilevando non potersi “negare alle parti il potere di porre in essere una figura negoziale atipica, quando questa non sia contraria a norme imperative”. Ed invero, secondo quanto era stato ritenuto da una non recentissima sentenza di questa Corte (Cass. 7.9.1968,
n. 2829) la polizza emessa in sostituzione di cauzione (o polizza cauzionale) configura “una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro e dalla seconda perché l'impegno di colui che presta la garanzia è così intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare della somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal primo”. Si può non consentire sulla attribuzione, in tal caso, al creditore del potere di
“soddisfarsi” in via “autotutelare”, essendo egli titolare di una pretesa creditoria al pagamento della somma garantita. Ma devesi convenire che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro o proprietà al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore (e, se così pattuito, anche indipendentemente dalla vicenda sottostante). Non si tratta, a questo fine, di attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, in quanto comporti definitiva astrazione del regime di prestazione della garanzia dal rapporto principale (fino ad escludere la praticabilità anche futura di un'azione di ripetizione) -, ma di riconoscere valida espressione di autonomia negoziale la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, a valere anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 prescindendo dalla proposizione di azione giudiziaria” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Le superiori conclusioni sono state integralmente ribadite anche successivamente dal Supremo
Collegio. Più di recente, quest'ultimo ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione quello per cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente. E ciò, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione. Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine
a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria”
(Cass. Civ. Sez. III 8.1.2010, n. 84, che, a fronte di una clausola così formulata “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di
30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata”, ha confermato la sentenza di merito che aveva “ritenuto che il dato testuale … fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., con l'esonero del creditore dal proporre azione giudiziarie”; in senso analogo, ancora più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5598, in cui del pari si legge che la “clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente”, può riferirsi anche a forme di garanzia caratterizzate da “una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. … ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia …, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”).
Nel caso di specie, l'art.
6.1 della fideiussione prestata da contempla il Parte_1 pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” della banca (v. pag. 1 dell'all. 9 del ricorso monitorio).
Si rileva per altro verso che nel testo fideiussorio, oltre a non essere stata soppressa la facoltà di proporre eccezioni, non è stata prevista la eliminazione radicale della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. Conseguentemente, la suddetta previsione pattizia di cui all'art.
6.1 della fideiussione, nel rispetto del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., può essere intesa come disposizione negoziale volta a consentire di evitare la – pur mantenuta - decadenza mediante semplice istanza stragiudiziale.
Conclusioni diverse avrebbero dovuto essere sostenute qualora la fattispecie decadenziale fosse stata integralmente rimossa dal regolamento negoziale.
In quella evenienza – si ripete, non ricorrente nella specie -, infatti, l'inserimento di una pattuizione volta a semplificare la condotta richiesta per scongiurare la verificazione di una decadenza già esclusa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere e, dunque, alla regola del pagamento a prima richiesta avrebbe dovuto essere attribuito altro significato.
Premesso quanto sopra, la deroga al richiamato art. 1957 c.c. che consente di evitare la maturazione della fattispecie decadenziale mediante semplice istanza stragiudiziale – riscontrabile nella vicenda in esame -, ad avviso della più condivisibile dottrina e della giurisprudenza, costituisce clausola di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso già Trib. Padova Sez. II ord. 3.10.2019).
Il superiore indirizzo ha trovato di recente l'avallo della Corte regolatrice che, nel confermare la pronuncia di merito impugnata, ha affermato che “sul punto la Corte d'Appello richiama la sentenza di questa Corte n. 5423 del 2022, relativa all'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lett. t) alla clausola
“a prima richiesta e senza eccezioni” ed in particolare il capo che ha ritenuto applicabile la tutela consumeristica sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive, concludendo che, per i contratti tipici, non è dato ravvisare clausole abusive se non nella misura in cui le stesse risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, dall'autonomia privata, aggiungendo, al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto, impegni a carico dello stipulante-consumatore compatibili con la causa del contratto tipico. Sulla base di tale argomentazione ha confermato quanto già affermato dal giudice di primo grado circa l'essere la clausola in scrutinio compresa tra quelle di cui all'art. 33, comma 2 lett. t) con la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice del Consumo” (così Cass. Civ. Sez. III
31.5.2025, n. 14687; a scanso di equivoci, v. la sentenza di primo grado della relativa vicenda processuale, Trib. Padova Sez. II 10.11.2021, n. 2041 – confermata dalla pronuncia di secondo grado a sua volta validata dal Supremo Collegio -, in cui, a testimonianza di come fosse stata dichiarata invalida clausola analoga a quella sottoposta all'odierno vaglio, si legge che “l'obbligo di immediato pagamento non è altro che la conseguenza della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ, e … conseguentemente viene meno a seguito della caducazione della stessa … invero, in tale prospettiva una semplice richiesta scritta rende immediatamente esigibile l'obbligo di pagamento del fideiussore proprio in quanto non è necessario agire in via giudiziale per evitare la decadenza ed ottenere il pagamento”).
Non consta alcun precedente di segno contrario nella recente giurisprudenza di legittimità.
2.2. Si osserva per altro verso che l'art. 5 del testo fideiussorio oggetto di causa dispone altresì che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale” (v. pag. 1 dell'all. 9 del ricorso monitorio).
Anche tale clausola deve reputarsi vessatoria per il consumatore.
In questo senso si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che “nel derogare in termini più ampi il termine di
6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei CP_5
confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita na siffatta clausola si appalesa allora CP_5 senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469-bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206)” (così
Cass. Civ. Sez. III ord. 28.9.2023, n. 27558).
2.3. Non appaiono in alcun modo pertinenti i precedenti richiamati da parte opposta.
In particolare, nella pronuncia n. 2683 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione in
4.2.2025 si legge che “la doglianza sulla non corretta sottoscrizione della clausola derogatoria” dell'art. 1957 c.c. “non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che è fondata sulla non vessatorietà della clausola e, quindi, sulla non necessità di approvazione specifica. La statuizione recepisce il consolidato orientamento che ha più volte statuito che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass., n. 2034/1974 e Cass., n. 9245/2007): se il contratto fosse diversamente conformato non può essere del resto qui accertato, a fronte di quanto ritenuto dalla corte di merito, la quale ha opinato che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza […] richiamata”.
