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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2083/2022 tra le parti:
ATTORE
cf E_ P.IVA_1
- difesa: avv. FENT DAVIDE, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. DALLE MULE LUCA, cf C.F._3 avv. DE CRISTOFARO MARCO ( ); C.F._4
- domicilio: presso il difensore
, cf Controparte_2 C.F._5
- difesa: avv. GANDIN ENRICO, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore Voglia l'Ill.mo Giudice E_
adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertata e/o dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della in quanto E_ integralmente infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, rigettarla;
2. accertare e/o dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sig. e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
3. Accertare Controparte_2
e/o dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di tardività e conseguente (supposta) inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice, in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto.
NEL MERITO:
1. Accertato il credito vantato dalla società E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, Arch.
[...] [...]
, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 dell'attrice della somma di euro =16.040,86= (cassa 4% ed IVA 22% compresi) - già al netto della somma di euro 7.000,00 (cassa ed iva compresi) offerta in corso di causa
(23.040,86-7.000,00) - o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, altre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nella II° memoria ex art. 183
VI co cpc del 19.01.2021 e non ammessi con l'ordinanza del 19.09.2022, che devono intendersi qui integralmente ritrascritti, opponendosi alle istanze istruttorie richieste dalle controparti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive occorrende, compresa la fase innanzi al Tribunale di Belluno.
Convenuta Adriana Dalle Mule: in via preliminare in rito: accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta, E_
essendo intercorso un rapporto professionale con il solo Arch. ; Controparte_3
- nel merito: rigettare integralmente la pretesa attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata;
ridurre il credito vantato da parte attrice a quanto strettamente provato dalla stessa e comunque a giustizia ed in conformità alla legge, dedotta in ogni caso la somma complessiva di € 8.881,00 (€ 7.481,00, al netto della ritenuta d'acconto di €
1.400,00, regolarmente versata: v. verbale d'udienza del 20.6.2023), già corrisposta;
- nel merito, sempre in via subordinata;
ridurre il credito vantato da parte attrice in misura anche superiore a quanto previsto nell'integrazione peritale, in accoglimento delle critiche- obiezioni-osservazioni mosse all'approccio della stessa, e così a giustizia ed in conformità alla legge, dedotta in ogni caso la somma complessiva di € 8.881,00 (€ 7.481,00, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.400,00, regolarmente versata: v. verbale d'udienza del
20.6.2023), già corrisposta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, compresa la fase innanzi al Tribunale di Belluno che, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di
Vicenza.
Nello specifico in rito: Insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni già sollevate, in particolare per: - l'inammissibilità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, di parte attrice depositata il 28.12.2020, già tempestivamente sollevata in sede di 2^ Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 23.1.2021 e comunque rilevabile d'ufficio (Cass., 26.6.2018, n. 16800), vuoi perché tardiva, vuoi perché contenente contestazioni nuove non formulate da parte attrice all'udienza ex art. 183 c.p.c., ove si era contestato solo in modo meramente generico quanto esposto nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta dei convenuti
[...]
e , e quindi la inammissibilità delle prove richieste da CP Controparte_2
parte attrice in quanto riguardanti fatti divenuti estranei al thema probandum, oltre che perché generiche, inconferenti ed inutili;
- l'inammissibilità dei capitoli indicati da parte attrice nelle sue memorie istruttorie, come già eccepito in sede di 3^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 9.2.2021 per i motivi ivi indicati, e la nullità dell'ordinanza del 16.9.2022 nella parte in cui quei capitoli sono stati ammessi;
- la nullità delle ordinanze del 16.9.2022 e del 7.12.2022 nella parte in cui non sono stati ammessi parte dei capitoli a prova diretta ed i capitoli a prova contraria indicati dalla convenuta nelle proprie memorie istruttorie del 23.1.2021 e del Controparte_1
9.2.2021;
- l'incapacità a testimoniare dell'Arch. e dell'Arch. , Tes_1 Testimone_2
aventi evidente e diretto interesse alla causa, sia quali soci della società attrice, sia per aver, secondo le prospettazioni della stessa – beninteso contestate – asseritamente svolto di persona alcune delle attività professionali oggetto del contendere, e quindi aventi diretto interesse alla causa;
- conseguentemente la nullità dell'ordinanza del 13.12.2022, con cui il G.I. ha rigettato l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'Arch. non ravvisando un Tes_1
interesse del teste e disponendo l'assunzione della testimonianza;
- la decadenza di parte attrice per mancata intimazione del teste Arch. . Testimone_2
In via istruttoria: insiste per l'ammissione dei capitoli a prova diretta di cui alla propria memoria ex art. 183, co.
6, n. 2, c.p.c. del 23.1.2021, che non sono stati ammessi e che, di seguito, si riportano:
- 7) Precisi il teste se l'Arch. ha rilasciato o meno fattura o altro documento contabile relativo ai Controparte_3 due importi incassati e/o ha indicato di averlo poi fatto;
- 8) Vero che in data 20.12.2018 la Sig.ra riceveva da parte della Controparte_1 Parte_2 comunicazione che l'istruttoria tecnica aveva dato esito favorevole e che, pertanto, sarebbe stata sottoposta al
Consiglio Comunale per l'adozione della relativa variante, con l'invito a versare l'ulteriore somma di €.
1.000,00;
- 9) Precisi il teste se l'Arch. aveva indicato, o meno, al momento del conferimento dell'incarico Controparte_3
o successivamente, che per l'accoglimento dell'istanza sarebbe stato necessario l'esborso ulteriore di €.
1.000,00 di cui al capitolo precedente;
- 10) Vero che la Sig.ra in data 27.12.2018 effettuava il versamento di Euro 1.000,00 alla Controparte_1 tesoreria dell'Unione Montana Ufficio Area 6° Urbanistica, rimanendo in attesa delle determinazioni da parte del Consiglio Comunale;
- 11) Dica il teste se, in seguito al versamento svolto dalla Sig.ra al Comune, l'Arch. CP Controparte_3 la abbia ancora contattata o meno e se le abbia consegnato o meno altri elaborati tecnici;
- 12) Vero che, nell'attesa che il Comune si pronunciasse in ordine alla istanza di variazione di zonizzazione, la
Sig.ra veniva accompagnata in un breve giro in auto dal figlio dell'Arch. , in Controparte_1 CP_3
Trentino, per vedere tre alberghi, con lo scopo di poter formarsi una “idea” sulla quale poter iniziare a discutere di una eventuale progettazione;
- 13) Vero che, in tale circostanza, non veniva neppure consentito l'accesso da parte dei proprietari di due alberghi, mentre il terzo proprietario consentiva solo di poter vedere l'interno di alcune stanze, tra cui il soggiorno;
- 16) Vero che nel corso del 2019 il Comune di Cismon del Grappa si fondeva con altri Comuni dando origine al
Comune di;
Parte_2
- 17) Vero che il procedimento amministrativo, iniziato con il deposito della istanza di variazione della zonizzazione, si è concluso con l'approvazione definitiva della variante al P.I. di Cismon del Grappa avvenuta con la deliberazione n. 34 del 2019 del Consiglio Comunale di che viene esibito (sub Parte_2 doc. 8); 18) Vero che la Sig.ra ha svolto, in data 3.4.2020, domanda di accesso agli atti all'Ufficio Controparte_1 tecnico del Comune di per il tramite del suo legale Avv. Luca Dalle Mule, come da doc. 6 che Parte_2 viene esibito;
- 19) Vero che l'Ufficio Tecnico del Comune di , accolta la istanza di accesso agli atti, ha inviato Parte_2 all'Avv. gli atti di cui ai docc. 7 e 8 che vengono esibiti;
CP
- 20) Vero che Lei ha ricevuto l'incarico da parte della Sig.ra e dal suo legale Avv. Luca Controparte_1
Dalle Mule di dare un parere tecnico sull'onorario della società relativo alle E_ prestazioni rese;
- 21) Vero che, per rendere il parere tecnico, lei ha visionato, oltre alla nota pro forma del 27.2.2019, i documenti e gli allegati trasmessi dall'Ufficio Tecnico del Comune di in sede di accesso agli atti di cui ai Parte_2 docc. 7 e 8 che Le vengono esibiti;
- 22) Vero che il parere da Lei redatto è costituito dalla relazione sub doc. 9 che Le viene esibita;
- 23) Vero che l'Avv. era stata incaricata dalla Sig.ra di occuparsi della Controparte_4 Controparte_1 domanda di finanziamento europeo per l'ampliamento dell'albergo;
- 24) Vero che nel luglio del 2017, o nella diversa data che il teste indicherà, vi fu una riunione alla presenza dell'Arch. nel corso del quale l'Avv. ha precisato che la domanda, corredata Controparte_3 Controparte_4 di quanto richiesto, per il finanziamento europeo doveva inderogabilmente essere presentata entro il settembre del 2018;
- 25) Vero che l'Avv. fece presente che, per poter avviare le pratiche per proporre la domanda Controparte_4 di finanziamento europeo, occorreva, come condizione minima, l'avvenuta approvazione della variante non potendo altrimenti esservi possibilità di finanziamento dell'opera;
- 26) Vero che l'Avv. riferì che l'approvazione della variante e la presentazione della domanda Controparte_4 andavano svolte entro il settembre 2018, pena la perdita del finanziamento;
- 27) Vero che le parti presenti concordarono che solo in seguito all'ottenimento del finanziamento si sarebbe iniziato a discutere la progettazione dell'ampliamento.
- Si indicano quali testimoni i signori: - , Via Stazione n. 1 Primolano, sui capitoli da 1 a 13 e Tes_3 sui capitoli da 23 a 27; - , Via Stazione n. 1 Primolano, sui capitoli da 1 a 13 e sui Controparte_5 capitoli da 23 a 27; - di Via Libertà 36 (previa declaratoria della sua Controparte_2 Parte_2 estraneità alla causa e della sua carenza di legittimazione passiva), sui capitoli da 1 a 13 e sui capitoli da 23 a
27; - Geom. presso il Comune di , Piazza IV Novembre 15, 36029 Persona_1 Parte_2
, sui capitoli da 14 a 19; - Arch. di Belluno Via Garibaldi 32, sui capitoli Parte_2 Testimone_4
20,21 e 22; - Avv. di Cavallino Treporti (VE) Via Fausta 403/B, sui capitoli da 23 Controparte_4
a 27.
Si chiede inoltre vengano ammessi i seguenti capitoli di prova contraria di cui alla 3^ memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. del 9.2.2021: - 28. Dica il teste se nel 2017 l'Arch. , nell'offrire le proprie prestazioni Controparte_3 professionali per lo studio di fattibilità richiesto dalla Sig.ra per la propria omonima Controparte_1 impresa individuale, si è presentato presso l come TO libero professionista o come Controparte_6 rappresentante legale della società E_ - 29. Dica il teste se la Sig.ra ha mai ricevuto o meno il materiale di cui al doc. 1 del Controparte_1 fascicolo attoreo nell'aprile del 2017;
- 30. Dica il teste se la Sig.ra ha mai ricevuto o meno il materiale di cui al doc. 7 del Controparte_1 fascicolo attoreo nel gennaio del 2018;
- 31. Dica il teste se la Sig.ra ha mai ricevuto o meno il materiale di cui al doc. 8 del Controparte_1 fascicolo attoreo nel maggio del 2018.
- Si indicano quali testimoni i signori: - , già supra generalizzato, sui capitoli da 28 a 31; - - Tes_3
, già supra generalizzata, sui capitoli da 28 a 31; - - Controparte_5 CP_2
, già supra generalizzato (previa declaratoria della sua estraneità alla causa e della sua carenza di
[...] legittimazione passiva), sui capitoli da 28 a 31.
Sempre in via istruttoria: si insiste, richiamate le proprie osservazioni e deduzioni a verbale, per la rinnovazione della CTU con sostituzione del CTU ex art. 196 c.p.c.
Convenuto : Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis: Controparte_2
- accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la carenza di legittimazione passiva del convenuto sig. ; Controparte_2
- accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la carenza di legittimazione attiva della società
E_
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata di merito: ridurre proporzionalmente la domanda a quanto di strettamente provato dalla attrice e comunque a giustizia ed in conformità alla legge e, comunque, in ogni caso, dedotta la somma già corrisposta;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, compresa la fase innanzi al Tribunale di Belluno che accogliendo le eccezioni dei convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vicenza.
Insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni già sollevate, in particolare per :
- la tardività e inammissibilità della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice depositata il 28.12.2020, eccezione già sollevata nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. di parte convenuta del 23.01.2021 e comunque rilevabile d'ufficio CP_2
(Cass. Civ. Sez. III, 26.6.2018, n. 16800), dopo che parte attrice all'udienza ex art. 183
c.p.c. non aveva contestato, se non in modo meramente generico, quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, e quindi la inammissibilità delle prove richieste da parte attrice in quanto
[...] riguardanti fatti divenuti estranei al thema probandum, oltre che perché generiche, inconferenti ed inutili;
- l'inammissibilità della prova per interrogatorio formale richiesta da parte attrice e l'inammissibilità dei capitoli indicati da parte attrice nelle sue memorie istruttorie, come già eccepito in sede di terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 10.2.2021 per i motivi ivi indicati e la nullità dell'ordinanza del 16.9.2022 nella parte in cui sono state ammesse le prove per testi indicate da parte attrice nei capitoli ivi indicati;
- la nullità delle ordinanze del 16.9.2022 e del 7.12.2022 nella parte in cui non sono stati ammessi i capitoli a prova contraria indicati dal convenuto nella sua Controparte_2
terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 10.2.2021;
- l'incapacità a testimoniare dell'arch. e dell'arch. , aventi Tes_1 Testimone_2
evidente e diretto interesse alla causa, sia quali soci della società attrice e sia per aver, secondo le prospettazioni della stessa parte attrice – beninteso contestate- svolto personalmente alcune delle attività professionali, e quindi aventi diretto interesse alla causa, e quindi la nullità della ordinanza del 13.12.2022 con cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'arch. non ravvisando un Tes_1 interesse del teste e disponendo l'assunzione della testimonianza;
- la decadenza di parte attrice per mancata intimazione del teste arch. . Testimone_2
In via istruttoria :
- si insiste per l'ammissione dei capitoli non ammessi e che, di seguito, si riportano. Si chiede pertanto venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli a prova contraria di cui alla propria terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 10.2.2021 :
1. Dica il teste se nel 2017 l'arch. nell'offrire le proprie prestazioni professionali per lo studio di Controparte_3 fattibilità richiesto dalla signora per la propria omonima impresa individuale si è Controparte_1 presentato presso l come TO libero professionista o come rappresentante legale Controparte_6 della società E_
2. Vero che il sig. ha partecipato alle riunioni tenutesi presso l' tra Controparte_2 Controparte_6
l'TO e la sua compagna, signora unica titolare dell'omonima Controparte_3 Controparte_1 impresa individuale, su richiesta di quest'ultima;
3. Vero che negli incontri tenutisi presso l la signora ha chiesto di essere Controparte_6 Controparte_1 assistita e coadiuvata dal compagno nelle questioni da sottoporre all'arch. Controparte_2 [...]
; CP_3
4. dica il teste se il sig. ha mai ricevuto o meno il materiale di cui al doc. 1 del fascicolo Controparte_2 attoreo nell'aprile del 2017, il materiale di cui al doc. 7 del fascicolo attoreo nel gennaio del 2018, il materiale di cui al doc. 8 del fascicolo attoreo nel maggio del 2018. Si indicano quali testimoni i signori: -
[...]
[...] [...]
, Via Stazione n. 1 Primolano, su tutti i capitoli;
- , Via Stazione n. 1 Tes_3 Controparte_5
Primolano, su tutti i capitoli.
Infine insiste, richiamate le proprie osservazioni e deduzioni a verbale, per la rinnovazione della CTU con sostituzione del CTU ex art. 196 c.p.c.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società E_
(di seguito ) – sul presupposto per cui la detta società era stata
[...] E_ incaricata dalla sig.ra proprietaria dell'“Albergo Ristorante Valsugana” e dal sig. CP
a predisporre un progetto per l'ampliamento del suddetto albergo, Controparte_2
comprendente anche lo studio di fattibilità e la relazione tecnico-economica rispetto alla progettazione;
la consegna al committente era avvenuta in data 4 aprile 2017; dopo la presentazione della documentazione urbanistica e di una prima versione dello studio di fattibilità tecnico-economica al Comune di Pove del Grappa, i sig.ri e CP CP_2
avevano chiesto di apportare delle modifiche;
erano, quindi, seguiti ulteriori confronti tra i committenti e gli architetti della società (Arch. e Arch. ) e la consegna di un Tes_1 CP_3 secondo progetto, completo di relazione e preventivo di spesa;
a seguito di un'ulteriore richiesta di approfondimento dello studio e di un aumento del numero delle camere, in data 8 maggio 2018, era stata consegnata la terza versione del progetto;
nonostante le diverse richieste di pagamento, i committenti non avevano pagato il corrispettivo dovuto;
la società aveva, quindi, agito in giudizio avanti al Tribunale di Belluno per E_ chiedere l'accertamento del proprio credito ammontante ad € 22.485,67 e la conseguente condanna dei sig.ri e al pagamento di tale somma;
all'interno del CP CP_2
giudizio così instaurato i convenuti avevano eccepito in rito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Belluno, la carenza di legittimazione attiva della società E_
ed il difetto di legittimazione passiva del sig. , dato che il rapporto professionale CP_2 era intercorso solo tra la sig.ra e l'TO , mentre nel merito CP Controparte_3
avevano chiesto, in via principale il rigetto delle domande attoree ritenute infondate e, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale condanna e la compensazione della somma già versata all'TO pari a € 3.000,00; il Giudice adito, con ordinanza del 14 gennaio 2022, aveva accolto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno in favore del Tribunale di Vicenza, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti al Tribunale competente – ha introdotto la presente controversia chiedendo, in via preliminare, il rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva della società
e di legittimazione passiva del Sig. , nonché dell'eccezione E_ CP_2
di tardività e conseguente inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito l'accertamento del credito in favore della società e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al E_ pagamento di € 22.485,67 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via istruttoria l'ammissione delle prove formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 19 gennaio 2021 e il rigetto delle richieste ex adverso formulate;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A.
4%, I.V.A. 22% e successive occorrende.
Nelle date 18 luglio e 20 luglio 2022 si sono costituiti rispettivamente, e Controparte_2
quest'ultima in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale. Controparte_1
Entrambi, nelle proprie comparse di costituzione e risposta, hanno precisato che l'incarico, avente ad oggetto la verifica, con uno studio di massima, della possibilità di ampliare l'albergo, era stato conferito solo dalla Sig.ra unica titolare e gestore dell' CP [...]
all'TO , che non aveva mai speso il nome della società CP_6 Controparte_3
attrice. Di conseguenza, i convenuti hanno eccepito in via preliminare, da un lato, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e, dall'altro lato, la carenza E_ di legittimazione passiva di . Quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato ad assistere CP_2 la compagna in alcuni incontri con l'TO e a pagare, in nome CP Controparte_3
e per conto della stessa, la somma di € 3.000,00 per l'attività svolta dal professionista, senza per questo assumere la qualifica di committente.
Nel merito, invece, i convenuti hanno rilevato come l'ampliamento dell'albergo richiedesse innanzitutto una modifica della zonizzazione urbanistica, dato che i terreni contermini erano stati classificati come zona agricola. L'oggetto dell'incarico, quindi, era stato circoscritto ad uno studio di massima sulla fattibilità dell'ampliamento della struttura alberghiera e alla presentazione in Comune dell'istanza di variante urbanistica. Per tale attività l'TO
aveva richiesto il pagamento di € 3.000,00; importo versato da , in CP_3 CP_2 nome e per conto di in due tranches di € 1.500,00 ciascuna (la prima in data 8 CP
maggio 2017 e la seconda in data 18 maggio 2017), senza emissione di alcuna fattura.
Secondo i convenuti, l'attività di progettazione, invece, non sarebbe rientrata nell'ambito dell'incarico conferito, dato che presupponeva una risposta positiva dell'ente locale alla richiesta di variazione urbanistica dei terreni (risposta ottenuta nel dicembre 2018). Il sig.
e la sig.ra pertanto, hanno contestato il fatto di aver commissionato la CP_2 CP redazione e di aver ricevuto, tra l'aprile del 2017 e il maggio del 2018, tre diversi progetti, come invece sostenuto dalla società attrice. Infine, le parti convenute hanno ribadito la tardività del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (avvenuto in data 28 dicembre 2020, mentre il termine era scaduto in data 24 dicembre 2020), con la conseguenza che i fatti allegati dovevano ritenersi provati in quanto non contestati.
Sulla base di queste considerazioni, e hanno chiesto nel merito, in via CP_2 CP
principale, il rigetto della domanda attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale importo dovuto all'TO CP_3 limitatamente alle attività svolte strettamente provate, tenuto conto della somma di € 3.000,00 già versata, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
All'udienza del 16/3/23 il procuratore di ha fatto presente che la propria Controparte_1
assistita accettava la proposta transattiva fatta informalmente dal giudice e che prevedeva l'offerta di €7000 a spese compensate, già tenuto conto di quello che è stato versato. Il procuratore di parte attrice ha dichiarato che la propria assistita, senza nulla riconoscere ma al solo fine di definire il contenzioso, sarebbe stata disponibile ad accettare €10.000,00 spese compensate.
