Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17.07.2024, iscritta al n. 229/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
12.12.2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1
Borgognoni del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Rapporto di agenzia e c o n t r o altri rapporti di
Controparte_1
collaborazione ex art
APPELLATA CONTUMACE
409, n.3 c.p.c. In punto: appello a sentenza n. 32 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.32/2024, pubblicata in data 18 gennaio
2024, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro,
ha respinto tutte le domande proposte da nei Parte_1
confronti della rimasta contumace, e Controparte_1
volte ad ottenere, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia con quest'ultima società sin dal febbraio
2017, la dichiarazione di risoluzione del rapporto per cause a lui non imputabili e la conseguente condanna della resistente, sotto un primo profilo, al pagamento della somma di € 13.871,94, a titolo di indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ai sensi dell'art.1751 c.c., ovvero, in via subordinata, al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia previste dall'AEC di settore e pari ad € 2.169,85, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, € 1.920,39 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 2.102,13 a titolo di indennità
meritocratica; sotto altro profilo, e in ogni caso, al pagamento dell'importo di € 5.356,35 a titolo di indennità di mancato preavviso nonché di una somma determinata equitativamente a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato la sussistenza del dedotto rapporto di agenzia, posto che dovendo il contratto di agenzia essere provato per iscritto, ai sensi dell'art.1742 c.c., con conseguente inammissibilità della prova testimoniale o per presunzioni, il ricorrente non aveva fornito scritti idonei ad integrare questa prova, non rinvenendosi - 3 -
nei documenti da lui prodotti alcuno scambio di volontà
negoziali tra le parti in ordine all'instaurazione di un rapporto di agenzia.
Inoltre, la prova testimoniale dedotta dal ricorrente in punto non poteva ammettersi, non avendo il neppure Pt_1
allegato la perdita incolpevole del documento (avendone semmai sostenuto l'inesistenza ab origine), unica ipotesi in cui, ai sensi degli artt.2725 e 2724, n.3, c.c., era possibile superare le limitazioni probatorie derivanti dal previsto requisito della forma ad probationem.
In ogni caso, anche ammettendo la non rilevabilità
d'ufficio dell'inammissibilità della prova testimoniale per effetto della prescrizione di legge sulla necessità di prova scritta del contratto di agenzia, ha osservato che le allegazioni contenute nel ricorso in ordine alle caratteristiche del rapporto intercorso con la controparte, erano oltremodo generiche non essendo stati indicati: il mese di inizio dell'asserito rapporto di agenzia,
l'oggetto specifico del contratto, il nominativo della persona della mandante che avrebbe interloquito con il i soggetti Pt_1
terzi presso i quali il avrebbe promosso con successo la Pt_1
vendita dei prodotti medicali della convenuta.
Allo stesso modo, erano generici i capitoli di prova dedotti dal i quali, anche se ammessi, non avrebbero Pt_1
apportato elementi utili in ordine alla natura effettiva del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti. - 4 -
Quanto poi ai documenti prodotti dal il Tribunale Pt_1
ha osservato che: il prospetto del fatturato e le fatture emesse dal ricorrente (documenti 3 e 7) erano stati formati dallo stesso unilateralmente e le fatture, peraltro, riportavano come Pt_1
dicitura mere attività di 'segnalazione clienti di zona'; il documento 9 era un catalogo di prodotti;
i 'bollettini' di cui ai documenti da 4 a 6, non erano sottoscritti e comunque, al pari dei bonifici prodotti al documento 8, nulla dimostravano in ordine ai caratteri essenziali del rapporto di agenzia.
Di contro, era invece significativa la mancanza di comunicazioni tra il e la società convenuta (che, laddove Pt_1
in formato e-mail, ormai usuale nelle relazioni di lavoro,
avrebbero potuto essere recuperate a prescindere dall'asserito corto circuito del computer utilizzato dal , non risultando Pt_1
scambi di informazioni sulla clientela e sulle condizioni di mercato della zona assegnata, istruzioni da seguire nella promozione dei prodotti dell'asserita mandante o invii di estratti conto provvigionali.
Infine, ha rilevato che anche la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. era inammissibile, avendo mero carattere esplorativo ed essendo comunque volta alla raccolta di elementi per quantificare gli importi connessi all'esistenza di un contratto di agenzia, in realtà non dimostrata.
Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse fornito sufficienti elementi probatori a riscontro dell'asserito - 5 -
rapporto di agenzia, contrassegnato dall'esistenza di un obbligo vincolante per l'agente di agire stabilmente per conto della preponente, di cui non vi era traccia in giudizio.
Contro la sentenza, ha proposto appello, Parte_1
contestando la decisione e ribadendo la propria tesi in ordine alla sussistenza del contratto di agenzia.
Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande da lui proposte.
La già contumace in primo Controparte_1
grado, non si è costituita neppure nel presente grado di giudizio,
nonostante la regolarità della notificazione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
1) Il ha agito nel giudizio di primo grado, Pt_1
deducendo quale presupposto di tutte le domande da lui spiegate,
la sussistenza di un rapporto di agenzia che sarebbe stato instaurato con la società convenuta nel corso dell'anno 2017 e che non sarebbe stato formalizzato in nessuno scritto (punto 2
del ricorso di 1° grado).
Circa le caratteristiche del rapporto, ha allegato che la collaborazione sarebbe stata finalizzata alla vendita di prodotti medicali nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona
e IA e che le parti avrebbero concordato una provvigione pari - 6 -
al 3% del valore della commessa (punti 3 e 4 del ricorso di 1°
grado).
Ha poi dedotto che in esecuzione del contratto avrebbe promosso i prodotti della società convenuta realizzando un fatturato complessivo, per l'intera durata del rapporto, pari ad €
2.080.780,34 (punto 5 del ricorso), percependo le somme di cui alle fatture da lui emesse (punto 6 del ricorso).
Ha aggiunto che nel mese di giugno 2021 sarebbe stato informato verbalmente, nel corso di un incontro tenutosi presso il centro commerciale 'Le Corti Venete', in provincia di Verona, che il rapporto di collaborazione non sarebbe proseguito oltre,
avendo la società intenzione di dislocare parte della propria attività all'estero, e che da questo momento sarebbe stato estromesso da ogni comunicazione aziendale (punto 9 del ricorso).
Null'altro ha aggiunto sul contenuto del rapporto e della volontà delle parti.
Il Tribunale, come premesso, ha ritenuto non ricorrere alcuna prova del dedotto rapporto di agenzia (sia perché il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem,
non ricorrente nella specie, sia perché, in ogni caso, le allegazioni del anche se lette alla luce della Pt_1
documentazione prodotta e dei capitoli della prova testimoniale richiesta, non sarebbero sufficienti per dimostrare la natura di agenzia del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti). - 7 -
::::::::::
2) L'appellante, con il primo motivo di gravame, censura le statuizioni del Tribunale laddove, richiamando il requisito della forma scritta richiesto dall'art.1742 c.c. ai fini della prova del contratto di agenzia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità della prova per testimoni da lui dedotta e/o la prova per presunzioni.
Invoca a sostegno dei propri assunti la pronuncia della
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.16723/2020, secondo cui l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, e qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più
essere fatta valere in sede di impugnazione.
Deduce che pertanto il Tribunale avrebbe errato a non ammettere la prova testimoniale da lui articolata e anche le restanti prove (presuntive, documentali e di acquisizione di documentazione mediante ordine di esibizione), non essendovi stata alcuna eccezione o opposizione della parte convenuta,
rimasta contumace.
Con il secondo motivo di gravame, si duole che il - 8 -
giudicante abbia ritenuto generiche le proprie allegazioni sulla qualificazione in termini di agenzia del rapporto di collaborazione intercorso con la società convenuta, e rileva che avrebbe prodotto copiosa documentazione al riguardo (bollettini d'ordine, fatture, estratti conto bancari attestanti i pagamenti della mandante, nonché estratti conto redatti dalla mandante) e in ogni caso avrebbe specificato la data di inizio del rapporto e i nominativi dei clienti emergerebbero dai bollettini d'ordine prodotti (avendo pure dedotto di non essere in grado di produrre l'intera documentazione relativa al rapporto, perché parte di essa sarebbe andata perduta a causa della rottura del computer).
Contesta ancora, con il terzo motivo di gravame, le statuizioni del Tribunale che hanno ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., non avendo affatto contenuto esplorativo, ma essendo diretto ad acquisire le scritture contabili della mandante (comprensive delle fatture di vendita connesse ai clienti da lui procacciati) ed essendo diritto dell'agente di esigere informazioni ai sensi dell'art.1749 c.c.,
con corrispondente obbligo della mandante di fornirle.
Quanto alla prova testimoniale articolata nel ricorso di primo grado, rileva, con il quarto motivo di appello, che la stessa non sarebbe affatto generica, come statuito dal giudice di primo grado, ma sarebbe specifica e conducente.
Le censure, che meritano una trattazione congiunta,
essendo tra loro strettamente connesse (attenendo tutte al tema - 9 -
della prova del contratto di agenzia dedotto dal ricorrente) non possono essere condivise.
Anzitutto, è pacifico in causa che non esista alcun contratto scritto di agenzia (perché, come dedotto dallo stesso le parti dall'origine non hanno sottoscritto alcuna Pt_1
scrittura), con la conseguenza che in assenza di questo scritto ed essendo la prestazione resa dall'agente, in termini di promozione di contratti in favore della mandante e di modalità di compenso,
assai simile a quella oggetto anche di rapporti diversi da quello di agenzia, quale il rapporto a questo molto vicino del procacciamento d'affari, incombeva certamente al Pt_1
allegare, prima, e provare, poi, i caratteri propri del rapporto di agenzia da lui invocato (e posto alla base delle domande da lui spiegate), idonei a differenziarlo da quello del mero procacciamento d'affari.
Ciò a prescindere dalla contumacia della parte convenuta, spettando all'attore provare gli elementi costitutivi dei diritti fatti valere e delle domande azionate.
Merita ricordare che il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto l'obbligo di promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, - 10 -
oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute
dal preponente (cfr.tra le molte, Cass.n.23214 del 2024,
Cass.n.29442 del 2023 e Cass.n.15993 del 2022).
Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini e in particolare dal procacciamento di affari (Cass.n. 2828 del
2016).
Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, infatti,
nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica (seppure, in certi casi, con una certa continuità), raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è, appunto,
stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti per conto della preponente, divenendo inadempiente nel caso in cui non lo faccia o lo faccia in maniera insoddisfacente, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa e il procacciatore non ha alcun obbligo di rendere stabilmente la sua prestazione della promozione dei contratti in favore della mandante, non affrontando perciò il correlato rischio.
Ne consegue che la distinzione tra le varie fattispecie,
richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità
dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto, non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo - 11 -
invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti.
Ciò diversamente da quando venga dedotto un rapporto di procacciamento d'affari con riferimento al quale oggetto della prova non è necessariamente un contratto e la comune
intenzione delle parti, essendo sufficiente anche solo il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui il procacciatore ha ricevuto l'incarico.
Ed è indubbio che al fine della ricostruzione della
comune intenzione delle parti rilevante nel rapporto di agenzia,
riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'art. 2725
c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'art. 2724 c.c., n. 3, ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e dell'art. 2729 c.c., art. 2, secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.
Inoltre, è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita anche a mezzo di scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte, in coerenza con - 12 -
gli elementi costitutivi e caratterizzanti del contratto di agenzia di cui si è appena detto, che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'incontro di volontà delle parti, l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. n. 1824 del 2013).
In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura diversa deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il
loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi,
per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto,
giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.
Per quanto attiene poi alla rilevabilità d'ufficio della mancanza di prova scritta del contratto, in effetti le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, come l'appellante non ha mancato di sottolineare, hanno composto un contrasto che si era creato in giurisprudenza e hanno affermato il principio secondo cui l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del - 13 -
mezzo istruttorio (cfr.sent.16723 del 2020).
Applicando i principi che precedono al caso di specie,
per quanto sia vero che il Tribunale, in assenza della relativa eccezione di parte, abbia errato nel rilevare d'ufficio la mancanza di prova scritta del contratto di agenzia e la conseguente inammissibilità delle prove testimoniali e per presunzioni dedotte dal con correlata necessità di rivedere Pt_1
in punto la decisione impugnata;
è altrettanto vero che le prove dedotte dal ricorrente, come ritenuto dal medesimo giudice, con motivazione autonoma e alternativa rispetto a quella della loro inammissibilità per mancanza di prova scritta del contratto di agenzia, sono comunque inammissibili e non conducenti.
