Sentenza 2 febbraio 1978
Massime • 1
A norma delle Disposizioni contenute nella parte seconda, capo sesto, delle condizioni e tariffe per i trasporti di cose sulle ferrovie dello stato, concernenti i criteri e i limiti di applicazione delle tariffe eccezionali e le condizioni generali e particolari della tariffa eccezionale 251 - recepita nella tariffa diretta italo-svizzera - la tariffa predetta non e applicabile allorquando, indipendentemente dall'effettuazione del trasporto di merci in una stazione svizzera, resti accertato che la destinazione definitiva della merce sia in un Paese aderente alla CEE, poiche in tal caso l'applicazione della tariffa eccezionale 251 resta esclusa, in ottemperanza delle convenzioni comunitarie intese ad evitare particolari facilitazioni, nelle spedizioni di merci, agli speditori di uno dei paesi aderenti alla comunita.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/1978, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1978 |
Testo completo
A norma delle Disposizioni contenute nella parte seconda, capo sesto, delle condizioni e tariffe per i trasporti di cose sulle ferrovie dello stato, concernenti i criteri e i limiti di applicazione delle tariffe eccezionali e le condizioni generali e particolari della tariffa eccezionale 251 - recepita nella tariffa diretta italo-svizzera - la tariffa predetta non e applicabile allorquando, indipendentemente dall'effettuazione del trasporto di merci in una stazione svizzera, resti accertato che la destinazione definitiva della merce sia in un Paese aderente alla CEE, poiche in tal caso l'applicazione della tariffa eccezionale 251 resta esclusa, in ottemperanza delle convenzioni comunitarie intese ad evitare particolari facilitazioni, nelle spedizioni di merci, agli speditori di uno dei paesi aderenti alla comunita.*