La causa è stata istruita per testi, interpello delle parti e tramite C.T.U.
Fatte precisare le conclusioni in via cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti in causa, dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita.
Conseguentemente va rigettata l'eccezione di nullità delle ordinanze del 16.9.2022 e del
7.12.2022, nella parte in cui non sono stati ammessi parte dei capitoli a prova diretta ed i capitoli a prova contraria indicati dalla convenuta nelle proprie memorie Controparte_1
istruttorie del 23.1.2021 e del 9.2.2021. Del resto, l'ordinanza che non ha ammesso le prove richieste dalla parte ha ben specificato che i capitoli non erano ammissibili in quanto irrilevanti (7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25,
26, 27), documentali (8, 17, 18, 19, 22) e generici (11).
2. Esaminando l'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti e relativa CP_2 CP all'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice in quanto depositata tardivamente, si osserva che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cassazione civile sez. II, 10/07/2008, n.19030).
Orbene, l'udienza alla quale sono stati concessi i termini 183 VI cpc si è tenuta il 25/11/2020
e, trattandosi di ordinanza fuori udienza, il giorno di deposito del provvedimento va conteggiato nel computo dei termini. Pertanto, i 30 gg entro cui le parti avrebbero dovuto depositare la prima memoria 183 VI cpc scadevano il 24/12/2020 e, pertanto, la prima memoria 183 VI cpc n. 1 di parte attrice è stata depositata tardivamente.
Pertanto, nella valutazione dei fatti di causa, tale memoria non è stata considerata. Giova comunque precisare che l'assenza di un'espressa e specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della tesi difensiva contenuta nella comparsa di costituzione e risposta non è sufficiente a invertire l'onere probatorio in relazione ai fatti già esposti da parte attrice nell'atto di citazione.
3. Ancora in via preliminare, occorre esaminare la questione relativa al difetto di legittimazione attiva di e specularmente, la questione E_
relativa al difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
La tematica attiene prettamente al perimetro di determinazione delle parti che hanno stipulato il contratto d'opera. In altre parole, si deve innanzitutto analizzare, da un lato, se la qualifica del prestatore d'opera è ricoperta dal solo TO , inteso come singolo Controparte_3
professionista, oppure dalla società di cui lo stesso E_
è il legale rappresentante e, dall'altro lato, se la parte committente è costituita da e CP_2
o solo da quest'ultima, unica titolare dell'Albergo Ristorante Valsugana. CP Sul punto, va anzitutto osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che qualsiasi incarico professionale possa essere conferito non necessariamente per iscritto ma in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà da parte del cliente di avvalersi della attività e della opera del professionista (vedi Cass. Civ. n.
2345/1995).
Ed, infatti, la prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista, che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e quindi, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione della prestazione. L'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali ed anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al Giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cassazione civile, Sez. VI - 10/05/2018, n. 11283 e, in merito, Tribunale
Roma, Sez. XI, 04/09/2019, n. 16936; Tribunale Ravenna, 11/03/2019, n. 261; Tribunale
Siena, 10/01/2019, n. 41).
Né d'altra parte, può ritenersi che il Decreto Liberalizzazioni, convertito in L. 27/2012, abbia introdotto l'obbligo del conferimento dell'incarico per iscritto. Ed, infatti, tale normativa inserendo l'obbligo per il professionista di fornire un preventivo di massima attraverso cui rendere noti al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso da adeguare all'importanza dell'opera, non ha affatto inciso sulla forma del contratto di prestazione d'opera professionale.
Ne consegue che la "prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità" (Cass. sent. n.
1792/2017).
3.1 Per poter affermare la legittimazione attiva della è necessario E_ verificare se l'TO abbia speso o meno il nome della società. Sul punto è CP_3 utile ricordare come la Suprema Corte ha ribadito che “nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (Cass. n. 23131 del
2010). La contemplatio domini non esige, dunque, l'impiego di formule solenni o
l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente (Cass. n. 13978 del 2005; Cass. n.
22333 del 2007)”. (Cass. Civile, II sezione, ordinanza n. 15407/2024).
Nel caso di specie, dall'esame delle prove testimoniali e degli atti di causa, sono emersi degli elementi che riconducono inequivocabilmente l'attività svolta alla società e non al singolo professionista.
Ed, infatti, è anzitutto documentale che vi siano stati degli scambi tra la società e l
[...]
come è dato evincersi per esempio dal doc. 2 attoreo contenente missiva del CP_6
29/4/17, proveniente dall'arch. e diretta all' e relativa Testimone_2 Controparte_6
alla richiesta di modifica del piano interventi, a conferma della non estraneità dello studio rispetto all'oggetto di causa.
A ciò si aggiunga il doc. 1 attoreo, relativo alla prima versione del progetto, nella cui intestazione risulta in prima pagina la denominazione e nell'ultima E_
pagina una stampigliatura riferibile appunto alla società.
Stesso discorso per i docc. 7 e 8 attorei relativi alle altre due versioni del progetto e, infine, per il doc. 9 attoreo, relativo alla nota pro forma per la proposta progettuale. In particolare, quest'ultimo documento è stato inoltrato ad via fax, il 27/2/19. Controparte_6 Ad avvalorare l'ampia prova documentale di cui sopra, ha fatto soccorso l'escussione dei testi, che ha dato ampia conferma della partecipazione dei collaboratori dell'TO
al progetto per cui è causa. CP_3
In particolare, il teste ha affermato di aver accompagnato l'TO Testimone_5 [...]
e il socio (di cui non ricorda il cognome) da e CP_3 Tes_1 CP CP_2
(verbale d'udienza del 16 febbraio 2023, risposta al capitolo di prova n. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Ed, ancora, con maggiore precisione il teste alla domanda “Vero che l'arch. Tes_5 [...]
ha precisato che della realizzazione del progetto si sarebbe occupata la società CP_3
, di cui è legale rappresentante, tramite i propri E_
professionisti?” ha risposto “Si, gli ha detto che avrebbero fatto una progettazione mediante lo studio loro che è ”. E_
Il teste ha dichiarato di ricordare di avere assistito a due incontri, nei quali una Tes_3
Co volta era presente l'TO e la seconda volta il figlio dell'TO che li ha accompagnati a vedere degli alberghi (verbale d'udienza del 16 febbraio 2023, risposta al capitolo di prova n. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte convenuta).
Ancora, e , pur sostenendo di non conoscere la Controparte_5 Tes_3 E_
ma solo l'TO , hanno dichiarato di aver visto la prima
[...] Controparte_3
versione del progetto consegnata nel 2017 e di riconoscerla nel documento n. 1 del fascicolo di parte attrice (verbali d'udienza del 13 dicembre 2022 e del 16 febbraio 2023, risposta al capitolo di prova n. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice). In tale documento, sia nella prima che nell'ultima pagina, è presente il nome E_
.
[...]
Infine, tra le attività svolte dal prestatore d'opera, è stato provato – in quanto non contestato – anche un viaggio in Trentino-Alto Adige, organizzato dal figlio dell'TO
[...]
, con lo scopo “di visionare tre alberghi al fine di poter formarsi un'idea sulla CP_3 quale poter iniziare a discutere un'eventuale progettazione” (pag. 15 delle comparse di costituzione e risposta depositate dai convenuti). Questo viaggio conferma che e CP
, nel definire i contenuti del lavoro commissionato, non si interfacciavano solo con CP_2
l'TO , nella sua qualità di libero professionista, bensì si affidavano Controparte_3
anche ai suoi collaboratori, membri della società E_ Per tutti questi motivi, deve ritenersi che il contratto d'opera sia stato commissionato alla società attrice, alla quale, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva.
Né del resto, ha pregio l'eccezione svolta dal procuratore della sig.ra in merito CP
alla nullità del contratto di prestazione d'opera, in quanto l'art. 2331 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., sanzionerebbe appunto con la nullità assoluta il contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso tra il Cliente e un soggetto non iscritto all'apposito albo quando l'esercizio di detta attività professionale lo prescrive.
Ed, infatti, “nel nuovo quadro normativo risultante a seguito dell'abrogazione della L. n.
1815 del 1939, art. 2 per effetto del richiamo alla L. n. 266 del 1997, art. 24 da parte dell'art.
1, commi 148 e 149, L. n. 124 del 2017, "il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del medesimo libro quinto del codice civile, non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista
(ingegnere o TO) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative”
Cassazione civile sez. II, 27/06/2023, n.18342, che richiama Cass. 22534/2022.
3.2 In merito alla legittimazione passiva del si osserva che, secondo i convenuti, la CP_2
partecipazione dello stesso era stata richiesta da con lo scopo di assisterla durante CP gli incontri con l'TO, senza che questo comportasse l'assunzione della qualifica di committente.
Tuttavia, dall'escussione dei testi, è emerso che non si sia limitato alla semplice CP_2
assistenza, ma abbia ricoperto un ruolo attivo, tanto da poter essere equiparato a CP unica proprietaria dell'albergo.
Il teste ha, infatti, affermato che agli incontri i convenuti “erano sempre in Tes_1
coppia; il aveva delle richieste precise, anche più della moglie;
spesso il CP_2
ha fatto proposte del tipo “voglio la camera così” ecc. Quindi, pur non CP_2
conoscendo i loro rapporti interni, posso dire che il è sempre stato attivo nelle CP_2 richieste progettuali” (verbale d'udienza del 13 dicembre 2022, risposta al capitolo di prova n. 18 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Né sul punto può essere accolta l'eccezione di parte convenuta circa l'incapacità del teste a testimoniare, stante la sua qualifica di socio, posto che “l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (tra le tante, Cass.
n. 11314 del 2010, proprio riguardo alla posizione del socio chiamato a testimoniare)”
Cassazione civile sez. lav., 03/07/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 03/07/2024), n.18206.
Ora, la circostanza oggetto della testimonianza non sembra legata ad un interesse diretto del teste.
D'altra parte, la circostanza è stata confermata dalla teste , figlia dei Controparte_5 convenuti, a mente della quale “i miei genitori hanno chiesto all'arch. lo Controparte_3
studio di fattibilità di un ampliamento e se fosse possibile fare questo ampliamento;
credo che abbiano anche chiesto i costi necessari per tale ampliamento.” e ancora “io ricordo che fu consegnato ai miei genitori un fascicolo con dei disegni”.
Si deduce che e hanno agito sempre insieme e come un'unica parte. CP CP_2
Anche il teste alla domanda “Vero che il signor ha commissionato Tes_5 Controparte_2
a al pari e unitamente alla signora la E_ CP realizzazione di un progetto per l'ampliamento del Ristorante Albergo Valsugana nonché le successive varianti?” ha dichiarato che “Si; erano presenti entrambi quando hanno chiesto queste modifiche. Adr: ero presente a due incontri: uno quando ho portato i professionisti e
l'altro quando hanno chiesto delle varianti;
adr: oltre ai due incontri ho parlato spesso con
e nonché con la figlia.”. CP CP_2
La circostanza che il convenuto non vanti alcun diritto di proprietà né alcun potere di rappresentanza in relazione all'albergo non esclude, di per sé, la possibilità di CP_6
di essere legittimato passivo nella causa di specie, in qualità di committente CP_2
insieme a CP
La presenza di agli incontri con gli architetti e il suo ruolo attivo (avallato dalla CP_2 convenuta) nella gestione del contratto d'opera rappresentano degli elementi in grado di ingenerare nel terzo il legittimo affidamento che la parte committente sia rappresentata non solo da ma anche da . CP CP_2
Sul punto è utile ricordare come “la giurisprudenza ha chiarito che il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393
c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. Civile, II sezione, ordinanza n. 20549/2018).
Proprio perché i due coniugi convenuti hanno agito sempre insieme e hanno assunto un comportamento paritario nei confronti degli architetti della società la E_
legittimazione passiva deve essere riconosciuta, sia a sia a . CP CP_2
4. Accertata la legittimazione delle parti in causa e accertato il conferimento dell'incarico avente ad oggetto la predisposizione di un progetto per l'ampliamento dell'albergo si dà atto che, nel corso della causa, è stato provato lo svolgimento solo di alcune CP_6
delle attività indicate nella nota spese del 27 febbraio 2019 (documento n. 9 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, stando anche alla perizia del C.T.U. arch. le prestazioni eseguite Per_2
dalla società consistono nello studio di fattibilità e predisposizione E_
della richiesta di variante urbanistica (comprendente la relazione illustrativa, le planimetrie e gli elaborati grafici) e nell'attività di consulenza tecnica durante gli incontri e i sopralluoghi.
La CTU ha correttamente dichiarato di aver preso in considerazione “solamente la documentazione reperita presso il Comune di Valstagna tramite formale accesso agli atti
(quella che agli atti del presente giudizio viene individuata come 'prima versione');” e che, quindi, “'la seconda e terza' versione del progetto non possono essere considerate dal sottoscritto in quanto documenti di parte contestati”.
In particolare, il CTU ha, inoltre, dichiarato che l'attività espletata dall'arch. , al di CP_3 là del 'nomen iuris' non può qualificarsi quale schema di massima. Ed, infatti, “gli 'schemi di massima', di cui a pag. 5 delle osservazioni del Ctp arch. , indipendentemente dal Tes_4
'nomen iuris' che si utilizza, di fatto non sono mere 'schematizzazioni', ma trattasi in parte di studio di fattibilità ed in parte di progettazione preliminare.
Tale asserzione è motivata dal fatto che quanto sopra (studio di fattibilità e progettazione preliminare) non consta di sintetici e abbozzati schemi del professionista, ma di tavole di progetto con allegati calcoli di mq. e mc., piante, sezioni e rendering, analisi normativa e proposta di modifica alla stessa, attività per le quali si è reso necessario uno studio ed un lavoro di rilievo e progettazione che non può limitarsi a semplice 'schema di massima” (Cfr. integrazione del 3/1/24, pagina 3).
Per queste attività il C.T.U. ha riformulato il proprio originario conteggio (stimato in €
18.159,57 oltre accessori), arrivando a riconoscere un compenso pari ad € 12.653,66 oltre accessori, di cui € 11.011,82 per la redazione dello studio di fattibilità e della richiesta di variante urbanistica, ed € 1.641,84 per le prestazioni svolte e gli incontri effettuati (pag. 5 della relazione del C.T.U. depositata in data 23 gennaio 2024).
Ed, infatti, inizialmente il CTU aveva calcolato il compenso spettante all'attore, utilizzando la voce “Qal.01: Relazione illustrativa (art 14, comma 1, D.P.R. 207/2010)” e, successivamente, nella integrazione di perizia ha, invece, calcolato il compenso spettante utilizzando il parametro “Qal.02: Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, D.P.R. 207/2010).
Il risultato è stato appunto una diminuzione del compenso pari ad € 5.505,91 oltre accessori
(= 16.517,73 oltre accessori – 11.011,82 oltre accessori , come risulta dal confronto dei calcoli contenuti rispettivamente a pag. 12 della perizia depositata in data 15 novembre 2023
e pag. 5 dell'integrazione della perizia depositata in data 23 gennaio 2024)
Il secondo conteggio risulta maggiormente aderente alle attività svolte dallo studio professionale, posto che il CTU – all'udienza del 2/7/24 – ha dichiarato che “le caratteristiche del progetto in atti rientrano almeno in parte nel progetto preliminare;
…. pur dovendosi intendere il progetto preliminare come studio di fattibilità con conseguente diminuzione del compenso, comunque la quantificazione svolta in fase di integrazione della perizia è corretta perché tiene conto di tale diminuzione”.
Il CTU ha, poi, compiutamente risposto alle varie osservazioni sollevate dai procuratori dei convenuti, assumendo che non abbia alcuna rilevanza l'eccezione circa la non equiparabilità delle espressioni “schema di massima” e “dimensionamento volumetrico di massima”, contenute nell'istanza di variazione di zonizzazione presentata al Comune, posto che
“qualsivoglia nome si voglia dare alla pratica agli atti del Comune rientra per legge nello studio di fattibilità, come da normativa citata in perizia e integrazione di perizia.” .
Sul punto il C.T.U. ha anche specificato che “indipendentemente dal 'nomen iuris' che si utilizza, di fatto non sono mere 'schematizzazioni', ma trattasi in parte di studio di fattibilità ed in parte di progettazione preliminare. Tale asserzione è motivata dal fatto che quanto sopra (studio di fattibilità e progettazione preliminare) non consta di sintetici e abbozzati schemi del professionista, ma di tavole di progetto con allegati calcoli di mq. e mc., piante, sezioni e rendering, analisi normativa e proposta di modifica alla stessa, attività per le quali si è reso necessario uno studio ed un lavoro di rilievo e progettazione che non può limitarsi a semplice 'schema di massima'” (pag. 3 della perizia integrata, depositata il 23 gennaio 2024).
La difesa di inoltre, ha evidenziato la mancata indicazione, all'interno degli CP elaborati grafici, delle reali dimensioni planivolumetriche e l'impossibilità di calcolare l'onorario in base alla volumetria, dovendosi al contrario basarsi sulle vacazioni e sulle spese sostenute.
All'udienza del 15 febbraio 2024, l'arch. ha risposto a tali osservazioni chiarendo Per_2 che “i metri quadri riportati in numero in disegno tecnico sostituiscono qualsiasi eventuale carenza e sono riportati all'interno dell'elaborato in modo chiaro e inequivocabile al lato dei disegni a destra”. Inoltre, il C.T.U. ha precisato che il conteggio non è stato fatto su una misura sovradimensionata, ma tenendo conto dei metri licenziati dal ossia i 4.976 CP_7
mq indicati nei disegni allegati alla pratica agli atti (firmata da . CP
Non coglie nel segno neanche l'eccezione relativa al fatto che l'attività professionale richiesta sarebbe stata non utilizzabile, posto che occorreva un provvedimento di variazione della zonizzazione. Ed, infatti, la remuneratività dell'opera prestata dai professionisti non è stata condizionata dalle parti, al verificarsi di tale condizione.
Infine, sempre in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo del compenso, ha affermato che
“le vacazioni sono state abolite nel 2012 per la categoria professionale dovendosi applicare la tariffa per appalti pubblici” (verbale d'udienza del 15 febbraio 2024).
Si deve, quindi, ritenere corretto il calcolo effettuato dal C.T.U., che ha quantificato l'onorario per le attività svolte dalla società in € 12.653,66 oltre E_ accessori e, quindi, € 16.055,00.
5. Infine, si rileva che nel corso del processo non è stata provata la corresponsione di €
3.000,00 a favore dell'TO , bensì solo di € 1.500,00. CP_3
Ed, infatti, la teste ha dichiarato di essere stata presente alla consegna. Controparte_5
La testimonianza si appalesa genuina, posto che la teste avrebbe potuto dichiarare di aver visto consegnare l'intera somma asseritamente consegnata all'arch. . CP_3
Oltre a tale pagamento, occorre dare atto dell'ulteriore versamento di € 7.481,00, avvenuto tramite deposito banco iudicis dell'assegno circolare, offerto in pagamento a parte attrice dalla Sig.ra all'udienza del 20 giugno 2023. CP Alle luce di tali considerazioni, pertanto, deve accogliersi la domanda attorea di condanna dei convenuti e al pagamento, in solido tra loro, della somma pari ad € CP CP_2
7.074,00 (= € 16.055,00 per le prestazioni eseguite e provate – € 1.500,00 - € 7.481,00 per l'assegno depositato in udienza), oltre interessi moratori ex art. 1284 IV c.c., dalla data della notifica della domanda, sull'intera somma dovuta detratto l'acconto (= € 16.055,00 –
€1.500,00) al 20 giugno 2023 e su € 7.074,00, da tale data al saldo.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di e , in solido tra loro, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del CP CP_2
DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e la sua complessità, con riferimento al valore della causa (5.200,00 – 26.000,00), parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si stima equo liquidare € 2.540,00, su cui va conteggiato l'aumento del 30% per il fatto che la difesa è avvenuta nei confronti di più soggetti.
Totale finale dovuto € 3.302,00 oltre spese borsuali per € 264.
Le spese di C.T.U. devono porsi definitivamente a carico di e . CP CP_2
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite del procedimento chiuso dal Tribunale di
Belluno con declaratoria di incompetenza, stante la già svolta liquidazione delle spese per quella fase processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA la legittimazione attiva della società e E_
la legittimazione passiva del Sig. ; Controparte_2
ACCERTA e DICHIARA che il credito della società attrice ammonta a € 16.055,00 accessori inclusi e per effetto dell'avvenuto pagamento di € 8.981,00 AN CP
e , in solido tra loro, al pagamento a favore della
[...] Controparte_2 [...] della somma pari ad € 7.074,00 accessori inclusi, oltre interessi E_
moratori ex art. 1284 IV c.c., dalla data della notifica della domanda, sull'intera somma dovuta detratto l'acconto (= € 12.653,66 oltre accessori – 1.500,00 ) al 20 giugno 2023 e su €
7.074,00 da tale data al saldo;
AN e , in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 3.302,00, oltre E_
spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti e spese borsuali per € 264.
Pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
le spese di C.T.U.
Vicenza, 07/04/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello