Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1558/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1558/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
22/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter De Santis, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Albinia
(GR), alla via Maremmana, n. 48/b, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 22/10/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di . Controparte_1
Parte attrice esponeva quanto segue: nella primavera 2017, dopo aver visionato una pubblicità su internet, sul sito subito.it (“vendo bellissimo gozzo dislocante in vetroresina semicabinato modello Aprea, 8 metri, ideale fino a 8/10 persone! Due motori entrobordo
40 cv, tagliandati regolarmente, ultimo (maggio 2016). Consumi irrisori 3lt/ora. Cabina con letto matrimoniale, 2 armadi, bagno, cucina con fornello e frigorifero. 29.000E”), prendeva contatti con il venditore, odierno convenuto, con il quale si accordava per visionare lo scafo tenuto in un rimessaggio a Latina, nel mese di maggio;
dall'esame esterno dell'imbarcazione, non in acqua ma su dei cavalletti, risultava che lo scafo necessitasse di un rifacimento della coperta di prua con un intervento abbastanza contenuto nei costi;
in data 02.06.2017 veniva consegnata l'imbarcazione presso il circolo nautico sito in località Foce d'Albegna, la quale era arrivata a Orbetello, Talamone Porto,
e giunta via mare con a bordo l'attore e al timone il convenuto;
in quella sede si procedeva alla stipula del contratto di compravendita, con il pagamento del saldo pari ad
€ 28.500,00 e con la consegna dei documenti relativi ai due motori entrobordo;
dopo poche uscite con la barca, avvenute nei mesi di giugno e luglio, nel mese di agosto, periodo in cui il usufruiva delle ferie, nel fine settimana successivo a quello di Parte_1 ferragosto, durante un'uscita il motore di babordo, lato destro, segnalava un'anomalia con una spia ed un malfunzionamento;
l'attore in quel momento chiamava il proprio meccanico, sig. titolare dell'assistenza ai motori Nanni Diesel, il quale CP_2 invitava il a rientrare immediatamente con il solo ausilio dell'altro motore;
il Parte_1
motore che aveva presentato problemi veniva prontamente smontato il 21 agosto dal sig.
e venivano appurati gravi danni, quali la rottura dello scambiatore e le pessime CP_2
condizioni interne del motore, dovute perlopiù ad una mancata manutenzione periodica;
di tutto ciò veniva prontamente edotto il venditore, sig. , con denuncia dei vizi CP_1
occulti fatta a mezzo raccomandata a.r., spedita il 25.08.2017 e ricevuta il 29.08.2017; rispondeva il venditore disconoscendo ogni responsabilità; lo stato del motore smontato veniva mostrato all'avvocato del sig. , nell'officina di Cala ER (GR); CP_1 CP_2 si decideva di procedere allo smontaggio anche dell'altro motore, in data 11.11.2017, alla presenza oltre che dell'attore, con il proprio meccanico di fiducia, sig. e il CP_2
perito nominato, anche del sig. , il quale partecipava con il Persona_1 CP_1
proprio avvocato e con il proprio meccanico di fiducia, sig. oltre che Persona_2
con due soggetti rimasti sconosciuti;
da tale esame emergeva il pessimo stato di manutenzione anche dell'altro motore;
il 20.11.2017 veniva inviata al sig. una CP_1
relazione in ordine a quanto emerso e contestato in sede di smontaggio del secondo motore e ove si evidenziava che, il 18 novembre, il perito constatava nuovi Per_1
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vizi; per tali ragioni veniva richiesta la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto pagato;
depositava un ricorso per accertamento tecnico preventivo;
la consulenza tecnica redatta dall'Ing. concludeva sostenendo che i danni alla carena, da Persona_3 infiltrazioni di acqua, erano da attribuirsi a cause anteriori all'acquisto, mentre rispetto ai danni ai motori non si aveva certezza sulla presenza del vizio prima del 02.06.2017.
Per tutte queste ragioni parte attrice agiva in giudizio al fine di invocare la tutela di cui all'art. 1490 c.c., con la conseguente richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1492
c.c., e condanna alla restituzione della somma pagata e delle spese sostenute, oltre che al risarcimento dei danni.
Non si costituiva in giudizio il sig. , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 18.12.2019 il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con la memoria n. 2, ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore precisava la domanda, formulandone una in via subordinata, volta a far valere responsabilità precontrattuale del convenuto, ai sensi degli artt. 1337 e 2043 c.c..
All'udienza del 04.05.2021 il giudice conferiva un supplemento di incarico al CTU, già nominato in sede di ATP, Ing. Persona_3
Il CTU depositava la relazione contenente la risposta alla richiesta di chiarimenti in data
23.09.2021.
Alle udienze del 19.07.2022 e del 14.02.2023 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 22.10.2024 l'attore precisava le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione giuridica della domanda.
Orbene, passando al merito della domanda, la stessa è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, risulta essenziale procedere un inquadramento giuridico della fattispecie.
L'attore ha, infatti, azionato la garanzia di cui all'art. 1490 c.c., con conseguente domanda di risoluzione del contratto, ex art. 1492 c.c., oltre che di risarcimento dei danni subiti.
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Com'è noto, l'art. 1476 c.c. prevede tra le obbligazioni principali del venditore, oltre a quella di consegnare la cosa al compratore e di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, anche quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Trattasi di obbligazioni funzionali a consentire l'attuazione del risultato traslativo.
Per quanto concerne la garanzia per i vizi viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 1490
c.c., il quale, infatti, prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La disciplina della garanzia dei vizi, contenuta tutta negli artt. 1490 e ss c.c., pone il venditore in una situazione, più che di obbligazione, di soggezione, in quanto lo stesso è esposto all'iniziativa del compratore, volta ad ottenere o la modifica del contratto, attraverso l'azione di riduzione del prezzo (“actio quanti minoris”), o la sua caducazione, attraverso l'azione di risoluzione del contratto (“actio redhibitoria”). Ed infatti, l'art. 1492 c.c. stabilisce che, nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo (“in tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene”, Cass. Civ. Sez. Un., del 13.11.2012, la n. 19702).
L'art. 1490 c.c. si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una speciale responsabilità contrattuale del venditore, il cui fondamento è costituito dall'imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dal vizio della cosa venduta, quale imperfezione materiale del bene, che deve preesistere rispetto alla conclusione del contratto.
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La garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, prescindendo da una colpa del venditore (“la garanzia per vizi della cosa è dovuta dal venditore indipendentemente da ogni sua colpa, la quale occorre esclusivamente ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dal compratore e non anche della riduzione del prezzo, che è destinata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra le prestazioni con riferimento al minore valore della cosa”, Cass. Civ. Sez. II, del
28.07.2004, la n. 14193).
L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, inoltre, è relativa solo ai vizi che esistevano prima della conclusione del contratto, ed abilita il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Nel caso di vizi posteriori alla conclusione del contratto, infatti, può aversi solo inadempimento rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa, che rende proponibile l'ordinaria azione di risoluzione del contratto o di adempimento, che prescinde dai termini di decadenza e prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.
La tutela di cui all'art. 1490 c.c., per quanto rileva nel caso di specie, è operante anche nella vendita di cose mobili usate. In tal caso, però, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto deve rimanere ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. Infatti, la garanzia è dovuta anche quando nel contratto di vendita di cosa usata sia stata inserita la clausola “vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza dei vizi occulti non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto (Tribunale
Rovereto, sez. I, del 13.04.2022, la n. 88).
Sia nell'azione redibitoria, sia nell'azione estimatoria il compratore deve offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova (Cass.
Civ., sez. II, del 26.09.2024, la n. 25747; Cass. Civ., Sez. Un., del 03.05.2019, la n.
11748).
In tema di vendita, inoltre, e con riguardo alla responsabilità del venditore per vizi alla stregua dell'art. 1494 c.c., l'interessato può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva eliminazione
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dei vizi a cura del creditore ed insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa;
pertanto sono coevamente proponibili dal compratore la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del venditore e quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna alla eliminazione dei vizi, intesa al risarcimento dei danni in misura pari all'importo della spesa per detta eliminazione.
L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass. Civ., Sez. II, del
28.05.2021, la n. 14986).
Sulla sussistenza dei vizi.
Ebbene, nel caso di specie, risulta raggiunta la prova in merito alla sussistenza dei vizi.
Ciò si desume dalla complessiva valutazione delle risultanze della CTU, resa in sede di
ATP, ed acquisita al presente giudizio, delle prove documentali e delle prove testimoniali.
I vizi contestati dall'attore attengono, in primo luogo, ai motori del gozzo, posto che uno dei due, quello destro, presentava problemi poco dopo l'acquisto dell'imbarcazione, ossia nel mese di agosto 2017, in quanto durante una navigazione segnalava un'anomalia con una spia ed un malfunzionamento.
Nello specifico, i due motori, in seguito ai due smontaggi, si trovavano in pessime condizioni, presumibilmente dovute ad un'assenza di manutenzione per anni, in quanto logori e corrosi all'interno, con fuoriuscita di liquido e sale dalle guarnizioni, anch'esse logore. Inoltre, il liquido refrigerante presentava una colorazione scura, quasi ferrosa, indice del fatto che non veniva cambiato da molto tempo.
Ulteriori contestazioni di vizi concernono l'ingresso di acqua nei cilindri, le pessime condizioni dell'impianto elettrico e delle carene, le quali, a causa di un indebolimento
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della struttura, consentivano l'ingresso di acqua fra i due strati di vetroresina, eliminandone l'impermeabilità.
Ebbene, quanto ai vizi concernenti i motori assumono, innanzitutto, rilievo le rappresentazioni fotografiche realizzate, per il primo motore, durante lo smontaggio del
21 agosto 2017, e per il secondo motore, durante lo smontaggio dell'11.11.2017, il quale avveniva in contraddittorio anche con il convenuto, i legali e i professionisti di fiducia delle parti (all. 3 e 10 del fascicolo ATP).
Da tali rappresentazioni fotografiche emerge in tutta evidenza il pessimo stato di manutenzione dei due motori, caratterizzati da parti del tutto arrugginite e corrose. Così come viene in rilievo anche il vizio concernente il liquido refrigerante raccolto al momento del secondo smontaggio, che presenta un colore scuro, indice del mancato ricambio da anni.
In sede di ATP, l'Ing. accertava la sussistenza dei vizi relativi ai Persona_3
motori, affermando che il gozzo presenta una serie problematiche sia dal punto di vista dei propulsori, sia da quella della carena (all. 8 di parte attrice).
In particolare, quanto alla carena, il consulente tecnico ha proceduto al rilievo igrometrico, riscontrando un elevato tasso di umidità, pari al 65%. Rispetto a questo, ritenendo verosimili e condivisibili gli assunti del sig. il CTU ha escluso che i Parte_2
valori di umidità su entrambe le fiancate della carena, nella sua quota parte della zona poppiera fino a centro barca, possano aver avuto origine da un urto del gozzo, anche perché altrimenti i valori rilevati sarebbero dovuti essere più circoscritti.
A corroborare la sussistenza dei vizi viene in rilievo anche la relazione del consulente tecnico di parte, perito navale, dott. (all. 13 del fascicolo ATP), la quale, Persona_1 com'è noto, non avendo un autonomo valore probatorio, può essere valutata insieme agli altri elementi di prova.
Da questa risulta che “si capisce bene che internamente alle parti del motore ci sono incrostazioni e corrosione sul metallo, nonché fori di usura, ed il liquido refrigerante risulta vecchio e di colore grigio scuro pieno di melma e detriti, non solo non idoneo quello che deve essere in situazione di protezione, ma addirittura controproducente se esausto;
lo stesso liquido, anche se non sostituito per un anno, mantiene un colore verde
o giallo densità oleosa ecc., completamente diverso da quello estratto e conservato, dal motore dell'imbarcazione periziata”. Lo stesso riscontrava in merito al secondo motore.
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Quanto alla carena espone che “si riscontrava un gocciolamento anomalo, e da un controllo più appurato dell'imbarcazione, in specifico sotto carena si riscontrava, una situazione non proprio regolare con quello che deve essere lo stato dello scafo o carena
[…] situazione di criticità che rende l'imbarcazione insicura per la navigazione, per indebolimento dello stratificato o delaminazione della vetroresina materiale con cui è costruito lo scafo, inoltre si notava, sotto una chiazza di umidità intorno allo stesso, e veniva fatta una prova di controllo dalla quale si riscontrava la fuori uscita di acqua”.
L'attore denunciava prontamente questi vizi con due denunce, l'una successiva al primo smontaggio, datata 24.08.2017, e l'altra successiva al secondo smontaggio avvenuto in contraddittorio, datata 20.11.2017 (all. 4 e 11 del fascicolo ATP).
La prova dei vizi, compreso quello attinente all'impianto elettrico, è stata raggiunta anche in sede di prova testimoniale.
All'udienza del 19.07.2022 il teste tra l'altro particolarmente Testimone_1
attendibile essendo lo stesso un meccanico Nanni Diesel, stesso marchio dei motori del gozzo oggetto di giudizio, confermava le seguenti circostanze: “Vero che nel fine settimana dopo agosto 2017 (giorno 19 o 20 agosto) lei fu chiamato telefonicamente dal dottor il quale le rappresentò una possibile avaria ad un motore del suo gozzo Parte_1
segnalata da una spia di allarme accesa sul quadro degli strumenti”; “Vero CP_3 che invitò lo stesso a rientrare tempestivamente con l'ausilio del solo altro motore”;
“Vero che nei giorni immediatamente successivi, 22, 23 e 24 agosto provvide a smontare il motore mal funzionante redigendo documentazione video e fotografica”; “Vero che nello smontaggio di questo motore trovò l'interno dello scambiatore corroso dalla ruggine, la mancanza di guarnizioni di impermeabilizzazione sostituite con del mastice, bulloneria corrosa e parti del motore anche esterne completamente arrugginite, e coperte da vernice blu”; “Vero che attribuì la corrosione interna, oltre che a penetrazione di acqua di mare, anche alla vetustà del liquido di raffreddamento di colore marrone e privo da un esame all'opacimetro di ogni capacità protettiva”; “Vero che alla luce di ciò si ritenne opportuno esaminare anche l'interno dell'altro motore dell'imbarcazione (già) del ”; “Vero che in data 11.11.2017 in Orbetello, presso l'ADO il secondo motore CP_1
fu smontato alla sua presenza e dei signori , del meccanico di fiducia Parte_1 CP_1
di questi del fratello del signor , dell'Avv. e dell'Avv. De Persona_2 CP_1 CP_1
Santis, oltre che di altro tecnico di fiducia sconosciuto del signor ”; “Vero che CP_1
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tutti i soggetti in questa occasione furono ripresi nelle foto che vi si mostrano”; “Vero che il liquido refrigerante asportato in quell'occasione, dal motore, unitamente al meccanico
è quello che conservaste nella bottiglia trasparente che tenete in foto, e si Persona_2 presentava di colore marrone”; “Vero che anche per il secondo motore lo smontaggio fu difficoltoso poichè le teste dei bulloni che tenevano gli scambiatori erano spezzate e corrose;
“Vero che constatando la posizione di un pistone più in basso, avete dedotto il possibile ingresso di acqua all'interno della camera di scoppio”.
All'udienza del 14.02.2023 il teste oltre a richiamare il contenuto della Persona_1 relazione tecnica redatta di cui sopra, confermava le seguenti circostanze: “Vero che a fronte di una umidità nella norma di circa il 18%, negli strati dello scafo, in alcuni punti della parte poppiera è stata riscontrata una umidità del 99%”; “Vero che avete riscontrato la presenza anomala di crateri nello scafo, stuccature ormai ricoperte da sedimenti marini, sopra la stuccatura, e staffa di ritenzione dei laminati, da dove si verificavano le infiltrazioni di acqua, invisibili ad occhio nudo”; “Vero che graffiando leggermente lo scafo, nel punto dove avete constatato lo sgocciolamento, vi è stata una fuoriuscita di acqua che è durata per tutto il periodo delle operazioni peritali”.
Pertanto, risulta raggiunta la prova in merito alla sussistenza dei vizi contestati, essendo gli stessi, inoltre, particolarmente gravi, e volti a rendere inidoneo il bene all'uso al quale
è destinato, ossia la navigazione.
E' evidente che trattasi anche di vizi occulti al momento della compravendita posto che il compratore per appurarne la sussistenza ha dovuto smontare l'imbarcazione, non rilevando in alcun modo la clausola inserita nel contratto: “dichiaro di essere soddisfatto dello stato attuale e del suo allestimento”. Ciò, in quanto, come si è anticipato, la garanzia è dovuta anche quando nel contratto di vendita di cosa usata sia stata inserita la clausola “vista e piaciuta”
Sulla preesistenza dei vizi rispetto al contratto del 02.06.2017.
Quando alla preesistenza dei vizi rispetto al contratto di compravendita del 02.06.2017
(all. 2 del fascicolo ATP), pure si intende raggiunta la prova.
Ed infatti, il CTU, in sede di ATP, aveva ritenuto non possibile accertare la sussistenza dei vizi contestati prima o dopo la scrittura privata suddetta, data la natura vetusta del
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gozzo e non conoscendo l'uso che ne era stato fatto dopo l'acquisto da parte del
Parte_2
Tuttavia, in sede di istruttoria orale, è emerso che parte attrice aveva fatto un uso veramente esiguo dell'imbarcazione dopo la compravendita e fino all'emersione dei vizi.
All'udienza del 14.02.2023, infatti, il teste alla domanda “Vero il Testimone_2
gozzo è uscito 3/4 volte condotto dal Dr o dal di lui figlio , con rientri Parte_1 Tes_2 sempre entro poche ore dall'uscita” rispondeva “si è vero, successivamente al 2/06 siamo usciti pochissime volte sicuramente non più di 5, non andavamo mai oltre Talamone, andavamo in quella zona o in zona di Porto Santo Stefano e rientravamo prima delle
17.00 quindi erano navigazioni molto limitate”.
Pertanto, considerato che del gozzo veniva fatto un utilizzo minimo è verosimile sostenere che i vizi sussistessero già al momento dell'acquisto, non essendo possibile che, data la natura e la gravità degli stessi, possano essersi verificati solo in seguito a pochissime navigazioni avvenute dopo il 02.06.2017.
In aggiunta, il CTU, in sede di chiarimenti, aggiungeva che “se, per quanto rilevato in atti, le uscite in mare nel periodo giugno – agosto 2017 sono state limitate, presumibilmente non vi erano nemmeno le condizioni, per quel periodo e con quelle ore di moto, per intervenire con la manutenzione ordinaria e quindi non si possono essere generati questi fenomeni in quel ristretto lasso di tempo e con quelle limitate uscite in mare”.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, ha deciso di non contestare alcunché.
Per tutte queste ragioni, l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c. deve essere, senz'altro accolta, e parte convenuta condannata alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo, pari ad € 28.500,00, a fronte della restituzione della res acquistata.
Il rientro dell'oggetto compravenduto nella disponibilità del venditore è una delle tipiche obbligazioni restitutorie in capo al compratore scaturenti dagli effetti retroattivi di scioglimento del vincolo negoziale, ragione per la quale la “restituzione” non può essere posta a carico del venditore. Dovrà, quindi, necessariamente occuparsene il compratore.
Risarcimento dei danni.
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Quanto al risarcimento dei danni costituiti dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, oltre che le ulteriori spese conseguenti, è ovvio che possano considerarsi solo i costi che siano stati effettivamente sostenuti e documentati.
Tra quelli richiesti risultano documentati solo € 650,00 per ormeggio in mare, € 660,00 per smontaggio del motore, essendo state prodotte le relative fatture (all. 10 fascicolo di
ATP).
Tenuto conto che quello risarcitorio è un debito di valore, la somma indicata deve essere devalutata e rivalutata dal giorno dell'ultimo pagamento ad oggi.
Inoltre, in considerazione del fatto che, con la presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria, oggetto di quantificazione da parte del Tribunale, diviene debito di valuta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo saranno dovuti gli interessi legali sull'importo liquidato.
Per quanto concerne il risarcimento del danno parametrato al c.d. interesse negativo, richiesto nella memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c., la domanda non può accogliersi in quanto lo stesso non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dei vizi, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo dell'inutilizzabilità dell'imbarcazione in relazione ai giorni in cui esso è sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno
(Cass. Civ., sez. III, del 22.10.2024, la n. 27343). Tale esplicita prova nel caso di specie difetta.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio, comprese quelle per il procedimento di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Devono, inoltre, riconoscersi in parte, ex art. 92, comma 1, c.p.c., le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
Al pari le spese per l'ATP e la CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
in data 02.06.2017;
b) Condanna alla restituzione nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 28.500,00, quale prezzo corrisposto, oltre interessi legali dal 02.06.2017 al soddisfo;
c) Ordina a di restituire il gozzo oggetto di giudizio a Parte_1 Controparte_1
d) Condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, per le spese sostenute a causa dei vizi dell'imbarcazione nella misura di €
[...]
1.310,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
e) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano, per il procedimento di ATP, nella misura di € 3.056,00 per
[...] compensi e € 545,00 per spese, e per la fase di merito, nella misura di € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), ed oltre € 500,00 per la consulenza tecnica di parte;
f) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP e CTU.
Così deciso in Grosseto il 24.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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