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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2024, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]6 sc. 2, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Isonzo n. 38/16, presso lo studio dell'Avv. Fabio Batini, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]n. 16/16 sc. 2, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Zacco, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GL (GE) in data
13/06/2004, con la Sig.ra la quale nel costituirsi in giudizio non si è opposta CP_1
ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 15/10/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 13/06/2004 a GL (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 50 Parte
II Serie A Anno 2004, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati a Genova i figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
13/03/2007 e 25/11/2009;
i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 09/01/2017 omologato dal Tribunale di Genova in data 19/01/2017 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
13/06/2004 a GL (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 50 Parte II Serie A Vol. 1 Anno 2004 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
1) affido condiviso dei figli minori e nati a Genova Per_2 Persona_3
rispettivamente il 25/11/2009 e 13/03/2007, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
2) la Sig.ra potrà tenere con sé i figli per 2 giorni settimanali e a week-end CP_1
alternati, compreso il pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche/sportive/ricreative dei figli, purché sia garantita una frequenza costante tale da ricostituire il rapporto madre/figli in maniera serena;
3) la sig.ra verserà al sig. entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
un contributo al mantenimento dei figli minori collocati presso il padre, pari ad Euro 150,00 mensili per ciascuno (Euro 300,00 totali) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, come da Protocollo di questo Tribunale del 15/09/2016;
4) l'assegno unico di famiglia verrà percepito al 50% dai genitori, come per legge;
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GL (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]6 sc. 2, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Isonzo n. 38/16, presso lo studio dell'Avv. Fabio Batini, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]n. 16/16 sc. 2, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Zacco, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GL (GE) in data
13/06/2004, con la Sig.ra la quale nel costituirsi in giudizio non si è opposta CP_1
ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 15/10/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 13/06/2004 a GL (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 50 Parte
II Serie A Anno 2004, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati a Genova i figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
13/03/2007 e 25/11/2009;
i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 09/01/2017 omologato dal Tribunale di Genova in data 19/01/2017 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
13/06/2004 a GL (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 50 Parte II Serie A Vol. 1 Anno 2004 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
1) affido condiviso dei figli minori e nati a Genova Per_2 Persona_3
rispettivamente il 25/11/2009 e 13/03/2007, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
2) la Sig.ra potrà tenere con sé i figli per 2 giorni settimanali e a week-end CP_1
alternati, compreso il pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche/sportive/ricreative dei figli, purché sia garantita una frequenza costante tale da ricostituire il rapporto madre/figli in maniera serena;
3) la sig.ra verserà al sig. entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
un contributo al mantenimento dei figli minori collocati presso il padre, pari ad Euro 150,00 mensili per ciascuno (Euro 300,00 totali) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, come da Protocollo di questo Tribunale del 15/09/2016;
4) l'assegno unico di famiglia verrà percepito al 50% dai genitori, come per legge;
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GL (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro