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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Elisa Milazzo , a seguito del 10.2.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4464/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Orto Limoni, n. 7H, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Fabio Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Failla Vito.
[...]
Resistenti
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa. Risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 31 maggio 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, impugnando una sanzione disciplinare irrogatale il giorno
26.7.2021 dal Dirigente Scolastico del di Controparte_4
DR, ove l'anno scolastico 2020/2021 prestava la propria attività lavorativa.
La ricorrente ha esposto quanto sinteticamente di seguito riassunto:
- di essere docente di ruolo in servizio presso l'istituto scolastico convenuto e di non avere, fino alle vicende per cui è causa, mai subito procedimenti disciplinari nel corso della lunga carriera di insegnamento;
- che tali vicende si sono inserite in un quadro generale di abuso dello strumento disciplinare da parte del Dirigente dell'istituto a carico di numerosi docenti e che l'uso abnorme dello strumento sanzionatorio era stato fatto oggetto di segnalazioni da parte delle sigle sindacali ed era alla base di un provvedimento di tre mesi di sospensione dal servizio infine comminato al Dirigente scolastico in questione;
- di essere stata, in particolare, destinataria della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione per non avere, a dire del Dirigente scolastico, svolto l'intero monte-ore d'insegnamento nella modalità digitale attuata a far data dal novembre 2020 a causa della pandemia da Covid-19;
- che la sanzione doveva essere caducate in ragione di varie violazioni di legge nell'esercizio del potere disciplinare ed innanzitutto per l'incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di misure sospensive rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- che la sanzione era comunque illegittime per totale infondatezza delle contestazioni disciplinari,
atteso che non vi era stata alcuna mancata prestazione e si trattava invece di questioni tecniche inerenti alla piattaforma da utilizzare sorte nel periodo iniziale pandemico, in cui i docenti avevano dovuto far fronte ai vari malfunzionamenti dei sistemi informatici per tenere le lezioni;
- che tale sanzione era affetta da varie violazioni, meglio elencate nell'atto introduttivo cui si rinvia, ivi compresa la violazione dell'obbligo di tempestività della reazione sanzionatoria e la correlata decadenza;
- che la condotta dell'amministrazione scolastica gli aveva cagionato danni patrimoniali, consistenti nella perdita della retribuzione per i giorni di sospensione, nella mancata attribuzione del bonus cd carta docente (non corrisposto in ragione delle infrazioni disciplinari;
- che inoltre la condotta dell'amministrazione scolastica aveva altresì cagionato danni non patrimoniali all'immagine, alla reputazione, alla percezione di sé, alla sfera esistenziale da quantificarsi equitativamente in € 10.000,00 o nella misura dal decidente ritenuta congrua.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “- dichiarare illegittima e nulla o,
comunque, annullare e/o dichiarare inefficace, per tutte le ragioni dedotte in ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due inflitta alla ricorrente con nota del Dirigente Scolastico del di DR prot. Controparte_4
n.7550/Ris/7.6.a del 26/7/2021; - per l'effetto, condannare gli enti oggi evocati in causa, ciascuno per quanto di propria competenza, al versamento a favore della ricorrente delle retribuzioni non
corrisposte per i due giorni di sospensione, per complessivi €=173,37=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, l'ente datoriale al pagamento a favore della ricorrente di €=500,00= quale spettanza a titolo di retribuzione accessoria ovvero a titolo risarcitorio in relazione alla disponibilità economica spettante e non goduta per l'anno 2021 sulla c.d. “Carta docenti”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, ancora, il datore di lavoro al pagamento a favore della ricorrente di €=10.000,00=, o di quella maggiore/minore somma ritenuta equa dall'illustre Tribunale, a titolo di risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine e alla reputazione professionale;
- condannare, infine, l'ente datoriale per responsabilità aggravata ex art.96 commi 1 e 3 e, quindi, al versamento di ulteriori
€=10.000,00= o di quella maggiore/minore somma ritenuta equa dall'illustre Tribunale, in relazione alla pendenza dell'odierna lite temerariamente causata dalla condotta arbitraria, contraria ai principi di buona fede ed abusiva del Dirigente operante in nome e per conto dell'Amministrazione scolastica datrice di lavoro;
- disporre, infine, ai sensi dell'art.120 c.p.c., la pubblicazione della emananda sentenza di annullamento delle sanzioni “a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet” a scelta del Decidente, nonché all'Albo della scuola “ ” di DR”. Controparte_4
Si costituivano il e il , Controparte_1 Controparte_5
rappresentati e difesi per delega dal funzionario e dal dirigente scolastico, che spiegavano ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Svoltasi l'udienza di discussione, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 10.2.2023 nel corso della quale le parti richiedevano un rinvio per bonario componimento attese le trattative in corso, poi sfumato in ragione del mancato raggiungimento dell'accordo in punto di quantificazione delle spese di lite come rappresentato da parte ricorrente nelle ultime note depositate in vista dell'udienza del 10.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Non ha depositato note parte resistente e la causa viene decisa con la presente sentenza.
***********************
2. Merito
2.1. Sulla illegittimità della sanzione disciplinare
L'odierno thema decidendum investe l'impugnativa della sanzione disciplinare conservativa di sospensione per due giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente il 26.7.2021 dal
Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale G. Verga-Petronio , nonché le CP_6 connesse domande di condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento, anche in via risarcitoria, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Il presente procedimento si inserisce in una più ampia e delicata vicenda storica che ha interessato diversi docenti in servizio – sempre nell'anno scolastico 2020/2021 – presso il Controparte_7
di DR (da ora ), i quali sono stati attinti
[...] Controparte_3
da sanzioni disciplinari conservative irrogate dal Dirigente Scolastico.
Di tali accadimenti è stato investito l'intestato Tribunale, che, con riferimento alla legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte del Dirigente scolastico e, in particolare, con riferimento alla questione della competenza del Dirigente Scolastico ad irrogare le sanzioni disciplinari conservative di tipo sospensivo, ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 728/2023, prodotta da parte ricorrente agli atti del presente giudizio ed emessa in relazione alla posizione di una docente – collega del – attinta anche lei da due sanzioni disciplinari conservative sospensive irrogate Pt_2
dal Dirigente scolastico del . Controparte_3
Stante l'identità della questione giuridica da affrontare e stante la sovrapponibilità della posizione del ricorrente a quella della collega la cui posizione è stata già attenzionata dall'Ufficio, reputa il Tribunale di richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa Valentina Maria Scardillo, la cui condivisa, chiara e completa motivazione di seguito si riporta.