Dalla attenta lettura del suddetto precedente appare evidente come esso si sia riferito esclusivamente alla disciplina della vessatorietà di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., senza che sia stato compiuto alcun riferimento alla normativa prevista dal decr. lgs. n. 206/2005 a tutela del consumatore (v., in particolare, par. 4, lett. b), della citata Cass. Civ. Sez. I 4.2.2025, n. 2683, ove si legge soltanto che
“per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che … b) la clausola relativa a detta rinuncia” all'art. 1957 c.c. “non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali
l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contrante. Peraltro, la clausola derogatoria in esame risulta specificamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e, validamente, in quanto richiamata «espressamente e distintamente in calce all'atto fideiussorio»”; v. altresì la sentenza di secondo grado portata all'attenzione del Supremo Collegio – App. Catanzaro Sez. III 11.3.2021, n.
301 -, da cui emerge esclusivamente il richiamo alla tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. e non a quella di cui al codice del consumo;
v., poi le pronunce richiamate da Cass. Civ. Sez. I 4.2.2025, n.
2683 cit., ossia Cass. Civ. Sez. III 18.4.2007, n. 9245, e Cass. Civ. Sez. I 10.7.1974, n. 2034, entrambe relative al solo art. 1341, comma 2, c.c.).
Conclusioni del tutto analoghe vanno ripetute per l'altra pronuncia richiamata da parte opposta, ossia l'ordinanza n. 3989 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione il 17.2.2025.
Anche in essa infatti si legge che “la censura” relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. “è infondata. La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto
(Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata” (v. il par. 6.1).
Nessun riferimento è compiuto alla normativa prevista a tutela del consumatore.
2.4. Tanto premesso, l'opponente deve qualificarsi consumatrice. Parte_1
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione, “superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante”, ha affermato che, “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che “Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare
o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcău; 14 settembre 2016, C-534/15, . Ne deriva Per_1 che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018)”
(così Cass. Civ. Sez. II 30.8.2023, n. 25459; v. in senso del tutto analogo App. Catania Sez. I
11.3.2024, n. 433).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rilievo officioso delle nullità “deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) – che trascendono quelli del singolo” (così Cass. Civ. Sez. Un. 12.12.2014, n. 26242).
La nullità negoziale, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è in particolare rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v., di recente, Cass. Civ. Sez. III 23.2.2024, n. 4867).
Ebbene, ha fin dalla citazione specificamente dedotto di essere consumatrice Parte_1
(v. pag. 4 della citazione).
Inoltre, l'opponente non risulta aver prestato la fideiussione oggetto di causa nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.
Ed infatti, la visura camerale della società debitrice principale TA s.r.l. evidenzia come non abbia detenuto partecipazioni al capitale di quest'ultima e non abbia Parte_1
rivestito cariche gestorie nella medesima (v. all. 11 del ricorso monitorio).
Nessuna prova sussiste poi del fatto che l'opponente sia stata – a prescindere dalla titolarità di quote o dall'assunzione di ruoli formali – coinvolta in alcun modo nella gestione della impresa sociale. Da tale angolo visuale, si osserva che del tutto irrilevante si mostra il mero rapporto di parentela con i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente societario – isolatamente considerato - e che, per altro verso, l'esercizio della professione forense da parte della ingiunta – documentato dalla iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Catania ed alla Cassa di Previdenza Forense e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (v. all.
6-7 del ricorso monitorio e all. v, z, aa, bb, cc della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) – rende altamente inverosimile, per ragioni di incompatibilità, la – si ripete, del tutto indimostrata - partecipazione della garante all'attività imprenditoriale della TA s.r.l., il cui oggetto sociale si traduce nella fabbricazione e nell'assemblaggio di macchinari ed utensili in genere (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio;
cfr.
Cass. Civ. Sez. VI – III 12.3.2014, n. 5705, per cui non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto di professionista, si sia qualificata come avvocato;
cfr. Cass. Civ. Sez. VI – II 31.7.2014, n. 17466, che ha escluso la qualificazione di consumatore dell'avvocato solo perché, nel caso esaminato, quest'ultimo aveva acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale;
cfr. Cass. Civ. Sez. III 26.9.2018, n. 22810, che ha escluso la qualificazione di consumatore dell'avvocato solo perché, nel caso esaminato, quest'ultimo aveva stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale).
Non ricorrono dunque in alcun modo le condizioni per ritenere che l'opponente sia stata coinvolta nella gestione della impresa garantita (cfr. Cass. Civ. Sez. III 2.9.2024, n. 23533 – non ufficialmente massimata -, in cui, invece, era stata raggiunta – alla luce di svariati elementi indiziari, del tutto insussistenti nel caso di specie – la prova presuntiva del coinvolgimento dei fideiussori nell'attività di impresa esercitata dai familiari per le seguenti ragioni, esposte nella sentenza di primo grado, confermata dal Supremo Collegio in sede di regolamento di competenza: “in primo luogo costituisce fatto pacifico tra le parti, documentato dall'opposta …, che, al momento del rilascio della fideiussione” la prima ricorrente “fosse socia al 5% della s.r.l. garantita e” la seconda ricorrente,
“pur non avendo incarichi formali nella società garantita, avesse fatto confluire mediante incorporazione nella società garantita” altra società rispetto a quella garantita – “della quale era socia unica – il 28.12.2010, ossia poco più di due anni prima della prestazione delle fideiussioni.
Tali partecipazioni sociali, benché di per sé non sintomatiche di una effettiva ingerenza degli opponenti nella gestione dell'attività di impresa, devono essere lette tenuto conto del tipo di attività imprenditoriale esercitata dalle imprese partecipate, uniforme per tipologia, e degli ulteriori dati desumibili dalla visura …, dal quale può agevolmente desumersi che” il terzo amministratore della società garantita – rispettivamente padre e marito della prima e della seconda ricorrente – e la seconda ricorrente “abbiano amministrato nel corso della loro vita, diverse attività imprenditoriali sempre nel settore della distribuzione della stampa, attività nella quale hanno coinvolto anche i figli oggi soci della s.r.l. di famiglia per pari frazione del capitale sociale, dovendosi quindi desumere, da tali circostanze di fatto lette sinteticamente, l'effettivo coinvolgimento di tutti i fideiussori nell'ambito della gestione dell'attività di impresa paterna, elemento dal quale deve escludersi che la garanzia prestata … sia stata compiuta quali consumatrici a sostegno dell'impresa paterna, bensì quali professionisti, a sostegno dell'attività imprenditoriale nella quale è coinvolta tutta la loro famiglia”).
Non può infine non rilevarsi come la stessa parte opposta abbia incoato il procedimento monitorio contro davanti al Tribunale di Siracusa, essendo residente in quel Comune la Parte_1
ingiunta, pur avendo avviato altra iniziativa nei confronti dei condebitori solidali Persona_2
e – non consumatrici – davanti al Tribunale di Ragusa (v. pag. 5 della citazione, Persona_3
nonché l'all. 8 di quest'ultima).
Tale scelta non può che sottendere la consapevolezza, da parte della società ingiungente, della qualità di consumatrice della odierna opponente.
2.5. Sono dunque vessatorie (ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005) le clausole - contenute all'art. 5 e 6.1 del negozio fideiussorio – che hanno abilitato il creditore ad impedire la maturazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante invio di semplice istanza stragiudiziale nel termine di trentasei mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Per completezza, occorre evidenziare che nessuna rilevanza assume il fatto che le disposizioni negoziali in oggetto siano state specificamente approvate per iscritto.
Ciò può infatti garantire esclusivamente il rispetto dell'art. 1341, comma 2, c.c., ma non comprova in alcun modo che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decr. lgs. n. 206/2005 (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 31.5.2025, n. 14687 cit., in cui si legge che “l'unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo secondo cui non sono vessatorie, per l'appunto, le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, con la precisazione che nella sentenza è stato
“ritenuto incontestato che la trattativa individuale non vi fosse stata e che, in ogni caso, sarebbe stato comunque onere del professionista dare la prova dell'avvenuta negoziazione”).
Conseguentemente, l'art. 1957 c.c. deve applicarsi nella sua integralità.
2.6. Ciò premesso, nel caso di specie la scadenza della obbligazione principale è intervenuta il
7.7.2016, allorché la debitrice principale TA s.r.l. ha presentato domanda di concordato preventivo, in seguito ad adozione di delibera del 6.7.2016 (v. pag. 4 della visura camerale di cui all'all. 4 della citazione, depositato anche da parte opposta quale all. 11 del ricorso monitorio). Il superiore esito è coerente con la giurisprudenza di legittimità.
Più in particolare, di recente la Corte di cassazione ha evidenziato che, in tema di concordato preventivo, il termine di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 della legge fallimentare all'art. 55, comma 2, della legge fallimentare (così Cass. Civ. Sez. I 2.4.2025, n. 8733).
Deve per completezza precisarsi che in virtù della norma da ultimo richiamata – applicabile, come si
è visto, alla procedura concordataria – si configura una fictio per la quale il credito diviene esigibile sebbene il rapporto contrattuale sul quale esso si fonda non si sia ancora risolto.
Ancora, secondo quanto osservato dalla dottrina specialistica, gli effetti di cui agli artt. 169 e 55, comma 2, della legge fallimentare, in caso di concordato c.d. con riserva, decorrono dalla “data di presentazione della domanda prenotativa”.
A scanso di equivoci, va poi puntualizzato che l'apertura della procedura concordataria non impedisce in alcun modo al creditore di attivarsi in via giudiziale per garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
In proposito il Supremo Collegio ha evidenziato che “in linea di principio deve ritenersi che la perdita del diritto di agire contro il fideiussore, sancita dall'art. 1957 c.c. in relazione all'omessa proposizione, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle istanze contro il debitore, non si verifica qualora esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore verso il debitore, non potendosi configurare, in tale ipotesi, quella negligenza che la norma intende sanzionare (sent. n. 2958-79). Nella specie, l'ostacolo giuridico per la è stato CP_5 individuato dalla corte d'appello nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. Ma la motivazione della corte territoriale sul punto non è esaustiva. Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 168 L.F., detta data di presentazione della domanda di concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire “azioni esecutive” sul patrimonio del debitore. Ad avviso della giurisprudenza, il suindicato divieto si estende anche alle azioni cautelari (sent. 6809-94). Nessuna preclusione sussiste invece per la proposizione di azioni di cognizione, siano esse di accertamento, di condanna o sostitutive (sent. n. 6809-94 n. 9758-93; n.
7002-93). Ora, la corte territoriale ha fatto esclusivo riferimento (per relationem al contenuto delle difese della Banca) all'inesperibilità di azioni esecutive - e sul punto la decisione è esatta -, ma nulla ha osservato circa l'eventuale tutela mediante azione di cognizione. Ne è consentito a questa S.C. integrare tale carenza, sotto il profilo dell'eventuale superfluità di una iniziativa giudiziale di tal genere, avuto riguardo al titolo, necessitando a tal fine un accertamento di fatto” (così Cass. Civ.
Sez. III 3.4.1996, n. 3085, che, sulla scorta di tale motivazione, ha annullato la pronuncia di merito che aveva escluso la decadenza ex art. 1957 c.c.).
In conclusione, entro il semestre decorrente dalla sopra indicata data del 7.7.2016, nessun atto idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta essere stato compiuto dalla parte creditrice, identificandosi la prima iniziativa giudiziaria con il deposito del ricorso monitorio, intervenuto il
2.12.2022 (v. storico del fascicolo monitorio).
Conclusioni analoghe verrebbero raggiunte anche qualora dovesse aversi riguardo al termine di trentasei mesi illegittimamente stabilito dall'art. 5 della fideiussione ed anche ove dovesse individuarsi quale dies a quo per la fattispecie decadenziale il 14.9.2017.
In quest'ultima data, la Unicredit s.p.a. ha comunicato, in particolare, alla TA s.r.l. “il recesso dai contratti di conto corrente” (v. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Rispetto ad essa il deposito del ricorso monitorio del 2.12.2022 – prima iniziativa di carattere giudiziale - si colloca oltre trentasei mesi.
Infine, va senz'altro reputata priva di rilevanza, ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c., la comunicazione di precisazione del credito notificata dal citato istituto bancario al commissario giudiziale il 31.3.2017 (v. all. 7a della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Sul punto, occorre ancora una volta ricordare che la clausola prevista dall'art.
6.1 della fideiussione oggetto di causa – che ha attribuito al creditore il potere di evitare la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. mediante semplice istanza stragiudiziale – è stata dichiarata nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Conseguentemente, come si è più volte evidenziato, la maturazione della fattispecie decadenziale deve intendersi impedita esclusivamente da azioni di carattere giurisdizionale.
Ebbene, chiamata a pronunciarsi su una vicenda sovrapponibile a quella oggetto di odierno esame, la
Corte di cassazione ha affermato con indiscutibile chiarezza che, “anche a volere, in ipotesi, ritenere comprovata la circostanza dell'invio del modulo di precisazione del credito al commissario, ciò non consentirebbe di superare le dirimenti argomentazioni […] sulla inidoneità del modulo medesimo a costituire “istanza” di natura giudiziaria, unica iniziativa atta ad evitare […] la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.” (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 2.4.2025, n. 8733 cit.).
2.7. L'opposta deve dunque reputarsi decaduta da ogni garanzia nei confronti di Parte_1
.
[...] In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di estinzione di cui all'art. 1957 c.c., resta assorbita ogni considerazione relativa alle altre doglianze articolate dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in solido a carico dell'opposta
[...]
e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. per il tramite di Controparte_1 Controparte_2
nonché a carico della interveniente e, per essa, mandataria di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura dei minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità della controversia – esauritasi con l'accoglimento dell'assorbente eccezione di cui all'art. 1957 c.c. -, avuto riguardo all'entità del credito azionato in via monitoria e ritenuto insussistente (€. 560.230,44; scaglione di riferimento: €. 520.001,00 - €. 1.000.000,00).
Nessun aumento va poi operato.
L'incremento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 è infatti rimesso alla determinazione del giudice ed appare ingiustificato nel caso di specie, trovandosi le due controparti della opponente in una situazione sostanziale e processuale largamente sovrapponibile, tale da non determinare la necessità di significativi adattamenti alla strategia difensiva.
Quanto sopra si mostra in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
Di recente, invero, il Supremo Collegio ha chiarito che, “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art.
8, comma 1, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92 c.p.c., comma 1. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo […], fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prima parte, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461). La liquidazione di un doppio integrale compenso, dunque, si palesa in violazione di legge” (così Cass. Civ. Sez. I 19.1.2022, n. 1650; v. anche Cass. Civ. Sez. VI 14.1.2022, n. 36509). Deve oltretutto evidenziarsi che, pur dopo le modifiche del 2022, l'art. 4, comma 2, del D.M. n.
55/2014 continua a disporre che il compenso unico “può” essere aumentato (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
16.5.2025, n. 13057, in cui si legge che, “quanto agli aumenti, va evidenziato come l'art. 4, co. 2, del
D.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso che per essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebbero essere attuati “di regola”; ciò non va però inteso nel senso di una riduzione della discrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempre entro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa …, sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia da riportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio per cui la liquidazione entro i margini di tariffa non necessita di motivazione …; pertanto, l'applicazione o meno di quegli aumenti non può essere censurata in sede di legittimità”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2086/2023, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 287/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna in solido l'opposta e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. Controparte_1
per il tramite di nonché la interveniente e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
mandataria di a pagare in favore di Controparte_4 Controparte_5
le spese di lite, che liquida in €. 22.426,00 per compensi ed €. 870,00 per Parte_1
contributo unificato ed imposta, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 15.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2086/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. MARCELLO RANDAZZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (C.F. – P.IVA: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A
– 6/B, E (C.F. – P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n.
6/A – 6/B, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv.
AL CE, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI e dall'avv.
AN IO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_4
CP_ in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, E, PER , C.F.: ), Controparte_4 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Flaminia n. 133-135-137,
QUALE MANDATARIA DI (C.F.: ), in Controparte_5 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv. AL CE, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA
PELLEGRINO, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata l'8.5.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 287/2023, con il quale il Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento di €. 560.230,44, oltre spese e accessori del procedimento monitorio, in favore di in ragione Controparte_1
della fideiussione prestata il 30.6.2014 dalla esponente a garanzia del saldo passivo del conto corrente n. 101371440 e del conto corrente n. 101143095, intrattenuti da TA s.r.l. con Unicredit s.p.a.
L'opponente ha anzitutto sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente comprovato di aver acquistato il credito fatto valere.
ha in secondo luogo eccepito la estinzione della garanzia fideiussoria azionata, Parte_1 per essersi la parte creditrice astenuta dall'avviare iniziative di carattere giudiziale sia entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957 c.c. sia entro il più lungo intervallo temporale di trentasei mesi, stabilito dall'art. 5 della fideiussione con clausola da ritenersi peraltro nulla ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo) ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 in quanto riproduttiva dello schema dell'A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Ancora, l'opponente ha invocato la liberazione del fideiussore in virtù dell'art. 1956 c.c.
ha poi ritenuto nulla la fideiussione per mancata sottoscrizione da parte di Parte_1
operatori riconducibili a Unicredit s.p.a.
Da altro angolo visuale, l'opponente, in relazione ai conti correnti di corrispondenza sottesi al ricorso monitorio, ha lamentato l'illegittimità delle condizioni applicate, l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996.
Infine, ha reputato insussistente il diritto di controparte al pagamento degli Parte_1
interessi maturati successivamente alla domanda di concordato presentata da TA s.r.l.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. per il tramite di
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto della opposizione.