Le stesse, conviene precisare da subito, scontano la carenza delle allegazioni del sugli elementi costitutivi del Pt_1
rapporto di agenzia.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che, notoriamente, ai sensi degli art.414 e ss. cristallizza la domanda, non vi è allegazione di intese negoziali volte a delineare quel contenuto del contratto di agenzia e dei reciproci obblighi delle parti tale da consentire di qualificare la mera attività di promozione di affari svolta dal per conto della Pt_1
committente (che può ritenersi provata in causa) in termini di stabilità e assunzione del rischio da parte del presunto agente (ad esempio, accordi tra le parti in ordine alle modalità di espletamento della prestazione dell'agente – esclusiva, clienti - 14 -
diretti e direzionali, tipo di clientela da contattare, venditori al dettaglio o grossisti, interferenza nelle zone di altri agenti,
fissazione di obiettivi di vendita ecc... - e agli obblighi di comportamento di quest'ultimo – ad es. modalità di trasmissione alla mandante degli ordini raccolti, risoluzione del contratto in caso di inattività o di mancato raggiungimento di determinati obiettivi, ecc. - ).
::::::::::
3) In primo luogo, occorre rilevare che la documentazione versata in causa dal riscontra unicamente Pt_1
l'avvenuta conclusione di alcuni affari per conto della ma nulla dice sulla sussistenza di un Controparte_1
contratto di agenzia nei termini di cui si è appena detto, ossia avente ad oggetto un vincolo stabile dell'agente nei confronti della preponente, con preciso obbligo di svolgere l'attività
promozionale definita dalla mandante e di osservare le istruzioni di quest'ultima e/o le specifiche clausole del contratto (essendo la continuità della collaborazione concetto differente da quello della stabilità del rapporto e ben potendo essere continuativo anche il rapporto di procacciamento d'affari).
Va subito precisato che la deduzione del secondo Pt_1
cui la documentazione prodotta sarebbe parziale, perché parte di essa sarebbe andata perduta per via della rottura del computer che la conteneva, non è supportata da alcuna prova, anche solo indiziaria, e, prima ancora, da adeguata allegazione. - 15 -
Ed invero, il si è limitato a dedurre che il computer Pt_1
avrebbe subito un guasto per la rottura di una componente elettrica, con danneggiamento della memoria e definitiva perdita della documentazione contenuta.
Ebbene, si tratta di deduzioni assai generiche che non danno minimamente conto di quale documentazione sarebbe stata contenuta nel computer e sarebbe andata persa e,
soprattutto, non forniscono alcuna spiegazione del perché parte di tale documentazione si sarebbe salvata (ossia quella prodotta in giudizio) e parte, invece, sarebbe andata perduta.
Oltretutto, non vi è neppure la minima traccia documentale di interventi tecnici effettuati sul computer che diano conto della definitiva perdita della memoria, con conseguente irrecuperabilità della stessa.
A ciò deve aggiungersi, a conferma della necessità di allegazioni più complete in tema (ai fini della loro credibilità), che nella lettera di contestazione dell'1 agosto 2021, inviata dal e dal fratello alla a mezzo del Pt_1 Controparte_1
loro difensore, per ottenere da quest'ultima società la copia delle fatture emesse da entrambi gli scriventi e degli estratti conto delle provvigioni maturate, con riferimento all'intero periodo di collaborazione di ognuno (e ciò al fine della verifica dell'indennità di fine rapporto), non si fa il minimo accenno alla perdita della documentazione per via del guasto al computer ove la stessa era contenuta, come sarebbe stato normale, anche per - 16 -
giustificare le ragioni della richiesta (cfr.doc.10 fasc.1° grado).
Dello stesso identico tenore delle allegazioni è anche l'unico capitolo di prova testimoniale articolato in tema dal ricorrente (cap.n.7), ove si aggiunge soltanto che la rottura del computer sarebbe avvenuta “nel corso dell'anno 2021”, senza tuttavia precisare quando.
E' evidente che se pure questo capitolo di prova fosse stato ammesso e fosse stato confermato in sede testimoniale,
nulla avrebbe provato sul fatto che la rottura del computer avesse realmente impedito una produzione documentale più completa da parte del non essendo dato sapere che tipo di Pt_1
documentazione contenesse il computer e perché soltanto parte di essa sarebbe divenuta irrecuperabile.
Per tacere del fatto che, come fondatamente rilevato dal giudice di primo grado, gli scambi di informazioni e/o di istruzioni tra le parti, se custoditi nel computer, non potrebbero che essere avvenuti via mail, con conseguente possibilità di un loro agevole recupero, nel caso di rottura del p.c., mediante accesso all'account del ricorrente con un diverso dispositivo.
Non può dunque darsi alcun rilievo alla circostanza in esame, che secondo il sarebbe stata impeditiva di una Pt_1
produzione documentale più completa, e fondatamente il giudice non ha dato ingresso all'unica prova articolata al riguardo dal ricorrente.
Ciò posto, e tornando alla documentazione prodotta dal - 17 -
la stessa dà conto della conclusione di alcuni affari in Pt_1
favore della nel periodo dal 2017 al 2019 e Controparte_1
della percezione di un compenso da parte del ma non Pt_1
fornisce elementi significativi da cui desumere che detta conclusione sia avvenuta in esecuzione di un contratto di agenzia.
Nello specifico, il ha prodotto alcune copie Pt_1
commissioni relative ad ordini di prodotti di parafarmacia che sostiene essere stati da lui procacciati negli anni 2017, 2018 e
2019 (non vi è documentazione per il periodo successivo e sino alla data di interruzione della collaborazione, nell'anno 2021, e alcune delle copie commissioni sono senza data e altre anche senza indicazione del nominativo dell'appellante – cfr.doc.da 4 a
6 del fascicolo di 1° grado -), ma queste copie, oltre a non riportare il numero della commissione (come verosimilmente sarebbe stato se la copia commissione fosse stata registrata nella contabilità aziendale dell'asserita mandante, perché riferita ad un collaboratore stabile) al più dimostrano la promozione dei relativi affari, promozione questa del tutto compatibile anche con un rapporto di procacciamento d'affari.
Inoltre, queste copie commissioni se rivelano una certa continuità nella promozione delle vendite nell'anno 2017 (a partire dal mese di agosto e sino a dicembre), diventano veramente saltuarie negli anni successivi, esaurendosi in poche commissioni nei soli mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio - 18 -
dell'anno 2018, e poi nulla nei mesi successivi sino alla fine dell'anno, e in altrettante poche commissioni nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2019, e poi nulla negli altri mesi di questo anno;
ciò, ancora una volta, più a riscontro di un rapporto di procacciamento d'affari che non di uno stabile rapporto di agenzia.
Anche le fatture prodotte dall'appellante e l'estratto dei bonifici effettuati dalla in favore del (docc.7 e CP_1 Pt_1
8 fasc.1° grado) hanno una cadenza saltuaria nell'anno di riferimento e, soprattutto, le fatture indicano quale causale quella della mera “segnalazione clienti” (e non quella di provvigioni dovute in virtù del rapporto di agenzia in corso), come se appunto si trattasse di compenso per affari occasionalmente procurati dal e oggetto di una semplice collaborazione non Pt_1
qualificata.
Per quanto riguarda poi l'iscrizione del nell'albo Pt_1
degli agenti, anche a voler soprassedere sul fatto che la certificazione da lui prodotta risale al lontano 1991 (senza che sia dato sapere se l'iscrizione sia stata mantenuta anche negli anni successivi e in particolare nel periodo di causa, dal 2017 in poi), è indubbio che si tratta di dato del tutto neutro, posto che chi è iscritto all'albo degli agenti non è certo obbligato a svolgere sempre ed esclusivamente l'attività di agente.
A ciò deve aggiungersi che il non ha neppure Pt_1
provato che con riferimento agli anni della collaborazione con - 19 -
per cui è causa, siano stati versati contributi Controparte_1
all' (e la relativa ritenuta non risulta neppure nelle CP_2
fatture emesse dal , contributi che per chi opera quale Pt_1
agente sono obbligatori (e la dimostrazione sarebbe stata assai agevole per il ricorrente, essendo sufficiente farsi rilasciare dall il relativo estratto contributivo). CP_2
Ed ancora, non forniscono elementi utili ai fini in esame neppure gli stralci dei listini dei prodotti medicali facenti capo alla versati in causa dal al doc.9, e che Controparte_1 Pt_1
secondo quest'ultimo riguarderebbero i prodotti oggetto del contratto di agenzia, posto che il possesso di detti listini (peraltro prodotti in stralcio) potrebbe trovare giustificazione anche nella sussistenza di un semplice rapporto tra le parti di procacciamento d'affari (atteso che anche il procacciatore d'affari deve conoscere i prodotti da promuovere per conto della committente).
Infine, come già accertato dal giudice di primo grado, è
del tutto privo di significato probatorio il prospetto del fatturato e delle provvigioni allegato al doc.3 fasc.1° grado, essendo stato predisposto dallo stesso ricorrente e non essendo, palesemente,
di provenienza dalla presunta mandante.
In definitiva, tutta la documentazione prodotta dal Pt_1
è ben lungi dal provare gli elementi costitutivi e tipici del rapporto di agenzia: dimostra, al più, l'avvenuta intermediazione da parte del di vendite in favore della e il Pt_1 CP_1 - 20 -
pagamento da parte di quest'ultima di un compenso
(corrispondente ad una percentuale del valore della merce venduta, secondo quanto sostenuto dal medesimo ricorrente,
anche se la percentuale non è indicata in fattura), fatti questi che,
come più volte detto, anche se di una certa continuità, non qualificano affatto il rapporto di agenzia, essendo propri anche del rapporto affine del procacciamento d'affari.
Di contro, non ricorre in atti quella produzione documentale maggiormente significativa ai fini che qui rilevano
(e che di solito è nella disponibilità dell'agente), e consistente, da un lato, negli estratti conto provvigionali che periodicamente la mandante invia all'agente e che sono riepilogativi del suo operato, e, dall'altro lato, nelle reciproche comunicazioni tra agente e mandante sull'andamento degli affari nella zona di pertinenza e sui dati di mercato, sulle istruzioni da seguire nella promozione delle vendite (sconti da praticare su qualche prodotto, prodotti in promozione, prodotti eliminati dal listino, ecc...), sulle riunioni cui partecipare per l'illustrazione delle eventuali strategie di vendita da adottare, ecc....
::::::::::
4) Il quadro probatorio, per come ricavabile dai documenti prodotti dal non si arricchisce e non si Pt_1
completa neppure facendo riferimento alle prove orali articolate dallo stesso.
Come si è già anticipato, queste prove risentono della - 21 -
genericità delle allegazioni esposte in ricorso, le quali non forniscono quegli elementi utili a qualificare il rapporto di agenzia: non si parla delle modalità di conclusione dell'asserito contratto di agenzia (ad esempio, chi avrebbe agito e trattato per conto di , del contenuto che avrebbe avuto il Controparte_1
contratto di agenzia e dell'obbligo stabile del di Pt_1
promuovere gli affari per conto della preponente, di quali specifici prodotti si sarebbe dovuto occupare il presunto agente e nei confronti di quale tipo di clientela (rivenditori al dettaglio,
grossisti, farmacie, parafarmacie), di tutti gli obblighi collaterali
(quali l'esclusiva, l'essere monomandatario o plurimandatario), delle modalità di acquisizione degli ordini e di trasmissione degli stessi alla mandante, delle modalità di calcolo della provvigione e dei tempi di pagamento, e così via.
In sostanza, il si è limitato ad esporre elementi Pt_1
generici del tutto compatibili anche con rapporti differenti da quello di agenzia: l'essere iscritto all'albo degli agenti, l'aver iniziato nel 2017 una collaborazione con con Controparte_1
l'incarico di promuovere la vendita di prodotti nelle province di
Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona e IA (zona questa,
peraltro, neppure coincidente con quella indicata nelle fatture da lui emesse, ove alcune volte nelle zone esposte come quelle di reperimento degli ordini procacciati, compare anche la città di
Milano, e ciò a riprova della verosimile inesistenza di reali vincoli territoriali di operatività), l'aver percepito una - 22 -
provvigione del 3% sul valore delle commesse, l'aver promosso vendite, per un asserito fatturato complessivo per tutti gli anni di collaborazione di € 2.080.780,34 (di cui non vi è però prova in atti), e, infine, l'essere stato informato dalla mandante, soltanto oralmente e a mezzo di “un rappresentante legale della società” non individuato nominativamente, che il rapporto di collaborazione si sarebbe interrotto (e ciò durante un incontro tenutosi presso un certo commerciale in provincia di Verona, nel mese di giugno 2021).