***
«1. Per il vaglio dell'impugnativa delle due sanzioni e della domanda di caducazione delle stesse è sufficiente al relativo accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo all'incompetenza del dirigente scolastico.
Trattandosi, nella normativa vigente ratione temporis, di sanzioni sospensive dal servizio e dallo stipendio per le quale il massimo edittale è la sospensione fino a un mese (non essendo prevista, stante il richiamo nella specifica fonte collettiva di riferimento vigente alle sanzioni previste dal dlgs 297/1994, la minore sanzione della sospensiva con massimo edittale fino a 10 giorni prevista in generale nell'ambito del pubblico impiego alla stregua del TUPI), la competenza a comminarla
è non già del dirigente -che risulta dunque privo del relativo potere disciplinare- bensì dell'Ufficio per il Procedimento Disciplinare.
All'uopo è sufficiente richiamare l'orientamento già espresso da questo Ufficio, in linea sul punto con l'esegesi di Cassazione, nel precedente conforme prodotto in atti (cfr. sent. Tribunale di
Catania n. 4472/2020), alla cui motivazione -di seguito in parte riportata- si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
L'art. 55bis, co. 1 e 3, D. Lgs.165/2001 , applicabile anche in ambito scolastico (v. Cass. 30 novembre 2018, n. 31086) prevede: "
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina del contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. 3 Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari senza maggiori oneri per la finanza pubblica..”
Ai sensi del comma 9 quater Dlgs 165/2001 nel testo vigente “Per il personale docente, educativo
e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza
del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi" di quelle sopra indicate
"il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all 'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari'.
L'art. 91, co. l, C.C.N.L. Comparto Scuola, prevede peraltro che “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
1, capo IV della Parte 111 del D. L.vo n, 297 del 1994".
L'art. 492, co. 2, D Lgs. 297/1994 statuisce che "al personale predetto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b)la sospensione dall 'insegnamento o dall 'uffìcio fino a un mese;
c) la sospensione dall
'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall 'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo
svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione".
Il successivo art.494 D. Lgs. 297/1994 stabilisce ancora che la "sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" viene inflitta "a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di Vigilanza".
L' art. 495 prevede poi che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Alla stregua del suddetto quadro normativo emerge come, nel settore scolastico, allo stato non sia prevista dalla contrattazione collettiva la sanzione della sospensione fino a 10 giorni quale massimo edittale cui si riferisce l'art. 9 quater TUPI.
Tale norma, inerente “le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, non è dunque operativa fino all'eventuale introduzione della fattispecie sanzionatoria della sospensione fino a
10 giorni in atto non prevista, stante il suddetto rinvio operato dalla fonte collettiva di riferimento alle disposizionidel TU scuola che prevedono la sospensione fino a 1 mese (art. 494) o fino a 6 mesi (art. 495).
Vanno al riguardo rammentati i principi richiamati dalla Suprema Corte (Cass. n. 30226/ 2019;
Cass n. 20845/ 2019) per la quale l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 55-bis si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite
per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare. Al fine di chiarire la portata delle disposizioni in parola si osservi che se, rispetto ai poteri del dirigente, si fa riferimento alla sanzione di cui è "prevista
l'irrogazione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma l) - con previsione che può riguardare sia la misura edittale della sanzione che la sanzione che si ipotizzi in concreto di
irrogare- la legge, nel regolare la competenza dell'U.P.D., fa inequivocabile riferimento alle infrazioni "punibili" con sanzioni più gravi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 55-bis, comma 2, ora comma 4), cosi chiarendo senza possibilità di dubbio che il discrimine di competenza è fissato sulla base della misura edittale.
Per l'esegesi di Cassazione, allorquando la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D. - dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa- la conseguenza della violazione della disciplina sulla competenza è l'invalidità della sanzione (in tal senso cfr. ex multis Cass. Civ., sez. Lav., 17 giugno 2010, n. 14628; id. 11
ottobre 2016, n.20429).
Da tanto deriva che nella specie il dirigente scolastico di che trattasi -procedendo per fatti rispetto ai quali, stante il rinvio del CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55bis TUPI- ha operato al di fuori della propria competenza e pertanto deve concludersi per l'invalidità di entrambe le sanzioni così illegittimamente comminate.
Da tanto deriva che nella specie il dirigente scolastico di che trattasi -procedendo per fatti rispetto ai quali, stante il rinvio del CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55bis
TUPI- ha operato al di fuori della propria competenza e pertanto deve concludersi per l'invalidità di entrambe le sanzioni così illegittimamente comminate (così Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est.
dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in atti).
***
L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere viziata la sanzione disciplinare conservative per cui è causa, essendo state la stessa irrogata da soggetto privo del relativo potere e, dunque, incompetente. Ed invero, il Dirigente scolastico del , Controparte_3 procedendo all'esercizio del potere disciplinare in relazione a fatti puniti nel massimo edittale con sanzione superiore ai dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55 bis TUPI (in ragione del rinvio del
CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994), ha operato al di fuori dei limiti della competenza attribuitagli dal legislatore.
La sanzione disciplinare dallo stesso irrogata è pertanto viziata e dovrà pertanto disporsi il suo annullamento da cui derivano peraltro le seguenti conseguenze economiche.
2.2. Risarcimento danno patrimoniale
In primo luogo, sussiste il diritto del ricorrente, anche in via riparativa del danno patrimoniale, alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione in relazione ai due giorni di sospensione in questione e segnatamente € 173,37 come conteggiati dalla ricorrente e non contestati dall'Amministrazione scolastica.
Sempre in via riparatoria e ripristinatoria va attribuito alla ricorrente il bonus cd. Carta docenti di cui all'art.1 comma 121, 122 e 123 della legge n. 107 del 2015, nella misura di € 500,00, non corrisposto per l'anno scolastico 2021 (cfr. rendicontazione carta del docente in allegato 52 del fascicolo di parte ricorrente) in ragione del divieto previsto dall'art.9 comma 3 DPCM del 28/11/2016 («Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio»).
2.3. Risarcimento danno non patrimoniale
Ciò posto occorre ora prendere in esame la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da parte ricorrente nelle sue declinazioni del danno morale, esistenziale, alla reputazione, alla professionalità.
