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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 17.7.2025 promossa da:
e rappresentati e difesi, con mandato in calce al Parte_1 Parte_2 ricorso dall'Avv. N. Palmieri
Ricorrente
C O N T R O
- rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: indennità di comunicazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su esponevano che, a causa della Parte_3
patologia dalla quale la minore era affetta (Sindrome di Rett), a seguito di istanza del
7.8.2017 e giusta verbale del 9.3.2023, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile aveva riconosciuto “soggetto sordo ai fini delle Parte_3 agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della Legge 342/2000 e art. 6 Legge 488/1999”.
Rappresentavano che , in data 13.10.2023, aveva comunicato il rigetto della CP_1 domanda specificando che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata in data 7.8.2017 per il seguente motivo: no pluriminorata”.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione atteso che l'indennità di accompagnamento, di cui la minore era titolare, era stata riconosciuta per la necessità di assistenza continua, chiedeva che fosse CP_1 condannato al pagamento dell'indennità di comunicazione dalla data della domanda, oltre accessori di legge.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell'art. 2 l. 429/1991, “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo
1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 l. 508/1998, “l'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche
o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 12936/2004) “il tenore testuale della disposizione dell'art. 2 della legge n. 429 del 1991, secondo il quale "alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), e dall'art. 4 della legge n. 508 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'1 marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate", non lascia dubbi in ordine alla finalità della norma, costituita dalla cumulabilità delle indennità ivi enumerate, in caso di concorrenza delle stesse, senza che possa ritenersi che presupposto del cumulo sia la percezione della indennità di sordomutismo, che è solo una delle indennità che possono cumularsi in caso di soggetto avente diritto a più di una di quelle individuate nella predetta norma” (in termini, cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2010, n. 16289).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma
2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla
L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) - è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo
2 delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni
e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente”
(cfr. Cass. 22196/2018).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che sussista, in capo alla minore la condizione di pluriminorazione da cui discende il diritto al Parte_3
cumulo delle relative provvidenze economiche.
Ed invero dal verbale del 9.3.2023 risulta che la Commissione medica ha riconosciuta la condizione di sordità per la sindrome di Rett;
dal verbale relativo alla domanda amministrativa avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento risulta che tale beneficio è stato riconosciuto stante “impossibilita posturale anche seduta - stazione eretta e deambulazione non possibile – assenza di linguaggio - grave deficit cognitivo - movimenti stereotipati delle mani - tremore del capo”.
Dal verbale del 14.3.2014, emerge come la C.M. abbia rilevato le seguenti disabilita' legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento “02- Mentale 03 –
Linguaggio-11 - Malformazioni congenite”.
Risulta dunque evidente come l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta per disabilità mentali e neurologiche che, indipendentemente dalla condizione uditiva, determinano una necessità di assistenza continua non essendo la minore in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Deve dunque ritenersi fondato il diritto della minore a vedersi riconosciuto il cumulo delle prestazioni, ovvero indennità di accompagnamento ex l. 18/80 ed indennità di comunicazione richiesta con domanda del 7.8.2017.
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1. accerta e dichiara il diritto di all'indennità di comunicazione richiesta Parte_3 con domanda amministrativa del 7.8.2017 e per l'effetto condanna al pagamento CP_1
del dovuto, con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4000,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge.
3 Brindisi, 17.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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