Si tratta, all'evidenza, di dati dai quali, anche se provati, non è possibile desumere intese negoziali volte a delineare quel contenuto del contratto di agenzia e dei reciproci obblighi delle parti propri di questo contratto, tale da consentire di qualificare la mera attività di promozione di affari per conto della mandante
(che può ritenersi documentata dalle emergenze di causa) in termini di stabilità (ad esempio, come già detto sopra, accordi tra le parti in ordine alle modalità di espletamento della prestazione dell'agente – esclusiva dell'agente o della preponente, clienti diretti e/o direzionali, interferenza nelle zone di altri agenti,
fissazione di obiettivi di vendite ecc... - ovvero agli obblighi di comportamento di quest'ultimo – ad es. modalità di redazione e tempi di invio degli ordini acquisiti, risoluzione del contratto in caso di inattività o di mancato raggiungimento di determinati obiettivi, ecc. - ).
A ben vedere, gli elementi allegati dal sono del Pt_1 - 23 -
tutto compatibili e coerenti con il contratto di procacciamento d'affari, già emergente dalla documentazione versata in causa, e mancano invece di quel quid pluris idoneo a differenziare la prestazione dell'attività di promozione di affari per conto della preponente, che è tipica sia del procacciamento d'affari che del rapporto di agenzia, in modo da ricondurla al contratto tipico dell'agenzia, ossia la stabilità del vincolo e l'esecuzione della prestazione secondo le precise istruzioni della mandante, con risultato a proprio rischio (nel caso, ad esempio, di attività
promozionale insoddisfacente per la mandante).
Ebbene, le prove testimoniali sono ricostruite esattamente sulle allegazioni in fatto del ricorrente e dunque,
anche se ammesse, non sarebbero utili per ricostruire l'esistenza di un contratto di agenzia tra le parti.
Fondamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto di non ammetterle.
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5) A fronte del quadro delle allegazioni e delle prove di cui si è detto sino ad ora, che, giova ripeterlo, non fornisce dati sufficienti a dimostrare la natura di agenzia del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, non possono che confermarsi le statuizioni del Tribunale anche in materia di rigetto della richiesta di ordine di esibizione, avanzata dal Pt_1
ai sensi dell'art.210 c.p.c..
Quest'ultima è infatti una richiesta di carattere - 24 -
esplorativo, a tratti irrilevante e/o a tratti superflua, essendo volta ad acquisire, da un lato, le anagrafiche di tutta le clientela della società dal 2016 al 2021 (al fine di verificare l'incremento di clientela procurato dal , senza la benché minima Pt_1
indicazione da parte del ricorrente, anche soltanto in via approssimativa, del nominativo almeno di alcuni, se non di tutti,
dei clienti dallo stesso procurati (clienti che egli, evidentemente,
non può non conoscere, anche perché trattandosi di prodotti medicali di consumo, non è inverosimile che alcuni ordini fossero ripetitivi da parte dello stesso cliente – ad esempio, più
copie commissioni in atti riguardano lo stesso cliente
, ovvero Controparte_3 Controparte_4
-); dall'altro lato, i libri contabili dell'intero periodo di
[...]
durata del rapporto di collaborazione e le fatture emesse dal e ciò al fine di verificare le provvigioni maturate, ma, una Pt_1
volta esclusa la sussistenza di un rapporto di agenzia, questi dati divengono irrilevanti o comunque superflui, a prescindere dall'obbligo di informativa della mandante di cui all'art.1749
c.c., su cui l'appellante ha particolarmente insistito.
Ed allora, tirando le fila del discorso, non vi sono elementi (non dedotti e neppure adeguatamente provati) per affermare che l'appellante abbia operato in virtù di un contratto di agenzia stipulato con la società convenuta, risultando piuttosto dalle emergenze di causa, vagliate nel loro complesso, elementi che depongono più che altro per l'esistenza di un rapporto di - 25 -
procacciamento d'affari.
L'appello va quindi integralmente respinto, restando assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione riguardanti gli asseriti crediti dall'appellante rivendicati a titolo di indennità di cessazione dell'asserito rapporto di agenzia (determinata ex art.1751 c.c., ovvero, in via subordinata, secondo l'AEC), di indennità sostitutiva del preavviso e di risarcimento del danno,
mancando la prova del presupposto posto a fondamento degli stessi ossia la sussistenza di un contratto di agenzia.
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6) Non occorre provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia della società appellata.
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n.32/2024 del
Tribunale di Brescia e nulla per le spese.
Brescia, 12 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Finazzi