L'esame di tale domanda impone di esaminare nel merito la questione della legittimità dell'esercizio del potere disciplinare. Ciò in quanto, come già osservato dall'Ufficio nella richiamata sentenza Trib.
Catania n. 728/2023, la proposizione della domanda risarcitoria rende necessario il vaglio del merito della vicenda che ci occupa onde verificare, anche alla luce dei motivi spiegati in ricorso, se le condotte tenute dall'Amministrazione scolastica nei confronti del ricorrente, oltre a violare il principio di legalità, siano altresì fonte di un danno ingiusto generatore dell'obbligo risarcitorio.
Occorre, quindi, anzitutto inquadrare i limiti del legittimo esercizio del potere disciplinare.
Al riguardo, reputa il Tribunale di richiamare la ricostruzione in punto di diritto già operata dall'Ufficio nella sentenza Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa Valentina Maria Scardillo, di cui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riporta la condivisa, chiara e completa ricostruzione.
***
«A tal fine non è peregrino richiamare l'onere processuale -gravante interamente sulla parte datoriale- in relazione alla compiuta allegazione e alla prova delle condotte ascritte al lavoratore in sede disciplinare.
Non è ultroneo neanche richiamare sin da ora l'obbligo di rispetto del principio di specificità della contestazione (talché da una contestazione generica deriva l'invalidità della sanzione, per violazione del diritto di difesa), del principio di immutabilità della contestazione (talché il successivo provvedimento sanzionatorio non può fare valido riferimento a condotte non previamente fatte oggetto della contestazione comunicata al lavoratore;
e ciò di nuovo a tutela del diritto di difesa), del principio di tempestività della sanzione (il decorso di un tempo eccessivo dalla condotta recidendo il rapporto giustificativo con la reazione sanzionatoria), del criterio di proporzionalità (talché è illegittima una sanzione non parametrata alla gravità dell'illecito commesso).
Si tratta di regole basilari dell'esercizio del potere disciplinare espresse in norme quali quella di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, quella di cui all'art. 55 bis TUPI, nella specifica regolamentazione del CCNL richiamato in atti e desumibili del resto da principi di fonte costituzionale.
Neanche, ancor più a fronte dell'incipit difensivo dell'amministrazione resistente sopra riportato, appare peregrino sottolineare come il legittimo esercizio del potere disciplinare non può che riguardare condotte specifiche poste in essere in violazione degli obblighi lavorativi, compiutamente descritte nella previa contestazione disciplinare e poi dimostrate in sede di eventuale impugnativa. E l'esercizio del potere disciplinare deve essere l'extrema ratio in ambiti peculiari quali le istituzioni scolastiche, che non possono essere rette da logiche prettamente aziendali e nelle quali l'esercizio non strettamente necessario di quel potere rischia di alterare il fisiologico dipanarsi del confronto dialettico, di incidere sull'equilibrio dei ruoli tra docenti e alunni e di intaccare la stessa funzionalità pedagogica e formativa che è lo scopo dell'istituzione stessa.
Non può invece legittimamente, detto potere disciplinare, essere utilizzato -in assenza di specifici e comprovati fatti di inadempimento- quale mezzo di conformazione intrinseca della metodologia di insegnamento o di indirizzo dell'attività scolastica né quale monito, di nuovo a scopo intrinsecamente conformativo dell'attività di insegnamento, in funzione general preventiva a fronte di tutte le possibili ricadute in termini di psicologici del rapporto tra insegnante e alunno.
Oggetto dell'esercizio del potere disciplinare, va ribadito, non possono che essere specifiche condotte di inadempimento ascritte al lavoratore e non considerazioni “in generale” sul corretto modo di espletamento della prestazione lavorativa. Tali condotte devono essere ben individuate e descritte nella previa contestazione disciplinare -nella quale, a seguito dell'istruttoria sulla notizia dell'illecito, viene formulato il “capo di imputazione”, che resta immodificabile e definitivo nei suoi contorni fattuali - e devono essere poi nuovamente vagliate a fronte delle difese formulate dal lavoratore ed eventualmente confermate, in tutto o in parte, all'esito del procedimento con l'emissione del provvedimento sanzionatorio» (così Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa
Valentina Maria Scardillo).
***
Ciò premesso sul piano generale e venendo al vaglio di merito che ci occupa, occorre analizzare le contestazioni degli addebiti come comunicate alla ricorrente e prodotte agli atti di causa.
Osserva il Tribunale che il testo della lettera di addebiti di cui alla di cui alla nota prot. n
4150/3.1.a/Ris. è del seguente tenore: «Si comunica che nei confronti della S.V. è avviato un procedimento finalizzato ad accertare eventuali responsabilità disciplinari sanzionabili secondo la vigente normativa legislativa e contrattuale.Il procedimento in questione scaturisce dall'esame delle risultanze conseguenti al monitoraggio dell'attività svolta in modalità sincrona nella piattaforma messa a disposizione per l'erogazione della didattica a distanza. In particolare è risultato che la
S.S. ha effettuato n. 54 ore di insegnamento in modalità sincrona, cioè interazione in tempo reale diretta docente - gruppo classe e non ha non ha effettuato le ore di insegnamento per il numero di ore di cattedra settimanali a Lei assegnate, pari a 62 ore.”
Nonostante le giustificazioni della ricorrente il Dirigente scolastico, ritenendo il comportamento della docente non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due, ai sensi dell'art. 434 d.lgs. n, 297/1994, con la perdita del trattamento economico ordinario.
Nella sostanza, alla ricorrente è stato addebitato di aver svolto un numero di ore di lezione ( 54)
inferiore a quello assegnato ( 62).
L'addebito, sì come formulato nella nota di contestazione disciplinare, risulta assai generico, non facendo riferimento né ai giorni in cui si sarebbero verificate le assenze della docente , né alle singole lezioni che dovevano essere impartite dal ricorrente e che in thesi non sarebbero state tenute dalla ricorrente.
Tale addebito è rimasto peraltro sfornito di prova, tenuto conto che l'amministrazione scolastica non ha comprovato il dato dell'asserito mancato svolgimento di attività didattica per 8 ore, non avendo offerto in comunicazione documentazione atta a rappresentare la mancanza imputata al ricorrente e non avendo chiesto di provare tale dato mediante prova orale.
Inoltre, è priva di fondamento normativo (anche sul piano regolamentare) la tesi del dirigente scolastico secondo cui la presenza del registro scolastico dimostrerebbe esclusivamente la presenza in servizio e non anche l'espletamento dell'attività di docenza, per comprovare la quale i docenti avrebbero dovuto fornire costantemente i log di registrazione.
Condivide infine il Tribunale quanto già affermato nella più volte richiamata sentenza Trib. Catania
n. 728/2023 secondo cui «Vale in ogni caso la pena di osservare che quand'anche, nel particolare momento storico dell'inizio della pandemia, qualche ora di lezione non fosse stata tenuta per difficoltà o incertezze legate al collegamento a distanza non ne risulterebbe certamente integrata una fattispecie di illecito disciplinare non trattandosi di fatto ascrivibile al docente e restando a tal fine irrilevanti, in assenza di ulteriori elementi, le conflittualità sulla scelta delle piattaforme
informatiche di cui si legge in atti».
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve quindi ritenersi insussistente il fatto contestato al ricorrente con la lettera di avvio del procedimento disciplinare del 21.4.2021.
Così accertata anche l'illegittimità nel merito dei provvedimenti disciplinari avversati e venendo all'esame della domanda risarcitoria, reputa infatti il Tribunale che il comportamento datoriale abbia nel caso di specie determinato un danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione della ricorrente professoressa di liceo in una piccola città di provincia, destinataria ingiustamente di un addebito infondato con conseguente sospensione dell'esercizio della professione che indubbiamente risulta lesivo della sua professionalità come docente fino ad allora mai coinvolta in un procedimento disciplinare avendo tenuta una condotta irreprensibile.
Gli addebiti mossi di non aver adempiuto al proprio dovere di insegnante non possono non ledere la reputazione e l'immagine di un docente proprio nei confronti degli studenti, delle famiglie, dei colleghi e più in generale nei confronti della comunità di riferimento, peraltro di piccole dimensioni.
Le allegazioni contenute in ricorso in ordine alle manifestazioni di protesta giunte fino alla sede palermitana dell' che ha avviato (per questa e altre Controparte_8 ragioni) un'attività ispettiva e disciplinare nei confronti del Dirigente, non possono sanare il discredito che quest'ultimo ha gettato almeno inizialmente in maniera infondata sulla condotta professionale della ricorrente che pertanto merita di essere risarcita.
Le suddette circostanze rappresentate in ordine al sostegno ricevuto anche dalle rappresentanze sindacali può rilevare in ordine alla misura riparatoria ritenendosi sufficiente nel caso di specie il risarcimento in forma specifica mediante l'ordine ex art.120 c.p.c. di pubblicazione della decisione per estratto su una testata giornalistica da scegliersi tra quelle di più ampia diffusione locale nonché mediante inserzione nel sito internet del Ministero resistente e nell'Albo on line del sito internet del
Liceo ” di DR. Controparte_4
Va invece respinta la domanda risarcitoria per le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dal ricorrente.
Con precipuo riferimento all'asserito danno alla sfera relazionale e alla professionalità, osserva il
Tribunale che parte ricorrente non ha allegato in ricorso l'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata subita in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari avversate, né ha dedotto in che termini la sospensione di giorni due dall'insegnamento avesse determinato una ripercussione dannosa sulla professionalità, diversa dal mancato conseguimento della carta elettronica del docente;
danno quest'ultimo già riparato mediante la presente sentenza.
Segnatamente, con riferimento al danno esistenziale, l'istante non ha specificamente dedotto in ricorso il contenuto dell'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata da cui sarebbe derivato l'asserito danno risarcibile. Il ricorrente ha infatti omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, sia lo stile di vita e le attività extra-lavorative osservati e praticate nel periodo antecedente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari avversate, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo esso specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra-lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più
praticate.
Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso. Né il ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato.
Pertanto, anche la domanda di risarcimento danni volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. esistenziale non può trovare accoglimento.
Analogo discorso deve essere fatto con riguardo al danno morale, dovendosi al riguardo tenere in considerazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui «il danno non patrimoniale, quale "danno-conseguenza", va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere
considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni (v., ex plurimis, Cass. nn.
33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, " costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni
eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possonoessere decisivi ai fini della sua configurabilità" (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003)» (così da ultimo
Cass. n. 19621/2022).
L'istante non ha infatti allegato in ricorso alcun elemento fattuale da cui poter desumere anche in via presuntiva l'an e l'effettiva consistenza della sofferenza interiore provocata dall'irrogazione delle sanzioni disciplinare avversate. Invero, il ricorrente si è limitato ad asserire – senza dimostrare – di avere subito un non meglio descritto danno alla sfera morale, allegando unicamente che l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per cui è causa gli aveva arrecato una «gravissima sofferenza», non meglio circostanziata, rispetto alla quale non è stata peraltro formulata alcuna istanza istruttoria.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti sopra indicati, con rigetto delle restanti domande di parte ricorrente per le motivazioni già espresse.
Stante la parziale reciproca soccombenza discendente dal rigetto della domanda risarcitoria per danno esistenziale, professionale e morale avanzata da parte ricorrente, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., aderendosi alla tesi secondo cui requisito imprescindibile per l'applicazione dell'istituto processuale della responsabilità aggravata è la soccombenza totale della parte.
3. Spese
Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza vanno compensate per 1/3, dovendosi porre i restanti 2/3 a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara illegittima e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente;
- condanna l'amministrazione scolastica, negli organi competenti, alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo corrispondente alle retribuzioni non corrisposte per i due giorni di illegittima sospensione, per complessivi € 173,37 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l'amministrazione scolastica, negli organi competenti, alla attribuzione alla ricorrente del bonus carta elettronica per l'anno 2021, non corrisposto in ragione dell'illegittima sanzione disciplinare, per un valore complessivo di€ 500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- condanna l'amministrazione scolastica resistente al risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione mediante la pubblicazione di un estratto della presente sentenza contenente la parte dispositiva, a spese dell'amministrazione soccombente, su una testata giornalistica da scegliersi tra quelle di più ampia diffusione locale nonché mediante inserzione nel sito internet del resistente e nell'Albo on line del CP_1 sito internet del Liceo ” di DR;
Controparte_4
- rigetta per il resto;
- condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della ricorrente di
2/3 delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.458,66 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e contributo unificato come in atti versato;
- compensa per il restante terzo.
Catania, 12/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Elisa Milazzo , a seguito del 10.2.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4464/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Orto Limoni, n. 7H, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Fabio Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Failla Vito.
[...]
Resistenti
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa. Risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 31 maggio 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, impugnando una sanzione disciplinare irrogatale il giorno
26.7.2021 dal Dirigente Scolastico del di Controparte_4
DR, ove l'anno scolastico 2020/2021 prestava la propria attività lavorativa.
La ricorrente ha esposto quanto sinteticamente di seguito riassunto:
- di essere docente di ruolo in servizio presso l'istituto scolastico convenuto e di non avere, fino alle vicende per cui è causa, mai subito procedimenti disciplinari nel corso della lunga carriera di insegnamento;
- che tali vicende si sono inserite in un quadro generale di abuso dello strumento disciplinare da parte del Dirigente dell'istituto a carico di numerosi docenti e che l'uso abnorme dello strumento sanzionatorio era stato fatto oggetto di segnalazioni da parte delle sigle sindacali ed era alla base di un provvedimento di tre mesi di sospensione dal servizio infine comminato al Dirigente scolastico in questione;
- di essere stata, in particolare, destinataria della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione per non avere, a dire del Dirigente scolastico, svolto l'intero monte-ore d'insegnamento nella modalità digitale attuata a far data dal novembre 2020 a causa della pandemia da Covid-19;
- che la sanzione doveva essere caducate in ragione di varie violazioni di legge nell'esercizio del potere disciplinare ed innanzitutto per l'incompetenza del Dirigente scolastico, trattandosi di misure sospensive rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- che la sanzione era comunque illegittime per totale infondatezza delle contestazioni disciplinari,
atteso che non vi era stata alcuna mancata prestazione e si trattava invece di questioni tecniche inerenti alla piattaforma da utilizzare sorte nel periodo iniziale pandemico, in cui i docenti avevano dovuto far fronte ai vari malfunzionamenti dei sistemi informatici per tenere le lezioni;
- che tale sanzione era affetta da varie violazioni, meglio elencate nell'atto introduttivo cui si rinvia, ivi compresa la violazione dell'obbligo di tempestività della reazione sanzionatoria e la correlata decadenza;
- che la condotta dell'amministrazione scolastica gli aveva cagionato danni patrimoniali, consistenti nella perdita della retribuzione per i giorni di sospensione, nella mancata attribuzione del bonus cd carta docente (non corrisposto in ragione delle infrazioni disciplinari;
- che inoltre la condotta dell'amministrazione scolastica aveva altresì cagionato danni non patrimoniali all'immagine, alla reputazione, alla percezione di sé, alla sfera esistenziale da quantificarsi equitativamente in € 10.000,00 o nella misura dal decidente ritenuta congrua.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “- dichiarare illegittima e nulla o,
comunque, annullare e/o dichiarare inefficace, per tutte le ragioni dedotte in ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due inflitta alla ricorrente con nota del Dirigente Scolastico del di DR prot. Controparte_4
n.7550/Ris/7.6.a del 26/7/2021; - per l'effetto, condannare gli enti oggi evocati in causa, ciascuno per quanto di propria competenza, al versamento a favore della ricorrente delle retribuzioni non
corrisposte per i due giorni di sospensione, per complessivi €=173,37=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, l'ente datoriale al pagamento a favore della ricorrente di €=500,00= quale spettanza a titolo di retribuzione accessoria ovvero a titolo risarcitorio in relazione alla disponibilità economica spettante e non goduta per l'anno 2021 sulla c.d. “Carta docenti”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, ancora, il datore di lavoro al pagamento a favore della ricorrente di €=10.000,00=, o di quella maggiore/minore somma ritenuta equa dall'illustre Tribunale, a titolo di risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine e alla reputazione professionale;
- condannare, infine, l'ente datoriale per responsabilità aggravata ex art.96 commi 1 e 3 e, quindi, al versamento di ulteriori
€=10.000,00= o di quella maggiore/minore somma ritenuta equa dall'illustre Tribunale, in relazione alla pendenza dell'odierna lite temerariamente causata dalla condotta arbitraria, contraria ai principi di buona fede ed abusiva del Dirigente operante in nome e per conto dell'Amministrazione scolastica datrice di lavoro;
- disporre, infine, ai sensi dell'art.120 c.p.c., la pubblicazione della emananda sentenza di annullamento delle sanzioni “a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet” a scelta del Decidente, nonché all'Albo della scuola “ ” di DR”. Controparte_4
Si costituivano il e il , Controparte_1 Controparte_5
rappresentati e difesi per delega dal funzionario e dal dirigente scolastico, che spiegavano ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Svoltasi l'udienza di discussione, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 10.2.2023 nel corso della quale le parti richiedevano un rinvio per bonario componimento attese le trattative in corso, poi sfumato in ragione del mancato raggiungimento dell'accordo in punto di quantificazione delle spese di lite come rappresentato da parte ricorrente nelle ultime note depositate in vista dell'udienza del 10.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Non ha depositato note parte resistente e la causa viene decisa con la presente sentenza.
***********************
2. Merito
2.1. Sulla illegittimità della sanzione disciplinare
L'odierno thema decidendum investe l'impugnativa della sanzione disciplinare conservativa di sospensione per due giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente il 26.7.2021 dal
Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale G. Verga-Petronio , nonché le CP_6 connesse domande di condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento, anche in via risarcitoria, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Il presente procedimento si inserisce in una più ampia e delicata vicenda storica che ha interessato diversi docenti in servizio – sempre nell'anno scolastico 2020/2021 – presso il Controparte_7
di DR (da ora ), i quali sono stati attinti
[...] Controparte_3
da sanzioni disciplinari conservative irrogate dal Dirigente Scolastico.
Di tali accadimenti è stato investito l'intestato Tribunale, che, con riferimento alla legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte del Dirigente scolastico e, in particolare, con riferimento alla questione della competenza del Dirigente Scolastico ad irrogare le sanzioni disciplinari conservative di tipo sospensivo, ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 728/2023, prodotta da parte ricorrente agli atti del presente giudizio ed emessa in relazione alla posizione di una docente – collega del – attinta anche lei da due sanzioni disciplinari conservative sospensive irrogate Pt_2
dal Dirigente scolastico del . Controparte_3
Stante l'identità della questione giuridica da affrontare e stante la sovrapponibilità della posizione del ricorrente a quella della collega la cui posizione è stata già attenzionata dall'Ufficio, reputa il Tribunale di richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa Valentina Maria Scardillo, la cui condivisa, chiara e completa motivazione di seguito si riporta.
***
«1. Per il vaglio dell'impugnativa delle due sanzioni e della domanda di caducazione delle stesse è sufficiente al relativo accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo all'incompetenza del dirigente scolastico.
Trattandosi, nella normativa vigente ratione temporis, di sanzioni sospensive dal servizio e dallo stipendio per le quale il massimo edittale è la sospensione fino a un mese (non essendo prevista, stante il richiamo nella specifica fonte collettiva di riferimento vigente alle sanzioni previste dal dlgs 297/1994, la minore sanzione della sospensiva con massimo edittale fino a 10 giorni prevista in generale nell'ambito del pubblico impiego alla stregua del TUPI), la competenza a comminarla
è non già del dirigente -che risulta dunque privo del relativo potere disciplinare- bensì dell'Ufficio per il Procedimento Disciplinare.
All'uopo è sufficiente richiamare l'orientamento già espresso da questo Ufficio, in linea sul punto con l'esegesi di Cassazione, nel precedente conforme prodotto in atti (cfr. sent. Tribunale di
Catania n. 4472/2020), alla cui motivazione -di seguito in parte riportata- si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
L'art. 55bis, co. 1 e 3, D. Lgs.165/2001 , applicabile anche in ambito scolastico (v. Cass. 30 novembre 2018, n. 31086) prevede: "
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina del contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. 3 Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari senza maggiori oneri per la finanza pubblica..”
Ai sensi del comma 9 quater Dlgs 165/2001 nel testo vigente “Per il personale docente, educativo
e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza
del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi" di quelle sopra indicate
"il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all 'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari'.
L'art. 91, co. l, C.C.N.L. Comparto Scuola, prevede peraltro che “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
1, capo IV della Parte 111 del D. L.vo n, 297 del 1994".
L'art. 492, co. 2, D Lgs. 297/1994 statuisce che "al personale predetto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura;
b)la sospensione dall 'insegnamento o dall 'uffìcio fino a un mese;
c) la sospensione dall
'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall 'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo
svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione".
Il successivo art.494 D. Lgs. 297/1994 stabilisce ancora che la "sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" viene inflitta "a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di Vigilanza".
L' art. 495 prevede poi che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Alla stregua del suddetto quadro normativo emerge come, nel settore scolastico, allo stato non sia prevista dalla contrattazione collettiva la sanzione della sospensione fino a 10 giorni quale massimo edittale cui si riferisce l'art. 9 quater TUPI.
Tale norma, inerente “le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, non è dunque operativa fino all'eventuale introduzione della fattispecie sanzionatoria della sospensione fino a
10 giorni in atto non prevista, stante il suddetto rinvio operato dalla fonte collettiva di riferimento alle disposizionidel TU scuola che prevedono la sospensione fino a 1 mese (art. 494) o fino a 6 mesi (art. 495).
Vanno al riguardo rammentati i principi richiamati dalla Suprema Corte (Cass. n. 30226/ 2019;
Cass n. 20845/ 2019) per la quale l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 55-bis si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite
per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare. Al fine di chiarire la portata delle disposizioni in parola si osservi che se, rispetto ai poteri del dirigente, si fa riferimento alla sanzione di cui è "prevista
l'irrogazione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma l) - con previsione che può riguardare sia la misura edittale della sanzione che la sanzione che si ipotizzi in concreto di
irrogare- la legge, nel regolare la competenza dell'U.P.D., fa inequivocabile riferimento alle infrazioni "punibili" con sanzioni più gravi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 55-bis, comma 2, ora comma 4), cosi chiarendo senza possibilità di dubbio che il discrimine di competenza è fissato sulla base della misura edittale.
Per l'esegesi di Cassazione, allorquando la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D. - dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa- la conseguenza della violazione della disciplina sulla competenza è l'invalidità della sanzione (in tal senso cfr. ex multis Cass. Civ., sez. Lav., 17 giugno 2010, n. 14628; id. 11
ottobre 2016, n.20429).
Da tanto deriva che nella specie il dirigente scolastico di che trattasi -procedendo per fatti rispetto ai quali, stante il rinvio del CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55bis TUPI- ha operato al di fuori della propria competenza e pertanto deve concludersi per l'invalidità di entrambe le sanzioni così illegittimamente comminate.
Da tanto deriva che nella specie il dirigente scolastico di che trattasi -procedendo per fatti rispetto ai quali, stante il rinvio del CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55bis
TUPI- ha operato al di fuori della propria competenza e pertanto deve concludersi per l'invalidità di entrambe le sanzioni così illegittimamente comminate (così Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est.
dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in atti).
***
L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere viziata la sanzione disciplinare conservative per cui è causa, essendo state la stessa irrogata da soggetto privo del relativo potere e, dunque, incompetente. Ed invero, il Dirigente scolastico del , Controparte_3 procedendo all'esercizio del potere disciplinare in relazione a fatti puniti nel massimo edittale con sanzione superiore ai dieci giorni di sospensione di cui all'art. 55 bis TUPI (in ragione del rinvio del
CCNL applicabile ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994), ha operato al di fuori dei limiti della competenza attribuitagli dal legislatore.
La sanzione disciplinare dallo stesso irrogata è pertanto viziata e dovrà pertanto disporsi il suo annullamento da cui derivano peraltro le seguenti conseguenze economiche.
2.2. Risarcimento danno patrimoniale
In primo luogo, sussiste il diritto del ricorrente, anche in via riparativa del danno patrimoniale, alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione in relazione ai due giorni di sospensione in questione e segnatamente € 173,37 come conteggiati dalla ricorrente e non contestati dall'Amministrazione scolastica.
Sempre in via riparatoria e ripristinatoria va attribuito alla ricorrente il bonus cd. Carta docenti di cui all'art.1 comma 121, 122 e 123 della legge n. 107 del 2015, nella misura di € 500,00, non corrisposto per l'anno scolastico 2021 (cfr. rendicontazione carta del docente in allegato 52 del fascicolo di parte ricorrente) in ragione del divieto previsto dall'art.9 comma 3 DPCM del 28/11/2016 («Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio»).
2.3. Risarcimento danno non patrimoniale
Ciò posto occorre ora prendere in esame la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da parte ricorrente nelle sue declinazioni del danno morale, esistenziale, alla reputazione, alla professionalità.
L'esame di tale domanda impone di esaminare nel merito la questione della legittimità dell'esercizio del potere disciplinare. Ciò in quanto, come già osservato dall'Ufficio nella richiamata sentenza Trib.
Catania n. 728/2023, la proposizione della domanda risarcitoria rende necessario il vaglio del merito della vicenda che ci occupa onde verificare, anche alla luce dei motivi spiegati in ricorso, se le condotte tenute dall'Amministrazione scolastica nei confronti del ricorrente, oltre a violare il principio di legalità, siano altresì fonte di un danno ingiusto generatore dell'obbligo risarcitorio.
Occorre, quindi, anzitutto inquadrare i limiti del legittimo esercizio del potere disciplinare.
Al riguardo, reputa il Tribunale di richiamare la ricostruzione in punto di diritto già operata dall'Ufficio nella sentenza Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa Valentina Maria Scardillo, di cui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riporta la condivisa, chiara e completa ricostruzione.
***
«A tal fine non è peregrino richiamare l'onere processuale -gravante interamente sulla parte datoriale- in relazione alla compiuta allegazione e alla prova delle condotte ascritte al lavoratore in sede disciplinare.
Non è ultroneo neanche richiamare sin da ora l'obbligo di rispetto del principio di specificità della contestazione (talché da una contestazione generica deriva l'invalidità della sanzione, per violazione del diritto di difesa), del principio di immutabilità della contestazione (talché il successivo provvedimento sanzionatorio non può fare valido riferimento a condotte non previamente fatte oggetto della contestazione comunicata al lavoratore;
e ciò di nuovo a tutela del diritto di difesa), del principio di tempestività della sanzione (il decorso di un tempo eccessivo dalla condotta recidendo il rapporto giustificativo con la reazione sanzionatoria), del criterio di proporzionalità (talché è illegittima una sanzione non parametrata alla gravità dell'illecito commesso).
Si tratta di regole basilari dell'esercizio del potere disciplinare espresse in norme quali quella di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, quella di cui all'art. 55 bis TUPI, nella specifica regolamentazione del CCNL richiamato in atti e desumibili del resto da principi di fonte costituzionale.
Neanche, ancor più a fronte dell'incipit difensivo dell'amministrazione resistente sopra riportato, appare peregrino sottolineare come il legittimo esercizio del potere disciplinare non può che riguardare condotte specifiche poste in essere in violazione degli obblighi lavorativi, compiutamente descritte nella previa contestazione disciplinare e poi dimostrate in sede di eventuale impugnativa. E l'esercizio del potere disciplinare deve essere l'extrema ratio in ambiti peculiari quali le istituzioni scolastiche, che non possono essere rette da logiche prettamente aziendali e nelle quali l'esercizio non strettamente necessario di quel potere rischia di alterare il fisiologico dipanarsi del confronto dialettico, di incidere sull'equilibrio dei ruoli tra docenti e alunni e di intaccare la stessa funzionalità pedagogica e formativa che è lo scopo dell'istituzione stessa.
Non può invece legittimamente, detto potere disciplinare, essere utilizzato -in assenza di specifici e comprovati fatti di inadempimento- quale mezzo di conformazione intrinseca della metodologia di insegnamento o di indirizzo dell'attività scolastica né quale monito, di nuovo a scopo intrinsecamente conformativo dell'attività di insegnamento, in funzione general preventiva a fronte di tutte le possibili ricadute in termini di psicologici del rapporto tra insegnante e alunno.
Oggetto dell'esercizio del potere disciplinare, va ribadito, non possono che essere specifiche condotte di inadempimento ascritte al lavoratore e non considerazioni “in generale” sul corretto modo di espletamento della prestazione lavorativa. Tali condotte devono essere ben individuate e descritte nella previa contestazione disciplinare -nella quale, a seguito dell'istruttoria sulla notizia dell'illecito, viene formulato il “capo di imputazione”, che resta immodificabile e definitivo nei suoi contorni fattuali - e devono essere poi nuovamente vagliate a fronte delle difese formulate dal lavoratore ed eventualmente confermate, in tutto o in parte, all'esito del procedimento con l'emissione del provvedimento sanzionatorio» (così Trib. Catania 26.2.1013, n. 728, est. dott.ssa
Valentina Maria Scardillo).
***
Ciò premesso sul piano generale e venendo al vaglio di merito che ci occupa, occorre analizzare le contestazioni degli addebiti come comunicate alla ricorrente e prodotte agli atti di causa.
Osserva il Tribunale che il testo della lettera di addebiti di cui alla di cui alla nota prot. n
4150/3.1.a/Ris. è del seguente tenore: «Si comunica che nei confronti della S.V. è avviato un procedimento finalizzato ad accertare eventuali responsabilità disciplinari sanzionabili secondo la vigente normativa legislativa e contrattuale.Il procedimento in questione scaturisce dall'esame delle risultanze conseguenti al monitoraggio dell'attività svolta in modalità sincrona nella piattaforma messa a disposizione per l'erogazione della didattica a distanza. In particolare è risultato che la
S.S. ha effettuato n. 54 ore di insegnamento in modalità sincrona, cioè interazione in tempo reale diretta docente - gruppo classe e non ha non ha effettuato le ore di insegnamento per il numero di ore di cattedra settimanali a Lei assegnate, pari a 62 ore.”
Nonostante le giustificazioni della ricorrente il Dirigente scolastico, ritenendo il comportamento della docente non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due, ai sensi dell'art. 434 d.lgs. n, 297/1994, con la perdita del trattamento economico ordinario.
Nella sostanza, alla ricorrente è stato addebitato di aver svolto un numero di ore di lezione ( 54)
inferiore a quello assegnato ( 62).
L'addebito, sì come formulato nella nota di contestazione disciplinare, risulta assai generico, non facendo riferimento né ai giorni in cui si sarebbero verificate le assenze della docente , né alle singole lezioni che dovevano essere impartite dal ricorrente e che in thesi non sarebbero state tenute dalla ricorrente.
Tale addebito è rimasto peraltro sfornito di prova, tenuto conto che l'amministrazione scolastica non ha comprovato il dato dell'asserito mancato svolgimento di attività didattica per 8 ore, non avendo offerto in comunicazione documentazione atta a rappresentare la mancanza imputata al ricorrente e non avendo chiesto di provare tale dato mediante prova orale.
Inoltre, è priva di fondamento normativo (anche sul piano regolamentare) la tesi del dirigente scolastico secondo cui la presenza del registro scolastico dimostrerebbe esclusivamente la presenza in servizio e non anche l'espletamento dell'attività di docenza, per comprovare la quale i docenti avrebbero dovuto fornire costantemente i log di registrazione.
Condivide infine il Tribunale quanto già affermato nella più volte richiamata sentenza Trib. Catania
n. 728/2023 secondo cui «Vale in ogni caso la pena di osservare che quand'anche, nel particolare momento storico dell'inizio della pandemia, qualche ora di lezione non fosse stata tenuta per difficoltà o incertezze legate al collegamento a distanza non ne risulterebbe certamente integrata una fattispecie di illecito disciplinare non trattandosi di fatto ascrivibile al docente e restando a tal fine irrilevanti, in assenza di ulteriori elementi, le conflittualità sulla scelta delle piattaforme
informatiche di cui si legge in atti».
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve quindi ritenersi insussistente il fatto contestato al ricorrente con la lettera di avvio del procedimento disciplinare del 21.4.2021.
Così accertata anche l'illegittimità nel merito dei provvedimenti disciplinari avversati e venendo all'esame della domanda risarcitoria, reputa infatti il Tribunale che il comportamento datoriale abbia nel caso di specie determinato un danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione della ricorrente professoressa di liceo in una piccola città di provincia, destinataria ingiustamente di un addebito infondato con conseguente sospensione dell'esercizio della professione che indubbiamente risulta lesivo della sua professionalità come docente fino ad allora mai coinvolta in un procedimento disciplinare avendo tenuta una condotta irreprensibile.
Gli addebiti mossi di non aver adempiuto al proprio dovere di insegnante non possono non ledere la reputazione e l'immagine di un docente proprio nei confronti degli studenti, delle famiglie, dei colleghi e più in generale nei confronti della comunità di riferimento, peraltro di piccole dimensioni.
Le allegazioni contenute in ricorso in ordine alle manifestazioni di protesta giunte fino alla sede palermitana dell' che ha avviato (per questa e altre Controparte_8 ragioni) un'attività ispettiva e disciplinare nei confronti del Dirigente, non possono sanare il discredito che quest'ultimo ha gettato almeno inizialmente in maniera infondata sulla condotta professionale della ricorrente che pertanto merita di essere risarcita.
Le suddette circostanze rappresentate in ordine al sostegno ricevuto anche dalle rappresentanze sindacali può rilevare in ordine alla misura riparatoria ritenendosi sufficiente nel caso di specie il risarcimento in forma specifica mediante l'ordine ex art.120 c.p.c. di pubblicazione della decisione per estratto su una testata giornalistica da scegliersi tra quelle di più ampia diffusione locale nonché mediante inserzione nel sito internet del Ministero resistente e nell'Albo on line del sito internet del
Liceo ” di DR. Controparte_4
Va invece respinta la domanda risarcitoria per le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dal ricorrente.
Con precipuo riferimento all'asserito danno alla sfera relazionale e alla professionalità, osserva il
Tribunale che parte ricorrente non ha allegato in ricorso l'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata subita in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari avversate, né ha dedotto in che termini la sospensione di giorni due dall'insegnamento avesse determinato una ripercussione dannosa sulla professionalità, diversa dal mancato conseguimento della carta elettronica del docente;
danno quest'ultimo già riparato mediante la presente sentenza.
Segnatamente, con riferimento al danno esistenziale, l'istante non ha specificamente dedotto in ricorso il contenuto dell'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata da cui sarebbe derivato l'asserito danno risarcibile. Il ricorrente ha infatti omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, sia lo stile di vita e le attività extra-lavorative osservati e praticate nel periodo antecedente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari avversate, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo esso specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra-lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più
praticate.
Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso. Né il ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato.
Pertanto, anche la domanda di risarcimento danni volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. esistenziale non può trovare accoglimento.
Analogo discorso deve essere fatto con riguardo al danno morale, dovendosi al riguardo tenere in considerazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui «il danno non patrimoniale, quale "danno-conseguenza", va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere
considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni (v., ex plurimis, Cass. nn.
33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, " costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni
eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possonoessere decisivi ai fini della sua configurabilità" (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003)» (così da ultimo
Cass. n. 19621/2022).
L'istante non ha infatti allegato in ricorso alcun elemento fattuale da cui poter desumere anche in via presuntiva l'an e l'effettiva consistenza della sofferenza interiore provocata dall'irrogazione delle sanzioni disciplinare avversate. Invero, il ricorrente si è limitato ad asserire – senza dimostrare – di avere subito un non meglio descritto danno alla sfera morale, allegando unicamente che l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per cui è causa gli aveva arrecato una «gravissima sofferenza», non meglio circostanziata, rispetto alla quale non è stata peraltro formulata alcuna istanza istruttoria.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti sopra indicati, con rigetto delle restanti domande di parte ricorrente per le motivazioni già espresse.
Stante la parziale reciproca soccombenza discendente dal rigetto della domanda risarcitoria per danno esistenziale, professionale e morale avanzata da parte ricorrente, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., aderendosi alla tesi secondo cui requisito imprescindibile per l'applicazione dell'istituto processuale della responsabilità aggravata è la soccombenza totale della parte.
3. Spese
Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza vanno compensate per 1/3, dovendosi porre i restanti 2/3 a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara illegittima e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente;
- condanna l'amministrazione scolastica, negli organi competenti, alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo corrispondente alle retribuzioni non corrisposte per i due giorni di illegittima sospensione, per complessivi € 173,37 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l'amministrazione scolastica, negli organi competenti, alla attribuzione alla ricorrente del bonus carta elettronica per l'anno 2021, non corrisposto in ragione dell'illegittima sanzione disciplinare, per un valore complessivo di€ 500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- condanna l'amministrazione scolastica resistente al risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione mediante la pubblicazione di un estratto della presente sentenza contenente la parte dispositiva, a spese dell'amministrazione soccombente, su una testata giornalistica da scegliersi tra quelle di più ampia diffusione locale nonché mediante inserzione nel sito internet del resistente e nell'Albo on line del CP_1 sito internet del Liceo ” di DR;
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- rigetta per il resto;
- condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della ricorrente di
2/3 delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.458,66 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e contributo unificato come in atti versato;
- compensa per il restante terzo.
Catania, 12/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo