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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.793/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, nonché come da delibera di giunta del n. 40 del 3 aprile 2019, dall'Avv. Santo Gurzillo, Parte_1
presso il cui studio, sito in Vibo Valentia alla Via Mons. Sorbilli n.6, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Unico suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Marina, alla Via Santa Venere, 34, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale F. Pacienza, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, in via principale accertare e dichiarare che il Parte_1
non deve corrispondere alla società alcuna somma a titolo di interessi CP_1
moratori e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°331/2011 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia in data 27.09.2011; in subordine, ove si ritenga il tenuto al pagamento di interessi Parte_1
moratori, previa integrazione del contraddittorio, con gli altri Comuni partecipanti alla
Convenzione per il PIT 18, condannare il al pagamento della quota Parte_1
di 1/26 della somma ingiunta.
In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°331/2018 emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia il 27.09.2011 e per l'effetto ordinare alla società la CP_1 restituzione della somma indebitamente esecutata per € 32.961,21 in favore dell'odierno appellante.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così statuire
IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO
1. Rigettare l'appello interposto dall'odierno appellante siccome destituito del benché minimo fondamento sia in fatto che in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
331/2011, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento della domanda spiegata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, gli ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma di €31.935,71.
In particolare, la società è risultata aggiudicataria della gara indetta dal CP_1
per la realizzazione della rete civica a servizio di 25 comuni, dei Parte_1
2 quali l'amministrazione di era comune rappresentante nel progetto PIT 18. Per Parte_1
la realizzazione dei lavori, la Società ha emesso fatture per le quali il pagamento è stato effettuato in ritardo ed ha quindi invocato, in monitorio, il pagamento degli interessi di mora maturati.
Con l'atto di opposizione il dopo aver premesso di essere un mero intermediario Pt_1
tra l'ente erogatore del denaro, ovvero la Regione Calabria, e la società aggiudicatrice, ha dedotto l'avvenuto regolare pagamento delle fatture, imputando il ritardo, in sé non contestato, alla non tempestiva erogazione dei fondi regionali stanziati a supporto del progetto;
da ultimo, ha contestato il computo degli interessi, sostenendo che, la CP_1
avesse cominciato a far decorrere gli interessi dalla data di emissione delle fatture,
[...] in totale spregio dell'art. 4 comma 2°, lett. a) del D.lgs. n.231/2002 che individua il dies
a quo nel trentesimo giorno dalla data di dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore.
L'opponente ha, dunque, agito in giudizio al fine di ottenere in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di essere condannato al pagamento solo di
1/26 (€1.228,26) del totale, in ragione della sua qualità di rappresentante degli altri 25
Comuni del progetto PIT 18.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la CP_1
quale ha dedotto come il contratto intercorso con il Comune in data 6 agosto 2008 non facesse alcun riferimento alla previa erogazione dei fondi regionali per il successivo pagamento e come, nello specifico, fosse al contrario previsto il pagamento delle somme fatturate dietro semplice presentazione delle stesse. In merito, invece, al computo degli interessi, l'opposta ha invocato l'applicazione dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo
231/2002, che prevede la decorrenza degli interessi sin dalla data di emissione della fattura.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 14 giugno 2018, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 457/2018, resa il 5 novembre 2018 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l'opposizione sul presupposto che: 1) il rapporto
3 di finanziamento regionale per l'esecuzione dei lavori, intercorso fra Regione Calabria e non è opponibile alla dal momento che il contratto da Parte_1 CP_1 quest'ultima sottoscritta con l'amministrazione opponente non fa menzione alcuna della necessità del Comune di godere della previa erogazione dei fondi regionali per poi provvedere al pagamento dei lavori alla società aggiudicataria;
2) anche i rapporti economici, in punto di eventuale ripartizione della spesa fra le Amministrazioni comunali convenzionate, sono aspetti la cui regolamentazione è interna alla convenzione e, come tali, non sono opponibili alla aggiudicatrice che ha, da un punto di vista soggettivo, intrapreso rapporti solo con il 3) trova applicazione nella Parte_1 controversia in esame il comma 1 dell'art. 4 richiamato dalle parti, a tenore del quale “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Infine, il Giudice ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 15 aprile 2019, il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si Parte_1
esamineranno.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 11 novembre 2019, eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 dicembre 2026.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2025,
4 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 17 febbraio 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta una errata interpretazione del contratto d'appalto n. 4/2008 e degli altri atti e documenti da esso richiamati.
In particolare, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il difetto nel contratto di appalto di una “condizione, sia pure temporale, per il pagamento” impedisce di opporre alla società appaltatrice la necessità del di ricevere dalla Regione Pt_1
Calabria la provvista per il pagamento delle fatture. Invero, secondo l'appellante, quanto statuito viene smentito dal fatto che la circostanza dell'eterofinanziamento del progetto è stata specificata sia nella determina n.39 del 15 aprile 2008 che nel successivo contratto d'appalto, di talché non può certamente dubitarsi che la società non ne fosse a CP_1
conoscenza.
A ciò l'appellante aggiunge che, comunque, l'art. 27 del capitolato speciale di appalto, richiamato dal contratto, dispone che “il pagamento avverrà dietro presentazione della ditta di regolare fattura su cui verrà apposto il visto di regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Progetto”, con la conseguenza che proprio il visto di regolarità tecnica, che il avrebbe dovuto apporre a seguito della ricezione del finanziamento da Pt_1
parte della Regione, costituiva la sola conditio sine qua non per il pagamento delle fatture.
Il ha, dunque, compiuto tutti gli atti di sua competenza, essendo Pt_1
documentalmente provato che già in data 6 luglio 2009 aveva acquisito il certificato di collaudo e richiesto alla Regione la somma da liquidare alla società, ricevuta poi in data
13 gennaio 2010 e a quest'ultima pagata il 21 gennaio 2010.
Tale iter procedimentale è stato accertato nella sentenza impugnata, la quale ha poi, tuttavia, erroneamente ritenuto che l'accettazione dell'opera fosse invece avvenuta al momento della consegna della merce, contestuale all'emissione della fattura, facendo così decorrere da tale momento gli interessi moratori.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che la causa petendi del giudizio azionato dalla imponeva che il Comune di fosse chiamato CP_1 Parte_1
5 in causa quale “Ufficio di coordinamento e gestione del PIT 18” – avendo in tale veste stipulato il contratto di appalto – e non in proprio, come nel caso di specie, non possedendo altrimenti alcuna legittimazione a stare in giudizio. Integrandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, il Giudice di prime cure ha, dunque, errato nel non integrare il contraddittorio e nel non rilevare la carenza di legittimazione passiva del giungendo a condannare quest'ultimo al pagamento dell'intero credito e non di Pt_1
1/26 della somma ingiunta.
Con il medesimo motivo l'appellante lamenta, altresì, la mancata dimostrazione del credito da parte dell'opposta. In particolare, non si rinviene in atti alcun documento che dimostri l'immediata esigibilità della somma richiesta dalla società, quale pagamento
SAL, e, addirittura, le fatture poste a fondamento della domanda monitoria non recherebbero il visto di regolarità contabile indispensabile per il pagamento.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata quantificazione della somma richiesta a titolo di interessi moratori, poiché il Tribunale avrebbe dovuto statuire che il computo degli stessi dovesse avvenire a partire dal trentunesimo giorno dall'apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del sulle fatture di cui si Parte_1
chiedeva il pagamento, o, al più, dalla data di accettazione delle opere appaltate.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Preme, sin da subito, ribadire l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, già dichiarata dal Giudice di prime cure, della censura relativa alla circostanza che le fatture poste a fondamento della domanda monitoria non recherebbero il visto di regolarità contabile, elemento essenziale ai fini del pagamento, rappresentando, l'apposizione di tale visto, il momento in cui il pagamento poteva dirsi esigibile dalla società e alla luce del quale sarebbero iniziati a maturare gli interessi.
Invero, tali allegazioni, a cui si fa riferimento anche nei motivi di appello che qui ci occupano – le quali hanno ampliato il thema decidendum individuato e circoscritto con l'atto introduttivo –risultano, come statuito dal Giudice di prime cure con l'ordinanza del
23 aprile 2013, tardive, in quanto effettuate dall'opponente solo all'udienza del
23.04.2013, allorquando erano già spirati i termini concessi ex art. 183 c.p.c., e sulle quali, peraltro, la controparte non ha accettato il contraddittorio.
6 Per mera completezza espositiva, si evidenzia brevemente l'infondatezza della censura, atteso che il citato art. 27 del capitolato del contratto di appalto seppur stabilisce che “il pagamento avverrà dietro presentazione della ditta di regolare fattura su cui verrà apposto il visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile del progetto”, d'altra parte non specifica in alcun modo che l'apposizione del visto da parte del in Pt_1
ogni caso, è subordinato al ricevimento della somma di finanziamento da parte della
Regione. Al più, la censura avrebbe potuto rilevare ai fini della contestazione dell'opera eseguita, se non fosse che, comunque, al momento della consegna nessuna deduzione è stata sollevata e l'opera è stata accettata, tanto che il pagamento, anche se tardivamente,
è stato regolarmente effettuato.
Ciò premesso, prive di fondamento appaiono anche le altre censure, ritenendo in tale sede pienamente condivisibile l'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, il quale appare, dal punto di vista logico giuridico, chiaro e lineare.
In primis, nessun dubbio si pone in merito all'irrilevanza della conoscenza o meno da parte della che il progetto in questione fosse finanziato dalla Regione CP_1
Calabria, circostanza senza dubbio incontestata stante il richiamo alla stessa nel contratto di appalto stipulato.
Tuttavia, è evidente come la consapevolezza di tale fatto non incida in alcun modo e non muti il ragionamento operato dal Tribunale, secondo cui il ritardo nel pagamento non può trovare giustificazione nel tardivo pagamento da parte della Regione, non essendo lo stesso opponibile alla Società creditrice in ragione dell'assenza nel contratto di appalto di una condizione, o comunque di alcun elemento, anche implicito, da cui desumere che il pagamento sarebbe avvenuto solo a seguito del ricevimento della somma oggetto di finanziamento.
Allo stesso modo, dev'essere altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del fondata sull'erroneo presupposto che il contratto di Parte_1 appalto sia stato stipulato dal in qualità di “Ufficio di coordinamento e gestione Pt_1 del PIT 18”.
7 Invero, è di agevole accertamento, mediante la lettura del contratto, che il abbia Pt_1
concluso tale atto negoziale in proprio, con la conseguenza che la società creditrice ha correttamente agito solo nei suoi confronti al fine di ottenere il decreto ingiuntivo.
Ciò non esclude, in ogni caso, la facoltà del di rivalersi nei confronti Parte_1
delle ulteriori amministrazioni facenti parte del progetto “PIT18”, alla luce della
Convenzione con essi stipulata.
Il lamento avente ad oggetto la mancata dimostrazione del credito da parte dell'opposta,
è contestazione nuova, inammissibilmente formulata per la prima volta in appello, ed incompatibile con i motivi di opposizione di cui alla citazione introduttiva del primo grado, incentrati, piuttosto, sull'assunto secondo cui l'amministrazione comunale di ha interamente adempiuto all'obbligazione pecuniaria, il cui importo non è stato Parte_1 contestato (cfr. citazione in opposizione a d.i., pag. 2: “La deducente amministrazione, nulla deve alla società la quale è stata regolarmente ed interamente CP_1 pagata”) .
È noto che, il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e
Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20502; conf. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il
Supremo Collegio precisato che “nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art.
416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine
(trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti,
8 esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
Infine, priva di pregio risulta altresì la censura relativa all'errata individuazione, da parte del Tribunale, del dies a quo per il computo degli interessi moratori.
Come correttamente affermato nella sentenza impugnata, la norma che trova qui applicazione è l'art. 4, comma 1, del D.lgs. 231/2022, a tenore del quale “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, avendo le parti, nel caso di specie, pattuito precisi termini di pagamento (cfr. art. 27 capitolato speciale d'appalto) e non essendo, dunque, per tale ragione, applicabile il comma secondo della predetta norma.
Difatti, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non vi è stata alcuna erronea interpretazione della normativa di riferimento, dal momento che è solo nel caso in cui il termine di pagamento non è stato previsto nel contratto che gli interessi di mora iniziano a decorrere, ai sensi del secondo comma, dopo “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello si ritiene infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
9 § 4. Le spese processuali
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €26.001,00 e €52.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del
13 agosto 2022 per tutte le fasi della controversia.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 15 aprile 2019, avverso la sentenza n. 457/2018 del
Tribunale di Vibo Valentia, resa e pubblicata il 5 novembre 2018 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento nei confronti di in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, quantificate in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell'11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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