Con specifico riguardo alla estinzione della garanzia fideiussoria, l'opposta ha sostenuto che la parte creditrice avrebbe utilmente impedito la maturazione della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1957
c.c. attraverso l'invio – entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, convenzionalmente fissato dall'art. 5 della fideiussione - di istanza stragiudiziale, come consentito dall'art. 6 del testo fideiussorio contemplante la possibilità di pagamento a semplice richiesta scritta.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha contestato la Parte_1
superiore interpretazione.
L'opponente ha poi rappresentato che l'art. 6 della fideiussione, ove interpretato nel senso di legittimare l'impedimento della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante semplice istanza stragiudiziale, avrebbe dovuto considerarsi nullo ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Denegata la provvisoria esecuzione e costituitasi frattanto quale interveniente – e, Controparte_3
per essa, mandataria di -, la causa, non Controparte_4 Controparte_5
essendo necessaria istruttoria, è stata trattenuta in decisione il 17.6.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione va accolta per la assorbente ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria sollevata ex art. 1957 c.c. da parte opponente.
2.1. Si osserva anzitutto che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, ove inserita in una fideiussione, non vale di per sé ad alterare la causa di quest'ultima ed a ricondurla al garantienvertrag.
Tale pattuizione può essere interpretata come disposizione negoziale volta ad introdurre una parziale deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui esso, per comune interpretazione, impone a chi intenda evitare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria di attivarsi in via giudiziale.
Conseguentemente, in presenza di una siffatta regola contrattuale, è consentito al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
A tal proposito, si osserva che già in passato il Supremo Collegio aveva affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979, n. 5572) ritiene che l'art.
1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Ancora, nella medesima pronuncia sopra richiamata, la Corte regolatrice ha riscontrato una “deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si proceda verso il garante “su semplice richiesta”, ed avendo la Corte di merito operato il riscontro previsto dall'art. 1322, rilevando non potersi “negare alle parti il potere di porre in essere una figura negoziale atipica, quando questa non sia contraria a norme imperative”. Ed invero, secondo quanto era stato ritenuto da una non recentissima sentenza di questa Corte (Cass. 7.9.1968,
n. 2829) la polizza emessa in sostituzione di cauzione (o polizza cauzionale) configura “una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro e dalla seconda perché l'impegno di colui che presta la garanzia è così intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare della somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal primo”. Si può non consentire sulla attribuzione, in tal caso, al creditore del potere di
“soddisfarsi” in via “autotutelare”, essendo egli titolare di una pretesa creditoria al pagamento della somma garantita. Ma devesi convenire che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro o proprietà al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore (e, se così pattuito, anche indipendentemente dalla vicenda sottostante). Non si tratta, a questo fine, di attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, in quanto comporti definitiva astrazione del regime di prestazione della garanzia dal rapporto principale (fino ad escludere la praticabilità anche futura di un'azione di ripetizione) -, ma di riconoscere valida espressione di autonomia negoziale la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, a valere anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 prescindendo dalla proposizione di azione giudiziaria” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Le superiori conclusioni sono state integralmente ribadite anche successivamente dal Supremo
Collegio. Più di recente, quest'ultimo ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione quello per cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente. E ciò, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione. Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine
a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria”
(Cass. Civ. Sez. III 8.1.2010, n. 84, che, a fronte di una clausola così formulata “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di
30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata”, ha confermato la sentenza di merito che aveva “ritenuto che il dato testuale … fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., con l'esonero del creditore dal proporre azione giudiziarie”; in senso analogo, ancora più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5598, in cui del pari si legge che la “clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente”, può riferirsi anche a forme di garanzia caratterizzate da “una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. … ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia …, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”).
Nel caso di specie, l'art.
6.1 della fideiussione prestata da contempla il Parte_1 pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” della banca (v. pag. 1 dell'all. 9 del ricorso monitorio).
Si rileva per altro verso che nel testo fideiussorio, oltre a non essere stata soppressa la facoltà di proporre eccezioni, non è stata prevista la eliminazione radicale della fattispecie decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. Conseguentemente, la suddetta previsione pattizia di cui all'art.
6.1 della fideiussione, nel rispetto del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., può essere intesa come disposizione negoziale volta a consentire di evitare la – pur mantenuta - decadenza mediante semplice istanza stragiudiziale.
Conclusioni diverse avrebbero dovuto essere sostenute qualora la fattispecie decadenziale fosse stata integralmente rimossa dal regolamento negoziale.
In quella evenienza – si ripete, non ricorrente nella specie -, infatti, l'inserimento di una pattuizione volta a semplificare la condotta richiesta per scongiurare la verificazione di una decadenza già esclusa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere e, dunque, alla regola del pagamento a prima richiesta avrebbe dovuto essere attribuito altro significato.
Premesso quanto sopra, la deroga al richiamato art. 1957 c.c. che consente di evitare la maturazione della fattispecie decadenziale mediante semplice istanza stragiudiziale – riscontrabile nella vicenda in esame -, ad avviso della più condivisibile dottrina e della giurisprudenza, costituisce clausola di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso già Trib. Padova Sez. II ord. 3.10.2019).
Il superiore indirizzo ha trovato di recente l'avallo della Corte regolatrice che, nel confermare la pronuncia di merito impugnata, ha affermato che “sul punto la Corte d'Appello richiama la sentenza di questa Corte n. 5423 del 2022, relativa all'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lett. t) alla clausola
“a prima richiesta e senza eccezioni” ed in particolare il capo che ha ritenuto applicabile la tutela consumeristica sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive, concludendo che, per i contratti tipici, non è dato ravvisare clausole abusive se non nella misura in cui le stesse risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, dall'autonomia privata, aggiungendo, al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto, impegni a carico dello stipulante-consumatore compatibili con la causa del contratto tipico. Sulla base di tale argomentazione ha confermato quanto già affermato dal giudice di primo grado circa l'essere la clausola in scrutinio compresa tra quelle di cui all'art. 33, comma 2 lett. t) con la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice del Consumo” (così Cass. Civ. Sez. III
31.5.2025, n. 14687; a scanso di equivoci, v. la sentenza di primo grado della relativa vicenda processuale, Trib. Padova Sez. II 10.11.2021, n. 2041 – confermata dalla pronuncia di secondo grado a sua volta validata dal Supremo Collegio -, in cui, a testimonianza di come fosse stata dichiarata invalida clausola analoga a quella sottoposta all'odierno vaglio, si legge che “l'obbligo di immediato pagamento non è altro che la conseguenza della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ, e … conseguentemente viene meno a seguito della caducazione della stessa … invero, in tale prospettiva una semplice richiesta scritta rende immediatamente esigibile l'obbligo di pagamento del fideiussore proprio in quanto non è necessario agire in via giudiziale per evitare la decadenza ed ottenere il pagamento”).
Non consta alcun precedente di segno contrario nella recente giurisprudenza di legittimità.
2.2. Si osserva per altro verso che l'art. 5 del testo fideiussorio oggetto di causa dispone altresì che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale” (v. pag. 1 dell'all. 9 del ricorso monitorio).
Anche tale clausola deve reputarsi vessatoria per il consumatore.
In questo senso si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che “nel derogare in termini più ampi il termine di
6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei CP_5
confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita na siffatta clausola si appalesa allora CP_5 senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469-bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206)” (così
Cass. Civ. Sez. III ord. 28.9.2023, n. 27558).
2.3. Non appaiono in alcun modo pertinenti i precedenti richiamati da parte opposta.
In particolare, nella pronuncia n. 2683 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione in
4.2.2025 si legge che “la doglianza sulla non corretta sottoscrizione della clausola derogatoria” dell'art. 1957 c.c. “non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che è fondata sulla non vessatorietà della clausola e, quindi, sulla non necessità di approvazione specifica. La statuizione recepisce il consolidato orientamento che ha più volte statuito che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass., n. 2034/1974 e Cass., n. 9245/2007): se il contratto fosse diversamente conformato non può essere del resto qui accertato, a fronte di quanto ritenuto dalla corte di merito, la quale ha opinato che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza […] richiamata”.
Dalla attenta lettura del suddetto precedente appare evidente come esso si sia riferito esclusivamente alla disciplina della vessatorietà di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., senza che sia stato compiuto alcun riferimento alla normativa prevista dal decr. lgs. n. 206/2005 a tutela del consumatore (v., in particolare, par. 4, lett. b), della citata Cass. Civ. Sez. I 4.2.2025, n. 2683, ove si legge soltanto che
“per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che … b) la clausola relativa a detta rinuncia” all'art. 1957 c.c. “non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali
l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contrante. Peraltro, la clausola derogatoria in esame risulta specificamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e, validamente, in quanto richiamata «espressamente e distintamente in calce all'atto fideiussorio»”; v. altresì la sentenza di secondo grado portata all'attenzione del Supremo Collegio – App. Catanzaro Sez. III 11.3.2021, n.
301 -, da cui emerge esclusivamente il richiamo alla tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. e non a quella di cui al codice del consumo;
v., poi le pronunce richiamate da Cass. Civ. Sez. I 4.2.2025, n.
2683 cit., ossia Cass. Civ. Sez. III 18.4.2007, n. 9245, e Cass. Civ. Sez. I 10.7.1974, n. 2034, entrambe relative al solo art. 1341, comma 2, c.c.).
Conclusioni del tutto analoghe vanno ripetute per l'altra pronuncia richiamata da parte opposta, ossia l'ordinanza n. 3989 emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione il 17.2.2025.
Anche in essa infatti si legge che “la censura” relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. “è infondata. La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto
(Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata” (v. il par. 6.1).
Nessun riferimento è compiuto alla normativa prevista a tutela del consumatore.
2.4. Tanto premesso, l'opponente deve qualificarsi consumatrice. Parte_1
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione, “superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante”, ha affermato che, “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che “Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare
o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcău; 14 settembre 2016, C-534/15, . Ne deriva Per_1 che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018)”
(così Cass. Civ. Sez. II 30.8.2023, n. 25459; v. in senso del tutto analogo App. Catania Sez. I
11.3.2024, n. 433).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rilievo officioso delle nullità “deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) – che trascendono quelli del singolo” (così Cass. Civ. Sez. Un. 12.12.2014, n. 26242).
La nullità negoziale, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è in particolare rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v., di recente, Cass. Civ. Sez. III 23.2.2024, n. 4867).
Ebbene, ha fin dalla citazione specificamente dedotto di essere consumatrice Parte_1
(v. pag. 4 della citazione).
Inoltre, l'opponente non risulta aver prestato la fideiussione oggetto di causa nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.
Ed infatti, la visura camerale della società debitrice principale TA s.r.l. evidenzia come non abbia detenuto partecipazioni al capitale di quest'ultima e non abbia Parte_1
rivestito cariche gestorie nella medesima (v. all. 11 del ricorso monitorio).
Nessuna prova sussiste poi del fatto che l'opponente sia stata – a prescindere dalla titolarità di quote o dall'assunzione di ruoli formali – coinvolta in alcun modo nella gestione della impresa sociale. Da tale angolo visuale, si osserva che del tutto irrilevante si mostra il mero rapporto di parentela con i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente societario – isolatamente considerato - e che, per altro verso, l'esercizio della professione forense da parte della ingiunta – documentato dalla iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Catania ed alla Cassa di Previdenza Forense e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (v. all.
6-7 del ricorso monitorio e all. v, z, aa, bb, cc della memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) – rende altamente inverosimile, per ragioni di incompatibilità, la – si ripete, del tutto indimostrata - partecipazione della garante all'attività imprenditoriale della TA s.r.l., il cui oggetto sociale si traduce nella fabbricazione e nell'assemblaggio di macchinari ed utensili in genere (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio;
cfr.
Cass. Civ. Sez. VI – III 12.3.2014, n. 5705, per cui non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto di professionista, si sia qualificata come avvocato;
cfr. Cass. Civ. Sez. VI – II 31.7.2014, n. 17466, che ha escluso la qualificazione di consumatore dell'avvocato solo perché, nel caso esaminato, quest'ultimo aveva acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale;
cfr. Cass. Civ. Sez. III 26.9.2018, n. 22810, che ha escluso la qualificazione di consumatore dell'avvocato solo perché, nel caso esaminato, quest'ultimo aveva stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale).
Non ricorrono dunque in alcun modo le condizioni per ritenere che l'opponente sia stata coinvolta nella gestione della impresa garantita (cfr. Cass. Civ. Sez. III 2.9.2024, n. 23533 – non ufficialmente massimata -, in cui, invece, era stata raggiunta – alla luce di svariati elementi indiziari, del tutto insussistenti nel caso di specie – la prova presuntiva del coinvolgimento dei fideiussori nell'attività di impresa esercitata dai familiari per le seguenti ragioni, esposte nella sentenza di primo grado, confermata dal Supremo Collegio in sede di regolamento di competenza: “in primo luogo costituisce fatto pacifico tra le parti, documentato dall'opposta …, che, al momento del rilascio della fideiussione” la prima ricorrente “fosse socia al 5% della s.r.l. garantita e” la seconda ricorrente,
“pur non avendo incarichi formali nella società garantita, avesse fatto confluire mediante incorporazione nella società garantita” altra società rispetto a quella garantita – “della quale era socia unica – il 28.12.2010, ossia poco più di due anni prima della prestazione delle fideiussioni.
Tali partecipazioni sociali, benché di per sé non sintomatiche di una effettiva ingerenza degli opponenti nella gestione dell'attività di impresa, devono essere lette tenuto conto del tipo di attività imprenditoriale esercitata dalle imprese partecipate, uniforme per tipologia, e degli ulteriori dati desumibili dalla visura …, dal quale può agevolmente desumersi che” il terzo amministratore della società garantita – rispettivamente padre e marito della prima e della seconda ricorrente – e la seconda ricorrente “abbiano amministrato nel corso della loro vita, diverse attività imprenditoriali sempre nel settore della distribuzione della stampa, attività nella quale hanno coinvolto anche i figli oggi soci della s.r.l. di famiglia per pari frazione del capitale sociale, dovendosi quindi desumere, da tali circostanze di fatto lette sinteticamente, l'effettivo coinvolgimento di tutti i fideiussori nell'ambito della gestione dell'attività di impresa paterna, elemento dal quale deve escludersi che la garanzia prestata … sia stata compiuta quali consumatrici a sostegno dell'impresa paterna, bensì quali professionisti, a sostegno dell'attività imprenditoriale nella quale è coinvolta tutta la loro famiglia”).
Non può infine non rilevarsi come la stessa parte opposta abbia incoato il procedimento monitorio contro davanti al Tribunale di Siracusa, essendo residente in quel Comune la Parte_1
ingiunta, pur avendo avviato altra iniziativa nei confronti dei condebitori solidali Persona_2
e – non consumatrici – davanti al Tribunale di Ragusa (v. pag. 5 della citazione, Persona_3
nonché l'all. 8 di quest'ultima).
Tale scelta non può che sottendere la consapevolezza, da parte della società ingiungente, della qualità di consumatrice della odierna opponente.
2.5. Sono dunque vessatorie (ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005) le clausole - contenute all'art. 5 e 6.1 del negozio fideiussorio – che hanno abilitato il creditore ad impedire la maturazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante invio di semplice istanza stragiudiziale nel termine di trentasei mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Per completezza, occorre evidenziare che nessuna rilevanza assume il fatto che le disposizioni negoziali in oggetto siano state specificamente approvate per iscritto.
Ciò può infatti garantire esclusivamente il rispetto dell'art. 1341, comma 2, c.c., ma non comprova in alcun modo che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decr. lgs. n. 206/2005 (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 31.5.2025, n. 14687 cit., in cui si legge che “l'unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo secondo cui non sono vessatorie, per l'appunto, le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, con la precisazione che nella sentenza è stato
“ritenuto incontestato che la trattativa individuale non vi fosse stata e che, in ogni caso, sarebbe stato comunque onere del professionista dare la prova dell'avvenuta negoziazione”).
Conseguentemente, l'art. 1957 c.c. deve applicarsi nella sua integralità.
2.6. Ciò premesso, nel caso di specie la scadenza della obbligazione principale è intervenuta il
7.7.2016, allorché la debitrice principale TA s.r.l. ha presentato domanda di concordato preventivo, in seguito ad adozione di delibera del 6.7.2016 (v. pag. 4 della visura camerale di cui all'all. 4 della citazione, depositato anche da parte opposta quale all. 11 del ricorso monitorio). Il superiore esito è coerente con la giurisprudenza di legittimità.
Più in particolare, di recente la Corte di cassazione ha evidenziato che, in tema di concordato preventivo, il termine di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 della legge fallimentare all'art. 55, comma 2, della legge fallimentare (così Cass. Civ. Sez. I 2.4.2025, n. 8733).
Deve per completezza precisarsi che in virtù della norma da ultimo richiamata – applicabile, come si
è visto, alla procedura concordataria – si configura una fictio per la quale il credito diviene esigibile sebbene il rapporto contrattuale sul quale esso si fonda non si sia ancora risolto.
Ancora, secondo quanto osservato dalla dottrina specialistica, gli effetti di cui agli artt. 169 e 55, comma 2, della legge fallimentare, in caso di concordato c.d. con riserva, decorrono dalla “data di presentazione della domanda prenotativa”.
A scanso di equivoci, va poi puntualizzato che l'apertura della procedura concordataria non impedisce in alcun modo al creditore di attivarsi in via giudiziale per garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
In proposito il Supremo Collegio ha evidenziato che “in linea di principio deve ritenersi che la perdita del diritto di agire contro il fideiussore, sancita dall'art. 1957 c.c. in relazione all'omessa proposizione, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle istanze contro il debitore, non si verifica qualora esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore verso il debitore, non potendosi configurare, in tale ipotesi, quella negligenza che la norma intende sanzionare (sent. n. 2958-79). Nella specie, l'ostacolo giuridico per la è stato CP_5 individuato dalla corte d'appello nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. Ma la motivazione della corte territoriale sul punto non è esaustiva. Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art. 168 L.F., detta data di presentazione della domanda di concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire “azioni esecutive” sul patrimonio del debitore. Ad avviso della giurisprudenza, il suindicato divieto si estende anche alle azioni cautelari (sent. 6809-94). Nessuna preclusione sussiste invece per la proposizione di azioni di cognizione, siano esse di accertamento, di condanna o sostitutive (sent. n. 6809-94 n. 9758-93; n.
7002-93). Ora, la corte territoriale ha fatto esclusivo riferimento (per relationem al contenuto delle difese della Banca) all'inesperibilità di azioni esecutive - e sul punto la decisione è esatta -, ma nulla ha osservato circa l'eventuale tutela mediante azione di cognizione. Ne è consentito a questa S.C. integrare tale carenza, sotto il profilo dell'eventuale superfluità di una iniziativa giudiziale di tal genere, avuto riguardo al titolo, necessitando a tal fine un accertamento di fatto” (così Cass. Civ.
Sez. III 3.4.1996, n. 3085, che, sulla scorta di tale motivazione, ha annullato la pronuncia di merito che aveva escluso la decadenza ex art. 1957 c.c.).
In conclusione, entro il semestre decorrente dalla sopra indicata data del 7.7.2016, nessun atto idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta essere stato compiuto dalla parte creditrice, identificandosi la prima iniziativa giudiziaria con il deposito del ricorso monitorio, intervenuto il
2.12.2022 (v. storico del fascicolo monitorio).
Conclusioni analoghe verrebbero raggiunte anche qualora dovesse aversi riguardo al termine di trentasei mesi illegittimamente stabilito dall'art. 5 della fideiussione ed anche ove dovesse individuarsi quale dies a quo per la fattispecie decadenziale il 14.9.2017.
In quest'ultima data, la Unicredit s.p.a. ha comunicato, in particolare, alla TA s.r.l. “il recesso dai contratti di conto corrente” (v. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Rispetto ad essa il deposito del ricorso monitorio del 2.12.2022 – prima iniziativa di carattere giudiziale - si colloca oltre trentasei mesi.
Infine, va senz'altro reputata priva di rilevanza, ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c., la comunicazione di precisazione del credito notificata dal citato istituto bancario al commissario giudiziale il 31.3.2017 (v. all. 7a della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Sul punto, occorre ancora una volta ricordare che la clausola prevista dall'art.
6.1 della fideiussione oggetto di causa – che ha attribuito al creditore il potere di evitare la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. mediante semplice istanza stragiudiziale – è stata dichiarata nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Conseguentemente, come si è più volte evidenziato, la maturazione della fattispecie decadenziale deve intendersi impedita esclusivamente da azioni di carattere giurisdizionale.
Ebbene, chiamata a pronunciarsi su una vicenda sovrapponibile a quella oggetto di odierno esame, la
Corte di cassazione ha affermato con indiscutibile chiarezza che, “anche a volere, in ipotesi, ritenere comprovata la circostanza dell'invio del modulo di precisazione del credito al commissario, ciò non consentirebbe di superare le dirimenti argomentazioni […] sulla inidoneità del modulo medesimo a costituire “istanza” di natura giudiziaria, unica iniziativa atta ad evitare […] la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.” (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 2.4.2025, n. 8733 cit.).
2.7. L'opposta deve dunque reputarsi decaduta da ogni garanzia nei confronti di Parte_1
.
[...] In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di estinzione di cui all'art. 1957 c.c., resta assorbita ogni considerazione relativa alle altre doglianze articolate dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in solido a carico dell'opposta
[...]
e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. per il tramite di Controparte_1 Controparte_2
nonché a carico della interveniente e, per essa, mandataria di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura dei minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità della controversia – esauritasi con l'accoglimento dell'assorbente eccezione di cui all'art. 1957 c.c. -, avuto riguardo all'entità del credito azionato in via monitoria e ritenuto insussistente (€. 560.230,44; scaglione di riferimento: €. 520.001,00 - €. 1.000.000,00).
Nessun aumento va poi operato.
L'incremento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 è infatti rimesso alla determinazione del giudice ed appare ingiustificato nel caso di specie, trovandosi le due controparti della opponente in una situazione sostanziale e processuale largamente sovrapponibile, tale da non determinare la necessità di significativi adattamenti alla strategia difensiva.
Quanto sopra si mostra in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
Di recente, invero, il Supremo Collegio ha chiarito che, “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art.
8, comma 1, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92 c.p.c., comma 1. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo […], fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prima parte, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461). La liquidazione di un doppio integrale compenso, dunque, si palesa in violazione di legge” (così Cass. Civ. Sez. I 19.1.2022, n. 1650; v. anche Cass. Civ. Sez. VI 14.1.2022, n. 36509). Deve oltretutto evidenziarsi che, pur dopo le modifiche del 2022, l'art. 4, comma 2, del D.M. n.
55/2014 continua a disporre che il compenso unico “può” essere aumentato (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
16.5.2025, n. 13057, in cui si legge che, “quanto agli aumenti, va evidenziato come l'art. 4, co. 2, del
D.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso che per essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebbero essere attuati “di regola”; ciò non va però inteso nel senso di una riduzione della discrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempre entro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa …, sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia da riportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio per cui la liquidazione entro i margini di tariffa non necessita di motivazione …; pertanto, l'applicazione o meno di quegli aumenti non può essere censurata in sede di legittimità”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2086/2023, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 287/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna in solido l'opposta e, per essa, Cerved Credit Management s.p.a. Controparte_1
per il tramite di nonché la interveniente e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
mandataria di a pagare in favore di Controparte_4 Controparte_5
le spese di lite, che liquida in €. 22.426,00 per compensi ed €. 870,00 per Parte_1
contributo unificato ed imposta, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 15.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti