Decreto cautelare 17 aprile 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2024, proposto da:
Mp Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bettino Arru e Francesca Arru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante n. 23;
per l'annullamento:
- del provvedimento 10 aprile 2024, prot. 0005683-P, con cui l’intimata Soprintendenza ha ordinato la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di “una pedana amovibile in legno con approdo per piccole imbarcazioni costituto da elementi prefabbricati” , nonché degli atti conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza All’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento dell’atto in epigrafe descritto.
Con memoria del 29 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.
Al Collegio non resta che provvedere conformemente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe proposto per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO