TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel.
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6879/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
ato a TORINO (TO) il 25/05/1977 cf Parte_1 C.F._1
con avv. TRABUCCHI SARA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...], Controparte_1
con avv. LANZA BARBARA MARIA come da CodiceFiscale_2
mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Parte_1
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio e formulato ulteriori domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione, formulando proprie domande;
rilevato che le parti all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno precisato conclusioni conformi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e discusso oralmente la causa e richiesto la nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 473-bis. 26 c.p.c., richiesta che è stata accolta dal giudice relatore;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Legnago, atteso che, come risulta dagli atti di causa:
pagina 2 di 4 all'introduzione della presente domanda sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per verificare l'esito del percorso intrapreso dalle parti con l'ausilio dell'esperto;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Legnago tra le parti e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune (parte seconda II, serie A n. 26, Anno 2008);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 29/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel.
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6879/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
ato a TORINO (TO) il 25/05/1977 cf Parte_1 C.F._1
con avv. TRABUCCHI SARA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...], Controparte_1
con avv. LANZA BARBARA MARIA come da CodiceFiscale_2
mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Parte_1
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio e formulato ulteriori domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione, formulando proprie domande;
rilevato che le parti all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno precisato conclusioni conformi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e discusso oralmente la causa e richiesto la nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 473-bis. 26 c.p.c., richiesta che è stata accolta dal giudice relatore;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Legnago, atteso che, come risulta dagli atti di causa:
pagina 2 di 4 all'introduzione della presente domanda sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per verificare l'esito del percorso intrapreso dalle parti con l'ausilio dell'esperto;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Legnago tra le parti e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune (parte seconda II, serie A n. 26, Anno 2008);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 29/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4