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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19/2025 R.G. vertente
fra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Tortorella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma via Chelini 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. e P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera presso la sede in via Torraca 2, domiciliata;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 3.1.2025 e ritualmente notificato, il dottor già dirigente Parte_1
a tempo indeterminato presso l dal 08.07.1996 fino all'01.08.2023 Controparte_1 (cessazione per sopraggiunti limiti di età), premesso di aver prestato attività lavorativa presso l'Unita
Operativa Semplice Dipartimentale - Servizio per le Dipendenze del Distretto Territoriale di Villa
D'Agri - quale Direttore responsabile e di aver accumulato, al termine del rapporto di lavoro, 92
(novantadue) giorni di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio di cui “48 gg. per l'anno
2021; 28 gg. per l'anno 2022, 14 gg. per l'anno 2023 oltre 2 gg. per festività soppresse”, deduceva Parte di aver inoltrato richiesta formale all' finalizzata a ottenere la retribuzione delle ferie maturate e non godute;
sosteneva che a causa delle carenze di personale e al fine di assicurare il servizio, non gli
Parte era stato possibile fruite di dette ferie e tuttavia, l' rigettava la richiesta per non aver mai ricevuto istanza di ferie né sussisteva in atti un provvedimento reiettivo da parte dell'azienda. Per tali motivi, ritenendo violato il diritto costituzionalmente protetto, e ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale domandando di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento delle ferie non godute, e, conseguentemente, di condannare l'Amministrazione al pagamento delle relative somme, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il Controparte_2
rigetto del ricorso, rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste di prova, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
La questione oggetto del presente giudizio attiene la spettanza o meno dell'indennità per ferie maturate e non godute durante il periodo lavorativo.
Il ricorrente premesso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l resistente quale CP_1
direttore di struttura semplice dipartimentale - Servizio per le Dipendenze del Distretto
Territoriale di Villa D'Agri aveva comunicato a tutti i dirigenti la nota 7.4.2014 (prot. 33122, doc.
2, prod. Ausl) e di aver accumulato numerosi giorni di ferie non godute a causa degli impegni
Parte lavorativi, richiede la monetizzazione delle ferie, tuttavia l' con missiva del 9 febbraio 2023 in vista del suo collocamento a riposo per limiti di età, lo aveva espressamente invitato a presentare domanda di pensione e a usufruire dei giorni di ferie maturate e non godute in quanto “diritto irrinunciabile e non monetizzabile, ai sensi dell'art. 5 Comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012”. Pertanto, al ricorrente era stato reso noto il divieto di monetizzazione delle ferie con conseguente disapplicazione delle norme legali e contrattuali che la consentivano, salvo il caso in cui il mancato godimento delle ferie non dipenda dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
La giurisprudenza in questi anni si è orientata per il riconoscimento del diritto sulla base della tutela costituzionale di cui all'art. 36 e ritenendo le ferie il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata in un periodo in cui il lavoratore non avrebbe dovuto lavorare.
Orbene si rileva innanzitutto che non esiste il contrasto tra il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego e la normativa europea atteso che nella sentenza 619/2016 la CGUE ha ritenuto che l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 non osta in linea di principio a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie che comprenda finanche la perdita del diritto purché però il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie abbia avuto effettivamente la possibilità di esercitare questo diritto che la direttiva gli conferisce, di conseguenza, nei casi in cui, come nella fattispecie, il mancato godimento delle ferie sia imputabile al lavoratore va esclusa la monetizzazione delle ferie.
Il ricorrente lamenta la carenza di prova circa il mancato invito da parte dell di godere per CP_1
tempo delle ferie maturate e di avviso tempestivo circa il rischio di perdita del diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute per il caso di cessazione del rapporto.
La doglianza non è fondata, la giurisprudenza di legittimità (vds Cass. 6.6.2022, n. 18140; id.
27.11.2023, n. 32830, Cass. 11.4.2024, n. 9877), si è attestata in questi per una rilettura della sentenza della Corte di Giustizia UE 6 novembre 2018, la quale aveva stabilito che «l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale [...] in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente poso dal datore di lavoro, segnatamente, con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute». Invero tale direttiva estende gli effetti anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie). La Corte di Cassazione ha evidenziato che «La Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile [...] che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento»; nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo dalle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore»; nel prevedere che «l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro [...], sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
È indubbio che, il ricorrente in quanto dirigente medico, avesse diritto, secondo la previsione dell'art. 33 CCNL, «in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito» È del pari pacifico in causa, Parte siccome provato per tabulas, che la direzione del personale dell di avesse comunicato CP_1
al dirigente, giusta nota prot. 15560, in data 9.2.2023 e, quindi, con congruo anticipo, il divieto di monetizzazione delle ferie invitandolo a fruire dele ferie maturate e non godute. Cont Inoltre la Gestione del Personale e Sviluppo Risorse dell' con nota Prot. n. 103468 del
18/10/2024, nel riscontrare la richiesta del dott. evidenziava l'insussistenza di Pt_1
provvedimenti adottati dall'amministrazione impeditive del diritto alle ferie per esigenze di servizio impartite o non autorizzate dal proprio Responsabile, evidenziando che la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute era possibile solo ovvero nei casi in cui, a seguito di richiesta di congedo da parte del dipendente, detta richiesta venga negata dal Responsabile afferente per ragioni di servizio.
E allora proprio in ragione di ciò e del ruolo svolto dal ricorrente - quale direttore responsabile della
Parte Unità Operativa Semplice Dipartimentale si deve ritenere che l' abbia assolto agli oneri organizzativi e informativi richiesti dalla legislazione e dalla giurisprudenza, essendo lo stesso dirigente medico figura qualificata, pienamente in grado di recepire il contenuto e la portata delle comunicazioni di cui sopra, in quanto responsabile della turnazione e quindi necessariamente edotto e coinvolto nelle problematiche relative alle presenze, alle assenze e al godimento delle ferie da parte del personale tutto (lui compreso) del reparto.
Tra l'altro, deve prendersi atto che il ricorrente non ha prodotto richieste di ferie, dinieghi dell'amministrazione, né atti comprovanti la necessità di una continuità assistenziale per carenza di organico, che gli avrebbero impedito di usufruire delle ferie.
Pertanto, deve dichiararsi la perdita del diritto da parte del ricorrente, avendo l'amministrazione appellante fornito la prova di aver messo il dott. nelle condizioni di esercitare il diritto a Pt_1
fruire delle ferie, sia per la qualità delle informazioni a lui date, sia per l'organizzazione del servizio approntata (conformemente alla giurisprudenza ribadita di recente secondo la quale “…Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo” Cass. SL, Ord. 12.4.2024, n. 9982).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Parte 3. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di causa in favore dell resistente, liquidate come in dispositivo ex DM 37 del 2018, e DM 147 del 2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 3.1.2025, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente, al pagamento in favore della parte resistente in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 2.100,00 oltre accessori e IVA e CPA come per legge se dovuti;
Potenza, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla